CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 11278/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 938/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 31/10/2024 R.G.N. 660/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10082/2025udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 11278/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per accoglimento Data pubblicazione 27/04/2026del primo motivo, annullamento della sentenza impugnatacon rinvio alla Corte d'Appello di Milano;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 1110/2024 il Tribunale di Milanoaveva respinto il ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. nel novembre 2019, avevano impugnatoil licenziamento per giustificato motivo oggettivo loro intimatoda detta agenzia di somministrazione, rispettivamente, indata 16.12.2022 e in data 6.4.2023, dopo l’esperimento dellaprocedura per Mancanza di Occasioni di Lavoro (c.d. MOL)prevista dall’art. 25 del [OSCURATO:PERSONA], sull’assuntodell’impossibilità di reperire nuove missioni cui inviarli.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Milano, in parziale riforma della suddetta sentenza,dichiarava l’illegittimità dei suddetti licenziamenti; dichiaravarisolto il rapporto di lavoro dei lavoratori appellanti allerispettive date di licenziamento e condannava [OSCURATO:PERSONA].p.a. a pagare a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] una sommapari, per ciascun appellante, a 12 mensilità dell’indennità didisponibilità (€ 800,00 mensili), oltre interessi e rivalutazionedal licenziamento al saldo; confermava le restanti statuizionidi merito; condannava [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere ai dueappellanti, in solido, la complessiva somma di € 6.600,00,oltre iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali alNumero registro generale 10082/202515%, pari ai 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio, con [OSCURATO:PERSONA] sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 11278/2026compensazione del residuo. Data pubblicazione 27/04/20263. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale,premesso quello che aveva deciso e considerato il primogiudice, riferiva diffusamente i tre motivi d’appello dei duelavoratori attuali ricorrenti; motivi che esaminavacongiuntamente e giudicava parzialmente fondati, nei limitiche passava a precisare.4. In particolare, anzitutto riesaminava i rispettivipercorsi lavorativi dei due appellanti, in gran parte analoghi,e dava conto dell’esperimento della procedura previstadall’art. 25 del CCNL applicato da Adecco per entrambi ilavoratori, del loro collocamento in disponibilità e, infine, delloro licenziamento intervenuto nelle date sopra indicate.5. La Corte, inoltre, evidenziava la peculiarità delrapporto di lavoro subordinato a scopo di somministrazione,nonché il concreto atteggiarsi del giustificato motivo oggettivocon riguardo a detto rapporto, richiamando ampiamentequanto considerato in Cass., 18.10.2019, n. 26607, inanaloga fattispecie di somministrazione di lavoro, in cuitrovava applicazione il cit. art. 25 del CCNL.6. Riteneva, quindi, che, nel caso di specie, Adecco nonavesse assolto all’onere di dimostrare “l’impossibilità direperire, per un congruo periodo di tempo, occasioni di lavorocompatibili con la professionalità originaria o acquisita deldipendente”; impossibilità che la stessa agenzia avevaindividuato, nella lettera di licenziamento, quale causa delproprio recesso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10082/20256.1. Pertanto, valutate unitariamente le risultanze [OSCURATO:PERSONA] sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 11278/2026istruttorie acquisite al processo, la Corte, diversamente dal Data pubblicazione 27/04/2026primo giudice, riteneva che Adecco, che ne aveva l’onere, nonavesse pienamente dimostrato l’esistenza del giustificatomotivo addotto nelle lettere di licenziamento dei dueappellanti, con la conseguenza che – assorbito ogni altrorilievo – il recesso aziendale doveva essere dichiaratoillegittimo e doveva essere accordata la tutela ex art. 3,comma 1, d.lgs. n. 23/2015.7. Infine, per la Corte, ai fini della parametrazionedell’indennità risarcitoria, diversamente da quanto sostenutodai lavoratori, doveva farsi riferimento all’ammontaredell’indennità di disponibilità dovuta all’agenzia per il lavoro(indennità pari ad € 800,00 mensili).8. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.9. L’intimata società resiste con controricorso.10. A seguito della fissazione di pubblica udienza, il P.M.ha depositato memoria in cui ha concluso chiedendo, inaccoglimento del primo motivo di ricorso, di annullare lasentenza impugnata, con rinvio alla stessa Corte d’appello.11. Entrambe le parti private hanno depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “Inrelazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. Omessa pronuncia su duedomande proposte dai ricorrenti, consistenti nel censurare ilicenziamenti sotto profili che avrebbero dato luogo, seesaminati, alla tutela reintegratoria: violazione dell’art. 112Numero registro generale 10082/2025c.p.c.”. Sostengono: “che la Corte d’Appello abbia trascurato [OSCURATO:PERSONA] sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 11278/2026di statuire su due domande dei lavoratori, afferenti a due Data pubblicazione 27/04/2026distinti motivi di appello, ritenendole erroneamente assorbite.In particolare, i lavoratori hanno dedotto che il licenziamentoera illegittimo per tre distinti aspetti:a) il fatto dedotto (cessazione del contratto commercialedi somministrazione) non si era mai verificato;b) anche ove Amazon avesse interrotto il contratto disomministrazione, la mancanza di occasioni di lavoro erainsussistente, dal momento che Adecco aveva inviato pressol’utilizzatore Amazon migliaia di lavoratori nello stesso periodoe nello stesso stabilimento;c) in ogni caso, Adecco non aveva provveduto allaricollocazione dei lavoratori presso altre aziende con le qualiaveva concluso altri contratti di somministrazione”.Sempre secondo i ricorrenti, “La Corte d’Appello diMilano, nella sentenza impugnata, ha esaminato solo l’ultimodei vizi dedotti, ritenendolo fondato e condannando la datricedi lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria, sulpresupposto che gli altri vizi dovessero ritenersi assorbitiavendo i lavoratori invocato la tutela risarcitoria.La Corte territoriale non ha però considerato che, nelcorso del giudizio di appello, l’art. 3, primo comma, è statodichiarato incostituzionale. La disciplina vigente al momentodella pubblicazione della sentenza prevede, per i licenziamentiper g.m.o. dichiarati illegittimi, la tutela reintegratoria per lainsussistenza del fatto e la tutela indennitaria per la violazionedell’obbligo di repechage.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10082/2025La Corte d’appello, quindi, avrebbe dovuto esaminare con [OSCURATO:PERSONA] sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 11278/2026priorità logica i primi due vizi dedotti. Il loro mancato esame, Data pubblicazione 27/04/2026sull’errato presupposto dell’assorbimento, configura un errorin procedendo”.2. Con il secondo motivo denunciano “In relazione all’art.360, n. 3, c.p.c. Violazione dell’art. 3, d.lgs. 23/2015 peravere la Corte d’Appello parametrato l’indennità risarcitoriaconseguente al licenziamento illegittimo del lavoratoresomministrato alla c.d. indennità di disponibilità, in luogo chealla ultima retribuzione utile al calcolo del t.f.r.”.3. Il primo motivo è infondato con taluni profilid’inammissibilità.4. Giova subito premettere che la omessa pronuncia exart. 112 c.p.c., essendo la stessa astrattamente configurabileda parte del giudice di appello solo ove sia allegata la totalecarenza di considerazione di una domanda o di una eccezione– e non di una mera allegazione difensiva – sottoposta al suoesame con la formulazione di uno specifico motivo digravame, e sempre che il medesimo giudice abbia mancatocompletamente di adottare un qualsiasi provvedimento,quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto,indispensabile alla soluzione del caso concreto (così ex multisCass., sez. II, 30.8.2017, n. 20555).5. Ebbene, gli stessi ricorrenti riconoscono che: “Lasentenza in questione riporta analiticamente i motivi diappello” (così a pag. 25 del ricorso per cassazione); né essiassumono che la Corte territoriale abbia malinteso talicensure.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10082/20255.1. Più nello specifico, la Corte d’appello ha riferito che: [OSCURATO:PERSONA] sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 11278/2026“Con il primo motivo di gravame [OSCURATO:PERSONA] e BINI Data pubblicazione 27/04/2026diversamente da quanto erroneamente ritenuto dal primogiudice, la cessazione del contratto commerciale disomministrazione a tempo indeterminato (tra ADECCO eAMAZON) era da considerare presupposto indefettibile per lac.d. messa in disponibilità dei due appellanti e per l’adozionedel successivo licenziamento per giustificato motivooggettivo”, ma che “Adecco non aveva dimostrato che” dettasomministrazione “fosse cessata” (v. in extenso pag. 5 dellasua sentenza).Ha, altresì, dato conto che: “Con il secondo motivo digravame, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno lamentatol’erroneità della sentenza impugnata per aver trascurato cheal licenziamento per giustificato motivo oggettivo, come eraquello oggetto di causa, dovevano rimanere estranee ragionidi tipo soggettivo” (v. in extenso pagg. 6-7 dell’impugnatasentenza).Infine, ha riferito che: “Con il terzo ed ultimo motivo diappello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno censurato ladecisione di prime cure per avere essa ritenuto dimostratal’inesistenza di altre posizioni di lavoro suscettibili diassegnazione agli appellanti, benché la prova offerta daAdecco a tal proposito fosse risultata scarna ed affidataunicamente a prove testimoniali generiche e noncircostanziate, tali da tradursi in affermazioni non verificabilicostituenti mere petizioni di principio” (v. in extenso tra lapag. 7 e la pag. 8 della stessa sentenza).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10082/20255.2. Come già accennato in narrativa, la Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 11278/2026non solo ha dato diffusamente conto dei tre motivi d’appello Data pubblicazione 27/04/2026dei lavoratori, ma, quando è passata ad esaminarli, ha subitospecificato che: “I motivi di appello, che per la loroconnessione logico giuridica possono essere esaminaticongiuntamente, sono parzialmente fondati, nei limiti che diseguito si precisano” (così a pag. 9 della sua sentenza); eanche questo i ricorrenti ammettono (a pag. 25 del lororicorso).5.3. In modo conseguente, perciò, la stessa Corte, afronte di una pronuncia di primo grado che aveva totalmenterespinto le domande dei lavoratori, ha conclusivamenteparlato (sia in motivazione: a pag. 18, che in dispositivo: apag. 19) di una “parziale riforma” di quella sentenza.6. In base ai premessi principi di diritto, già questi primirilievi sarebbero sufficienti ad escludere il vizio diminuspetizione sostenuto dai ricorrenti.7. A più riprese, nello svolgimento del primo motivo, iricorrenti riportano quali fossero state le conclusioni da lororassegnate nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ecioè: “a) accertare e dichiarare l’illegittimità del licenziamentointimato per le ragioni di cui in premessa; b) e per l’effettodichiarare estinto il rapporto di lavoro e condannare [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015, acorrispondere al ricorrente un’indennità risarcitoria pari aventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione utile al calcolodel t.f.r. (pari ad € 1.896,97)” (così all’inizio di pag. 13 delricorso, ma anche a pag. 27 dello stesso).7.1. Mancano di considerare i ricorrenti che la CoNrumteer o registro generale 10082/2025Numero sezionale 348/2026d’appello aveva trascritto nella propria sentenza (alle pNuamgegro. d i raccolta generale 11278/20261-2) le medesime conclusioni suddette come “precisate” dagli Data pubblicazione 27/04/2026stessi quali “appellanti”, specificando che essi avevano“chiesto l’accoglimento delle conclusioni sopra trascritte” (v.pag. 8) e che: “All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fallito il tentativodi conciliazione esperito dalla Corte, la causa è stata discussae decisa come da dispositivo trascritto in calce” (così a pag.7.2. Ebbene, i ricorrenti non deducono che nella sentenzaimpugnata siano state erroneamente riportate le conclusionirassegnate in secondo grado, né che essi le avessero, inipotesi, in un qualsiasi senso modificate in sede di discussioneinnanzi al Collegio d’appello oppure che in quella sedeavessero almeno affidato alla decisione officiosa dello stessoCollegio l’individuazione della migliore tutela, in chiavereintegratoria, loro spettante in caso di accoglimento del lorogravame.7.3. Piuttosto, non considerano, né quindi censuranodirettamente, il punto della motivazione in cui la Cortedistrettuale, nel riconoscere loro “la tutela ex art. 3, comma1, d.lgs. n. 23/2015”, aveva posto in luce che essa era “l’unicaforma di tutela richiesta dai lavoratori” (così a pag. 17 dellasentenza gravata).8. A questo punto deve essere chiarito che la declaratoriad’illegittimità incostituzionale cui si riferiscono i ricorrenti,come esplicitato nello sviluppo del primo motivo, è quella dicui alla sentenza n. 128/2024 della Corte costituzionale (cfr.pag. 27 del ricorso).8.1. Erroneamente, allora, i ricorrenti assumono (Npumiùer o registro generale 10082/2025Numero sezionale 348/2026volte) che, con detta sentenza, il Giudice delle leggi si sarNeumbebroe d i raccolta generale 11278/2026espresso nel senso dell’illegittimità costituzionale dell’art. 3, Data pubblicazione 27/04/2026comma 1, d.lgs. n. 23/2015.Invero, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 128depositata il 16 luglio 2024 (pubblicata in G.U. n. 29 del17.7.2024), ha così provveduto: “1) dichiara l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto dilavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazionedella legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui nonprevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamentoper giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamentedimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materialeallegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estraneaogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore; 2)dichiara inammissibile la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 23 del2015, sollevata, in riferimento all’art. 76 della Costituzionale,dal Tribunale ordinario di Ravenna, sezione lavoro, conl’ordinanza indicata in epigrafe”.Pertanto, contrariamente a quanto opinano i ricorrenti, laCorte costituzionale, con tale sentenza, non è (più)intervenuta sull’art. 3, comma 1, dello stesso decreto (suquest’ultimo, anche nel testo poi modificato, si era piuttostopronunciata con la precedente sent. n. 194/2018, ma soltantoper dichiararne l’incostituzionalità limitatamente alle parole“di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione diriferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto perogni anno di servizio” ).8.2. Mette conto aggiungere che la Corte costituzionNaumleer o registro generale 10082/2025Numero sezionale 348/2026in parte conclusiva e chiarificatrice della propria sentenzNaum (evro. d i raccolta generale 11278/2026§ 16. della motivazione), ha precisato: … che la Data pubblicazione 27/04/2026giustificatezza del licenziamento per giustificato motivooggettivo richiede anche – secondo la consolidata (e giàrichiamata) giurisprudenza di legittimità, che sul puntocostituisce diritto vivente – che il lavoratore non sia utilmentericollocabile in azienda in altra posizione lavorativa (obbligo direpèchage). Il licenziamento è pur sempre un’extrema ratio,sì che, quando c’è la possibilità di ricollocamento, ciò che èrilevante al fine della valutazione di illegittimità dellicenziamento nel senso che la realizzazione della ragioned’impresa, allegata dal datore di lavoro, pur se fondata su un“fatto materiale sussistente”, non avrebbe richiesto, però,necessariamente, nel caso concreto, l’espulsione dellavoratore licenziato.In tale evenienza, il fatto materiale, allegato comeragione d’impresa, sussiste ma non giustifica il licenziamentoperché risulta che il lavoratore potrebbe essere utilmentericollocato in azienda. Però – in ragione di una scelta di politicadel lavoro fatta dal legislatore con il cosiddetto [OSCURATO:PERSONA] (leggen. 183 del 2014), che ha ridotto la portata della tutela reale –si fuoriesce dall’area della tutela reintegratoria attenuata delcomma 2 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015, il cui perimetroapplicativo, come nell’ipotesi del licenziamento disciplinare, èsegnato dall’ “insussistenza del fatto materiale”. Né siriproduce il vizio di illegittimità costituzionale, del quale si èfinora argomentato, proprio perché il licenziamento ècomunque fondato su un “fatto sussistente”, ancorché ilrecesso datoriale sia poi illegittimo sotto un profilo diverso(quello della verificata ricollocabilità del lavoratore). La tutelaallora è quella solo indennitaria di cui al comma 1 dello steNsusmoer o registro generale 10082/2025Numero sezionale 348/2026art. 3. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 11278/2026Data pubblicazione 27/04/2026Consegue che la reductio ad legitimitatem delladisposizione censurata, dovendo esser limitata al rilievodell’insussistenza del fatto materiale, deve tener fuori, dallasua portata applicativa, la possibilità di ricollocamento dllavoratore licenziato per ragioni di impresa, non diversamentedal licenziamento disciplinare fondato su un fattoinsussistente, che esclude il rilievo a tal fine, della valutazionedi proporzionalità del licenziamento alla colpa del lavoratore(vedi la coeva sentenza n. 129 del 2024). La violazionedell’obbligo di repèchage attiva la tutela indennitaria di cui alcomma 1 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015. .8.3. Ebbene, nell’impugnata sentenza la Corte d’appelloha per l’appunto applicato la tutela ex art. 3, comma 1, d.lgs.n. 23/2015, dopo aver constatato che era stato violato daparte dell’agenzia di somministrazione datrice di lavoro il suoobbligo di ricollocare i due lavoratori.Più nello specifico, la Corte ha richiamato ampiamente lamotivazione di Cass. n. 26607/2019, la quale, in fattispecieanaloga a quella che ci occupa di licenziamento pergiustificato motivo oggettivo intimato dal somministratore inrelazione a rapporto in cui trovava applicazione, come nelcaso di specie, la peculiare procedura di cui all’art. 25 delCCNL del settore, aveva concluso che: “… il legittimo eserciziodel potere di recesso da parte del somministratore neiconfronti del dipendente a tempo indeterminato, per ragioniestranee alla sfera soggettiva, sarà subordinato alladimostrazione della impossibilità di reperire, per un congruoperiodo di tempo, occasioni di lavoro compatibili con laNumero registro generale 10082/2025professionalità originaria o acquisita del dipendente nonché [OSCURATO:PERSONA] sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 11278/2026dell’impossibilità di mantenere lo stesso in condizioni di Data pubblicazione 27/04/2026ulteriore disponibilità (nella particolare struttura del rapportodi lavoro somministrato, la ricerca di altra occupazione ai finidell’obbligo di repechage finisce per coincidere con l’oggettodell’adempimento contrattuale dell’agenzia nei confronti deldipendente)”.Quindi, ha considerato che nella specie Adecco non hatuttavia assolto all’onere di dimostrare appunto“l’impossibilità di reperire, per un congruo periodo di tempo,occasioni di lavoro compatibili con la professionalità originariao acquisita del dipendente”; impossibilità che la stessaagenzia ha individuato, nella lettera di licenziamento, qualecausa del proprio recesso .La Corte d’appello, inoltre, ha “innanzitutto escluso che ilcorretto espletamento della procedura contrattuale definitadall’art. 25 del [OSCURATO:PERSONA] sia di per sé sufficiente a far ritenerelegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, efar ritenere assolto l’obbligo di repechage”, richiamando,ancora, altra parte motiva di Cass. n. 26607/2019 cit.9. Va ora sottolineato che i ricorrenti, nel motivo inesame, non denunciano errores in iudicando ex art. 360,comma primo, n. 3), c.p.c., né deducono l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 5), c.p.c.; neppure profilano anomalie motivazionali neglistretti limiti in cui esse possono essere attualmente fattevalere in sede di legittimità (v. più di recente il § 10.9. dellamotivazione di Cass., sez. un., 5.3.2024, n. 5792).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10082/2025Piuttosto, sostengono che: “La Corte territoriale ha [OSCURATO:PERSONA] sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 11278/2026commesso i seguenti errori procedurali, che rendono Data pubblicazione 27/04/2026illegittima la sentenza.In primo luogo, ha errato nel ritenere che i tre motivipotessero essere esaminati congiuntamente perché avvinti daconnessione logica e giuridica.In secondo luogo, dopo aver esaminato uno dei tremotivi, ha omesso di pronunciarsi sugli altri due motivi,erroneamente ritenendo che gli stessi fossero assorbiti.In terzo luogo, ha erroneamente interpretato la domandagiudiziale affermando che la tutela richiesta dai lavoratorifosse solo di tipo indennitario, senza considerare che nel corsodel giudizio di appello, è intervenuta la dichiarazione diillegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, d.lgs.23/2015, che imponeva di distinguere tra vizi che danno luogoalla reintegrazione e vizi che danno luogo alla sola tutelaindennitaria” (così a pag. 26 del ricorso per cassazione).10. La deduzione dei su trascritti errori procedurali,tuttavia, passa anzitutto attraverso un’incompletaconsiderazione del ragionamento decisorio dei giudicid’appello.In particolare, l’esame congiunto dei tre motivi d’appellodei lavoratori è pienamente giustificato nella motivazionedell’impugnata sentenza.Come si è visto, con il primo motivo di gravame essilamentavano che “la cessazione del contratto commerciale disomministrazione a tempo indeterminato (tra ADECCO eAMAZON) era da considerare presupposto indefettibile per laNumero registro generale 10082/2025c.d. messa in disponibilità dei due appellanti e per l’adozione [OSCURATO:PERSONA] sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 11278/2026del successivo licenziamento per giustificato motivo Data pubblicazione 27/04/2026oggettivo”, ma che “Adecco non aveva dimostrato che lasomministrazione fosse cessata”.La Corte, invece, nel ripercorrere le quasi parallele edanaloghe vicende dei due lavoratori, aveva, tra l’altro,accertato che “[OSCURATO:PERSONA] ha lavorato pressol’utilizzatore AMAZON sino al 24.11.2020 quando, periniziativa e volontà di AMAZON, l’assegnazione si è interrotta.Il fatto che l’interruzione della missione sia dipesa dainiziativa e volontà di AMAZON è circostanza pacifica, pur nonessendo pacifiche, e a ben vedere pur non essendo statenemmeno addotte, le ragioni di detta interruzione da parte diAMAZON (se soggettive, come sostenuto dai testi, piuttostoche organizzative)” (così a pag. 9 della sua sentenza).Analogamente per l’altra lavoratrice, la Corte ha rilevatoche: “BINI ha lavorato presso AMAZON sino al 31 marzo 2021,quando – anche in questo caso per iniziativa e volontà diAmazon, l’assegnazione si è interrotta” (così all’inizio di pag.11).Successivamente, ha “evidenziato che il giustificatomotivo oggettivo di licenziamento di SINGH non è statoindividuato – correttamente – da Adecco nella cessazionedella “missione Amazon”, bensì nella impossibilità, aldicembre 2022, di ricollocare SINGH e di mantenerloulteriormente in disponibilità presso l’Agenzia (ciò dopo chedal giugno 2021 anche le ulteriori missioni reperite per SINGHerano cessate e senza che sia stata fornita adeguata provadel fatto che ADECCO abbia fatto tutto quanto possibile perNumero registro generale 10082/2025ricollocare il lavoratore dopo il giugno 2021)” (così tra la pag. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 11278/202616 e quella 17 della sentenza). Data pubblicazione 27/04/2026Ha, infine, considerato “che nel caso di specie lacollocazione dei due appellanti in disponibilità non è dipesa dauna scelta di Adecco, bensì – pacificamente – dell’utilizzatoreAMAZON (oltre che, per SINGH, per la scadenza dellesuccessive missioni reperite da Adecco sino al giugno 2021)”(così a pag. 17).10.1. Pertanto, è chiaro che la Corte d’appello, come ilprimo giudice sul punto (cfr. pag. 3 della sua sentenza), nonha annesso il benché minimo rilievo alle vicende del “contrattocommerciale intercorrente tra Adecco e Amazon”.E tanto perché, per entrambi i lavoratori, ha consideratoche il giustificato motivo del loro licenziamento, allegato dalladatrice di lavoro, non fosse riferito alla cessazione di quelcontratto commerciale di somministrazione, e neppureall’interruzione delle singole “missioni” degli stessi lavoratoripresso Amazon (queste senz’altro accertate e considerate, maper la Corte non cessate per le ragioni “soggettive” profilatenel secondo motivo d’appello); bensì ha ritenuto che talegiustificato motivo oggettivo fosse stato esposto dalla stessaagenzia di somministrazione, nelle lettere di licenziamento,quale impossibilità di reperire loro, “per un congruo periododi tempo, occasioni di lavoro compatibili con la professionalitàoriginaria o acquisita” dagli stessi; sebbene per la Corte tantonon fosse stato compiutamente dimostrato in giudizio dalladatrice di lavoro (cfr. in particolare pagg. 15-16dell’impugnata sentenza).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10082/202510.2. E, alla stregua delle considerazioni che precedono, [OSCURATO:PERSONA] sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 11278/2026è parimenti chiaro che la Corte territoriale neppure Data pubblicazione 27/04/2026implicitamente ha operato alcun assorbimento dei primi duemotivi d’appello dei lavoratori, men che meno con una illogicadichiarazione di assorbimento, questa, in ipotesi, censurabilein sede di legittimità ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. (v. Cass. n. 11459/2019).11. Circa, poi, l’ulteriore addebito di erroneainterpretazione della loro domanda giudiziale che pure iricorrenti muovono ai giudici di secondo grado, giova anzituttoricordare che, secondo un consolidato orientamento di questaCorte, nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l’ipotesi incui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cuisi censuri l’interpretazione che ne ha dato il giudice delmerito: nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’art.112 c.p.c., e si pone un problema di natura processuale, perla soluzione del quale questa Corte ha il potere e dovere diprocedere all’esame diretto degli atti in modo da acquisire glielementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta,ferma la valutazione dell’ammissibilità del gravame dilegittimità secondo i canonici parametri. Diversamente, nelsecondo caso, poiché l’interpretazione della domanda el’individuazione del suo contenuto integrano un tipicoaccertamento di fatto riservato, come tale, al giudice delmerito, in sede di legittimità può solo essere effettuato,quando dedotto, il controllo della correttezza dellamotivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata(così, tra le altre, Cass. n. 9688/2020; n. 11711/2020; n.16253/2020; n, 28815/2020; n. 4991/2022).11.1. Nella specie, tuttavia, come già notato, i ricorreNunmteir o registro generale 10082/2025Numero sezionale 348/2026non denunciano alcuna anomalia motivazionale in oNrudmienroe d i raccolta generale 11278/2026all’interpretazione della loro “domanda giudiziale” oppure Data pubblicazione 27/04/2026circa contenuto e finalità dei tre motivi d’appello formulati.11.2. D’altronde, essi neanche propriamente denuncianoun errore d’interpretazione, da parte della Corte territoriale,di loro domande o motivi di gravame in grado d’appello.Invero, secondo quanto pure già evidenziato, nonpongono in discussione che, pur essendo stata depositata epubblicata la sent. n. 128/2024 della Corte costituzionalealcuni mesi prima dell’udienza di discussione in cui la causa fudecisa in grado d’appello, essi non avessero modificato le lororichieste che erano rimaste esplicitamente ancorate in viaesclusiva alla tutela ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015.Nondimeno, imputano alla Corte d’appello di non averconsiderato appunto “che nel corso del giudizio di appello èintervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionaledell’art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015, che imponeva didistinguere tra vizi che danno luogo alla reintegrazione e viziche danno luogo alla sola tutela indennitaria”.Orbene, a prescindere dal rilievo già svolto che i ricorrentimalintendono la portata dell’effettivo intervento della Cortecostituzionale in detta sentenza (la declaratoriad’incostituzionalità ha riguardato esclusivamente l’art. 3,comma 2, d.lgs. cit. nei precisi limiti dianzi spiegati), i giudicidi secondo grado, nell’ambito dell’appellatum e quindi deldevolutum, non hanno comunque riscontrato neilicenziamenti intimati ai lavoratori vizi che potessero “dareluogo alla reintegrazione” dei due lavoratori.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10082/202512. Non è affatto pertinente, infine, il richiamo dei [OSCURATO:PERSONA] sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 11278/2026ricorrenti a Cass., sez. lav., 11.3.2022, n. 8053, la quale Data pubblicazione 27/04/2026aveva confermato l’indirizzo, secondo il quale, “ai sensi dellaL. 20 maggio n. 300, art. 18, comma 1, il giudice che accertal’inefficacia o l’illegittimità del licenziamento deve ordinare lareintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, anche inmancanza di una esplicita domanda in tal senso del lavoratorelicenziato, atteso che la reintegrazione – salvo il caso diespressa rinuncia ad essa – è compresa, come effetto tipicodella tutela reale prevista dalla norma suddetta, nelladomanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità odinefficacia del recesso del datore di lavoro”.Tale decisione di legittimità, difatti, come ben esplicitatonella sua motivazione, atteneva a fattispecie in cui trovavaancora applicazione il testo dell’art. 18 l. n. 300/1970anteriore alla novella di cui alla l. n. 92/2012, ma dopo la l. n.108/1990, e nella quale la domanda del lavoratore diretta alladeclaratoria di illegittimità del licenziamento non specificavala concreta tutela (reintegratoria e/o risarcitoria) da ottenere.Per contro, a partire dall’ora cit. l. n. 92/2012, dove haincisivamente novellato l’art. 18 l. n. 300/1970, e poi aseguire con il d.lgs. n. 23/2015 (per i lavoratori assunti apartire dal 7 aprile 2015), come posto in luce dallagiurisprudenza costituzionale, oltre che di questa Corte dilegittimità, il regime di tutela rispetto ai licenziamenti ècaratterizzato da una notevole articolazione, se nonfrazionamento, e, anche per il licenziamento per giustificatomotivo oggettivo che qui direttamente rileva, “segnato dasignificative modifiche del sistema rimediale, che hannoportato per esso ad un progressivo ridimensionamento nelNumero registro generale 10082/2025tempo della tutela reintegratoria” (così il § 5. di Corte cost. n. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 11278/2026128/2024). Data pubblicazione 27/04/2026Ergo, in tale ben diverso quadro normativo, seppure inparte progressivamente “razionalizzato” da plurimi interventidella Corte costituzionale e di questa Corte Suprema, non sipuò (più) prescindere dalla formulazione delle domande deilavoratori circa la tutela da essi richiesta in tema dilicenziamento.Anzi una decisione del giudice che andasse a riconoscereal lavoratore una tutela reintegratoria, piena o c.d. attenuata,a fronte di domanda che solleciti una tutela solo indennitariao risarcitoria, finirebbe con l’essere affetta da ultrapetizioneex art. 112 c.p.c.E, nel caso di specie, come più volte evidenziato, ilavoratori istanti, non si erano limitati a chiedere l’illegittimitàdei licenziamenti loro intimati, ma avevano specificato, eribadito anche in secondo grado, che la tutela in propositorichiesta era quella di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. n.23/2015.13. Parimenti, non riferibile al caso in esame è Cass., sez.lav., ord. 8.12.2024, n. 31505, che il P.G. ha richiamato nellapropria requisitoria scritta.Invero, tale decisione di legittimità anzitutto riguardavacaso in cui il lavoratore, attinto da licenziamento pergiustificato motivo oggettivo, sin dall’inizio aveva chiesto di“ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro e la condannadella società al risarcimento del danno”.Inoltre, come evidenziato nella motivazione di CassN. umne.r o registro generale 10082/2025Numero sezionale 348/202631505/2024, in quel caso la sent. n. 128/2024 della CNuomretroe d i raccolta generale 11278/2026costituzionale era intervenuta dopo la sentenza dei giudici Data pubblicazione 27/04/2026d’appello che non avevano “applicato la tutela reintegratoriadi cui all’art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015 soltanto in virtù dellaformulazione della norma vigente al momento della lorodecisione”.E per questo poté trovare accoglimento il motivo diricorso per cassazione del lavoratore per la parte in cuireclamava appunto la tutela reintegratoria sin dall’iniziorichiesta.14. In definitiva, da nessun punto di vista la sentenzaimpugnata collide con il principio di corrispondenza tra chiestoe pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.15. Parimenti infondato è il secondo motivo.16. Giova premettere che, come già accennato, la Cortecostituzionale, con la cit. sent. n. 194/2018, ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n.23/2015, sia nel testo originario sia nel testo modificatodall’art. 3, comma 1, d.l. n. 87/2018, limitatamente alleparole “di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzionedi riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapportoper ogni anno di servizio”.Nonostante tale “espunzione” lo stesso Giudicecostituzionale nella parte conclusiva della sent. n. 194/2018ha precisato che: Le “mensilità”, cui ora fa riferimento l’art.3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 (n.d.r., vale a dire, dopodetta declaratoria di illegittimità costituzionale) sono daintendersi relative all’ultima retribuzione di riferimento per ilcalcolo del TFR, così come si evince dal d.lgs. n. 23 del 20Nu1m5er o registro generale 10082/2025Numero sezionale 348/2026nel suo complesso, con riguardo alla commisurazioneNu mdereo id i raccolta generale 11278/2026risarcimenti . Data pubblicazione 27/04/202617. Tanto specificato, la censura ora in esame nonconcerne il numero di mensilità riconosciute dalla Corteterritoriale, né i criteri adottati per determinare tale numero(in ordine ai quali la Corte ha considerato le ulterioriindicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella sent. n.194/2018: v. pag. 18 della sua sentenza).La doglianza, invece, riguarda esclusivamente ilparametro dell’indennità di disponibilità adottato dalla Cortedi merito per quantificare l’indennità risarcitoria, che iricorrenti giudicano non rientrante nella nozione di “ultimaretribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.”.17.1. In proposito, la Corte d’appello, disattendendo lededuzioni dei lavoratori, ha osservato: “Deve infatticonsiderarsi che nel caso di specie la collocazione dei dueappellanti in disponibilità non è dipesa da una scelta diAdecco, bensì – pacificamente – dall’utilizzatrice AMAZON(oltre che, per SINGH, per la scadenza delle successivemissioni reperite da Adecco sino al giugno 2021).Deve quindi farsi applicazione del principio espresso daCass. 8/01/2019, n. 181 che, in sede di valutazione dellaillegittimità di un licenziamento per giustificato motivooggettivo da parte di un’agenzia di somministrazione, haritenuto corretta la parametrazione dell’indennità risarcitoriadella L. n. 300 del 1970, ex art. 18, all’indennità didisponibilità (di natura retributiva) percepita dai lavoratori almomento del licenziamento, essendo stato accertato che,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10082/2025anche in quella fattispecie, la collocazione dei lavoratori in [OSCURATO:PERSONA] sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 11278/2026disponibilità era avvenuta per fatto non imputabile all’agenzia Data pubblicazione 27/04/2026di somministrazione (cfr. anche Cass. 11/11/2019, n. 29105,in motivazione)”.17.2. Ebbene, sono tutte prive di fondamento leosservazioni che i ricorrenti svolgono per sostenere che ilrichiamo da parte della Corte d’appello a Cass., sez. lav., sent.n. 181/2019 non fosse corretto.In particolare, non è esatto che la Corte d’appello nonabbia “valutato quali fossero le ragioni della interruzione dellamissione”.Al contrario, come si è già visto, la Corte distrettuale nelcorso della propria motivazione ha reiteratamente messo inluce che l’interruzione delle rispettive “missioni” dei duelavoratori presso Amazon era ascrivibile esclusivamente adAmazon”, sia pure per ragioni non meglio accertate, e non aduna “scelta” di “Adecco”, ed anzi ha accertato che perl’appunto l’esaurimento di quelle missioni fosse all’origine delcollocamento in disponibilità dei due lavoratori.Inoltre, contrariamente a quanto assumono i ricorrenti,Cass. n. 181/2019 aveva giudicato complessivamenteinfondato il terzo motivo dei lavoratori allora ricorrenti percassazione (in cui si denunciavano anche ma non soltantoanomalie motivazionali), non solo per le ragioni riportate dagliCorte ha considerato: che la Corte di appello, con giudizio difatto, non idoneamente sindacato, ha accertato che ilavoratori, al momento del licenziamento, e da circa un anno,percepivano l’indennità di disponibilità, per fatto nonNumero registro generale 10082/2025imputabile al datore di lavoro; i giudici hanno considerato che [OSCURATO:PERSONA] sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 11278/2026la funzione del risarcimento ex art. 18 della legge nr. 300 del Data pubblicazione 27/04/20261970 è, sostanzialmente, quella di ripristinare lo status quoante, attraverso la corresponsione al lavoratore di quanto (enon più di quanto) avrebbe percepito se non vi fosse statal’estromissione, di fatto, dall’azienda (così identificando ilcontenuto concreto dell’obbligazione di pagamentodell’indennità risarcitoria ex art. 18 cit. in ragione dellaeffettiva situazione economica che il lavoratore aveva almomento del licenziamento illegittimo: Cass. in motivazionenr. 10307 del 2002).Tale complessivo ragionamento è immune da errori didiritto e resiste alle critiche, nei termini in cui le stesserisultano mosse .Successivamente, Cass., sez. lav., sent. 11.11.2019, n.29105, pure richiamata dalla Corte territoriale, ha specificatoche: “In tema di somministrazione di lavoro a tempoindeterminato, l’ultima retribuzione globale di fatto, cui deveessere commisurata l’indennità risarcitoria in caso dilicenziamento per giustificato motivo oggettivo dichiaratoillegittimo, deve essere parametrata al tipo di danno subitodal lavoratore, “id est” la prosecuzione della missione pressol’utilizzatore, nel caso di indebita interruzione della stessa,ovvero la prosecuzione della disponibilità del lavoratore, nelcaso in cui la cessazione del rapporto con l’utilizzatore non siaimputabile all’agenzia; ne consegue che il risarcimentocorrisponderà, nel primo caso, alla retribuzione percepitapresso l’utilizzatore, e, nel secondo caso, all’indennità didisponibilità percepita dal lavoratore al momento dellicenziamento”.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10082/202518. Ritiene il Collegio che la riferita impostazione, relativa [OSCURATO:PERSONA] sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 11278/2026all’indennità risarcitoria ex art. 18 (comma 4 o comma 5, Data pubblicazione 27/04/2026secondo i casi) l. n. 300/1970, debba essere confermataanche rispetto a quella ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015.Invero, l’art. 34, comma primo, secondo periodo, d.lgs.n. 81/2015, vigente ormai all’epoca dei rapporti di cui è causa,nell’ambito della “Disciplina dei rapporti di lavoro” insomministrazione a tempo indeterminato, ha previsto che:“Nel contratto di lavoro è determinata l’indennità mensile didisponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dalsomministratore al lavoratore per i periodi nei quali eglirimane in attesa di essere inviato in missione, nella misuraprevista dal contratto collettivo applicabile al somministratoree comunque non inferiore all’importo fissato con decreto delMinistro del lavoro e delle politiche sociali”. Trattasi, peraltro,di disposizione riproduttiva di quella di cui al previgente art.22, comma 3, primo periodo, d.lgs. n. 276/2003.Pertanto, occorre concludere che detta indennità, la cuifonte è legale, ma che è determinabile nel quantum dallacontrattazione collettiva (salvo il limite su visto), abbia naturaretributiva (non previdenziale/assistenziale o diammortizzatore sociale), essendo volta a compensareappunto la persistente “disponibilità” del lavoratore assuntocon contratto di somministrazione di lavoro a tempoindeterminato, “per i periodi nei quali egli rimane in attesa diessere inviato in missione”; il che costituisce un trattopeculiare del regime del lavoratore assunto con contratto dilavoro in somministrazione a tempo indeterminato.Per ulteriore conseguenza, quando, come nella specie perentrambi i lavoratori, il licenziamento per giustificato motivooggettivo, poi dichiarato illegittimo, segua al collocamentoNu miner o registro generale 10082/2025Numero sezionale 348/2026disponibilità indotto da cessazione di missione non imputNaumbeirloe d i raccolta generale 11278/2026al somministratore “l’ultima retribuzione di riferimento per il Data pubblicazione 27/04/2026calcolo del trattamento di fine rapporto”, non può esserecostituita dall’ultima retribuzione percepita in costanza dimissione, ma è rappresentata da detta indennità didisponibilità.19. I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono esserecondannati al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, e sono tenuti al versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alpagamento in favore della controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per spese ed €4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA eCAP come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, sedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10082/2025La Presidente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 11278/2026Data pubblicazione 27/04/2026Margherita Maria LeoneIl Consigliere estensore