CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 45309/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Michele ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Torino ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il delitto di furto aggravato. 2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi costituiti da mere doglianze in punto di fatto, con riferimento alla ritenuta recidiva e al giudizio di bilanciamento tra gli elementi circostanziali del reato, neppure scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); e riguardanti il diniego dell'invocata attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen, rispetto alla quale consta idonea motivazione, peraltro coerente con i principi di diritto più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., sez. 2 n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695, in cui si è affermato che tale elemento circostanziale presuppone che il pregiudizio causato sia di valore pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa; sez. 3, n. 18013 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275950). 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende: Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente. [OSCURATO:PERSONA] dIrA Ciampi DEPOStTAT A