CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 settembre 2025
Cassazione n. 22661/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 24/09/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Caltanissettavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sorst. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per ilrigetto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 24 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza diCaltanissetta ha respinto la domanda di affidamento in prova ai servizi sociali che era stataintrodotta da [OSCURATO:PERSONA]. Il reato in espiazione – falsità in richiesta di gratuitopatrocinio, con pena di poco superiore ad un anno – risulta commesso nel 2018.In motivazione si evidenzia che non può esprimersi un rassicurante giudizio in punto dipericolosità sociale del condannato, in ragione delle ulteriori condotte di reato emergenti dalcertificato penale, in una con talune pendenze per cessione di sostanze stupefacenti. Risultaapplicata la detenzione domiciliare.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –[OSCURATO:PERSONA], con deduzione espressa in termini di erronea applicazione di legge evizio di motivazione.Secondo il ricorrente il Tribunale ha fondato il giudizio di pericolosità su indicatorievanescenti ed imprecisi. Il fatto in esecuzione è di modesta gravità, la condotta successivaè caratterizzata da espiazioni pena in forma alternativa (lavoro di pubblica utilità) e dastabilizzazione socio-familiare con necessario svolgimento di attività lavorativa. Il diniegodella più ampia misura dell’affidamento appare, dunque, del tutto ingiustificato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.2. Pur potendosi e dovendosi esercitare una discrezionalità – in sede di merito – nellascelta della tipologìa di misura alternativa alla detenzione, va evidenziato che il principio diproporzionalità esige che il diniego di misure dal maggior tasso risocializzante (comel’affidamento in prova) debba essere sostenuto da una congrua motivazione, che dia contodei fatti da cui si desume la perdurante pericolosità sociale del richiedente.Nel caso in esame detta condizione soggettiva non è coerentemente argomentata,stante il generico riferimento alla consistenza del precedente (che peraltro risale all’anno2018) non meglio definita, ed a procedimenti in corso parimenti indicati in modoestremamente generico, a fronte di dati socio-familiari che paiono attestare una adesione amodelli comportamentali non devianti, la cui attenuazione potrebbe recare pregiudizio alrecupero complessivo della persona.3. Va, pertanto, disposta nuova valutazione, previo annullamento della decisioneimpugnata. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza diCaltanissetta.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]