CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34215/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il delitti commessi con finalità di agevolazione mafiosa; esaminato il ricorso, che, preso atto dell'avvenuto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., critica il diniego di concorrente riconoscimento delle attenuanti generiche; vista la memoria di parte civile; Ritenuto che il ricorso appare manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto (da ultimo, Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111-02), secondo cui, in tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante dell'utile collaborazione con la giustizia si fondano su distinti e diversi presupposti, posto che l'art 62-bis cod..pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante speciale è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini e alla prevenzione di ulteriori attività delittuose; sicché esse non si escludono reciprocamente, ma nemmeno la seconda necessariamente implica il riconoscimento delle prime; che, nella specie, il giudice di merito ha negato le attenuanti generiche, considerata la caratura criminale dell'imputato e l'assenza di ulteriori profili, diversi dalla collaborazione, utilmente valutabili; tale argomentata motivazione va esente dalle avanzate censure, che esorbitano i confini della pura legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto che nulla deve essere liquidato a titolo di spese di costituzione e difesa, nel grado, della parte civile; vale al riguardo il principio per cui non è consentito l'intervento della parte civile nel giudizio di cassazione, che abbia ad oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio, non avente incidenza sugli interessi civili, e, nel caso in cui l'intervento sia comunque avvenuto, non possono porsi a carico dell'imputato le relative spese (Sez. 5, n. 47876 del 12/11/2012, Adamo, Rv. 254525-01); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co