CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36940/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 31 gennaio 2023 dal Giudice di pace di Roma, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.689 cod. pen., per avere venduto, in qualità di titolare e gestore dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]", sito in Roma, una bottiglia di vodka a una persona minore di quattordici anni, senza aver preventivamente accertato la sua età. 2. Avverso la sentenza del Giudice di pace, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali. Sostiene che il giudice di pace avrebbe fondato la responsabilità penale dell'imputato sulle dichiarazioni che quest'ultimo avrebbe reso alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, violando in tal modo il disposto dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. In particolare, il giudice di primo grado avrebbe fatto riferimento alla circostanza che l'imputato aveva dichiarato al teste di polizia giudiziaria che «la bottiglia era stata venduta da un suo amico». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile. Dalla sentenza emerge che il giudice di pace, essenzialmente, ha fondato la responsabilità dell'imputato sulle circostanze direttamente percepite dall'appuntato dei Carabinieri che aveva eseguito l'intervento. Quest'ultimo, recatosi sul posto, aveva verificato la presenza della minore - in evidente stato di ebbrezza alcolica - e dell'imputato, gestore del minimarket. A fronte di tale motivazione, il ricorrente non ha illustrato l'incidenza decisiva che la dichiarazione dell'imputato avrebbe avuto sul giudizio di responsabilità fatto dal Giudice di pace. Al riguardo, deve essere ribadito che «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.