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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42363/2024

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sore del condannato, lamentando erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 168 n. 1 cod. pen., nonché vizio di motivazione.

Lamenta il ricorrente che sia stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena sebbene nel caso di specie il nuovo reato non sia un delitto ma una contravvenzione per la quale non era stata inflitta una pena detentiva.

Evidenzia che nel caso in cui la pena detentiva sia stata sostituita con la pena pecuniaria, la condanna che l’ha inflitta, come precisato dalla costante giurisprudenza di legittimità, non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso èfondato.

1. Come correttamente rilevato dal ricorrente, questa Corte di legittimità fin da epoca risalente ha affermato in plurime pronunce che «la condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa» (Sez. 5, n. 3 È pertanto necessario annullare l'impugnata ordinanza. con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Avellino per l'ulteriore corso Non risultando successive condanne a carico del ricorrente, né - allo stato - altre cause di possibile revoca, non si rende necessario il rinvio P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Avellino per l'ulteriore corso.

Così deciso, in Roma 17 ottobre 2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mogini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sore del condannato, lamentando erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 168 n. 1 cod. pen., nonché vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che sia stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena sebbene nel caso di specie il nuovo reato non sia un delitto ma una contravvenzione per la quale non era stata inflitta una pena detentiva. Evidenzia che nel caso in cui la pena detentiva sia stata sostituita con la pena pecuniaria, la condanna che l’ha inflitta, come precisato dalla costante giurisprudenza di legittimità, non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso èfondato. 1. Come correttamente rilevato dal ricorrente, questa Corte di legittimità fin da epoca risalente ha affermato in plurime pronunce che «la condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa» (Sez. 5, n. 3    È pertanto necessario annullare l'impugnata ordinanza. con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Avellino per l'ulteriore corso Non risultando successive condanne a carico del ricorrente, né - allo stato - altre cause di possibile revoca, non si rende necessario il rinvio P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Avellino per l'ulteriore corso. Così deciso, in Roma 17 ottobre 2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mogini
Sentenza Cassazione n. 42363/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris