Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 20075/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ELMO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 6 luglio 2021 la Corte di Appello di Bologna, a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, a carico del solo OLI'VIERI Elmo e sul solo punto inerente al riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del fatto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini emessa il 10.07.2015, riconosceva nei confronti dell'imputato l'attenuante del danno lieve di cui all'art. 216 L.F. e per l'effetto riduceva la pena inflitta ad anni 1 e mesi 4 di reclusione.

Confermava nel resto.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - OLIVIERI Elmo deducendo vizio di motivazione, per non aver motivato in ordine alla richiesta di proscioglimento per intervenuta prescrizione, nonché per violazione di legge, in relazione agli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. per mancata pronuncia di proscioglimento per intervenuta prescrizione già maturata alla data di decisione dell'in-ipugnata sentenza.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Ed invero lì dove l'annullamento con rinvio - come nel caso in esame - ha ad oggetto esclusivamente questioni relative alla determinazione del trattamento sanzionatorio si determina giudicato progressivo in punto di penale responsabilità e ciò esclude la rilevanza del decorso del tempo a fini di prescrizione del reato.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ELMO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 6 luglio 2021 la Corte di Appello di Bologna, a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, a carico del solo OLI'VIERI Elmo e sul solo punto inerente al riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del fatto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini emessa il 10.07.2015, riconosceva nei confronti dell'imputato l'attenuante del danno lieve di cui all'art. 216 L.F. e per l'effetto riduceva la pena inflitta ad anni 1 e mesi 4 di reclusione. Confermava nel resto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - OLIVIERI Elmo deducendo vizio di motivazione, per non aver motivato in ordine alla richiesta di proscioglimento per intervenuta prescrizione, nonché per violazione di legge, in relazione agli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. per mancata pronuncia di proscioglimento per intervenuta prescrizione già maturata alla data di decisione dell'in-ipugnata sentenza. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero lì dove l'annullamento con rinvio - come nel caso in esame - ha ad oggetto esclusivamente questioni relative alla determinazione del trattamento sanzionatorio si determina giudicato progressivo in punto di penale responsabilità e ciò esclude la rilevanza del decorso del tempo a fini di prescrizione del reato. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20075/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris