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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16210/2025

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2641/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat e e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, incorporante [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] izi o Cimetti (PEC: [OSCURATO:EMAIL])e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]:II.DD. –IVA – società di persone – coobbligato solidale Parente(PEC: ) , eletti- vamentedomiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] inRoma, [OSCURATO:PERSONA] , 135 ; –ricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del la To- scanan. 1142 / 31 /20 16 , depositata il 2 3 . 6 .20 16 e non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 april e 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della To- scanan. 1142/31/2016, depositata il 23.6.2016 veniva no respinti gli appelliproposti dall’agente della riscossione e dall’Agenzia delle En- trateavverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Firenze n. 62 / 6 /20 1 4 avente ad oggetto quattro cartelle di paga- mento notificate a [OSCURATO:PERSONA] quale socio accomandatario della societàCapo [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]. . 2.Gli atti riprendevano ad imposizione nei confronti del coobbligato solidaleII.DD. e IVA relativ e ai periodi d’imposta 1999, 2000, 2001 , 2002e 2003 accertate in capo della società . 3.Il giudice di prime cure dichiarava nulli gli atti impugnati in quanto notificati oltre il termine di decadenza di cui all’art.25 del d.P.R. n.602/73e, comunque, perché i crediti erariali erano prescritti.

Ilgiudice d’appello confermava l’esito della decisione di primo grado per intervenuta decadenza dall’esercizio del potere impositivo nel casodi specie .

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia dell’Entrate deducendo un unico motiv o.

Ha proposto ri- corso successivo l’agente della riscossione, da qualificarsi inciden- tale,per un motivo, mentre il contribuente non ha svolto difese.

Consideratoche: 1.Con l’unico motivo di ricorso del ricorso principale e incidentale, sostanzialmente sovrapponibile, l ’Agenzia delle Entrate e l’agente dellariscossione prospetta no , in relazione all’art. 360 , primo comma , n. 3 , cod. proc. civ., la violazione degli artt. 25 del d .P.R. n. 602/1973, 1310, 2304, 2313, 2315 cod. civ. e 477 cod. proc. civ. peraver la CTR erroneamente ritenuto che le cartelle di pagamento, notificatenel termine di decadenza alla società in accomandita sem- plice,avrebbero dov uto essere notificate anche al socio accomanda- tario,solidalmente e illimitatamente responsabile per le obbligazioni dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] . , incluse quelle fiscali. 1.1La ricorrente si lamenta de l fatto che il giudice di seconde cure nonabbia considerato che « la notifica della cartella di pagamento al socio solidalmente responsabile con cui si ingiunge il pagamento dellasomma dovuta dal debitore principale e nei cui confronti è in- tervenutala definitività della pretesa, ha solo valore di avvio dell'e- secuzioneforzata nei suoi confronti senza che abbia più alcun rilievo la decadenza di cui all'art. 25 d.

P .

R . n. 602/1973 bastando che la dettanotifica avvenga entro il termine di prescrizione – decennale - decorrente dalla data di definitività della pretesa nei confronti dell'obbligatoprincipale» (cfr. p. 7 del ricorso). 2.I mezz i di impugnazione sono fondat i . 3.La consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. o rdinanza n.2545/2018 poi sempre confermata) ha escluso la decadenza nei confronti dell’obbligato in solido dell e obbliga z ioni portate dall ’atto impositivoin presenza di notifica tempestiva ad uno dei condebitori, inquanto la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei con- frontidi uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le po- sizionisoggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si pro- ducanei confronti degli stessi la decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n.602 del 1973 .

Infatti , in materia tributaria, a differenza di quella civile,trova applicazione, anche in detta ipotesi, l'art. 1310, comma 1,cod. c iv ., sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialitàdella relativa disciplina procedimentale, trattandosi di at- tivitàdi diritto pubblico regolata da norme proprie.

4. La motivazione del giudice di seconde cure, che ha accertato la mancanza della prova della notifica delle cartelle al socio entro il terminedi decadenza, si pone in contrasto con il richiamato principio didiritto del giudice di legittimità, avendo il giudice affermato che «itermini previsti nell'art. 25 d.

P .

R . 602/73 sono decadenziali pre- vedendola notifica degli atti entro un determinato lasso di tempo.

E poichèla decadenza non ammette interruzione, la notifica fatta alla societànon interrompe la decadenza nei confronti della persona fi- sica del socio accomandatario e/o legale rappresentante.

Il paga- mento,seppure parziale, delle cartelle come dedotto dalla A genzia delleentrate deve essere attribuito alla società destinataria della no- tificae non dal Cirillo personalmente quale socio illimitatamente re- sponsabile.

Comunque questo fatto non ha rilievo giuridico ai fini della decadenza cui non sono applicabili le norme relative alla pre- scrizione».(cfr. p. 4 - 5 della sentenza). 5.Non può, dunque, non condividersi l’assunto della ricorrente se- condocui, con riferimento al vincolo di solidarietà tra il socio acco- mandatarioe la società, la notifica effettuata tempestivamente entro iltermine di decadenza previsto dall’articolo 25 del d.P.R. n. 62/1973 neiconfronti della società non pregiudica il potere di ottenere il sod- disfacimentodella pretesa nei confronti del coobbligato in solido .

La decisione di appello non è in linea con l’uniforme interpretazione dellaCorte di cassazione, da cui non vi sono ragioni per distinguersi nelcaso di specie. 6.In accoglimento de i ricorsi , la sentenza impugnata è perciò cas- satae, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia tributariadi secondo grado del la Toscana , in diversa composizione, perulteriore esame in relazione a l profil o , a quelli rimasti assorbiti, eper la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M La Corte:accoglie i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in di- ver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2641/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat e e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, incorporante [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] izi o Cimetti (PEC: [OSCURATO:EMAIL])e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]:II.DD. –IVA – società di persone – coobbligato solidale Parente(PEC: ) , eletti- vamentedomiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] inRoma, [OSCURATO:PERSONA] , 135 ; –ricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del la To- scanan. 1142 / 31 /20 16 , depositata il 2 3 . 6 .20 16 e non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 april e 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della To- scanan. 1142/31/2016, depositata il 23.6.2016 veniva no respinti gli appelliproposti dall’agente della riscossione e dall’Agenzia delle En- trateavverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Firenze n. 62 / 6 /20 1 4 avente ad oggetto quattro cartelle di paga- mento notificate a [OSCURATO:PERSONA] quale socio accomandatario della societàCapo [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]. . 2.Gli atti riprendevano ad imposizione nei confronti del coobbligato solidaleII.DD. e IVA relativ e ai periodi d’imposta 1999, 2000, 2001 , 2002e 2003 accertate in capo della società . 3.Il giudice di prime cure dichiarava nulli gli atti impugnati in quanto notificati oltre il termine di decadenza di cui all’art.25 del d.P.R. n.602/73e, comunque, perché i crediti erariali erano prescritti. Ilgiudice d’appello confermava l’esito della decisione di primo grado per intervenuta decadenza dall’esercizio del potere impositivo nel casodi specie . Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia dell’Entrate deducendo un unico motiv o. Ha proposto ri- corso successivo l’agente della riscossione, da qualificarsi inciden- tale,per un motivo, mentre il contribuente non ha svolto difese. Consideratoche: 1.Con l’unico motivo di ricorso del ricorso principale e incidentale, sostanzialmente sovrapponibile, l ’Agenzia delle Entrate e l’agente dellariscossione prospetta no , in relazione all’art. 360 , primo comma , n. 3 , cod. proc. civ., la violazione degli artt. 25 del d .P.R. n. 602/1973, 1310, 2304, 2313, 2315 cod. civ. e 477 cod. proc. civ. peraver la CTR erroneamente ritenuto che le cartelle di pagamento, notificatenel termine di decadenza alla società in accomandita sem- plice,avrebbero dov uto essere notificate anche al socio accomanda- tario,solidalmente e illimitatamente responsabile per le obbligazioni dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] . , incluse quelle fiscali. 1.1La ricorrente si lamenta de l fatto che il giudice di seconde cure nonabbia considerato che « la notifica della cartella di pagamento al socio solidalmente responsabile con cui si ingiunge il pagamento dellasomma dovuta dal debitore principale e nei cui confronti è in- tervenutala definitività della pretesa, ha solo valore di avvio dell'e- secuzioneforzata nei suoi confronti senza che abbia più alcun rilievo la decadenza di cui all'art. 25 d. P . R . n. 602/1973 bastando che la dettanotifica avvenga entro il termine di prescrizione – decennale - decorrente dalla data di definitività della pretesa nei confronti dell'obbligatoprincipale» (cfr. p. 7 del ricorso). 2.I mezz i di impugnazione sono fondat i . 3.La consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. o rdinanza n.2545/2018 poi sempre confermata) ha escluso la decadenza nei confronti dell’obbligato in solido dell e obbliga z ioni portate dall ’atto impositivoin presenza di notifica tempestiva ad uno dei condebitori, inquanto la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei con- frontidi uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le po- sizionisoggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si pro- ducanei confronti degli stessi la decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n.602 del 1973 . Infatti , in materia tributaria, a differenza di quella civile,trova applicazione, anche in detta ipotesi, l'art. 1310, comma 1,cod. c iv ., sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialitàdella relativa disciplina procedimentale, trattandosi di at- tivitàdi diritto pubblico regolata da norme proprie. 4. La motivazione del giudice di seconde cure, che ha accertato la mancanza della prova della notifica delle cartelle al socio entro il terminedi decadenza, si pone in contrasto con il richiamato principio didiritto del giudice di legittimità, avendo il giudice affermato che «itermini previsti nell'art. 25 d. P . R . 602/73 sono decadenziali pre- vedendola notifica degli atti entro un determinato lasso di tempo. E poichèla decadenza non ammette interruzione, la notifica fatta alla societànon interrompe la decadenza nei confronti della persona fi- sica del socio accomandatario e/o legale rappresentante. Il paga- mento,seppure parziale, delle cartelle come dedotto dalla A genzia delleentrate deve essere attribuito alla società destinataria della no- tificae non dal Cirillo personalmente quale socio illimitatamente re- sponsabile. Comunque questo fatto non ha rilievo giuridico ai fini della decadenza cui non sono applicabili le norme relative alla pre- scrizione».(cfr. p. 4 - 5 della sentenza). 5.Non può, dunque, non condividersi l’assunto della ricorrente se- condocui, con riferimento al vincolo di solidarietà tra il socio acco- mandatarioe la società, la notifica effettuata tempestivamente entro iltermine di decadenza previsto dall’articolo 25 del d.P.R. n. 62/1973 neiconfronti della società non pregiudica il potere di ottenere il sod- disfacimentodella pretesa nei confronti del coobbligato in solido . La decisione di appello non è in linea con l’uniforme interpretazione dellaCorte di cassazione, da cui non vi sono ragioni per distinguersi nelcaso di specie. 6.In accoglimento de i ricorsi , la sentenza impugnata è perciò cas- satae, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia tributariadi secondo grado del la Toscana , in diversa composizione, perulteriore esame in relazione a l profil o , a quelli rimasti assorbiti, eper la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte:accoglie i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in di- ver
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