CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 44241/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12 maggio 2022 del Tribunale di Pescara; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce - peraltro in modo generico - il vizio di motivazione in punto di responsabilità del ricorrente, è inammissibile Considerato che in tema di patteggiamento, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); Rilevato che, peraltro, lo stesso ricorrente non deduce quale sia la causa di proscioglimento indebitamente pretermessa; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al «criterio di dosimetria della pena», risulta anch'esso inammissibile in quanto incompatibile con la richiesta di applicazione della pena formulata dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale, che comunque non risulta inficiato da illegalità. Peraltro, anche tale motivo esula da quelli che possono essere proposti ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de