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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14911/2022

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la seguente ORDINANZA I AJ)37 sul ricorso 10695-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio legale TONUCCI & PARTENERS, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricon-ente - avverso la sentenza n. 5043/10/2019 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 13/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 10695 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -2- Premesso che: 1.11Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe sostenendone l'illegittimità per contrasto con gli artt. 43 del d.P.R. 600/73, 2, comma 3, e 15, comma 2 bis, del d.lgs.218/1997 e 1430 e 1431 c.c. per avere la CTR dichiarato l'atto di accertamento con adesione concluso tra essa ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] in seguito a rilievi di mancato pagamento dell'Irpef del 2009 non modificabile ed avere per conseguenza annullato il provvedimento con cui essa ricorrente aveva chiesto al contribuente importi ulteriori in rettifica di un errore di calcolo presente nell'atto di accertamento con adesione riguardo all'importo delle sanzioni;

2. il contribuente resiste con controricorso; considerato che:

1. non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.;

2. occorre pertanto trasmettere il fascicolo alla Sezione quinta; pqm dispone la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 8 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA I AJ)37 sul ricorso 10695-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio legale TONUCCI & PARTENERS, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricon-ente - avverso la sentenza n. 5043/10/2019 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 13/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 10695 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- Premesso che: 1.11Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe sostenendone l'illegittimità per contrasto con gli artt. 43 del d.P.R. 600/73, 2, comma 3, e 15, comma 2 bis, del d.lgs.218/1997 e 1430 e 1431 c.c. per avere la CTR dichiarato l'atto di accertamento con adesione concluso tra essa ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] in seguito a rilievi di mancato pagamento dell'Irpef del 2009 non modificabile ed avere per conseguenza annullato il provvedimento con cui essa ricorrente aveva chiesto al contribuente importi ulteriori in rettifica di un errore di calcolo presente nell'atto di accertamento con adesione riguardo all'importo delle sanzioni; 2. il contribuente resiste con controricorso; considerato che: 1. non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.; 2. occorre pertanto trasmettere il fascicolo alla Sezione quinta; pqm dispone la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 8 marzo
Sentenza Cassazione n. 14911/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris