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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 32222/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI ed il verbale di esecuzione del 25/03/2022 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentite le conclusioni del difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 9 settembre 2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen., commesso nella periferia nord di Napoli (nei Comuni di Melito, Mugnano, Casavatore, Arzano; nei quartieri di Secondigliano e Scampia del Comune di Napoli).

Con verbale del 25 marzo 2022, redatto presso l'aeroporto di Roma-Ciampino, la polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha dato esecuzione alla ordinanza cautelare.

2. Avverso la predetta ordinanza, ed avverso gli atti esecutivi della stessa, ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con unico cumulativo motivo, di seguito esposto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui censura le modalità attraverso cui si è giunti all'esecuzione della misura cautelare, atteso che [OSCURATO:PERSONA] viveva negli [OSCURATO:PERSONA] e la richiesta di estradizione verso l'Italia era stata respinta dall'autorità giurisdizionale emiratina, quando improvvisamente il giorno 25 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] venne caricato su un aereo e portato in Italia dove il verbale di esec:uzione della misura fu redatto nell'aeroporto di Ciampino.

La difesa del ricorrente ritiene che questa forma di consegna non transitata per una regolare estradizione violi il Trattato di estradizione tra Italia ed [OSCURATO:PERSONA] del 16 settembre 2015, la sovranità territoriale degli [OSCURATO:PERSONA] (e quindi mediatamente l'art. 10 della Costituzione italiana), la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonchè il diritto penale interno e segnatamente gli artt. 605 e 606 cod. pen. in quanto [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato oggetto di un sequestro di persona.

La difesa del ricorrente evidenzia che la situazione di [OSCURATO:PERSONA] è diversa da quella oggetto di altri precedenti della Suprema Corte, che hanno ritenuto non necessaria l'estradizione quando la persona arrestata sia stata espulsa dal territorio dello Stato in cui si era rifugiato, in quanto [OSCURATO:PERSONA], a quanto a lui consta, non è mai stato formalmente espulso dagli [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Tribunale di Napoli ha trasmesso l'ordinanza impugnata e gli atti dell'esecuzione della stessa.

Dalla lettura del fascicolo trasmesso emerge che il 25 marzo 2022, giorno dell'esecuzione della misura, il Ministero dell'Interno riferiva a l'autorità giudiziaria che [OSCURATO:PERSONA] è in possesso del permesso di espatrio dagli [OSCURATO:PERSONA], emesso dalla locale Autorità federale per l'identità e la cittadinanza, datato 24 marzo 2022, e che veniva allegato alla comunicazione sia nell'originale arabo che in una traduzione in italiano di cortesia.

Sempre dalla lettura del fascicolo emerge che con successiva nota del 31 marzo 2022 il Ministero dell'Interno precisa all'autorità giudiziaria che il 24 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] era stato espulso dagli [OSCURATO:PERSONA].3.

E' stata chiesta la trattazione orale ed è stata depositata memoria nell'interesse dell'indagato con allegati ulteriori documenti.

Con requisitoria orale il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

La difesa del ricorrente ha scelto di proporre contro l'ordinanza cautelare, e contro i relativi atti esecutivi, ricorso diretto ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen.

La norma citata dispone: "entro i termini previsti dall'artic:olo 309,commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva.

La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame".

Già dalla lettura della norma emerge che il ricorso c.d. diretto, o per saltum, ex art. 311, comma 2, si può proporre contro l'ordinanza che dispone la misura (art. 292 cod. proc. pen.), ma non contro gli adempimenti che ne costituiscono esecuzione (art. 293 cod. proc. pen.).

Se l'indagato intende contestare non la misura in sé, ma gli atti dell'esecuzione della misura, ha un rimedio diverso, che è la richiesta, rivolta al giudice che procede ex art. 279 cod. proc. pen., di revoca o cessazione di efficacia della misura, seguita, in caso di rigetto, dall'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., che è ammissibile contro tutte le ordinanze in materia di misure cautelari personali diverse da quelle ricorribili per riesame, e seguito, in caso di ulteriore rigetto, dal ricorso per cassazione ex art. 311, comma 1, cod. proc. pen., che è ammissibile, invece, "contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310".

In questo senso, oltre alla piana lettura della norma, si è già pronunciata la giurisprudenza di legittimità con riferimento all'atto immediatamente successivo della procedura che consegue alla emissione dell'ordinanza applicativa della misura, ovvero l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen.

Nella pronuncia Sez. 2, Sentenza n. 24241 del 24/07/2020, M. Rv. 279491, è stato, infatti, rilevato che,"in tema di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso diretto per cassazione ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen. al fine di far valere l'invalidità dell'interrogatorio prescritto dall'art. 294 cod. proc. pen., trattandosi di un rimedio previsto soltanto contro i provvedimenti che dispongono la misura coercitiva, per cui ogni questione relativa alla validità degli atti successivi alla adozione del provvedimento cautelare deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari e, in caso di rigetto, al tribunale della libertà, ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen..

Lo stesso principio di diritto è stato enunciato da Sez. 3, Sentenza n. 13670 del 19/03/2020, Barone, Rv. 278770, secondo cui "in tema di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso diretto per cassazione EX art. 311, comma secondo, cod. proc. pen. al fine di far valere l'invalidità dell'interrogatorio prescritto dall'art. 294 cod. proc. pen. quale atto successivo all'adozione di un provvedimento cautelare, derivante dalla nullità del prescritto avviso al difensore ovvero da altra causa, atteso che ogni questione relativa alla validità di tale atto deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari e, in caso di rigetto, al tribunale della libertà ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. al fine di ottenere la remissione in libertà del sottoposto".

Ne consegue che nel sistema del codice di procedura penale non è, in definitiva, ammesso accesso diretto alla Corte di Cassazione per gli asseriti vizi degli atti dell'esecuzione della misura, ma solo per i vizi dell'o -dinanza applicativa della stessa.

Nel caso in esame, la difesa di [OSCURATO:PERSONA], pur impugnando formalmente sia l'ordinanza genetica che gli atti esecutivi della misura, in realtà, dedica l'unico motivo di ricorso soltanto agli asseriti vizi della procedura di esecuzione della stessa, e non spende neanche un argomento contro l'ordinanza applicativa della misura.

In ricorso non sono presenti, infatti, deduzioni sui gravi indizi di colpevolezza, non ve ne sono sulle esigenze cautelari, non è contestata la qualificazione giuridica del fatto addebitato.

Ne consegue, pertanto, che il ricorso, nella parte in cui è stata impugnata l'ordinanza applicativa, è inammissibile per totale mancanza di motivi, e nella parte in cui sono stati impugnati gli atti esecutivi della misura, è inammissibile perché proposto contro atto non impugnabile per cassazione.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI ed il verbale di esecuzione del 25/03/2022 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentite le conclusioni del difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 9 settembre 2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen., commesso nella periferia nord di Napoli (nei Comuni di Melito, Mugnano, Casavatore, Arzano; nei quartieri di Secondigliano e Scampia del Comune di Napoli). Con verbale del 25 marzo 2022, redatto presso l'aeroporto di Roma-Ciampino, la polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha dato esecuzione alla ordinanza cautelare. 2. Avverso la predetta ordinanza, ed avverso gli atti esecutivi della stessa, ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con unico cumulativo motivo, di seguito esposto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui censura le modalità attraverso cui si è giunti all'esecuzione della misura cautelare, atteso che [OSCURATO:PERSONA] viveva negli [OSCURATO:PERSONA] e la richiesta di estradizione verso l'Italia era stata respinta dall'autorità giurisdizionale emiratina, quando improvvisamente il giorno 25 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] venne caricato su un aereo e portato in Italia dove il verbale di esec:uzione della misura fu redatto nell'aeroporto di Ciampino. La difesa del ricorrente ritiene che questa forma di consegna non transitata per una regolare estradizione violi il Trattato di estradizione tra Italia ed [OSCURATO:PERSONA] del 16 settembre 2015, la sovranità territoriale degli [OSCURATO:PERSONA] (e quindi mediatamente l'art. 10 della Costituzione italiana), la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonchè il diritto penale interno e segnatamente gli artt. 605 e 606 cod. pen. in quanto [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato oggetto di un sequestro di persona. La difesa del ricorrente evidenzia che la situazione di [OSCURATO:PERSONA] è diversa da quella oggetto di altri precedenti della Suprema Corte, che hanno ritenuto non necessaria l'estradizione quando la persona arrestata sia stata espulsa dal territorio dello Stato in cui si era rifugiato, in quanto [OSCURATO:PERSONA], a quanto a lui consta, non è mai stato formalmente espulso dagli [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Tribunale di Napoli ha trasmesso l'ordinanza impugnata e gli atti dell'esecuzione della stessa. Dalla lettura del fascicolo trasmesso emerge che il 25 marzo 2022, giorno dell'esecuzione della misura, il Ministero dell'Interno riferiva a l'autorità giudiziaria che [OSCURATO:PERSONA] è in possesso del permesso di espatrio dagli [OSCURATO:PERSONA], emesso dalla locale Autorità federale per l'identità e la cittadinanza, datato 24 marzo 2022, e che veniva allegato alla comunicazione sia nell'originale arabo che in una traduzione in italiano di cortesia. Sempre dalla lettura del fascicolo emerge che con successiva nota del 31 marzo 2022 il Ministero dell'Interno precisa all'autorità giudiziaria che il 24 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] era stato espulso dagli [OSCURATO:PERSONA].3. E' stata chiesta la trattazione orale ed è stata depositata memoria nell'interesse dell'indagato con allegati ulteriori documenti. Con requisitoria orale il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. La difesa del ricorrente ha scelto di proporre contro l'ordinanza cautelare, e contro i relativi atti esecutivi, ricorso diretto ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen. La norma citata dispone: "entro i termini previsti dall'artic:olo 309,commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame". Già dalla lettura della norma emerge che il ricorso c.d. diretto, o per saltum, ex art. 311, comma 2, si può proporre contro l'ordinanza che dispone la misura (art. 292 cod. proc. pen.), ma non contro gli adempimenti che ne costituiscono esecuzione (art. 293 cod. proc. pen.). Se l'indagato intende contestare non la misura in sé, ma gli atti dell'esecuzione della misura, ha un rimedio diverso, che è la richiesta, rivolta al giudice che procede ex art. 279 cod. proc. pen., di revoca o cessazione di efficacia della misura, seguita, in caso di rigetto, dall'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., che è ammissibile contro tutte le ordinanze in materia di misure cautelari personali diverse da quelle ricorribili per riesame, e seguito, in caso di ulteriore rigetto, dal ricorso per cassazione ex art. 311, comma 1, cod. proc. pen., che è ammissibile, invece, "contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310". In questo senso, oltre alla piana lettura della norma, si è già pronunciata la giurisprudenza di legittimità con riferimento all'atto immediatamente successivo della procedura che consegue alla emissione dell'ordinanza applicativa della misura, ovvero l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen. Nella pronuncia Sez. 2, Sentenza n. 24241 del 24/07/2020, M. Rv. 279491, è stato, infatti, rilevato che,"in tema di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso diretto per cassazione ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen. al fine di far valere l'invalidità dell'interrogatorio prescritto dall'art. 294 cod. proc. pen., trattandosi di un rimedio previsto soltanto contro i provvedimenti che dispongono la misura coercitiva, per cui ogni questione relativa alla validità degli atti successivi alla adozione del provvedimento cautelare deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari e, in caso di rigetto, al tribunale della libertà, ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen.. Lo stesso principio di diritto è stato enunciato da Sez. 3, Sentenza n. 13670 del 19/03/2020, Barone, Rv. 278770, secondo cui "in tema di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso diretto per cassazione EX art. 311, comma secondo, cod. proc. pen. al fine di far valere l'invalidità dell'interrogatorio prescritto dall'art. 294 cod. proc. pen. quale atto successivo all'adozione di un provvedimento cautelare, derivante dalla nullità del prescritto avviso al difensore ovvero da altra causa, atteso che ogni questione relativa alla validità di tale atto deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari e, in caso di rigetto, al tribunale della libertà ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. al fine di ottenere la remissione in libertà del sottoposto". Ne consegue che nel sistema del codice di procedura penale non è, in definitiva, ammesso accesso diretto alla Corte di Cassazione per gli asseriti vizi degli atti dell'esecuzione della misura, ma solo per i vizi dell'o -dinanza applicativa della stessa. Nel caso in esame, la difesa di [OSCURATO:PERSONA], pur impugnando formalmente sia l'ordinanza genetica che gli atti esecutivi della misura, in realtà, dedica l'unico motivo di ricorso soltanto agli asseriti vizi della procedura di esecuzione della stessa, e non spende neanche un argomento contro l'ordinanza applicativa della misura. In ricorso non sono presenti, infatti, deduzioni sui gravi indizi di colpevolezza, non ve ne sono sulle esigenze cautelari, non è contestata la qualificazione giuridica del fatto addebitato. Ne consegue, pertanto, che il ricorso, nella parte in cui è stata impugnata l'ordinanza applicativa, è inammissibile per totale mancanza di motivi, e nella parte in cui sono stati impugnati gli atti esecutivi della misura, è inammissibile perché proposto contro atto non impugnabile per cassazione. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art