CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22060/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 793/2024 depositata il28/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25414/2024Numero sezionale 86/2026Numero di raccolta generale 22060/2026Data pubblicazione 27/06/20261. Il signor [OSCURATO:PERSONA] conveniva la società [OSCURATO:SOCIETA]. avanti al Giudice di Pace di Parma per ivi sentirlacondannare alla restituzione della somma di euro 3.000,00 versata in data11 febbraio 2021 quale acconto per un servizio di catering relativo aevento matrimoniale previsto per il 25 giugno 2022.La domanda traeva origine da un accordo intercorso tra le parti alla finedel 2020, avente ad oggetto l’organizzazione del servizio di ristorazione ela concessione della location per l’evento nuziale. In esecuzionedell’intesa, il Sandrini versava alla società convenuta la somma di euro3.000,00, indicata nella causale del bonifico come “acconto evento25/06/2022 Sandrini-Pattera”.Venuta meno la relazione sentimentale tra i futuri nubendi, il Sandrinicomunicava alla controparte l’impossibilità di dare corso all’evento echiedeva la restituzione dell’importo versato.La società convenuta rifiutava la restituzione, assumendo la natura dicaparra della somma incassata.Con sentenza n. 692/2023 il Giudice di Pace di Parma dichiarava risolto ilcontratto per sopravvenuta impossibilità, condannando la societàconvenuta alla restituzione dell’acconto.2. Successivamente, in accoglimento dell’interposto gravame e inconseguente riforma della pronunzia del giudice di prime cure, consentenza n. 793/2024 del 28 maggio 2024 il Tribunale di Parma rigettavala domanda, qualificando la somma versata come caparra confirmatoria eritenendo che l’annullamento dell’evento fosse riconducibile a sceltadiscrezionale del cliente non integrante causa di impossibilitàsopravvenuta.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Sandrini proponeora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.Numero registro generale 25414/2024Numero sezionale 86/2026Numero di raccolta generale 22060/2026Data pubblicazione 27/06/20264. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la società [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE5. Con il 1° motivo il ricorrente denunzia omessa pronuncia sull’eccezionedi inammissibilità dell’appello ex artt. 342 e 348‑bis c.p.c., assumendo laviolazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata declaratoria di inammissibilitàdi un gravame privo di specificità.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Esso risulta formulato in violazione del requisito prescritto all’art. 366, 1°co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente non riporta debitamente nel ricorsol’atto di appello di controparte, né risulta dal medesimo inveroconsiderata la configurabilità nella specie del rigetto implicito della dedottacensura mossa in sede di gravame.Con il 2° motivo il ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione dell’art. 35 del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005),in riferimento all’art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c..Si duole non essersi dal giudice dell’appello considerata l’applicabilità nellaspecie dell’art. 35 Cod. Consumo, in base al quale le clausole debbonoessere redatte in modo chiaro e comprensibile e, in caso di dubbiointerpretativo, deve prevalere l’interpretazione più favorevole alconsumatore.Lamenta che la clausola relativa al versamento di euro 3.000,00 eraintrinsecamente ambigua, in quanto formulata in termini inidonei aconsentire di distinguere tra acconto e caparra confirmatoria; e che ilpagamento era stato pacificamente qualificato dalle parti come acconto,come dimostrato dalla causale del bonifico, dalla fatturazione emessa dallaprofessionista e dall’applicazione dell’IVA, incompatibile con la natura dicaparra confirmatoria.Si duole che il giudice d’appello abbia erroneamente ritenuto la sommaversata quale caparra confirmatoria, a tale conclusione giungendo in modoNumero registro generale 25414/2024Numero sezionale 86/2026Numero di raccolta generale 22060/2026Data pubblicazione 27/06/2026illogico e contraddittorio, atteso che pur dando atto dell’incompletezza edella lacunosità del testo contrattuale, da imputarsi al professionistapredisponente, e non già al consumatore, ha omesso di considerare che ladestinazione dell’evento al matrimonio del ricorrente e la sopravvenutaimpossibilità della celebrazione a seguito della cessazione della relazionesentimentale integra nella specie ipotesi di irrealizzabilità sopravvenutadella causa concreta del contratto, come correttamente ritenuto dalgiudice di primo grado.Lamenta che il pregiudizio economico lamentato dalla controparte nonrisulta dalla medesima né allegato né provato.5.1. Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (v., da ultimo, Cass.,18/5/2026, n. 14793), in tema di interpretazione del contratto, ai fini dellaricerca della comune intenzione dei contraenti, il senso letterale delleparole e delle espressioni utilizzate deve essere verificato alla lucedell’intero contesto negoziale, con considerazione delle singole clausole incorrelazione tra loro ex art. 1363 c.c.; sicché per “senso letterale” deveintendersi l’intera formulazione della dichiarazione negoziale, in ogni suaparte e in ogni parola che la compone, e non già una porzione soltantodella stessa, spettando al giudice il compito di collegare e raffrontare traloro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass., 28/8/2007, n.828; Cass., 22/12/2005, n. 28479; Cass., 16/6/2003, n. 9626).Le Sezioni Unite di questa Corte hanno altresì precisato che, nella ricercadella reale o effettiva volontà delle parti, l’elemento letterale deve esserenecessariamente valutato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici, esegnatamente di quelli di interpretazione soggettiva del contratto – e nonmeramente oggettiva – (v. Cass., 6/7/2018, n. 17718; Cass.,22/11/2016, n. 23701; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 27/6/2011,n. 14079; Cass., 23/5/2011, n. 11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998; conriferimento agli atti unilaterali, v. Cass., 6/5/2015, n. 9006), tra i qualiNumero registro generale 25414/2024Numero sezionale 86/2026Numero di raccolta generale 22060/2026Data pubblicazione 27/06/2026assumono rilievo l’interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e quellasecondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c., in considerazionedello scopo pratico perseguito dalle parti, e dunque della causa concretadel contratto (v. Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882; già Cass.,23/5/2011, n. 11295).Il criterio di cui all’art. 1369 c.c. consente, infatti, di accertare il significatodell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica, mentre la buonafede oggettiva o correttezza – fondata sull’esigenza di solidarietàcontrattuale – quale criterio di interpretazione ex art. 1366 c.c., sispecifica nel dovere di lealtà, concretantesi nel non suscitare falsiaffidamenti, nel non speculare su di essi e nel non contestare ragionevoliaffidamenti ingenerati nella controparte (v. Cass., 6/5/2015, n. 9006;Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass.,20/5/2004, n. 9628).Ne consegue che non è consentito attribuire alle clausole negozialisignificati cavillosi, non rispondenti alle intese effettivamente raggiunte, ein contrasto con la causa concreta dell’accordo (v. Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.11295; conf., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomodi garanzia, Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).Superato, per effetto dell’intervento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un.,8/3/2019, n. 6882), il c.d. principio del gradualismo – come ribadito dallasuccessiva giurisprudenza (v. Cass., 30/8/2019, n. 21840; Cass.,10/6/2020, n. 11092; Cass., 19/1/2021, n. 743; Cass., 19/2/2021, n.4571; Cass., 10/3/2021, n. 6579; Cass., 6/10/2021, n. 27124; Cass.,20/10/2021, n. 28996; Cass., 26/7/2022, n. 23272; e, da ultimo, Cass.,24/3/2026, n. 7076; Cass., 30/4/2026, n. 12145), il contratto deveessere interpretato avuto riguardo alla sua ratio e alla sua ragione pratica,in coerenza con gli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante lastipulazione, dando così luogo alla regola concretamente destinata adisciplinare il rapporto ai sensi dell’art. 1372 c.c.Numero registro generale 25414/2024Numero sezionale 86/2026Numero di raccolta generale 22060/2026Data pubblicazione 27/06/2026Sotto distinto ma concorrente profilo, questa Corte ha più volte affermato(v., da ultimo, Cass., 6/5/2020, n. 8494) che l’intrapresa di un’attivitàgiudiziaria (v. Cass., 21/8/2004, n. 16530), anche a prescindere dalrischio della soccombenza (v. Cass., 15/1/1970, n. 81), si configura qualeCass., 30/3/2005, n. 6735; Cass., 9/2/2004, n. 2422), eccedentel’apprezzabile sacrificio che costituisce il limite dell’obbligo di buona fede ocorrettezza quale regola di condotta nei rapporti intersoggettivi, la cuiviolazione può dar luogo a responsabilità (v. Cass., 20/8/2015, n. 16990;Cass., 15/2/2007, n. 3462; nonché Cass., 20/5/2015, n. 10270; Cass.,27/8/2014, n. 18304; Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., Sez. Un.,25/11/2008, n. 28056; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 13/4/2007, n.8826; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass.,24/9/1999, n. 10511; Cass., 20/4/1994, n. 3775).La buona fede o correttezza, oltre a costituire regola di condotta, integraaltresì criterio di determinazione della prestazione contrattuale, qualefonte autonoma rispetto sia a quella eteronoma suppletiva ex art. 1374c.c. (v., da ultimo, Cass., 18/5/2026, n. 14793), sia a quella cogente exart. 1339 c.c. (cfr. Cass., 10/7/2008, n. 18868; Cass., 26/1/2006, n.1689; Cass., 22/5/2001, n. 6956; Cass., 9/11/1998, n. 11264), diintegrazione del comportamento dovuto (v. Cass., 30/10/2007, n. 22860).Essa va pertanto valutata in relazione alle circostanze del caso concreto,alla natura del rapporto e alla qualità dei soggetti coinvolti, nonché allacausa concreta del contratto (v. Cass., 30/10/2007, n. 22860; conspecifico riferimento all’incarico professionale, Cass., 29/1/2013, n. 2071).Orbene, alla stregua dei richiamati principi, si appalesa contraria a buonafede o correttezza la condotta del contraente che, nello stipulare edeseguire il contratto, si avvalga in modo opportunistico dell’ambiguità delregolamento negoziale o dell’affidamento ingenerato nella controparte,Numero registro generale 25414/2024Numero sezionale 86/2026Numero di raccolta generale 22060/2026Data pubblicazione 27/06/2026traendo indebito vantaggio da un’interpretazione non coerente con lacausa concreta dell’accordo.L’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 stabilisce che, in caso di dubbiosul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole alconsumatore.Trattasi di applicazione specifica del criterio generale di cui all’art. 1371c.c., che impone, in caso di dubbio, l’interpretazione meno onerosa per ilsoggetto obbligato (Cass., sez. III, 17 marzo 2015, n. 5193).Tale criterio non configura una mera facoltà discrezionale del giudice, maun vero e proprio obbligo ermeneutico, destinato a operare ogniqualvoltala clausola predisposta unilateralmente dal professionista presentiun’ambiguità effettiva e non altrimenti superabile.Questa Corte ha chiarito che l’omessa applicazione di tale regola, inpresenza di una pattuizione oggettivamente incerta, integra violazione dilegge (Cass., sez. II, ord. 25 febbraio 2026, n. 4197; Cass., sez. I, 31agosto 2021, n. 23655), in quanto funzionale a garantire la trasparenza ela certezza del vincolo negoziale a tutela del contraente debole.Tuttavia, il criterio dell’interpretazione più favorevole al consumatore hanatura sussidiaria e non può essere applicato in via automatica oprioritaria, presupponendo che il giudice di merito abbia previamente fattoricorso ai canoni ermeneutici generali di cui agli artt. 1362 ss. c.c. Soloqualora, all’esito di tale indagine, permanga un’ambiguità non risolvibile, ilgiudice è tenuto ad applicare la regola speciale prevista dal Codice delConsumo (Cass., sez. II, ord. 24 luglio 2025, n. 21101; Cass., sez. II, ord.20 gennaio 2023, n. 1809; Cass., sez. lav., ord. 27 gennaio 2021, n.1756).Con specifico riferimento alla qualificazione di una somma versata dalconsumatore, questa Corte ha più volte affermato che la medesimasomma può assolvere, a seconda degli esiti del rapporto, una funzione diacconto sul prezzo ovvero di caparra confirmatoria, ove ciò risulti dallaNumero registro generale 25414/2024Numero sezionale 86/2026Numero di raccolta generale 22060/2026Data pubblicazione 27/06/2026volontà delle parti desumibile dal complessivo assetto negoziale (Cass.,sez. II, 20 agosto 2025, n. 23592; Cass., sez. II, ord. 9 ottobre 2017, n.23564).Nondimeno, qualora il testo contrattuale rimanga oggettivamente ambiguoe non consenta di stabilire con certezza la funzione attribuita alla sommaversata, il giudice è tenuto ad applicare il principio di matrice eurounitariadi cui all’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo (“in caso di dubbio sulsenso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole alconsumatore”), volto a far ricadere sul professionista le conseguenzedell’ambiguità del testo predisposto privilegiando l’interpretazione piùfavorevole al consumatore.Orbene, nella specie, il giudice dell’appello, pur dando atto che la clausolacontrattuale prevede il versamento di una “caparra” e che il bonifico recala causale “acconto”, ha risolto l’incertezza qualificando la somma comecaparra confirmatoria, ritenendo legittima la relativa ritenzione all’esitodell’annullamento dell’evento da parte del consumatore.A tale stregua ha omesso di spiegare le ragioni in base alle quali haravvisato siffatta interpretazione come la più rispondente alla ragionepratica dell’accordo e a salvaguardia degli interessi che le parti hannospecificamente inteso tutelare mediante la stipulazione del medesimoovvero risulti come la più favorevole per il consumatore.Va altresì osservato che, risultando la possibilità di recedere o risolvere ilcontratto concordata tra le parti, il trattenimento dell’acconto si appalesaaltresì contrario a buona fede o correttezza quale criterio dideterminazione del contenuto dell’accordo nonché regola di condotta delleparti, avuto riguardo alle condizioni del caso, alla natura del rapporto ealla qualità dei soggetti coinvolti.6. Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo di ricorso, rigettatoil 1° motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione inrelazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Parma, che inNumero registro generale 25414/2024Numero sezionale 86/2026Numero di raccolta generale 22060/2026Data pubblicazione 27/06/2026diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicatidisattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 2° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;rigetta il 1° motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Parma, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 13 gennaio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]