CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29797/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità e, in linea subordinata, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza rivolta alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la modifica del provvedimento di determinazione di pene concorrenti n. 602/18 Cum., emesso nei suoi confronti il 28 agosto 2018 dalla Procura generale della Repubblica presso detta Corte. 2. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 8 aprile 2021, affermava che l'istanza del Cesarano tendeva ad ottenere, per un verso, l'inserimento della sentenza n. 1276/2009 nel citato provvedimento di cumulo e, per altro verso, l'inserimento nel cumulo, in regime di fungibilità, della detenzione presofferta nei periodi 8 giugno 2002 - 29 giugno 2005 e 30 ottobre 1995 - 20 giugno 1997. Sulla base di tali premesse, il giudice dell'esecuzione dichiarava non luogo a provvedere sulla prima domanda, osservando che la sentenza cui essa si riferiva era stata inserita in un provvedimento di cumulo successivo; rigettava la seconda domanda, osservando che non sussistevano gli estremi della fungibilità per i periodi di detenzione presofferta, perché essi erano antecedenti: sia alla commissione, avvenuta nel 2006, come indicato nell'imputazione, dei reati di cui ai capi "B" e "D" cui si riferiva la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17 novembre 2016, realizzati per agevolare l'associazione criminale denominata clan Licciardi; sia alla commissione, che si era protratta fino alla metà dell'anno 2007, del reato associativo - partecipazione a detto clan - di cui al capo "A" della citata sentenza, come emergeva, secondo il giudice dell'esecuzione, dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e da talune intercettazioni ambientali tratte dalla citata sentenza e da quella di primo grado, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 21 ottobre 2009. Il giudice dell'esecuzione affermava, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per una determinata estorsione, commessa fino al luglio 2008 in danno di [OSCURATO:PERSONA] proprio per agevolare tale clan. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi volti ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza impugnata.3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 81 cod. pen., 442 e 533 cod. proc. pen., e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, a seguito del riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 17 novembre 2016 e quelli giudicati con la sentenza emessa dalla stessa Corte il 10 febbraio 2009. Il giudice dell'esecuzione ha errato nell'interpretare la prima domanda proposta con l'incidente di esecuzione, perché essa mirava ad ottenere non l'inserimento, nel provvedimento di cumulo, della condanna di cui alla citata sentenza del 10 febbraio 2009, ma la rideterminazione della pena che, per i reati dalla stessa giudicati, era stata operata con la sentenza, pure citata, del 17 novembre 2016, che aveva riconosciuto la continuazione fra i reati giudicati con le due sentenze. In occasione di tale rideterminazione della pena, infatti, non era stato rispettato il principio in base al quale, nel quantificare gli aumenti per i reati satellite, deve essere computata la diminuente per il rito abbreviato, qualora l'imputato abbia scelto di essere giudicato con tale rito, come era avvenuto per tutti i giudizi in esame. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 81 cod. pen. e 657 cod. proc. pen., e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fungibilità per i periodi di detenzione presofferti, 8 giugno 2002 - 29 giugno 2005 e 30 ottobre 1995 - 20 giugno 1997. In base alle censure avanzate dal ricorrente, il giudice dell'esecuzione, pur avendo richiamato il principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità circa la cessazione della permanenza con la pronuncia della sentenza di condanna nei casi di contestazione aperta, cioè non contenente l'indicazione della data di cessazione della condotta illecita, ha omesso di applicare il principio stesso. Il giudice dell'esecuzione, infatti, nel negare la concessione della fungibilità in relazione al reato associativo di cui al capo "A", per il quale Cesarano è stato condannato, afferma che l'istituto non è applicabile qualora la permanenza del reato sia cessata dopo l'espiazione di una detenzione senza titolo, ma non si avvede che, sebbene [OSCURATO:PERSONA] abbia continuato ad assumere condotte rientranti fra quelle di cui all'art. 416-bis cod. pen., non lo ha fatto quale appartenente al clan Licciardi, ma costituendo una nuova compagine, nata dalla scissione della prima. Secondo il ricorrente, l'ordinanza impugnata fa riferimento, per sostenere il rigetto della richiesta di riconoscimento della fungibilità, alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia ricavate dalle sentenze in atti, ma ne travisa il contenuto, senza approfondirne il valore e la veridicità. Inoltre, l'ordinanza ritiene la perduranza della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan Licciardi in epoca successiva alla detenzione senza titolo, affermando che [OSCURATO:PERSONA] sia stato condannato per una determinata estorsione, commessa fino al luglio 2008 in danno di [OSCURATO:PERSONA] per agevolare proprio il clan Licciardi. In realtà, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto da tale reato con sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 4 ottobre 2015, in esito a giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 21 aprile 2015, recante annullamento di precedente sentenza di appello. L'ordinanza, inoltre, non considera che, anche se il delitto associativo di cui al capo "A" è stato considerato consumato nel 2009, con la cessazione della permanenza conseguente all'emissione della sentenza di primo grado, il reato stesso ebbe origine molto tempo prima, cioè negli anni '90. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. Indipendentemente da qualsiasi valutazione circa la correttezza del profilo di censura in base al quale il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nell'interpretare la prima domanda rivoltagli, è decisivo osservare che essa sarebbe comunque inammissibile se interpretata in linea con l'indicazione del ricorrente, e cioè come diretta ad ottenere una nuova quantificazione della pena in discussione, già rideterminata con la statuizione contenuta nella richiamata sentenza del 17 novembre 2016. A tale domanda, se così intesa, dovrebbe essere riconosciuta, infatti, per il profilo relativo alla quantificazione della pena, la portata di una impugnazione della citata statuizione, impugnazione - rivolta a giudice funzionalmente incompetente - inammissibile perché proposta oltre il termine di legge. 2. Il secondo motivo è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione ha reso puntuale e articolata motivazione dell'ordinanza impugnata, che dimostra di aver considerato in modo compiuto la base fattuale sulla quale sono stati giustamente applicati i principi giuridici richiamati e rettamente intesi, circa la possibilità di riconoscere la fungibilità solo entro i limiti di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., e circa l'individuazione della cessazione della permanenza del reato qualora la contestazione sia stata effettuata con formula «aperta», cioè senza individuazione specifica dell'epoca di consumazione. A fronte di motivazione siffatta dell'ordinanza, non manifestamente illogica, il ricorrente ha espresso critiche che propongono, in realtà, una ricostruzione alternativa, preclusa in sede di legittimità, degli elementi fattuali rassegnati, ma non ha esposto argomenti capaci di sovvertire il ragionamento complessivo che sostiene il provvedimento, basato sulla valutazione di un insieme di dati e non soltanto sul controverso rilievo attinente all'estorsione del 2008 sopra richiamata. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del