CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 45357/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] LECeL avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO g-EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.GRANALDI Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce - sez.Taranto che ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto che lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi uno di reclusione ed euro 450 di multa in relazione al reato di sottrazione di energia elettrica con violenza sulle cose. 2.Lannenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla sussistenza del reato laddove i militari non avevano correttamente veri- ficato se la somministrazione di energia fosse effettivamente in essere al momento del sopralluogo; lamenta altresì un vizio motivazionale e in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dal ricorrente con il primo motivo di ricorso si pongono in contrasto con il pacifico insegnamento del giudice di legittimità secondo cui la sottrazione di energia elettrica attuata mediante l'allaccio abusivo di un cavo ad una cassetta di derivazione dell'Enel, integra il reato di furto aggravato in presenza di tutti gli elementi fattuali, adegua- tamente rappresentati dalle testimonianze assunte, secondo cui l'immobile era arredato, abitato tanto che era stato indicato per accogliere la compagna del ricorrente agli arresti domiciliari, laddove l'abusiva derivazione escludeva la rilevazione dei consumi in quanto operata a monte delle derivazioni. Manifestamente infondato si presenta altresì il motivo di ricorso concernente il riconoscimento delle circostanze generiche laddove il giudice di appello ha logicamente motivato la esclusione in ragione dei precedenti penali e dell'as- senza di ragioni di meritevolezza del beneficio. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 4r. Il Consigliere esten