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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 luglio 1983

Cassazione n. 13292/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/07/1983 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] già pronunciata dal Tribunale di Monza con sentenza del 19.3.2019 in ordine ai reati di tentato furto aggravato e ricettazione.

2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile.

Il ricorrente sollecita la rivalutazione dell'intero compendio delle prove valutate dalla Corte d'appello, insistendo nel rivendicare l'attendibilità delle dichiarazioni difensive dell'imputato che contrasterebbero le altre fonti dichiarative; ma così facendo trascura e dimentica il dato rilevante, messo in rilievo dalle sentenze di merito (il Tribunale alla penultima pagina e la Corte d'appello a pag. 5), del dichiarato della testimone oculare dei fatti che aveva fornito una descrizione del conducente del veicolo, utilizzato per commettere i reati contestati (risultato di proprietà del ricorrente), corrispondente alle fattezze dell'imputato.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] te Sergio D(P.4 a LuciaImperiali [OSCURATO:PERSONA] - 7 Pi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/07/1983 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] già pronunciata dal Tribunale di Monza con sentenza del 19.3.2019 in ordine ai reati di tentato furto aggravato e ricettazione. 2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. Il ricorrente sollecita la rivalutazione dell'intero compendio delle prove valutate dalla Corte d'appello, insistendo nel rivendicare l'attendibilità delle dichiarazioni difensive dell'imputato che contrasterebbero le altre fonti dichiarative; ma così facendo trascura e dimentica il dato rilevante, messo in rilievo dalle sentenze di merito (il Tribunale alla penultima pagina e la Corte d'appello a pag. 5), del dichiarato della testimone oculare dei fatti che aveva fornito una descrizione del conducente del veicolo, utilizzato per commettere i reati contestati (risultato di proprietà del ricorrente), corrispondente alle fattezze dell'imputato. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] te Sergio D(P.4 a LuciaImperiali [OSCURATO:PERSONA] - 7 Pi
Sentenza Cassazione n. 13292/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris