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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 1980

Cassazione n. 35993/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/03/1980 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale di Venezia del 16 gennaio 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato dall'aver commesso il fatto in concorso con un soggetto minore d'età e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la manifesta illogicità della motivazione circa la prova della propria responsabilità penale, è generico in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado (si veda pag. 2 della motivazione del provvedimento impugnato) con argomenti con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, ccmma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/03/1980 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale di Venezia del 16 gennaio 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato dall'aver commesso il fatto in concorso con un soggetto minore d'età e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la manifesta illogicità della motivazione circa la prova della propria responsabilità penale, è generico in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado (si veda pag. 2 della motivazione del provvedimento impugnato) con argomenti con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, ccmma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 35993/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris