CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 gennaio 2024
Cassazione n. 17118/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento contro: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, nel senso della cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata accolta l'opposizione proposta, ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il rigetto dell'istanza di ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, depositata con riferimento a procedimento in materia di sorveglianza. 2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione, nell'interesse del Ministero della Giustizia, fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce la violazione di legge per aver il giudice di merito ritenuto ammissibile l'istanza, con conseguente suo accoglimento, nonostante la manifesta infondatezza dell'istanza (rivolta al Magistrato di sorveglianza) a essa sottesa, in quanto richiesta di ammissione al beneficio depositata in relazione alla trattazione di una udienza relativa a un procedimento di sorveglianza per decidere in merito all'ammissione al regime alternativo al carcere ma con riferimento a una pena già espiata. 3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile ex art. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., al netto della manifesta inammissibilità della doglianza fondandosi essa sulla manifesta infondatezza dell'istanza per la quale il giudice aveva fissato l'udienza in relazione alla cui trattazione era stata depositata la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quindi su un elemento rilevante nel diverso procedimento civile e non in quello penale, con riferimento al quale, peraltro, era stata fissata udienza con necessità di garantire il diritto di difesa del condannato. 2. Il ricorrente ha ritenuto di applicare la disciplina del codice di procedura civile e, pertanto, come risulta dagli atti processuali (in particolare dalla nota di iscrizione a ruolo, previo pagamento del contributo unificato), ha provveduto a depositare il ricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione e non mediante deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 3. Orbene, le forme processuali adottate per l'impugnazione non sono corrette. atteso che, come recentemente ribadito da Sez. 4, n. 45144 del 28/09/2023, Grison, in motivazione, oltre che da Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in oggetto trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale e, pertanto, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto (o d'inammissibilità) dell'istanza dev'essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 4, n, 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793). 4. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché non proposto con atto depositato presso la cancelleria del giudice competente come prescritto dall'art. 582 cod. proc. pen., ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che ricollega la sanzione dell'inammissibilità all'inosservanza delle disposizioni che disciplinano i tempi e i modi di presentazione dell'impugnazione. 5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). Deve in merito osservarsi che la norma da ultimo citata è applicabile anche ove il ricorrente sia un'amministrazione statale, dal momento che la giurisprudenza di legittimità ha disatteso la tesi secondo cui un'amministrazione statale, in virtù del principio della unicità della personalità giuridica dello Stato, non può essere condannata alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria (ex plurimis: Sez. U, n. n. 34559 del 15/10/2002, Ministero del Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222265, che ha superato il diverso orientamento di Sez. 4, n. 979 del 14/09/1992, Ministero del Tesoro in proc. Guastella, Rv. 191847, e Sez. 4, n. 131 del 19/03/01/1993, Ministero del Tesoro in proc. Grasso, Rv. 193385; in senso conforme alle citate Sezioni Unite di vedano anche Sez. 4, n. Sez. 4, n. 22810 del 13/04/2018, Ministero dell'Economia e delle Finanze e altro, Rv. 272994, in materia di procedimento per ingiusta detenzione; Sez. 3, n. 48484 del 22/10/2003, Salvi, Rv. 228442, nonché, Sez. 4, n. 9910 del 16/01/2024, Valenti, in motivazione, in materia di riparazione per ingiusta detenzione). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore