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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 21538/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21544/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.to in Roma, alla via G. Mercalli n. 11, presso l'arch.

Sangiuliano, procuratore di se stesso; -ricorrente - Contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 107/26/18 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, depositata in data 9/1/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] d'Oriano; [OSCURATO:PERSONA]:

1. con sentenza n. 107/26/18, depositata in data 9 gennaio 2018, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, accoglieva l'appello proposto dal MEF avverso la sentenza n. 3231/44/16 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un atto di irrogazione di sanzioni, notificato in data 27-11-14, che conseguiva ad un invito al pagamento del contributo unificato nella misura massima, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del d.P.R. n. 115 del 2002, in conseguenza dell'omessa dichiarazione di valore, prevista dall'art. 14, comma 3-bis, dello stesso decreto, in un giudizio di appello proposto innanzi alla CTR Campania;

3. la CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo che il valore della causa fosse desumibile dal corpo dell'atto e che l'omissione fosse una mera violazione formale;

4. la CTR, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto l'appello rilevando che con precedente ricorso il contribuente aveva impugnato l'invito al pagamento presupposto della sanzione e che il relativo giudizio si era definito con una dichiarazione di inammissibilità dell'appello, per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della notifica della sanzione, e che non essendo stata impugnata tale decisione il relativo invito era rimasto operante quale valido presupposto della sanzione, senza che assumessero più rilevanza i motivi di legittimità di tale atto;

5. avverso la sentenza di appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 4 luglio 2018, affidato a tre motivi; il MEF si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con il primo motivo di ricorso, il contribuente censurava la sentenza impugnata denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. da 1362 a 1371 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., e degli artt. 112 e 345 c,p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, con il ricorso introduttivo era stato oggetto di impugnazione non solo l'atto di irrogazione della sanzione ma anche l'invito al pagamento che ne costituiva il presupposto;

2. con il secondo motivo di ricorso deduceva l'esistenza di un errore di giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per aver ritenuto che il consolidamento dell'invito non consentisse più l'esame del motivo relativo alla inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 14, comma 3 bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dal d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla

I. n. 111 del 2011;

3. con il terzo motivo di ricorso lamentava, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione del giudicato di cui alla sentenza della CTR n. 15957 del 2014 che aveva dichiarato non impugnabile l'invito al pagamento in quanto inoffensivo. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento. 1.1 Contrariamente a quanto dedotto dal contribuente, la CTR non ha erroneamente interpretato l'atto introduttivo del giudizio, omettendo di prendere in considerazione la contestuale impugnazione dell'invito al pagamento e dell'atto di irrogazione delle sanzioni, bensì ha preso atto dell'esistenza di un prec:edente giudizio, definito con pronuncia in rito di inammissibilità dell'appello per carenza di interesse, avente ad oggetto l'impugnazione del solo invito al pagamento.

Ebbene, come correttamente rilevato dalla CTR, a seguito della definizione di quel giudizio si è 'determinato il consolidamento del merito della pretesa tributaria, con conseguente preclusione a far valere i motivi relativi al fondamento dell'imposta in sede di impugnazione del successivo atto di irrogazione delle sanzioni, emesso sulla base dell'atto impositivo ormai definitivo.

Giova ricordare che "in relazione alla natura irnpugnatoria del processo tributario, quantunque nella forma di impugnazione - merito, l'effetto del giudicato formale, ancorché conseguito in forza di una pronuncia "in rito", comporta la definitività dell'atto impugnato, che non può essere rimessa in discussione da una pronuncia successiva del tutto identica, sicché resta preclusa la proposizione della stessa domanda davanti al medesimo giudice. (Cass. n. 18382 del 2020).

In effetti il ricorrente, una volta impugnato l'invit° al pagamento, a fronte della decisione in rito della CTR non avrebbe dovuto abbandonare quel giudizio e consentire che si formasse il giudicato sull'inammissibilità dell'appello; tale scelta ha determinato infatti la definitività di quell'atto, e come rilevato dalla sentenza impugnata, la preclusione alla riproposizione delle medesime questioni di merito in ragione della definitività del provvedimento impugnato conseguente al giudicato formatosi sulla prima impugnazione. 1.2 Né è consentito dubitare sull'autonoma impugnabilità del primo atto, costituendo orientamento già espresso da questa Corte, cui questo Collegio intende dare continuità, che "L'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatori°, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento.( [OSCURATO:PERSONA]. n. 40233 del 2021)

2. Anche il secondo motivo non può trovare accoglimento dovendo ricondursi certamente al merito della pretesa, e quindi oggetto di una preclusione al riesame, il motivo avente ad oggetto l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 14, comma 3 bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dal d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla

I. n. 111 del 2011, che ha previsto l'obbligo di effettuare la dichiarazione di valore, dalla cui omissione ha tratto origine la pretesa impositiva del contributo unificato nella misura massima.

3. Infondato infine anche il terzo motivo, non potendo sussistere alcun conflitto di giudicati tra due giudizi aventi ad oggetto due provvedimenti diversi, il primo il solo invito al pagamento, il secondo l'atto di irrogazione delle sanzioni fondato proprio sulla definitività del primo.

4. Il ricorso, pertanto, va rigettato.

4.1. Stante il consolidarsi in corso di causa del condiviso indirizzo interpretativo di legittimità sulla impugnazione necessaria dell'invito al pagamento, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite. 4.2 Trattandosi di giudizio notificato dopo il 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. , 13 del d.P.R. n. 115 del 2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21544/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.to in Roma, alla via G. Mercalli n. 11, presso l'arch. Sangiuliano, procuratore di se stesso; -ricorrente - Contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 107/26/18 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, depositata in data 9/1/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] d'Oriano; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza n. 107/26/18, depositata in data 9 gennaio 2018, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, accoglieva l'appello proposto dal MEF avverso la sentenza n. 3231/44/16 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con compensazione delle spese di lite; 2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un atto di irrogazione di sanzioni, notificato in data 27-11-14, che conseguiva ad un invito al pagamento del contributo unificato nella misura massima, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del d.P.R. n. 115 del 2002, in conseguenza dell'omessa dichiarazione di valore, prevista dall'art. 14, comma 3-bis, dello stesso decreto, in un giudizio di appello proposto innanzi alla CTR Campania; 3. la CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo che il valore della causa fosse desumibile dal corpo dell'atto e che l'omissione fosse una mera violazione formale; 4. la CTR, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto l'appello rilevando che con precedente ricorso il contribuente aveva impugnato l'invito al pagamento presupposto della sanzione e che il relativo giudizio si era definito con una dichiarazione di inammissibilità dell'appello, per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della notifica della sanzione, e che non essendo stata impugnata tale decisione il relativo invito era rimasto operante quale valido presupposto della sanzione, senza che assumessero più rilevanza i motivi di legittimità di tale atto; 5. avverso la sentenza di appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 4 luglio 2018, affidato a tre motivi; il MEF si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo di ricorso, il contribuente censurava la sentenza impugnata denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. da 1362 a 1371 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., e degli artt. 112 e 345 c,p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, con il ricorso introduttivo era stato oggetto di impugnazione non solo l'atto di irrogazione della sanzione ma anche l'invito al pagamento che ne costituiva il presupposto; 2. con il secondo motivo di ricorso deduceva l'esistenza di un errore di giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per aver ritenuto che il consolidamento dell'invito non consentisse più l'esame del motivo relativo alla inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 14, comma 3 bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dal d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla I. n. 111 del 2011; 3. con il terzo motivo di ricorso lamentava, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione del giudicato di cui alla sentenza della CTR n. 15957 del 2014 che aveva dichiarato non impugnabile l'invito al pagamento in quanto inoffensivo. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento. 1.1 Contrariamente a quanto dedotto dal contribuente, la CTR non ha erroneamente interpretato l'atto introduttivo del giudizio, omettendo di prendere in considerazione la contestuale impugnazione dell'invito al pagamento e dell'atto di irrogazione delle sanzioni, bensì ha preso atto dell'esistenza di un prec:edente giudizio, definito con pronuncia in rito di inammissibilità dell'appello per carenza di interesse, avente ad oggetto l'impugnazione del solo invito al pagamento. Ebbene, come correttamente rilevato dalla CTR, a seguito della definizione di quel giudizio si è 'determinato il consolidamento del merito della pretesa tributaria, con conseguente preclusione a far valere i motivi relativi al fondamento dell'imposta in sede di impugnazione del successivo atto di irrogazione delle sanzioni, emesso sulla base dell'atto impositivo ormai definitivo. Giova ricordare che "in relazione alla natura irnpugnatoria del processo tributario, quantunque nella forma di impugnazione - merito, l'effetto del giudicato formale, ancorché conseguito in forza di una pronuncia "in rito", comporta la definitività dell'atto impugnato, che non può essere rimessa in discussione da una pronuncia successiva del tutto identica, sicché resta preclusa la proposizione della stessa domanda davanti al medesimo giudice. (Cass. n. 18382 del 2020). In effetti il ricorrente, una volta impugnato l'invit° al pagamento, a fronte della decisione in rito della CTR non avrebbe dovuto abbandonare quel giudizio e consentire che si formasse il giudicato sull'inammissibilità dell'appello; tale scelta ha determinato infatti la definitività di quell'atto, e come rilevato dalla sentenza impugnata, la preclusione alla riproposizione delle medesime questioni di merito in ragione della definitività del provvedimento impugnato conseguente al giudicato formatosi sulla prima impugnazione. 1.2 Né è consentito dubitare sull'autonoma impugnabilità del primo atto, costituendo orientamento già espresso da questa Corte, cui questo Collegio intende dare continuità, che "L'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatori°, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento.( [OSCURATO:PERSONA]. n. 40233 del 2021) 2. Anche il secondo motivo non può trovare accoglimento dovendo ricondursi certamente al merito della pretesa, e quindi oggetto di una preclusione al riesame, il motivo avente ad oggetto l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 14, comma 3 bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dal d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla I. n. 111 del 2011, che ha previsto l'obbligo di effettuare la dichiarazione di valore, dalla cui omissione ha tratto origine la pretesa impositiva del contributo unificato nella misura massima. 3. Infondato infine anche il terzo motivo, non potendo sussistere alcun conflitto di giudicati tra due giudizi aventi ad oggetto due provvedimenti diversi, il primo il solo invito al pagamento, il secondo l'atto di irrogazione delle sanzioni fondato proprio sulla definitività del primo. 4. Il ricorso, pertanto, va rigettato. 4.1. Stante il consolidarsi in corso di causa del condiviso indirizzo interpretativo di legittimità sulla impugnazione necessaria dell'invito al pagamento, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite. 4.2 Trattandosi di giudizio notificato dopo il 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. , 13 del d.P.R. n. 115 del 2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis del
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