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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08202/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 3150 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:SOCIETA] - intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 762/03/18, depositata in data 20 giugno 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 486/13/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia di accoglimento del ricorso avverso cartella di pagamento emessa per decadenza della contribuente dal beneficio della rateizzazione ex art. 3 bis del d.lgs. n. 462/97; - la CTR ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio per avere quest'ultimo prodotto in giudizio semplici fotocopie della "relata di notifica" dell'atto di gravame nei confronti della contribuente e di Equitalia non costituitesi in secondo grado con conseguente mancata prova certa dell'avvenuta tempestività dell'impugnazione; - la [OSCURATO:SOCIETA], nel frattempo fallita, non si è costituita in giudizio per mezzo della curatela; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 22 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio sul presupposto che quest'ultimo avesse depositato in giudizio delle semplici fotocopie della "relata di notifica" dell'atto di gravame, ancorché nella specie, la notifica fosse stata fatta dall'Amministrazione a mezzo servizio postale, depositando in giudizio copia degli avvisi di ricevimento del plico dai quali si evinceva la ricezione dello stesso da parte degli appellati prima della scadenza del termine per impugnare; - il motivo è fondato; - ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546/92, nel testo vigente ratione temporis «Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia»; - questa Corte ha affermato che nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarìo.

Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza) (Sez.

U - , Sentenza n. 13452 del 29/05/2017; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11559 del 11/05/2018); - la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio 3 (111\1\ postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 c.c. - per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia dì quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace - trova applicazione generalizzata per tutti i documenti. (Sez. 6-3, n. 21003 dell'8 settembre 2017); - premesso che nel caso di denuncia di error in procedendo, la Corte ha accesso diretto agli atti processuali (ex pluringis, Cass. n. 20409 del 2018; n. 26799 del 2018), nella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nel dichiarare inammissibile l'appello stante la produzione in giudizio della sola copia della "relata di notifica" dell'atto impugnazione allorquando - come si evince dalle copie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali di spedizione dell'appello (fotograficamente riprodotte in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza) il plico era stato ricevuto in data 6 febbraio 2015 dalla contribuente entro il termine semestrale di decadenza ex art. 327, comma 1, c.p.c. (20 aprile 2015) per l'impugnazione della sentenza di primo grado depositata in data 19 ottobre 2014; pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, posto che, nella specie, la notifica dell'appello era avvenuta a mezzo servizio postale, la produzione in giudizio delle copie degli avvisi di ricevimento del piego raccomandato, avrebbe dovuto essere considerata idonea, in mancanza di contestazione sulla loro conformità agli originali, a comprovare il perfezionamento della notifica medesima; - in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata, e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione; P.Q.M. ci\ La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione; Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 3150 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:SOCIETA] - intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 762/03/18, depositata in data 20 giugno 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 486/13/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia di accoglimento del ricorso avverso cartella di pagamento emessa per decadenza della contribuente dal beneficio della rateizzazione ex art. 3 bis del d.lgs. n. 462/97; - la CTR ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio per avere quest'ultimo prodotto in giudizio semplici fotocopie della "relata di notifica" dell'atto di gravame nei confronti della contribuente e di Equitalia non costituitesi in secondo grado con conseguente mancata prova certa dell'avvenuta tempestività dell'impugnazione; - la [OSCURATO:SOCIETA], nel frattempo fallita, non si è costituita in giudizio per mezzo della curatela; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 22 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio sul presupposto che quest'ultimo avesse depositato in giudizio delle semplici fotocopie della "relata di notifica" dell'atto di gravame, ancorché nella specie, la notifica fosse stata fatta dall'Amministrazione a mezzo servizio postale, depositando in giudizio copia degli avvisi di ricevimento del plico dai quali si evinceva la ricezione dello stesso da parte degli appellati prima della scadenza del termine per impugnare; - il motivo è fondato; - ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546/92, nel testo vigente ratione temporis «Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia»; - questa Corte ha affermato che nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarìo. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza) (Sez. U - , Sentenza n. 13452 del 29/05/2017; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11559 del 11/05/2018); - la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio 3 (111\1\ postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 c.c. - per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia dì quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace - trova applicazione generalizzata per tutti i documenti. (Sez. 6-3, n. 21003 dell'8 settembre 2017); - premesso che nel caso di denuncia di error in procedendo, la Corte ha accesso diretto agli atti processuali (ex pluringis, Cass. n. 20409 del 2018; n. 26799 del 2018), nella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nel dichiarare inammissibile l'appello stante la produzione in giudizio della sola copia della "relata di notifica" dell'atto impugnazione allorquando - come si evince dalle copie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali di spedizione dell'appello (fotograficamente riprodotte in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza) il plico era stato ricevuto in data 6 febbraio 2015 dalla contribuente entro il termine semestrale di decadenza ex art. 327, comma 1, c.p.c. (20 aprile 2015) per l'impugnazione della sentenza di primo grado depositata in data 19 ottobre 2014; pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, posto che, nella specie, la notifica dell'appello era avvenuta a mezzo servizio postale, la produzione in giudizio delle copie degli avvisi di ricevimento del piego raccomandato, avrebbe dovuto essere considerata idonea, in mancanza di contestazione sulla loro conformità agli originali, a comprovare il perfezionamento della notifica medesima; - in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata, e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione; P.Q.M. ci\ La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione; Così deciso in
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