CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 luglio 2024
Cassazione n. 46617/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 luglio 2024, il Tribunale di Messina in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, ha confermato il proprio provvedimento in data 10/07/2024 di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Catania in composizione monocratica con sentenza in data 26/02/2013, irrevocabile il 05/06/2013, e ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta trasmessa dal difensore del condannato in data 23/07/2024, con la quale si chiedeva di procedere alla correzione materiale dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché si era omesso di statuire sull’istanza di applicazione della continuazione fra i fatti oggetto delle diverse sentenze a carico di [OSCURATO:PERSONA] dalle quali era scaturita la richiesta del Pubblico ministero di revocare della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condannato e articola due motivi. 2.1 Con il primo denuncia violazione dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli articoli 125, comma 3, 127 e 666 cod. proc. pen. e censura il provvedimento impugnato con il quale il giudice dell’esecuzione aveva affermato che non doveva procedersi ad alcuna correzione del precedente provvedimento del 10/07/2024, emesso a seguito della fissazione di udienza in procedimento di esecuzione per valutare la richiesta del Pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso con sentenza definitiva. La statuizione di non luogo a provvedere era stata motivata sostenendo che l’istanza di applicazione della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze a carico di [OSCURATO:PERSONA] era stata formulata con memoria depositata dopo l’avvio dell’incidente di esecuzione e che nel procedimento camerale di esecuzione non era ammissibile l’ambito valutativo del giudizio oltre il perimetro delineato con l’atto introduttivo (in quel caso la richiesta di revoca del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen.); sicchè il silenzio serbato su tale intempestiva istanza e l’omessa statuizione non potevano integrare né un errore materiale né un vizio del provvedimento. Il ricorrente contesta tali argomentazioni e sostiene che integra una violazione di legge processuale l’omesso pronunciamento sull’istanza di applicazione dell’art. 81 cod. pen. che può essere avanzata senza formalità, purchè sia salvaguardato il contraddittorio, così come sarebbe avvenuto nel procedimento di esecuzione già instaurato con la partecipazione del Pubblico ministero. 2.2 Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli articoli 125, comma 3, 127, 130 e 666 cod. proc. pen. e lamenta che il giudice dell’esecuzione ha ritenuto erroneamente che nella richiesta difensiva in data 23/07/2024 vi fosse solo un’istanza di correzione di errore materiale, mentre in essa doveva considerarsi contenuta una nuova istanza di incidente di esecuzione per la quale andava fissata udienza in camera di consiglio e non poteva essere emesso provvedimento de plano. 3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento con rinvio, deducendo che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto esaminare in via preliminare l’istanza di applicazione della continuazione, che poteva essere presentata in qualsiasi momento e che introduce questione pregiudiziale rispetto all’accoglibilità dell’istanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Certamente erronea è l’affermazione del giudice dell’esecuzione circa l’inammissibilità o l’intempestività dell’istanza di applicazione della continuazione nel giudizio di esecuzione promosso dal Pubblico ministero per la revoca del beneficio della sospensione della pena alla luce del pacifico orientamento, espresso con continuità da questa Corte. E difatti «nel procedimento introdotto da un incidente d'esecuzione è ammissibile la precisazione o l'integrazione della domanda, che sia incompleta o carente nell'indicazione dell'oggetto materiale del "petitum", effettuata dalla parte interessata, d'iniziativa o su sollecitazione del giudice dell'esecuzione, in un momento successivo alla sua proposizione, atteso che siffatto procedimento, ancorché sottoposto alla disciplina del giudizio d'impugnazione in quanto compatibile, secondo la previsione di cui all'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., non ha natura d'un tale giudizio e quindi non è improntato al rispetto né del principio devolutivo né delle specifiche formalità di proposizione dei mezzi d'impugnazione, trattandosi, invece, d'un procedimento di prima istanza avente la mera finalità di stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione» (Sez. 1, n. 1229 del 11/11/2020, dep. 2021, Rv. 280217 – 01). «Il procedimento di esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione e perciò non soggiace al principio devolutivo, volto a delimitare il concreto contenuto dell'esecuzione; conseguentemente sussiste il dovere del giudice di decidere anche in ordine alle domande nuove formulate dalla parte privata solo con memoria in corso di procedimento, fatta salva la necessità che, a salvaguardia del principio del contraddittorio, sia garantito alla parte pubblica un termine per controdedurre» (Sez. 1, n. 51053 del 13/07/2017, Rv. 271457 -01). E poiché l’istanza era ammissibile essa doveva considerarsi preliminare rispetto alla decisione sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale: «n tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge» (Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021, dep. 2022, Rv. 282493 – 01) 3. Tutto ciò premesso, bisogna tuttavia tenere presente che il provvedimento che ha omesso di valutare l’istanza di applicazione della continuazione prima di disporre la revoca della sospensione condizionale della pena non è stato impugnato e non può essere in questa sede messo in discussione. Il ricorso in esame peraltro ha ad oggetto non quell’ordinanza ma il provvedimento de plano emesso dal giudice dell’esecuzione chiamato ad effettuare una correzione del suo precedente provvedimento, che, come si è detto, non è stato impugnato e quindi in questa sede non è sindacabile e quindi non annullabile. A fronte, tuttavia, dell’omessa pronuncia sul punto non si è formato giudicato su alcuna statuizione sulla sussistenza o meno delle condizioni di cui all’art. 81 cod. pen.; sicchè la richiesta successivamente proposta doveva ritenersi integrare un’istanza nuova, ammissibile perché non preclusa dalla precedente decisione, proprio perchè essa non aveva esaminato, omettendo ogni statuizione, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del vincolo della continuazione, a fronte della quale il giudice dell’esecuzione era tenuto a provvedere in contraddittorio. La pronuncia di non luogo a provvedere contenuta nel provvedimento impugnato presenta sostanziale valenza di rigetto ed è viziata non solo perché immotivata (o comunque motivata per relationem richiamando le argomentazioni fondate contenute nell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), ma ancor prima perché emessa senza procedere alla fissazione dell’udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. 3. I plurimi vizi che affliggono il provvedimento ne impongono l’annullamento perché si proceda a nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di Messina in composizione monocratica sull’istanza di riconoscimento della continuazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nelle forme di cui all’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina. Così è deciso, 12/11/2024 Il Consigliere estensore