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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 settembre 1965

Cassazione n. 22125/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/1965 avverso l'ordinanza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catanzaro con ordinanza del 28 febbraio - 29 agosto 2022 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato ristretto in regime di custodia cautelare per complessivi sessantaquattro giorni, cioè dal 19 settembre 2007 al 22 novembre 2007, di cui i primi tre in carcere e i successivi agli arresti domiciliari, in relazione alle accuse di tentato omicidio (capo n. 1) e di violazione della disciplina sul controllo delle armi (capo n. 2), fatti commessi il 19 settembre 2007, in concorso con altri, accuse dalle quali è stato poi assolto, con la formula "per non avere commesso il fatto", con sentenza del Tribunale di Catanzaro del 23 giugno 2017, divenuta irrevocabile il 24 novembre 2017.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 314 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione, che sarebbe mancante e totalmente incongrua.

In particolare, ricostruito in sintesi l'antefatto, l'impugnazione censura le motivazioni dell'ordinanza reiettiva, che sarebbero erronee ed in contrasto con le emergenze istruttorie.

Infatti, il contributo concausale alla privazione della libertà che è attribuito a Cavigliano dalla Corte di merito sarebbe, in realtà, insussistente.

Dalla lettura della motivazione della sentenza assolutoria emergerebbe la assoluta estraneità del ricorrente rispetto alle condotte aggressive nei confronti della vittima, [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe chiaramente descritto gli altri come persone defilate che avevano anche tentato di aiutarlo, comunque dissociandosi dal gesto di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto l'unico responsabile dell'azione lesiva, riqualificata nel reato di lesioni personali volontarie aggravate e dichiarato estinto per prescrizione.

Anzi, addirittura [OSCURATO:PERSONA] sarebbe accorso per separare aggredito ed aggressore.

In definitiva, ad avviso della Difesa, «L'unica colpa del Cavigliano è stata quella di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato» (così alla p. 3 del ricorso).

Si evidenzia che l'eventuale colpa del ricorrente non sarebbe grave e si rammenta che all'udienza in appello il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Infine, sottolineata la ritenuta ingiustizia e disparità di trattamento rispetto alla domanda di equa riparazione avanzata dal coimputato nello stesso fatto, [OSCURATO:PERSONA], domanda che è stata accolta con ordinanza dell'Il maggio 2021 della Corte di appello, si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.3.

La Procura Generale della S.c. nella requisitoria scritta del 23 novembre 2022 ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. L'Avvocatura erariale nella memoria del 16 febbraio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso; in ogni caso, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2.Alla p. 15 della sentenza assolutoria, in effetti, come evidenziato nell'atto di impugnazione,.si evidenzia la emersa estraneità di tutti gli imputati diversi da [OSCURATO:PERSONA] all'aggressione portata a [OSCURATO:PERSONA], financo sottolineandosi la distanza fisica dei coimputati, compreso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e l'avere, anzi, gli stessi tentato di aiutare la vittima.

Tuttavia, alla p. 10 della stessa sentenza, nella ricostruzione dell'antefatto, si dà atto di una cena tra i coimputati, cena alla quale ha partecipato anche il ricorrente, nel corso della quale si era concertato di recarsi, tutti insieme, di sera, non annunciati, presso la casa di Ferro al fine di richiedergli spiegazioni circa sue offese o minacce rivolte a taluno, in particolare proprio a Cavigliano, il quale nell'occasione della visita, poi in effetti realizzata, era persino salito a casa di Ferro, sia pure senza che sia emersa la manifestazione in alcun modo di intenti aggressivi.

In ciò, appunto, secondo la Corte territoriale (pp. 4-5 del provvedimento impugnato), consisterebbe la colpa di [OSCURATO:PERSONA], per avere cioè lo stesso partecipato coscientemente alla prima parte dell'azione, cioè alla "spedizione" collettiva di cui si parla all'ultima pagina dell'ordinanza impugnata, anche se poi lo sviluppo è stato diverso da quello pensato e non riconducibile all'agire dei coimputati di Serapide, come accertato dal Tribunale, avendo il solo Serapide, distante dagli altri, che non hanno in alcun modo preso parte all'azione, colpito la persona offesa.

3. La Corte territoriale si accontenta di una descrizione dei fatti, come se la stessa fosse "auto-evidente", abdicando alla - imprescindibile - funzione valutativa degli stessi.

3.1. Appare preliminarmente opportuno rammentare alcuni principi che disciplinano la materia della riparazione per ingiusta detenzione.L'equa riparazione per ingiusta detenzione è esclusa, secondo l'espresso disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., qualora l'istante «vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave», con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente all'insorgere dello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà (cfr. Cass., Sez.

U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636).

Posto che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a dar[e] causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà, è ineludìbile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà, si rileva che ad escludere il diritto in questione è pur sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi "accertati o non negati" (Sez.

U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; in conformità, tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, P., Rv. 271739; Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867), con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali.

In particolare, il concetto e l'area applicativa della colpa vanno ricavati dall'art. 43 cod. pen., secondo cui «è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'ordinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere), consegue un effetto idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario»: in tal caso, la condotta del soggetto, connotata da profili di colpa volta per volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti etc.) «pone in essere una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile [...] ragione di intervento dell'autorità giudiziaria con l'adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca della privazione della libertà» (Sez.

U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, cit.).

E in tale ipotesi la colpa deve essere "grave", come esige la norma, «connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, ecc., tale da superare ogni canone di comune buon senso» (Sez.

U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, cit.).

La valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei , criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114).

Costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave.

In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; nello stesso senso, Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808).

Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione. 3.2.Facendo applicazione nel caso concreto dei richiamati principi, occorre prendere atto, ferma l'emersa assoluta estraneità di [OSCURATO:PERSONA] all'aggressione, che la Corte di appello non ha svolto un ragionamento che spieghi adeguatamente se l'avere il ricorrente preso parte all'antefatto (la cena in cui sono emerse determinate intenzioni e la susseguente spedizione con visita serale a Ferro) possa essere considerato o meno comportamento tale da costituire colpa - e di grado grave - concausativa, secondo un criterio di regolarità causale, dell'evento in seguito occorso; e, ove si offra al quesito riposta negativa, se eventualmente residui in capo all'agente un profilo di colpa lieve, in ipotesi tale da incidere non già sull'an ma solo sul quantum dell'eventuale indennizzo (ex plurimis, Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, V, Rv. 274006; Sez. 4, n. 21575 del 29/01/2014, Antognetti, Rv. 259212; Sez. 4, n. 2430 del 13112/2011, dep. 2012, Popa, Rv. 251739).Donde la necessità di annullamento dell'ordinanza, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro.

Ogni ulteriore questione è assorbita.

4. La Corte territoriale provvederà anche alla regolamentazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro, cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/1965 avverso l'ordinanza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catanzaro con ordinanza del 28 febbraio - 29 agosto 2022 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato ristretto in regime di custodia cautelare per complessivi sessantaquattro giorni, cioè dal 19 settembre 2007 al 22 novembre 2007, di cui i primi tre in carcere e i successivi agli arresti domiciliari, in relazione alle accuse di tentato omicidio (capo n. 1) e di violazione della disciplina sul controllo delle armi (capo n. 2), fatti commessi il 19 settembre 2007, in concorso con altri, accuse dalle quali è stato poi assolto, con la formula "per non avere commesso il fatto", con sentenza del Tribunale di Catanzaro del 23 giugno 2017, divenuta irrevocabile il 24 novembre 2017. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 314 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione, che sarebbe mancante e totalmente incongrua. In particolare, ricostruito in sintesi l'antefatto, l'impugnazione censura le motivazioni dell'ordinanza reiettiva, che sarebbero erronee ed in contrasto con le emergenze istruttorie. Infatti, il contributo concausale alla privazione della libertà che è attribuito a Cavigliano dalla Corte di merito sarebbe, in realtà, insussistente. Dalla lettura della motivazione della sentenza assolutoria emergerebbe la assoluta estraneità del ricorrente rispetto alle condotte aggressive nei confronti della vittima, [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe chiaramente descritto gli altri come persone defilate che avevano anche tentato di aiutarlo, comunque dissociandosi dal gesto di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto l'unico responsabile dell'azione lesiva, riqualificata nel reato di lesioni personali volontarie aggravate e dichiarato estinto per prescrizione. Anzi, addirittura [OSCURATO:PERSONA] sarebbe accorso per separare aggredito ed aggressore. In definitiva, ad avviso della Difesa, «L'unica colpa del Cavigliano è stata quella di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato» (così alla p. 3 del ricorso). Si evidenzia che l'eventuale colpa del ricorrente non sarebbe grave e si rammenta che all'udienza in appello il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Infine, sottolineata la ritenuta ingiustizia e disparità di trattamento rispetto alla domanda di equa riparazione avanzata dal coimputato nello stesso fatto, [OSCURATO:PERSONA], domanda che è stata accolta con ordinanza dell'Il maggio 2021 della Corte di appello, si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.3. La Procura Generale della S.c. nella requisitoria scritta del 23 novembre 2022 ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. L'Avvocatura erariale nella memoria del 16 febbraio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso; in ogni caso, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2.Alla p. 15 della sentenza assolutoria, in effetti, come evidenziato nell'atto di impugnazione,.si evidenzia la emersa estraneità di tutti gli imputati diversi da [OSCURATO:PERSONA] all'aggressione portata a [OSCURATO:PERSONA], financo sottolineandosi la distanza fisica dei coimputati, compreso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e l'avere, anzi, gli stessi tentato di aiutare la vittima. Tuttavia, alla p. 10 della stessa sentenza, nella ricostruzione dell'antefatto, si dà atto di una cena tra i coimputati, cena alla quale ha partecipato anche il ricorrente, nel corso della quale si era concertato di recarsi, tutti insieme, di sera, non annunciati, presso la casa di Ferro al fine di richiedergli spiegazioni circa sue offese o minacce rivolte a taluno, in particolare proprio a Cavigliano, il quale nell'occasione della visita, poi in effetti realizzata, era persino salito a casa di Ferro, sia pure senza che sia emersa la manifestazione in alcun modo di intenti aggressivi. In ciò, appunto, secondo la Corte territoriale (pp. 4-5 del provvedimento impugnato), consisterebbe la colpa di [OSCURATO:PERSONA], per avere cioè lo stesso partecipato coscientemente alla prima parte dell'azione, cioè alla "spedizione" collettiva di cui si parla all'ultima pagina dell'ordinanza impugnata, anche se poi lo sviluppo è stato diverso da quello pensato e non riconducibile all'agire dei coimputati di Serapide, come accertato dal Tribunale, avendo il solo Serapide, distante dagli altri, che non hanno in alcun modo preso parte all'azione, colpito la persona offesa. 3. La Corte territoriale si accontenta di una descrizione dei fatti, come se la stessa fosse "auto-evidente", abdicando alla - imprescindibile - funzione valutativa degli stessi. 3.1. Appare preliminarmente opportuno rammentare alcuni principi che disciplinano la materia della riparazione per ingiusta detenzione.L'equa riparazione per ingiusta detenzione è esclusa, secondo l'espresso disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., qualora l'istante «vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave», con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente all'insorgere dello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà (cfr. Cass., Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). Posto che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a dar[e] causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà, è ineludìbile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà, si rileva che ad escludere il diritto in questione è pur sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi "accertati o non negati" (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; in conformità, tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, P., Rv. 271739; Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867), con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali. In particolare, il concetto e l'area applicativa della colpa vanno ricavati dall'art. 43 cod. pen., secondo cui «è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'ordinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere), consegue un effetto idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario»: in tal caso, la condotta del soggetto, connotata da profili di colpa volta per volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti etc.) «pone in essere una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile [...] ragione di intervento dell'autorità giudiziaria con l'adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca della privazione della libertà» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, cit.). E in tale ipotesi la colpa deve essere "grave", come esige la norma, «connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, ecc., tale da superare ogni canone di comune buon senso» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, cit.). La valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei , criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114). Costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; nello stesso senso, Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione. 3.2.Facendo applicazione nel caso concreto dei richiamati principi, occorre prendere atto, ferma l'emersa assoluta estraneità di [OSCURATO:PERSONA] all'aggressione, che la Corte di appello non ha svolto un ragionamento che spieghi adeguatamente se l'avere il ricorrente preso parte all'antefatto (la cena in cui sono emerse determinate intenzioni e la susseguente spedizione con visita serale a Ferro) possa essere considerato o meno comportamento tale da costituire colpa - e di grado grave - concausativa, secondo un criterio di regolarità causale, dell'evento in seguito occorso; e, ove si offra al quesito riposta negativa, se eventualmente residui in capo all'agente un profilo di colpa lieve, in ipotesi tale da incidere non già sull'an ma solo sul quantum dell'eventuale indennizzo (ex plurimis, Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, V, Rv. 274006; Sez. 4, n. 21575 del 29/01/2014, Antognetti, Rv. 259212; Sez. 4, n. 2430 del 13112/2011, dep. 2012, Popa, Rv. 251739).Donde la necessità di annullamento dell'ordinanza, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro. Ogni ulteriore questione è assorbita. 4. La Corte territoriale provvederà anche alla regolamentazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro, cui
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