CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 maggio 2018
Cassazione n. 00427/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1818/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA [OSCURATO:PERSONA] n. 85, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrenti – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1480/2018 depositata il 29/05/2018. Contratto d’opera Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 21 novembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli architetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. convennero in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Verona e –esponendo: che la convenuta aveva conferito loro l’incarico di progettazione e di direzione lavori inerenti alla costruzione di un complesso turistico-residenziale-alberghiero in Buonfornello ([OSCURATO:PERSONA]); che gli architetti Fauci e Andreanò avevano realizzato i progetti e le attività complementari e la ADG un plastico del progetto; che [OSCURATO:PERSONA], con lettera del 14/06/2011, aveva comunicato il recesso dal contratto – chiesero la condanna della convenuta al pagamento di euro 301.794,00, quanto agli gli architetti Fauci e Andreanò, e di euro 40.000,00, quanto alla ADG. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, eccepì l’incompetenza del giudice adìto a favore del Tribunale di Palermo, contestò la domanda, dedusse di avere conferito l’incarico professionale soltanto agli architetti Fauci e Andreanò e non alla ADG e aggiunse che la revoca dell’incarico era stata determinata dai ritardi e dagli errori commessi dai professionisti; infine, oltre ad insistere per il rigetto della domanda, in riconvenzionale, chiese la condanna dei due architetti al risarcimento dei danni. 2. Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 304/2015, condannò [OSCURATO:PERSONA] a pagare ai due professionisti euro 148.651,79 (al netto degli acconti corrisposti nel corso del rapporto contrattuale), respinse la domanda di ADG e la riconvenzionale della convenuta. 3. Interposto appello da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2179/2015, dichiarò l’incompetenza territoriale del Tribunale di Verona. Avverso la decisione gli attori proposero ricorso per regolamento di competenza e la Cassazione, con sentenza n. 23261/2016, cassò la sentenza di appello, statuì sulla competenza del Tribunale di Verona e rimise le parti davanti alla Corte di Venezia. 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con sette motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; gli architetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che nel frattempo è stata dichiarata fallita, con atto datato 09/11/2023, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La dichiarazione di rinuncia al ricorso non risulta notificata alle controparti. 6. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso (ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 13923 del 2019; in termini, Sez. 2, Ordinanza n. 1807 del 2023). 7. Pertanto, si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. 8. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, in base al principio di causalità devono essere poste a carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua inammissibilità. Infatti, la rinuncia è stata motivata dalla sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla chiusura del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e dalla tardiva proposizione del ricorso per cassazione. 9. Nell ’ ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, più euro 200,00, per esborsi, oltre al quindici per cento sul c