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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 35395/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, contravveniva alle prescrizioni di non allontanarsi dalla propria dimora, in Altamura il 27 settembre 2018.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che il ricorrente ha articolato motivi generici, che rivelano l'assenza di un confronto sufficientemente specifico con le argomentazioni di sentenza; rilevato che la sentenza impugnata ha ben spiegato le ragioni dell'affermazione di responsabilità e della determinazione della pena nella misura irrogata; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 3 luglio 2023 Il co sigliere estensore Il presiden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, contravveniva alle prescrizioni di non allontanarsi dalla propria dimora, in Altamura il 27 settembre 2018. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il ricorrente ha articolato motivi generici, che rivelano l'assenza di un confronto sufficientemente specifico con le argomentazioni di sentenza; rilevato che la sentenza impugnata ha ben spiegato le ragioni dell'affermazione di responsabilità e della determinazione della pena nella misura irrogata; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il co sigliere estensore Il presiden
Sentenza Cassazione n. 35395/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris