Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 39057/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BIELLA[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Avverso la sentenza di patteggiamento indicata in epigrafe ricorre per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo la violazione degli artt. 444 e 125 cod. proc. pen. quanto alla congruità della pena applicata.

2. Considerato che, con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

3. Ritenuto che il motivo, nella parte in cui attinge la misura della pena, non prospetta in alcun modo l'illegalità della stessa, contestandone soltanto la congruità.

Ritenuto, pertanto, che la ragione di doglianza esula dalle ipotesi per le quali è consentito il ricorso per cassazione nel caso in esame.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che la decisione deve essere adottata "de plano" poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente quale unico modello procedimentale per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

4. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BIELLA[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza di patteggiamento indicata in epigrafe ricorre per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo la violazione degli artt. 444 e 125 cod. proc. pen. quanto alla congruità della pena applicata. 2. Considerato che, con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). 3. Ritenuto che il motivo, nella parte in cui attinge la misura della pena, non prospetta in alcun modo l'illegalità della stessa, contestandone soltanto la congruità. Ritenuto, pertanto, che la ragione di doglianza esula dalle ipotesi per le quali è consentito il ricorso per cassazione nel caso in esame. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che la decisione deve essere adottata "de plano" poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente quale unico modello procedimentale per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. 4. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 39057/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris