CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 25928/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a ISERNIA il 27/11/1990 avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona, ne ha confermato la condanna per i reati di deterioramento di beni culturali, di danneggiamento di alcuni beni, fatta eccezione per la statua di [OSCURATO:PERSONA], di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale; Considerato che i primi tre motivi di ricorso, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione dei fatti di deterioramento di beni culturali, di sussistenza delle circostanze aggravanti della violenza sulle cose e dell'esposizione dei beni alla pubblica fede e di sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sono generici, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Considerato che la doglianza sulla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è, parimenti, generica, poiché, a fronte di una motivazione sufficiente e congrua, reitera i medesimi elementi senza confrontarsi con la sentenza impugnata; Ritenuto che la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto e l'entità della pena inflitta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso di specie (cfr. pag. 12 e pag. 13 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2026 ,ATA 1 O LUG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa Kat C nente 2