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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 febbraio 2020

Cassazione n. 44208/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Salerno in data 24/2/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 24/2/2021, il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha rigettato le istanze presentate ai sensi degli artt. 47, 47 -ter e 50 Ord. peri. proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena determinata con il provvedimento di cumulo emesso in data 4/2/2020 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], invero, ha ritenuto che Buonocore, pur potendo contare su un'attività lavorativa, non potesse essere ammesso alle misure richieste in considerazione della sua pericolosità sociale, ricavabile dai precedenti penali in materia di stupefacenti, dei suoi possibili collegamenti con la criminalità organizzata (citandosi la comunicazione della Procura distrettuale in ordine alla sua contiguità al sodalizio criminale Fezza-D'[OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio di Pagani), dei numerosi procedimenti penali pendenti per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato in data 8/6/2017, 10/6/2018 e 22/6/2018 (in relazione al quale è stato condannato alla pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione), nonché per ulteriori violazioni della disciplina degli stupefacenti commesse, secondo l'ipotesi accusatoria, in data 6/8/2018, 28/9/2018 e 7/2/2019.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 47 e 50 Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 47, 47-ter e 50 Ord. pen.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che l'ordinanza impugnata abbia tenuto conto unicamente dei reati commessi e dei carichi pendenti, senza prendere in considerazione della possibilità di fruire di una valida opportunità lavorativa e, soprattutto, delle positive emergenze dell'osservazione penitenziaria, che avrebbe fatto concludere gli esperti del carcere in maniera ampiamente favorevole a Buonocore per la concessione del beneficio richiesto.

In ogni caso, i reati commessi dal detenuto non sarebbero gravi, i carichi pendenti riguarderebbero episodi di detenzione di piccolissime quantità di sostanze stupefacenti (tanto che la condanna riportata in primo grado sarebbe pari non a 3 anni e 8 mesi di reclusione, ma a 2 anni e 2 mesi di reclusione).

Del pari, la nota della Procura distrettuale attestante la vicinanza di Buonocore a contesti di criminalità organizzata sarebbe sconfessata dalle sentenze che lo avrebbero assolto dai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis cod. pen.

Del tutto assente sarebbe, infine, la motivazione circa la mancata applicazione della semilibertà o della detenzione domiciliare, pure richieste in via subordinata.

3. In data 16/6/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'ammissione alle misure alternative presuppone l'esito positivo di un duplice giudizio prognostico in ordine, da un lato, alla concreta possibilità che attraverso di esso siano conseguiti gli obiettivi di reinserimento sociale cui esse sono finalizzate; e, dall'altro lato, alla idoneità del regime prescrittivo a circoscrivere entro margini rassicuranti il pericolo di recidiva.

3. Nel caso in esame tale giudizio è stato compiuto, per tutte le misure richieste, dal Tribunale di sorveglianza, che ha valorizzato, in maniera niente affatto illogica, sia le negative informazioni di polizia circa la prossimità di Buonocore a contesti di criminalità organizzata, sia il numero, assai elevato, di carichi pendenti per fatti anche recentemente commessi, indicativi di una negativa condotta successiva al reato per cui è condanna.

A fronte di tale apprezzamento di merito, il ricorso ha sviluppato considerazioni meramente rivalutative, peraltro articolate con modalità non autosufficienti, come per quanto attiene al contenuto, asseritamente positivo, delle relazioni sull'osservazione penitenziaria e alla riferita assoluzione per i reati associativi, prospettata in ricorso ma in nessun modo dimostrata.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 5/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] iere stensore Il Presidente R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Salerno in data 24/2/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 24/2/2021, il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha rigettato le istanze presentate ai sensi degli artt. 47, 47 -ter e 50 Ord. peri. proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena determinata con il provvedimento di cumulo emesso in data 4/2/2020 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], invero, ha ritenuto che Buonocore, pur potendo contare su un'attività lavorativa, non potesse essere ammesso alle misure richieste in considerazione della sua pericolosità sociale, ricavabile dai precedenti penali in materia di stupefacenti, dei suoi possibili collegamenti con la criminalità organizzata (citandosi la comunicazione della Procura distrettuale in ordine alla sua contiguità al sodalizio criminale Fezza-D'[OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio di Pagani), dei numerosi procedimenti penali pendenti per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato in data 8/6/2017, 10/6/2018 e 22/6/2018 (in relazione al quale è stato condannato alla pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione), nonché per ulteriori violazioni della disciplina degli stupefacenti commesse, secondo l'ipotesi accusatoria, in data 6/8/2018, 28/9/2018 e 7/2/2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 47 e 50 Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 47, 47-ter e 50 Ord. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che l'ordinanza impugnata abbia tenuto conto unicamente dei reati commessi e dei carichi pendenti, senza prendere in considerazione della possibilità di fruire di una valida opportunità lavorativa e, soprattutto, delle positive emergenze dell'osservazione penitenziaria, che avrebbe fatto concludere gli esperti del carcere in maniera ampiamente favorevole a Buonocore per la concessione del beneficio richiesto. In ogni caso, i reati commessi dal detenuto non sarebbero gravi, i carichi pendenti riguarderebbero episodi di detenzione di piccolissime quantità di sostanze stupefacenti (tanto che la condanna riportata in primo grado sarebbe pari non a 3 anni e 8 mesi di reclusione, ma a 2 anni e 2 mesi di reclusione). Del pari, la nota della Procura distrettuale attestante la vicinanza di Buonocore a contesti di criminalità organizzata sarebbe sconfessata dalle sentenze che lo avrebbero assolto dai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis cod. pen. Del tutto assente sarebbe, infine, la motivazione circa la mancata applicazione della semilibertà o della detenzione domiciliare, pure richieste in via subordinata. 3. In data 16/6/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'ammissione alle misure alternative presuppone l'esito positivo di un duplice giudizio prognostico in ordine, da un lato, alla concreta possibilità che attraverso di esso siano conseguiti gli obiettivi di reinserimento sociale cui esse sono finalizzate; e, dall'altro lato, alla idoneità del regime prescrittivo a circoscrivere entro margini rassicuranti il pericolo di recidiva. 3. Nel caso in esame tale giudizio è stato compiuto, per tutte le misure richieste, dal Tribunale di sorveglianza, che ha valorizzato, in maniera niente affatto illogica, sia le negative informazioni di polizia circa la prossimità di Buonocore a contesti di criminalità organizzata, sia il numero, assai elevato, di carichi pendenti per fatti anche recentemente commessi, indicativi di una negativa condotta successiva al reato per cui è condanna. A fronte di tale apprezzamento di merito, il ricorso ha sviluppato considerazioni meramente rivalutative, peraltro articolate con modalità non autosufficienti, come per quanto attiene al contenuto, asseritamente positivo, delle relazioni sull'osservazione penitenziaria e alla riferita assoluzione per i reati associativi, prospettata in ricorso ma in nessun modo dimostrata. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 5/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] iere stensore Il Presidente R
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