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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 24 gennaio 2026

Cassazione n. 06625/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST.

DI SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ha confermato quella del Tribunale di Sassari e condannato la ricorrente alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione per il reato di cui agli artt. 482-477 cod. pen. in ordine alla contraffazione di una patente straniera; letta la memoria depositata dal difensore della ricorrente, depositata in data 24 gennaio 2026 e dunque tardiva, in quanto l'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. richiede che il deposito delle memorie intervenga con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di udienza; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge, in relazione all'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio e omesso avviso di conclusione delle indagini, è manifestamente infondato.

La stessa ricorrente dichiara di aver eccepito la nullità solo nel giudizio di appello e sul punto la giurisprudenza di legittimità evidenzia che la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, determinando una lesione del diritto di difesa, ha natura di nullità generale a regime intermedio e, pertanto, può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 42481, del 03/10/2024, Abilone, Rv. 287211; conf.

N. 21875 del 2014 Rv. 262821 - 01, N. 45581 del 2013 Rv. 257807 - 01, N. 2382 del 2018 Rv. 272025 - 01, N. 1043 del 2013 Rv. 253843 - 01, N. 46763 del 2018 Rv. 274475 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che contesta erronea valutazione dei mezzi di prova e vizio di motivazione - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Va osservato come la Corte di Appello abbia offerto una motivazione congrua, corretta ed esente da vizi logico giuridici, con cui la ricorrente però, non si è confrontata in modo specifico (si veda pagg. 10-11 della sentenza impugnata).

Per altro, in particolare, la giurisprudenza di legittimità evidenzia che in tema di prova testimoniale il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (Sez. 3, n. 29819 del 13/05/2015, Diouf, Rv. 264444).

Difatti, il divieto di apprezzamenti personali, previsto dall'art. 194 cod. proc. pen., non è riferibile ai fatti che siano stati direttamente percepiti dal teste, al quale, a causa della speciale condizione di soggetto qualificato, per le conoscenze che gli derivano dalla sua abituale e specifica attività, non può essere precluso di esprimere apprezzamenti, se questi sono inscindibili dalla deposizione sui fatti stessi (Sez.3, n.11939 del 01/10/1998, Russo, Rv. 212173; conf.

N. 2322 del 1996 Rv. 204031 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato.

I Giudici di appello hanno fornito, sul punto, valida motivazione (si veda pagg. 12-13 della sentenza impugnata), evidenziando come l'assenza di abilitazione alla guida, anche straniera, determina la grave pericolosità della conduzione di un automezzo - per l'imputata e per i terzi - il che esclude la tenuità invocata.

D'altro canto, la complessiva motivazione, in ordine alla natura né grossolana né innocua del falso, dimostra come la condotta di reato - essersi avvalsi di una falsa patente straniera - giustifichi la indicata pericolosità, ostativa alla tenuità del fatto.

Per altro, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, come è nel caso in esame (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01, in una fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., aveva posto in rilievo la consistente quantità e la buona qualità della droga detenuta, la zona in cui la condotta era avvenuta, la mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche e la sussistenza di precedenti penali dell'imputato ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena; mass. conf.: N. 43604 del 2021 Rv. 282097 - 01, N. 27825 del 2013 Rv. 256340 - 01, N. 6746 del 2019 Rv. 275500 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'indicazione di falso grossolano o falso innocuo - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Sul punto, per altro, si è espressa la giurisprudenza di legittimità dichiarando che la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale, come fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada (Sez.

U., n.12064 del 24/11/2022, dep. 22/03/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284210).

La sentenza impugnata è in linea con tale principio, evidenziando come non si verta in tema di innocuità della condotta, mentre la grossolanità è stata esclusa perché la falsità non era facilmente riscontrabile, come afferma la sentenza impugnata senza aporie logiche; [OSCURATO:PERSONA] che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il Giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ha confermato quella del Tribunale di Sassari e condannato la ricorrente alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione per il reato di cui agli artt. 482-477 cod. pen. in ordine alla contraffazione di una patente straniera; letta la memoria depositata dal difensore della ricorrente, depositata in data 24 gennaio 2026 e dunque tardiva, in quanto l'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. richiede che il deposito delle memorie intervenga con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di udienza; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge, in relazione all'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio e omesso avviso di conclusione delle indagini, è manifestamente infondato. La stessa ricorrente dichiara di aver eccepito la nullità solo nel giudizio di appello e sul punto la giurisprudenza di legittimità evidenzia che la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, determinando una lesione del diritto di difesa, ha natura di nullità generale a regime intermedio e, pertanto, può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 42481, del 03/10/2024, Abilone, Rv. 287211; conf. N. 21875 del 2014 Rv. 262821 - 01, N. 45581 del 2013 Rv. 257807 - 01, N. 2382 del 2018 Rv. 272025 - 01, N. 1043 del 2013 Rv. 253843 - 01, N. 46763 del 2018 Rv. 274475 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che contesta erronea valutazione dei mezzi di prova e vizio di motivazione - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Va osservato come la Corte di Appello abbia offerto una motivazione congrua, corretta ed esente da vizi logico giuridici, con cui la ricorrente però, non si è confrontata in modo specifico (si veda pagg. 10-11 della sentenza impugnata). Per altro, in particolare, la giurisprudenza di legittimità evidenzia che in tema di prova testimoniale il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (Sez. 3, n. 29819 del 13/05/2015, Diouf, Rv. 264444). Difatti, il divieto di apprezzamenti personali, previsto dall'art. 194 cod. proc. pen., non è riferibile ai fatti che siano stati direttamente percepiti dal teste, al quale, a causa della speciale condizione di soggetto qualificato, per le conoscenze che gli derivano dalla sua abituale e specifica attività, non può essere precluso di esprimere apprezzamenti, se questi sono inscindibili dalla deposizione sui fatti stessi (Sez.3, n.11939 del 01/10/1998, Russo, Rv. 212173; conf. N. 2322 del 1996 Rv. 204031 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato. I Giudici di appello hanno fornito, sul punto, valida motivazione (si veda pagg. 12-13 della sentenza impugnata), evidenziando come l'assenza di abilitazione alla guida, anche straniera, determina la grave pericolosità della conduzione di un automezzo - per l'imputata e per i terzi - il che esclude la tenuità invocata. D'altro canto, la complessiva motivazione, in ordine alla natura né grossolana né innocua del falso, dimostra come la condotta di reato - essersi avvalsi di una falsa patente straniera - giustifichi la indicata pericolosità, ostativa alla tenuità del fatto. Per altro, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, come è nel caso in esame (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01, in una fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., aveva posto in rilievo la consistente quantità e la buona qualità della droga detenuta, la zona in cui la condotta era avvenuta, la mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche e la sussistenza di precedenti penali dell'imputato ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena; mass. conf.: N. 43604 del 2021 Rv. 282097 - 01, N. 27825 del 2013 Rv. 256340 - 01, N. 6746 del 2019 Rv. 275500 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'indicazione di falso grossolano o falso innocuo - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Sul punto, per altro, si è espressa la giurisprudenza di legittimità dichiarando che la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale, come fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada (Sez. U., n.12064 del 24/11/2022, dep. 22/03/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284210). La sentenza impugnata è in linea con tale principio, evidenziando come non si verta in tema di innocuità della condotta, mentre la grossolanità è stata esclusa perché la falsità non era facilmente riscontrabile, come afferma la sentenza impugnata senza aporie logiche; [OSCURATO:PERSONA] che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il Giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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