Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:T:2004:246
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62004TO0201_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] procedimento T-201/04 R,
[OSCURATO:PERSONA]., con sede in Redmond, Washington ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dall'avv. J.-F. Bellis e dal sig. I.S. Forrester, QC,
richiedente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai sigg. R. Wainwright, W. Mölls, F. Castillo de la Torre e P. Hellström, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
resistente,
avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 4, dell'art. 5, lett. a)‑c), e dell'art. 6, lett. a), della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 24 marzo 2004, C(2004)900 def., relativa ad un procedimento d'applicazione dell'art. 82 CE (caso COMP/C-3/37.792 – [OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] impugnata
1. [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») elabora e commercializza vari software, segnatamente sistemi operativi per personal computer e per server.
2. Il 24 marzo 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una decisione relativa ad un procedimento d’applicazione dell’art. 82 CE nel caso COMP/C‑3/37.792 – [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 82 CE nonché l’art. 54 dell’accordo sulla Spazio economico europeo (SEE), avendo commesso due abusi di posizione dominante.
3. Il primo abuso rilevato nella [OSCURATO:PERSONA] è rappresentato dal rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di fornire ai suoi concorrenti, per il periodo che va dall’ottobre 1998 alla data di adozione della [OSCURATO:PERSONA], le «informazioni relative all’interoperabilità», ai sensi dell’art. 1 della [OSCURATO:PERSONA], e di autorizzarne l’uso per lo sviluppo e la distribuzione di prodotti concorrenti ai propri sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro (art. 2, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA]).
4. Il secondo abuso rilevato è rappresentato, secondo la [OSCURATO:PERSONA], dal fatto che nel periodo che va dal maggio 1999 alla data d’adozione della [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha subordinato la fornitura del sistema operativo [OSCURATO:PERSONA] client per personal computer al simultaneo acquisto del software [OSCURATO:PERSONA] (art. 2, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA]).
5. Tali due abusi sono stati sanzionati dalla [OSCURATO:PERSONA] mediante l’applicazione di un’ammenda pari alla cifra di EUR 497 196 304 (art. 3 della [OSCURATO:PERSONA]).
6. Secondo l’art. 4 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a porre termine agli abusi rilevati ai sensi del citato art. 2, nel rispetto delle modalità previste dagli artt. 5 e 6 della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] deve altresì astenersi dall’adottare un comportamento analogo a quello indicato all’art. 2, nonché qualsiasi comportamento avente un oggetto o un effetto analogo o equivalente.
7. Quale misura intesa a correggere la prima infrazione, l’art. 5 della [OSCURATO:PERSONA] impone alla [OSCURATO:PERSONA] quanto segue:
«a) Entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a mettere a disposizione delle imprese che abbiano interesse a sviluppare e a distribuire prodotti concorrenti rispetto a quelli della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato dei sistemi operativi per gruppi di lavoro, “informazioni relative all’interoperabilità” e, a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, a consentirne l’uso ai fini dello sviluppo e della distribuzione di prodotti concorrenti rispetto a quelli della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro.
b) [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a far sì che le informazioni divulgate a proposito dell’interoperabilità siano aggiornate in modo continuativo e tempestivo.
c) [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad attuare, entro un termine di 120 giorni decorrenti dalla notificazione della [OSCURATO:PERSONA], un sistema di valutazione tale da consentire alle imprese interessate di informarsi in maniera efficace sulla portata e sulle condizioni di utilizzo delle “informazioni relative all’interoperabilità”. [OSCURATO:PERSONA] può imporre condizioni ragionevoli e non discriminatorie per garantire che l’accesso a dette informazioni sia concesso solamente a fini di valutazione». (Traduzione libera).
8. Il termine di 120 giorni di cui all’art. 5 della [OSCURATO:PERSONA] scade il 27 luglio 2004.
9. Quale misura correttiva per la seconda infrazione, l’art. 6 della [OSCURATO:PERSONA] dispone quanto segue:
«a) [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a fornire, entro un termine di 90 giorni decorrenti dalla notificazione della [OSCURATO:PERSONA], una versione del suo sistema operativo [OSCURATO:PERSONA] per personal computer che non contenga il software [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] mantiene il diritto di offrire il suo sistema operativo [OSCURATO:PERSONA] per personal computer abbinato al software [OSCURATO:PERSONA].
(…)» (Traduzione libera).
10. Il termine di 90 giorni di cui all’art. 6 della [OSCURATO:PERSONA] scade il 28 giugno 2004.
Procedimento e argomenti delle parti
11. Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 giugno 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, un ricorso volto all’annullamento della [OSCURATO:PERSONA] ovvero, in via subordinata, a eliminare ovvero a ridurre sostanzialmente l’importo dell’ammenda applicata.
12. Con atto separato registrato presso la cancelleria del Tribunale il 25 giugno 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì proposto, ai sensi dell’art. 242 CE, una domanda di sospensione dell’esecuzione dell’art. 4, dell’art. 5, lett. a) – c), e dell’art. 6, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA]. Nello stesso atto, la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì sollecitato, in base all’art. 105, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la sospensione dell’esecuzione di queste stesse disposizioni sino alla statuizione sulla domanda di provvedimenti provvisori.
13. Lo stesso giorno, il giudice del procedimento sommario ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a dichiarare se fosse sua intenzione procedere all’esecuzione forzata della [OSCURATO:PERSONA] prima della pronuncia sulla domanda di provvedimenti provvisori.
14. Con lettera pervenuta alla cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato il giudice del procedimento sommario che aveva deciso di non procedere all’esecuzione forzata dell’art. 5, lett. a) – c), e dell’art. 6, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA] sino alla conclusione del procedimento sommario.
15. Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 giugno 2004, la [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), con sede a Waltham, Massachussets ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dai sigg. C. Thomas, M. Levitt, V. Harris, solicitors, e dall’avv. A. Müller‑Rappard, ha chiesto di essere ammessa ad intervenire nel procedimento sommario a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
16. Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2004, la RealNetworks Inc. (in prosieguo: la «RealNetworks»), con sede a Seattle, Washington ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dagli avv.ti A. Winckler, M. Dolmans e T. Graf, ha chiesto di intervenire nel procedimento sommario a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
17. Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2004, la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «CCIA»), con sede a Washington, DC ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dal sig. J. Flynn, QC, e dagli avv.ti D. Paemen e N. Dodoo, ha chiesto di intervenire nel procedimento sommario a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
18. Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° luglio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «SIIA»), con sede a Washington, DC ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dal sig. C.A. Simpson, solicitor, ha chiesto di intervenire nel procedimento sommario a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
19. Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° luglio 2004, [OSCURATO:PERSONA] Inc. (in prosieguo: la «CompTIA»), con sede a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dagli avv.ti G. [OSCURATO:PERSONA] e T. Franchoo, e dal sig. B. Kilpatrick, solicitor, ha chiesto di intervenire nel procedimento sommario a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
20. Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 luglio 2004, [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«ACT»), con sede a Washington, DC ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dall’avv. L. Ruessmann, ha chiesto di intervenire nel procedimento sommario a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
21. Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 luglio 2004, la [OSCURATO:PERSONA], con sede a Londra ([OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:SOCIETA], con sede a Pesaro (Italia), la Mamut ASA, con sede a Oslo (Norvegia), e la CODA [OSCURATO:PERSONA], con sede a Chippenham, Wiltshire ([OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo denominate collettivamente: «[OSCURATO:PERSONA] e altri»), rappresentate dall’avv. G. Berrisch, hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento sommario.
22. Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 luglio 2004, la DMDsecure.com BV, con sede ad Amsterdam ([OSCURATO:PERSONA]), la MPS Broadband AB, con sede a Stoccolma (Svezia), la [OSCURATO:PERSONA] plc, con sede a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA], con sede a Newbury, Berkshire ([OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:PERSONA], con sede a Southampton, Hampshire ([OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo denominate collettivamente: «DMDsecure.com e altri»), rappresentate dall’avv. J. Bourgeois, hanno chiesto di intervenire nel procedimento sommario a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
23. Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 luglio 2004, la IDE Nätverkskonsulterna AB, con sede a Stoccolma, la Exor AB, con sede a Uppsala (Svezia), il sig. T. [OSCURATO:PERSONA], residente a Harpenden, Hertfordshire ([OSCURATO:PERSONA]), il sig. P. [OSCURATO:PERSONA], residente a Sobeslav (Repubblica Ceca), il sig. D. [OSCURATO:PERSONA], residente a Norimberga (Germania), il sig. M. Valasek, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Repubblica Ceca), il sig. R. [OSCURATO:PERSONA], residente a Genova, e il sig. B. Nati, residente a Parigi (Francia) (in prosieguo denominati collettivamente: «IDE Nätverkskonsulterna e altri»), rappresentati dagli avv. ti S. [OSCURATO:PERSONA] e H. Brokelmann, hanno chiesto di intervenire nel procedimento sommario a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
24. Tali istanze di intervento sono state notificate alle parti richiedente e resistente, ai sensi dell’art. 116, n. 1, del regolamento di procedura.
25. Con lettera 6 luglio 2004, pervenuta lo stesso giorno presso la cancelleria del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato il Tribunale di non avere obiezioni sull’istanza di intervento presentata dalla RealNetworks. Con lettera 7 luglio 2004, pervenuta il giorno stesso alla cancelleria del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni sull’istanza di intervento presentata dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato osservazioni entro il termine stabilito con riferimento alle altre istanze di intervento.
26. Con riferimento a tutte le parti che saranno ammesse ad intervenire, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con lettere 6 e 8 luglio 2004, il trattamento riservato dei dati contenuti nella [OSCURATO:PERSONA] e che la [OSCURATO:PERSONA] ha accettato di non rendere pubblici nella versione disponibile sul suo sito Internet.
27. Con lettere 6 luglio 2004, pervenute alla cancelleria del Tribunale il giorno successivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato il Tribunale, da un lato, che essa non aveva alcuna obiezione con riferimento alle istanze di intervento presentate, rispettivamente, dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla RealNetworks, dalla CCIA, dalla SIIA, e, dall’altro, che essa non sollecitava il trattamento riservato. Invece, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’istanza d’intervento presentata dalla CompTIA dovesse essere respinta.
28. Con lettera 13 luglio 2004, giunta presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato il Tribunale di non avere alcuna obiezione in merito all’istanza d’intervento presentata dalla ACT, e di non sollecitare alcun trattamento riservato.
29. Con lettera datata 13 luglio, quindi con lettere datate 14 luglio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha invece presentato osservazioni sulle istanze di intervento presentate, rispettivamente, dalla [OSCURATO:PERSONA] e altri, dalla DMDsecure.com e altri e dalla IDE Nätverkskonsulterna e altri
30. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori in data 21 luglio 2004. Tali osservazioni sono state notificate alla [OSCURATO:PERSONA] il giorno stesso.
Sulle istanze di intervento
31. Ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale ai sensi dell’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, il diritto d’intervento di un singolo è sottoposto alla condizione che quest’ultimo dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia.
32. Per interesse alla soluzione della controversia deve intendersi un interesse diretto ed attuale all’accoglimento delle conclusioni della parte che l’interveniente intende sostenere (ordinanza del presidente della Corte 6 marzo 2003, causa C‑186/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2415, punto 7). In tal senso, per autorizzare un intervento si deve accertare che l’interveniente sia direttamente riguardato dall’atto impugnato e che il suo interesse all’esito della controversia sia certo [ordinanza del presidente della Corte 17 giugno 1997, cause riunite C‑151/97 P(I) e C‑157/97 P(I), [OSCURATO:PERSONA] e PowerGen/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3491, punto 53].
33. Quando l’istanza d’intervento è presentata nell’ambito di un procedimento sommario, l’interesse alla soluzione della controversia dev’essere inteso come interesse alla soluzione del procedimento sommario (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 7 luglio 1998, causa T‑65/98 R, Van den [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2641, punti 26 e 27). Infatti, esattamente come la soluzione della causa principale, la soluzione del procedimento sommario può ledere gli interessi di terzi ovvero risultare loro favorevole. Ne discende che, nell’ambito di un procedimento sommario, l’interesse di coloro che presentano istanza di intervento dev’essere valutato con riferimento alle conseguenze della concessione del provvedimento provvisorio sollecitato, ovvero del rigetto della relativa istanza, sulla loro situazione economica o giuridica.
34. Va precisato che il carattere diretto ed attuale dell’interesse alla soluzione di un procedimento sommario dev’essere valutato tenendo conto della specificità di tale procedimento. Infatti, nell’ambito di un procedimento sommario, l’interesse fatto valere dall’interveniente è preso in considerazione, se del caso, nell’ambito della ponderazione degli interessi [v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte 18 novembre 1999, causa C‑329/99 P(R), [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8343]. È altresì possibile che l’attività di ponderazione degli interessi in gioco risulti decisiva, una volta che il giudice del procedimento sommario ha stabilito, nell’ambito dell’analisi della domanda di cui è investito, che ricorrono le condizioni relative al fumus boni iuris e all’urgenza. La nozione di interesse alla soluzione della controversia deve pertanto essere interpretata estensivamente dal giudice del procedimento sommario, in modo da non pregiudicare la valutazione dei vari interessi in gioco.
35. In ogni caso, la valutazione del giudice del procedimento sommario riguardo all’interesse alla soluzione della controversia di cui è investito non pregiudica la valutazione che il Tribunale compie quando è investito di un’istanza d’intervento nella causa principale.
36. Saranno esaminate di seguito le istanze di intervento presentate da associazioni di imprese, nonché quelle presentate a titolo individuale, segnatamente da società.
Sulle istanze presentate da associazioni di imprese
37. Secondo una giurisprudenza costante, è ammesso l’intervento di associazioni rappresentative che hanno per scopo la tutela dei loro membri nelle cause che sollevano questioni di principio tali da riguardare questi ultimi [ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e PowerGen/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata al precedente punto 32, punto 66, e ordinanza del presidente della Corte 28 settembre 1998, causa C‑151/98 P, Pharos/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5441, punto 6; ordinanze del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T‑13/99 R, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1961, punto 15, e 28 maggio 2001, causa T‑53/01 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1479, punto 51]. In particolare, un’associazione può essere ammessa a intervenire in una causa se essa è rappresentativa di un numero importante di aziende operanti nel settore considerato, se tra i suoi obiettivi rientra quello della protezione degli interessi dei suoi membri, se la causa può sollevare questioni di principio che si ripercuotono sul funzionamento del settore considerato e, pertanto, se l’emananda sentenza ovvero ordinanza può incidere in misura considerevole sugli interessi dei suoi membri (v. in tal senso, ordinanza del Tribunale 8 dicembre 1993, causa T‑87/92, Kruidvat/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1375, punto 14).
38. Si deve inoltre ricordare che il ricorso ad un’interpretazione estensiva del diritto d’intervento delle associazioni consente di valutare meglio il contesto delle cause e di evitare una molteplicità di interventi individuali che comprometterebbero l’efficacia e il regolare svolgimento del procedimento (ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e PowerGen/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata al precedente punto 32, punto 66).
39. È alla luce delle condizioni e dei rilievi ora enunciati che occorre verificare se gli interventi della CCIA, della SIIA, della CompTIA e dell’ACT siano ammissibili.
Sull’istanza presentata dalla CCIA
40. La CCIA è un’associazione che riunisce imprese operanti nei settori dell’informatica e delle telecomunicazioni. La CCIA chiede di essere ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Essa precisa a tal fine di essere dotata di personalità giuridica, che il suo scopo e le sue attività includono la rappresentanza dei suoi membri e la difesa dei loro interessi, che essa rappresenta un numero rilevante di imprese operanti nei settori in questione e che il presente procedimento solleva questioni di principio atte a ripercuotersi sui suoi membri.
41. La CCIA precisa che i suoi membri sono, per molti aspetti, interessati dal ricorso di cui alla causa principale, nonché dal presente procedimento sommario. Essa precisa in particolare che, da un lato, taluni dei suoi membri producono sistemi operativi per server per gruppi di lavoro e che, d’altro lato, taluni altri producono software concorrenti rispetto al software [OSCURATO:PERSONA]. Più in generale, taluni membri della CCIA opererebbero sui mercati nei quali la [OSCURATO:PERSONA] applicherebbe strategie analoghe a quelle di cui trattasi nella [OSCURATO:PERSONA], consistenti in vendite collegate e in rifiuto di vendita. Infine, quasi tutti i membri della CCIA sarebbero importanti utenti di sistemi operativi per server per gruppi di lavoro e sarebbero quindi interessati dalla condotta della [OSCURATO:PERSONA]. La CCIA sostiene, del pari, che i suoi membri sono interessati non solo dall’esito della controversia principale, ma anche dalla data in cui la controversia sarà risolta, in quanto gli abusi rilevati dalla [OSCURATO:PERSONA] hanno già prodotto gravi effetti sul mercato.
42. La CCIA aggiunge, infine, di aver partecipato attivamente al procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della [OSCURATO:PERSONA].
43. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non avere alcuna obiezione in ordine all’istanza presentata dalla CCIA. Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato alcuna osservazione.
44. Il giudice del procedimento sommario ritiene che l’istanza d’intervento della CCIA debba essere accolta.
45. Infatti, in primo luogo, la CCIA ha precisato, senza essere contraddetta sul punto né dalla richiedente, né dall’istituzione resistente, di rappresentare gli interessi di imprese operanti nel settore delle tecnologie dell’informazione, tra cui vi sono grandi imprese in concorrenza diretta con la [OSCURATO:PERSONA] su taluni mercati interessati dalla decisione. La CCIA deve pertanto essere ritenuta sufficientemente rappresentativa di imprese operanti nel settore interessato.
46. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 2, punto A, dello statuto della CCIA, quest’ultima ha segnatamente ad oggetto la promozione, da un lato, degli interessi dei settori dell’informatica e delle comunicazioni e, d’altro lato, degli interessi dei suoi membri. L’art. 1, sezione 2, dello statuto della CCIA precisa peraltro che essa ha in particolare il compito di informare le autorità governative e il grande pubblico in generale dell’importanza di una «concorrenza totale, leale e aperta» in tali settori. L’art. 1, sezione 2, dello statuto della CCIA precisa inoltre che la CCIA può intraprendere «qualsiasi (…) misura (…) giuridica intesa alla realizzazione del suo compito». Deve ritenersi, pertanto, che la CCIA abbia segnatamente lo scopo di tutelare gli interessi dei suoi membri.
47. In terzo luogo, nella presente causa si deve stabilire, in particolare, quando un produttore di software in situazione di posizione dominante possa essere tenuto a fornire a terzi informazioni coperte da diritti di proprietà intellettuale, così da permettere l’interoperabilità dei prodotti di tali terzi con i prodotti di detto produttore. La presente causa richiede altresì di accertare quando possa risultare contraria all’art. 82 CE l’integrazione di nuovi prodotti o nuove funzionalità nell’ambito di un prodotto esistente da parte di un produttore di software ovvero di materiale informatico in situazione di posizione dominante. La posizione che il giudice del procedimento sommario può adottare su tali questioni di principio è tale da ripercuotersi sulle condizioni in cui operano le imprese attive nel settore delle tecnologie dell’informazione.
48. In quarto luogo, poiché i membri della CCIA sono attivi nel settore interessato, la posizione assunta dal giudice del procedimento sommario può incidere sui loro interessi.
49. Oltretutto, la CCIA ha partecipato al procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della [OSCURATO:PERSONA].
50. La CCIA deve pertanto essere ammessa ad intervenire nel presente procedimento sommario.
Sull’istanza presentata dalla SIIA
51. La SIIA è un’associazione di produttori di software con più di 600 membri. Essa chiede di essere ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
52. La SIIA sostiene di essere stata ammessa ad intervenire per proprio conto in sede di procedimento amministrativo, come la [OSCURATO:PERSONA]., la [OSCURATO:PERSONA] e la RealNetworks, che sono tre dei suoi membri. La SIIA precisa inoltre che la decisione del Tribunale nella causa principale avrà conseguenze sulla possibilità, per i suoi membri, di porsi in concorrenza con la [OSCURATO:PERSONA] e che, oltretutto, l’efficienza commerciale di taluni di essi potrebbe essere compromessa qualora le misure correttive previste nella [OSCURATO:PERSONA] non venissero applicate. La SIIA rileva, infine, che la conferma della [OSCURATO:PERSONA] consentirebbe ai suoi membri di dedicare ulteriori risorse alla ricerca e allo sviluppo.
53. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non avere obiezioni con riferimento all’istanza presentata dalla SIIA. [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato osservazioni.
54. Il giudice del procedimento sommario ritiene che l’istanza d’intervento presentata dalla SIIA debba essere accolta.
55. In primo luogo, infatti, la SIIA precisa – senza essere contraddetta né dalla [OSCURATO:PERSONA] né dalla [OSCURATO:PERSONA] – di essere la principale associazione di produttori di software, con più di 600 membri attivi nel mondo intero. La SIIA può ritenersi pertanto rappresentativa di un numero rilevante di imprese nel settore delle tecnologie dell’informazione.
56. In secondo luogo, l’art. II dello statuto della SIIA stabilisce che essa è un’«associazione professionale costituita al fine di rappresentare gli interessi comuni, in materia commerciale e politica, del settore dei software nonché del settore dei contenuti digitali». Questa stessa disposizione precisa che la SIIA ha la facoltà di impegnarsi in «qualsiasi attività giuridica» che le consenta di raggiungere tali obiettivi. La SIIA può pertanto essere considerata, in questa fase, come avente ad oggetto la tutela degli interessi dei suoi membri.
57. In terzo luogo, per le ragioni citate al precedente punto 47, la posizione che il giudice del procedimento sommario potrebbe assumere riguardo alle questioni di principio sollevate dalla presente causa è tale da ripercuotersi sulle condizioni in cui operano le imprese attive nel settore delle tecnologie dell’informazione.
58. In quarto luogo, la SIIA ha affermato, senza essere contraddetta né dalla [OSCURATO:PERSONA] né dalla [OSCURATO:PERSONA], di rappresentare imprese concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] sui mercati considerati nella [OSCURATO:PERSONA] e, più in particolare, imprese produttrici di software. Di conseguenza, la posizione assunta dal giudice del procedimento sommario può incidere sugli interessi dei membri della SIIA.
59. Oltretutto, la SIIA ha partecipato al procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della [OSCURATO:PERSONA].
60. La SIIA deve pertanto essere ammessa ad intervenire nel presente procedimento sommario.
Sull’istanza presentata dalla CompTIA
61. La CompTIA è un’associazione d’imprese operanti nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni. La CompTIA chiede di essere ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
62. La CompTIA afferma di integrare i requisiti posti dalla giurisprudenza per essere ammessa ad intervenire (ordinanza Kruidvat/[OSCURATO:PERSONA], citata al precedente punto 37; ordinanza del presidente del Tribunale 30 ottobre 2003, cause riunite T‑125/03 R e T‑253/03 R, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4771, punto 4).
63. In primo luogo, la CompTIA sarebbe la maggiore associazione professionale al mondo nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, con più di 16 000 membri in 89 [OSCURATO:PERSONA].
64. In secondo luogo, la CompTIA sarebbe incaricata, in forza del suo statuto, della tutela degli interessi dei suoi membri e sarebbe autorizzata ad intervenire in questo procedimento, poiché le questioni che esso solleva riguardano direttamente i suoi membri.
65. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] tratterebbe questioni fondamentali atte ad incidere sull’intero settore delle tecnologie dell’informazione.
66. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la CompTIA non abbia un interesse sufficiente alla soluzione della controversia. [OSCURATO:PERSONA] rileva, a tal proposito, che lo statuto della CompTIA non prevede la tutela degli interessi ovvero la rappresentanza dei suoi membri. Peraltro, la dichiarazione di politica di diritto della concorrenza, allegata dalla CompTIA alla sua istanza, sarebbe semplicemente un progetto di posizione comune che non solleciterebbe, né autorizzerebbe in alcun modo la CompTIA ad adottare provvedimenti al fine di tutelare questa posizione. Inoltre, l’ammissione della CompTIA quale amicus curiae presso talune giurisdizioni americane non sarebbe rilevante con riferimento alla presente controversia. Infine, l’ammissione della CompTIA quale parte interessata al procedimento amministrativo non sarebbe, in quanto tale, decisiva, poiché il criterio applicabile per essere ammessi a presentare osservazioni nell’ambito del procedimento amministrativo non corrisponderebbe necessariamente a quello definito dall’art. 40, n. 2, dello statuto della Corte.
67. [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato osservazioni sull’istanza della CompTIA.
68. Il 13 luglio 2004, il giudice del procedimento sommario ha invitato la CompTIA a precisare, in particolare, su quali disposizioni del suo statuto essa si basasse per sostenere di aver ad oggetto la tutela degli interessi dei suoi membri.
69. Con lettera 16 luglio 2004, la CompTIA ha precisato che essa si basava, a tal fine, sugli artt. II e XI del suo statuto, sulla dichiarazione di politica di diritto della concorrenza, adottata dal suo consiglio d’amministrazione, nonché sulla sezione 2 del suo atto costitutivo. La CompTIA ha del pari sottolineato l’esistenza di suoi precedenti interventi presso autorità giurisdizionali americane. Il 21 luglio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni, nelle quali essa ha dichiarato che la CompTIA può, al massimo, essere considerata come avente ad oggetto la promozione degli interessi dei suoi membri, e non come avente ad oggetto la loro rappresentanza e la loro difesa. Orbene, il giudice comunitario avrebbe già respinto le istanze di intervento di associazioni semplicemente incaricate della promozione degli interessi collettivi dei loro membri (ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale 25 giugno 1999, causa T‑13/99, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, non pubblicata nella Raccolta, punto 28).
70. Il giudice del procedimento sommario ritiene che l’istanza d’intervento della CompTIA debba essere accolta.
71. Innanzitutto, infatti, la CompTIA ha precisato, senza essere contraddetta né dalla [OSCURATO:PERSONA] né dalla [OSCURATO:PERSONA], di rappresentare più di 16 000 membri presenti in più di 80 [OSCURATO:PERSONA], e che 200 di tali membri avevano sede in Europa. Tali membri operano a tutti i livelli dell’industria informatica e tra essi vi sono, segnatamente, produttori di software, produttori di materiale informatico, imprese operanti nei servizi della società dell’informazione, distributori, dettaglianti e rivenditori. La CompTIA può pertanto essere ritenuta rappresentativa di un numero rilevante di imprese operanti nel settore delle tecnologie dell’informazione.
72. In secondo luogo, quanto all’oggetto della CompTIA, la sezione 2 del suo atto costitutivo precisa che essa ha ad oggetto «ogni operazione o attività legale (…) per cui possano costituirsi società, ai sensi della legge sulle società prive di azioni dello Stato del Connecticut, come modificata». Tale stessa sezione precisa che, «fatto salvo quanto precede», la CompTIA è costituita «al fine di promuovere e di favorire i massimi livelli di competenza e di deontologia professionali e commerciali tra i suoi membri e nel settore delle tecnologie dell’informazione in generale». L’art. II dello statuto della CompTIA cita nuovamente questi compiti e precisa inoltre che, per la loro realizzazione, la CompTIA «si sforzerà (…) di definire un programma finalizzato all’espressione delle posizioni collettive dei suoi membri presso l’industria informatica, presso le autorità governative e presso il grande pubblico». La CompTIA precisa altresì di essere intervenuta dinanzi alle autorità giurisdizionali americane, nonché nell’ambito del procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], al fine di conformarsi alla dichiarazione di politica del diritto della concorrenza approvato dal suo consiglio d’amministrazione. Alla luce di tali elementi può ritenersi che la CompTIA abbia ad oggetto, segnatamente, la tutela degli interessi dei suoi membri.
73. In terzo luogo, per le ragioni precisate al precedente punto 47, la posizione che il giudice del procedimento sommario può adottare sulle questioni di principio sollevate dalla presente causa è tale da ripercuotersi sulle condizioni in cui operano le imprese attive nel settore delle tecnologie dell’informazione.
74. In quarto luogo, poiché la CompTIA rappresenta numerose imprese operanti nei mercati interessati e poiché essa comprende, segnatamente, produttori di software, la posizione assunta dal giudice del procedimento sommario è idonea ad incidere sugli interessi di questi ultimi.
75. Oltretutto, la CompTIA ha partecipato al procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della [OSCURATO:PERSONA].
76. L’istanza di intervento della CompTIA nel presente procedimento sommario deve pertanto essere accolta.
Sull’istanza presentata dalla ACT
77. L’ACT è un’associazione professionale che riunisce quasi 3 000 imprese operanti nel settore dello sviluppo di software, dell’integrazione di sistemi, della consulenza e della formazione informatiche e del commercio elettronico. L’ACT chiede di essere ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
78. L’ACT ritiene di soddisfare le condizioni stabilite dalla giurisprudenza per l’accoglimento delle istanze di intervento presentate da associazioni (ordinanza Kruidvat/[OSCURATO:PERSONA], citata al precedente punto 37). L’ACT precisa, innanzi tutto, di essere stata ammessa a partecipare al procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della [OSCURATO:PERSONA]. Essa sostiene inoltre che il ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] solleva questioni di principio che potrebbero ripercuotersi sul funzionamento dell’intero settore informatico e, più in particolare, sulle attività dei suoi membri. L’ACT avrebbe un particolare interesse alla convergenza e alla stabilità della disciplina giuridica delle piattaforme software negli [OSCURATO:PERSONA] e nell’Unione europea.
79. I membri dell’ACT avrebbero, inoltre, rilevanti attività nel SEE e andrebbero incontro a ripercussioni negative in caso di rigetto del ricorso nella causa principale, ovvero di esecuzione immediata della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, da tale esecuzione discenderebbe un indebolimento del valore dei loro portafogli di diritti di proprietà intellettuale, nonché un abbassamento degli investimenti nelle società operanti nel settore informatico. La divulgazione dei protocolli di comunicazione del sistema [OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbe, inoltre, un precedente tale da cagionare, da un lato, un’accresciuta instabilità dei sistemi operativi per server e, d’altra parte, taluni rischi di malfunzionamento. La misura correttiva che impone la commercializzazione del sistema [OSCURATO:PERSONA] senza il software [OSCURATO:PERSONA] priverebbe i membri dell’ACT della possibilità di ricorrere a talune interfacce di programmazione d’applicazioni (API) e, oltretutto, andrebbe a disincentivare la produzione ed il mantenimento di una piattaforma sicura.
80. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato di non avere obiezioni rispetto all’istanza presentata dall’ACT. [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato osservazioni nel termine stabilito.
81. Il giudice del procedimento sommario ritiene che l’istanza di intervento dell’ACT debba essere accolta.
82. In primo luogo, infatti, l’ACT precisa, senza essere contraddetta né dalla [OSCURATO:PERSONA] né dalla [OSCURATO:PERSONA], di essere un’associazione professionale che rappresenta quasi 3 000 imprese operanti nella creazione di software, nell’integrazione di sistemi, nella consulenza e nella formazione informatiche, nonché nel commercio elettronico. L’ACT precisa inoltre che, da un lato, i suoi membri hanno sede in tutto il mondo, in particolare nel SEE, e che, d’altro lato, tra i suoi membri vi sono imprese di diverse dimensioni. L’ACT può quindi essere considerata rappresentativa di un numero rilevante di imprese nel settore delle tecnologie dell’informazione.
83. In secondo luogo, ai sensi dell’art. II, lett. d), dello statuto dell’ACT, quest’ultima ha segnatamente ad oggetto la «tutela dei diritti e delle prerogative» dei suoi membri. L’art. II, lett. f), dello statuto dell’ACT precisa inoltre che essa ha ad oggetto «il miglioramento della concorrenza nell’ambito delle industrie tecnologiche e la protezione dei prodotti, delle imprese e delle industrie tecnologiche contro una regolamentazione ingiustificata, ovvero contro interventi che potrebbero incidere negativamente su una concorrenza libera ed aperta tra tali prodotti, imprese e industrie». L’ACT ha quindi segnatamente ad oggetto la tutela degli interessi dei suoi membri.
84. In terzo luogo, per le ragioni indicate al precedente punto 47, la posizione che il giudice del procedimento sommario può adottare sulle questioni di principio sollevate dalla presente causa è tale da ripercuotersi sulle condizioni in cui operano le imprese attive nel settore delle tecnologie dell’informazione.
85. In quarto luogo, poiché l’ACT riunisce, in particolare, imprese specializzate nella creazione di software, la posizione assunta dal giudice del procedimento sommario può incidere sui loro interessi.
86. Oltretutto, l’ACT ha partecipato al procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della [OSCURATO:PERSONA].
87. L’ACT deve pertanto essere ammessa ad intervenire nel presente procedimento sommario.
Sulle istanze presentate a titolo individuale
Sull’istanza presentata dalla [OSCURATO:PERSONA]
88. [OSCURATO:PERSONA] e le società da essa controllate operano in vari mercati di software. [OSCURATO:PERSONA] opera nel settore delle reti informatiche da quando ha sviluppato e commercializzato il software NetWare nel 1983. A sostegno della sua istanza di intervento a favore delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il suo interesse alla soluzione del procedimento sommario si basa su vari elementi. In primo luogo, la sua partecipazione al procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della [OSCURATO:PERSONA] è stata particolarmente attiva sin dall’origine, e le ha permesso di influenzare l’analisi fattuale e giuridica svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA], quale principale concorrente della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro, ha subito il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di fornire le informazioni relative all’interoperabilità. La posizione concorrenziale della [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe di conseguenza rapidamente indebolita, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] (punti 590, 593 e 594 della [OSCURATO:PERSONA]). In terzo luogo, per concludere nel senso che il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di fornire le informazioni relative all’interoperabilità rientrava in una linea di condotta generale della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata, segnatamente, sulla sorte riservata alle domande formulate in tal senso dalla [OSCURATO:PERSONA] (punto 573 della [OSCURATO:PERSONA]). In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] intende beneficiare delle misure correttive previste dall’art. 5 della [OSCURATO:PERSONA], essendo un’«impresa che ha un interesse a sviluppare e a distribuire prodotti concorrenti rispetto a quelli della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro», ai sensi di tale articolo.
89. Mentre la [OSCURATO:PERSONA] non ha sollevato alcuna obiezione sull’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha invece sottoposto numerose osservazioni. Essa afferma innanzi tutto che, ai sensi del punto 573 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di comunicarle i suoi protocolli di comunicazione, bensì le ha semplicemente chiesto di poter sostituire un repertorio del sistema operativo [OSCURATO:PERSONA] con un repertorio del sistema NetWare. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che la [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto di ottenere una licenza relativa ai protocolli di comunicazione utente‑server, in conformità all’accordo amichevole concluso tra le autorità americane e la [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima chiede se si può sostenere, come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], che essa è un «beneficiario diretto» della misura correttiva applicata dalla [OSCURATO:PERSONA]. L’urgenza dell’accesso alla tecnologia della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe smentita dall’interoperabilità dei sistemi operativi NetWare con il sistema operativo [OSCURATO:PERSONA], nonché dall’assenza di domanda di licenza relativa ai protocolli di comunicazione della [OSCURATO:PERSONA].
90. Il giudice del procedimento sommario ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] debba essere ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
91. Infatti, poiché la [OSCURATO:PERSONA] rileva che la [OSCURATO:PERSONA] ha abusato della sua posizione dominante rifiutando di fornire le informazioni relative all’interoperabilità e di autorizzarne l’uso per lo sviluppo e la distribuzione di prodotti concorrenti rispetto ai suoi sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro, va rilevato che la [OSCURATO:PERSONA], quale impresa concorrente della [OSCURATO:PERSONA], ha un interesse a che si ponga immediatamente fine all’abuso riscontrato. A tal proposito, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] precisa che la quota sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro della [OSCURATO:PERSONA] «è aumentata a partire dalla sua entrata sul mercato, e continua ad aumentare, cosicché la sua principale concorrente su questo mercato, la [OSCURATO:PERSONA], è passata, nello spazio di appena qualche anno, da una posizione di primo piano a quella di attore secondario» (punto 590), e che «i dati raccolti dalla [OSCURATO:PERSONA] dimostrano che sussiste un rischio di eliminazione della concorrenza sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi» (punto 781).
92. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato molto attivamente al procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. Come emerge dalla [OSCURATO:PERSONA], le osservazioni presentate dalla [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata ai sensi dell’art. 19, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, [OSCURATO:PERSONA] regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), sono state debitamente esaminate dalla [OSCURATO:PERSONA].
93. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha un interesse diretto al rigetto della domanda di sospensione dell’esecuzione dell’art. 5 della [OSCURATO:PERSONA], quale impresa rientrante nell’ambito d’applicazione di tale disposizione.
Sull’istanza presentata dalla RealNetworks
94. Con la sua istanza di intervento a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], la RealNetworks rileva, da un lato, che essa è presente sui mercati interessati dal comportamento della [OSCURATO:PERSONA], consistente nel collegare la vendita del software [OSCURATO:PERSONA] a quella del sistema operativo [OSCURATO:PERSONA] per personal computer e, d’altro lato, che essa ha partecipato attivamente, quale terza interessata, al procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA].
95. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non hanno sollevato obiezioni con riferimento all’istanza di intervento presentata dalla RealNetworks.
96. La RealNetworks è un editore di software specializzato nei servizi multimediali digitali forniti mediante reti informatiche e tecnologie che consentono la creazione, la distribuzione e il consumo di contenuto multimediale digitale. Alla luce degli elementi richiamati dalla RealNetworks a sostegno della sua istanza di intervento, la veridicità dei quali emerge chiaramente dalla [OSCURATO:PERSONA] (in particolare, dai punti 112‑118, 125‑134, dal punto 812 e dai punti 855 e 856), il giudice del procedimento sommario ritiene che la RealNetworks abbia dimostrato l’esistenza di un sufficiente interesse al rigetto della domanda di provvedimenti provvisori.
Sull’istanza presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] e altri
97. [OSCURATO:PERSONA] e altri hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] per la sospensione dell’esecuzione delle disposizioni contenute nella [OSCURATO:PERSONA], che impongono alla [OSCURATO:PERSONA] di offrire una versione del suo sistema [OSCURATO:PERSONA] per personal computer priva del software [OSCURATO:PERSONA] e priva del codice che ne garantisce la funzionalità. Ciascuna delle richiedenti ritiene di avere un interesse diretto ed attuale alla sospensione dell’esecuzione dell’art. 2, dell’art. 4, primo comma, e dell’art. 6 della [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’esecuzione immediata di tali disposizioni cagionerebbe loro un danno grave ed irreparabile.
98. Le richiedenti producono o sviluppano software e applicazioni che funzionano con il sistema operativo [OSCURATO:PERSONA] e, in tal senso, si dichiarano dipendenti, direttamente o indirettamente, dalla funzionalità del software [OSCURATO:PERSONA], associato a tale sistema operativo.
99. In primo luogo, talune richiedenti avrebbero sviluppato e commercializzato, o svilupperebbero attualmente, prodotti funzionanti con il software [OSCURATO:PERSONA] del sistema operativo [OSCURATO:PERSONA] per personal computer. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pertanto la conseguenza di costringerle a modificare i loro prodotti, per includervi una funzione volta a rilevare se il sistema operativo installato sui computer dei loro clienti contenga il software [OSCURATO:PERSONA] e, in caso negativo, a indicare loro il procedimento necessario all’installazione del software [OSCURATO:PERSONA]. In via alternativa, esse potrebbero modificare i loro prodotti copiandovi il codice del software [OSCURATO:PERSONA]. Tali interventi sarebbero tuttavia costosi sia a livello di tempo sia a livello di denaro.
100. In secondo luogo, esse sostengono che talune di loro dovranno fornire un software di aggiornamento ai clienti, utilizzando le versioni attuali o precedenti dei loro prodotti, in quanto tali clienti potrebbero utilizzare i loro prodotti su un computer dotato di un sistema operativo [OSCURATO:PERSONA] privo del software [OSCURATO:PERSONA]. L’offerta di un tale correttivo darebbe luogo a spese elevate e a numerose difficoltà pratiche.
101. In terzo luogo, la separazione del software [OSCURATO:PERSONA] dal sistema operativo [OSCURATO:PERSONA] per personal computer potrebbe perturbare il funzionamento dei prodotti delle richiedenti, anche nell’ipotesi in cui il cliente abbia installato da sé il software [OSCURATO:PERSONA] sul suo personal computer. La ricerca di rimedi a tali malfunzionamenti implicherebbe spese supplementari a carico delle richiedenti.
102. In quarto luogo, le richiedenti temono che la [OSCURATO:PERSONA] rappresenti la prima tappa della frammentazione del sistema operativo [OSCURATO:PERSONA] per personal computer e, di conseguenza, la fonte di una grande incertezza commerciale.
103. In quinto luogo, le richiedenti affermano che i miglioramenti apportati dalla [OSCURATO:PERSONA] al proprio sistema operativo [OSCURATO:PERSONA] le inducono a migliorare i loro stessi prodotti o ad offrirne di nuovi. Orbene, tali miglioramenti derivati non sarebbero più possibili qualora la [OSCURATO:PERSONA] si trovasse nell’impossibilità di far evolvere il suo sistema operativo.
104. [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato osservazioni nel termine stabilito.
105. Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] ha espresso seri dubbi sull’interesse all’intervento della [OSCURATO:PERSONA] e altri [OSCURATO:PERSONA] rileva che l’interesse delle richiedenti, che sembrano appartenere alla categoria ampia dei venditori di software indipendenti, non risulta essere né diretto, né attuale, né certo.
106. Essa ritiene, innanzitutto, che gli argomenti relativi a controversie future, ovvero allo sviluppo futuro del sistema operativo [OSCURATO:PERSONA], non possano essere presi in considerazione quali elementi che qualificano in tal senso l’interesse alla soluzione della controversia.
107. [OSCURATO:PERSONA] è altresì del parere che gli argomenti fatti valere nell’istanza di intervento dimostrano, al massimo, che i venditori indipendenti sono sollecitati a sviluppare applicazioni integrative del software [OSCURATO:PERSONA] perché sanno che tale software è contenuto nel sistema operativo [OSCURATO:PERSONA] e che, di conseguenza, gli acquirenti di tale sistema ne dispongono automaticamente. Tuttavia, insiste la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non impone alle richiedenti di modificare i loro prodotti. Essa avrebbe l’effetto di permettere ai consumatori di scegliere se acquistare una versione del sistema operativo che contenga o meno il software [OSCURATO:PERSONA], scelta collegata al merito del prodotto proposto, e non al semplice fatto che esso è abbinato al sistema operativo [OSCURATO:PERSONA]. I rivenditori di software dovrebbero pertanto adeguarsi alla scelta del consumatore e organizzare di conseguenza la loro attività. Rimarrebbe sempre aperta la possibilità di elaborare prodotti esclusivamente per il software [OSCURATO:PERSONA] e di convincere poi i consumatori, in base ai meriti dei loro prodotti e dei loro servizi, di optare per la versione del sistema operativo [OSCURATO:PERSONA] che contiene il software [OSCURATO:PERSONA]. Non vi sarebbe quindi alcuna ragione per credere che le richiedenti sosterrebbero spese ovvero subirebbero danni risultanti direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA]. Poiché gli eventuali costi che esse dovrebbero sostenere dipendono da decisioni da assumersi nel futuro, l’interesse delle richiedenti alla soluzione della controversia non potrebbe essere considerato sufficiente (ordinanza del Tribunale 23 marzo 1998, causa T‑18/97, [OSCURATO:PERSONA] e altri/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑589, punto 14). Quanto all’affermazione delle richiedenti, secondo cui i loro prodotti potrebbero presentare un malfunzionamento, essa dimostrerebbe il carattere ipotetico di un interesse alla soluzione della controversia a tal proposito.
108. Per quanto riguarda, in particolare, gli interessi fatti valere da ciascuna delle richiedenti, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non è, ad oggi, attiva in alcun mercato, che il danno fatto valere dalla [OSCURATO:SOCIETA] può intervenire solamente nel caso in cui i consumatori decidano di utilizzare la versione del sistema operativo [OSCURATO:PERSONA] priva del software [OSCURATO:PERSONA] – situazione che può essere già attuale – e che la società Mamut ASA fa riferimento a problemi di compatibilità tra i suoi prodotti e quelli della [OSCURATO:PERSONA] che risultano poco credibili, tenuto conto delle strette relazioni intrattenute da tali due società. Quanto all’interesse della CODA [OSCURATO:PERSONA] alla soluzione della controversia, esso non sarebbe né certo, né diretto, in quanto i suoi prodotti non si basano direttamente sul software [OSCURATO:PERSONA] del sistema operativo [OSCURATO:PERSONA].
109. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che se si dovesse dar seguito all’argomentazione delle richiedenti, dovrebbero essere ammessi, virtualmente, tutti i produttori di software del mondo.
110. Il giudice del procedimento sommario rileva che l’esecuzione della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe l’effetto di obbligare la [OSCURATO:PERSONA] a mettere in vendita due versioni del suo sistema operativo per personal computer, la prima senza il software [OSCURATO:PERSONA] e la seconda contenente il medesimo. Quale conseguenza di tale nuova situazione, i produttori di software non potrebbero più far conto sulla presenza delle interfacce di programmazione di applicazioni (API) multimediali su tutti i computer dotati del sistema operativo [OSCURATO:PERSONA]. Il conseguente adattamento dei loro prodotti e il ricorso a tecnologie supplementari, che sarebbero in tal caso richieste, potrebbero comportare spese supplementari di un certo rilievo per i produttori di cui trattasi; per altro verso, il mancato adattamento dei loro prodotti alla nuova situazione sul mercato, come risultante dall’esecuzione della [OSCURATO:PERSONA], potrebbe ostacolarli nella conquista di una clientela su cui essi fanno affidamento.
111. Alla luce di tali elementi, si deve ritenere che la commercializzazione del sistema operativo [OSCURATO:PERSONA] per personal computer privo del software [OSCURATO:PERSONA] rischia di incidere significativamente sull’attività dei produttori di software di cui trattasi e che, pertanto, il loro interesse alla sospensione dell’esecuzione della [OSCURATO:PERSONA] risulta provato. Gli elementi esposti nelle rispettive istanze permettono di concludere che la [OSCURATO:SOCIETA] e la Mamut ASA devono essere ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento sommario.
112. Invece, alla luce dell’argomentazione formulata nell’istanza di intervento, non si può ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia dimostrato un interesse attuale alla soluzione del procedimento sommario. Come emerge dalla sua istanza, il principale prodotto di tale società non è ancora stato commercializzato, e quest’ultima precisa, senza tuttavia indicare un calendario preciso per il suo lancio, che tale prodotto «sarà» un software che permetterà agli utilizzatori di interagire con l’informazione audio memorizzata e che «funzionerà» come un accessorio del software [OSCURATO:PERSONA].
113. Alla luce delle informazioni contenute nell’istanza di intervento, si deve del pari concludere per il rigetto della domanda della CODA [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il rischio che la separazione del software [OSCURATO:PERSONA] dal sistema operativo [OSCURATO:PERSONA] possa incidere sul buon funzionamento di talune sue applicazioni non può essere ritenuto sufficiente a dimostrare che tale società ha un interesse all’intervento, in quanto emerge dall’istanza che tali applicazioni sono già fornite ai suoi clienti su varie piattaforme, diverse dalla piattaforma [OSCURATO:PERSONA], quali la [OSCURATO:PERSONA]/400 e la Unix, e che i prodotti da essa realizzati non sono direttamente basati sul codice del software [OSCURATO:PERSONA] del sistema operativo [OSCURATO:PERSONA].
114. Si deve pertanto ammettere l’istanza di intervento presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla Mamut ASA, mentre si deve respingere l’istanza presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla CODA [OSCURATO:PERSONA].
Sull’istanza presentata dalla DMDsecure.com e altri
115. La DMDsecure.com e altri, società operanti nei settori dei media, del tempo libero e dello svago, nonché delle telecomunicazioni, chiedono di intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. La DMDsecure.com BV commercializza sistemi, componenti e soluzioni di gestione di diritti digitali, di tutela e di accesso al contenuto per server. La MPS Broadband AB diffonde prodotti televisivi internazionali in base al protocollo Internet. [OSCURATO:PERSONA] plc è attiva principalmente nel settore della tecnologia della televisione digitale ad apparecchio unico. [OSCURATO:PERSONA] fornisce materiale informatico nei settori televisivo e cinematografico. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] commercializza prodotti e sistemi di video in diretta e su domanda in varie reti.
116. Esse affermano di avere un interesse diretto e specifico ad ottenere che sia sospesa l’esecuzione della [OSCURATO:PERSONA], poiché la soluzione del procedimento sommario e della causa principale potrebbero incidere direttamente e sostanzialmente sulle loro attività (ordinanza Kruidvat/[OSCURATO:PERSONA], citata al precedente punto 37, punto 10). Infatti, l’obbligo imposto alla [OSCURATO:PERSONA] di sviluppare e di offrire una versione del suo sistema operativo priva del software [OSCURATO:PERSONA] riguarderebbe le richiedenti, in quanto i loro prodotti operano con tale software. Esse dovrebbero pertanto modificare i loro prodotti al fine di consentirne il funzionamento con altri software. Una tale modifica sarebbe costosa, tecnicamente delicata e avrebbe ripercussioni sui servizi forniti in abbinamento ai prodotti di cui trattasi.
117. Mentre la [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato osservazioni sull’istanza di intervento nel termine stabilito, la [OSCURATO:PERSONA] ha espresso seri dubbi in ordine all’interesse ad intervenire delle richiedenti.
118. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le richiedenti non abbiano dimostrato un interesse diretto, attuale e certo alla soluzione del procedimento sommario. Gli argomenti delle richiedenti dimostrerebbero la loro naturale aspirazione a favorire una tecnologia unica; la loro decision e di basarsi sul software [OSCURATO:PERSONA] si baserebbe sulla coscienza del fatto che tale software è collegato al sistema operativo [OSCURATO:PERSONA] e che è pertanto automaticamente acquisito dai consumatori.
119. Contrariamente a quanto sostenuto dalle richiedenti, la [OSCURATO:PERSONA] non le obbligherebbe in alcun modo a modificare i loro prodotti. Essa permetterebbe semplicemente ai consumatori di scegliere se acquistare una versione che integri o meno [OSCURATO:PERSONA], scelta legata al merito del prodotto proposto e non al fatto che esso viene abbinato al sistema operativo [OSCURATO:PERSONA]. Le società, in particolare quelle che si basano sull’ubiquità del software [OSCURATO:PERSONA], dovrebbero pertanto adeguarsi alla scelta del consumatore e organizzare le loro attività di conseguenza. Tali società avranno sempre la possibilità di basarsi esclusivamente sul software [OSCURATO:PERSONA] e di convincere in seguito i consumatori, sulla base dei meriti dei loro prodotti e dei loro servizi, di optare per la versione del sistema operativo [OSCURATO:PERSONA] contenente il software [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, non vi sarebbe alcuna ragione di credere che le richiedenti debbano affrontare spese ovvero subire un danno quale conseguenza diretta della [OSCURATO:PERSONA]. Poiché gli eventuali costi che esse potrebbero essere tenute a sostenere dipendono da decisioni che saranno assunte in futuro da loro stesse, da altre società e dai loro clienti, l’interesse delle richiedenti alla soluzione della controversia non potrebbe essere considerato sufficiente (ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e altri/[OSCURATO:PERSONA], citata al precedente punto 107, punto 14).
120. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, poiché le richiedenti appartengono ad un gruppo eterogeneo di società, ammettere il loro intervento significherebbe dover ammettere, virtualmente, tutti i produttori di software del mondo.
121. Alla luce degli elementi indicati nella loro domanda di intervento, il giudice del procedimento sommario ritiene che la DMDsecure.com e altri abbiano un interesse diretto e attuale alla sospensione dell’esecuzione della [OSCURATO:PERSONA], in quanto le tecnologie da esse utilizzate sono attualmente concepite per funzionare, in ampia misura, con la piattaforma del sistema operativo [OSCURATO:PERSONA], contenente il software [OSCURATO:PERSONA]. L’esecuzione della [OSCURATO:PERSONA] rischierebbe pertanto di incidere significativamente sulle loro attività, non solo rendendo necessario un adattamento a tale cambiamento di circostanze mediante la modifica delle tecnologie utilizzate, ma altresì facendo loro inizialmente sostenere i costi di tale modifica.
122. La DMDsecure.com e altri devono pertanto essere ammessi a intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
Sulla domanda presentata dalla IDE Nätverkskonsulterna e altri
123. La IDE Nätverkskonsulterna e altri chiedono di intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Esse offrono servizi nel settore delle tecnologie dell’informazione, quali l’installazione, l’integrazione e la migrazione di dati e di sistemi, il supporto e il subappalto, nonché l’edizione di pagine web e lo sviluppo di software. I loro servizi dipendono dalla tecnologia sviluppata dalla [OSCURATO:PERSONA]. La conoscenza approfondita che le richiedenti hanno dei prodotti sviluppati dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata riconosciuta da quest’ultima, che ha loro concesso il titolo di «[OSCURATO:PERSONA]». Solamente la IDE Nätverkskonsulterna AB e Exor AB non avrebbero ricevuto tale titolo.
124. In base alla giurisprudenza della Corte (ordinanza della Corte 24 ottobre 1962, cause riunite 16/62 e 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits e légumes e altri/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 909), la IDE Nätverkskonsulterna e altri ritengono che, poiché l’esecuzione della [OSCURATO:PERSONA] inciderebbe significativamente sulla loro situazione giuridica o economica, esse hanno un interesse diretto ed attuale alla sospensione dell’art. 4 e dell’art. 6, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA] citata, come chiesto dalla [OSCURATO:PERSONA].
125. Gli effetti negativi della misura correttiva consistente nel dissociare il software [OSCURATO:PERSONA] dal sistema operativo [OSCURATO:PERSONA] risulterebbero variabili a seconda dell’attività delle richiedenti.
126. Innanzitutto, talune tra le richiedenti garantiscono l’installazione dei sistemi operativi e dei software applicativi sui personal computer, i servizi di integrazione, segnatamente, di varie applicazioni, e di supporto, come la fornitura di periodici aggiornamenti di software. Per quanto le riguarda, l’esistenza di due versioni del sistema operativo [OSCURATO:PERSONA] cagionerebbe costi aggiuntivi connessi alla necessità di adattare le prestazioni in funzione della versione del sistema operativo [OSCURATO:PERSONA] del cliente e di garantire il buon funzionamento della versione priva del software [OSCURATO:PERSONA].
127. In secondo luogo, le richiedenti che forniscono servizi d’edizione di pagine web utilizzerebbero la tecnologia sviluppata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, affinché il contenuto audiovisivo dei siti internet che esse installano sia accessibile agli utilizzatori di un computer privo del software [OSCURATO:PERSONA], le richiedenti dovrebbero affrontare spese di sviluppo e di supporto.
128. Infine, le richiedenti che forniscono servizi di formazione per i prodotti della [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero adattare i loro programmi di formazione al profilo dell’utilizzatore.
129. In terzo luogo, talune richiedenti fornirebbero servizi di sviluppo dei software utilizzando la funzione «media» del software [OSCURATO:PERSONA]. A causa della [OSCURATO:PERSONA], le loro attività si troverebbero limitate ai clienti che abbiano optato per il sistema operativo [OSCURATO:PERSONA] dotato del software [OSCURATO:PERSONA], ovvero, per i clienti che non abbiano optato in tal senso, tali attività richiederebbero di modificare il contenuto dei loro prodotti.
130. [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato osservazioni in ordine all’istanza di intervento nel termine stabilito.
131. [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, ha manifestato seri dubbi sull’interesse a intervenire delle richiedenti. Poiché l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] è analogo a quello esposto in replica all’istanza presentata dalla DMDsecure.com e altri, si rinvia ai precedenti punti 118‑120.
132. Il giudice del procedimento sommario ritiene che l’istanza formulata dalla IDE Nätverkskonsulterna AB non possa essere accolta.
133. Quanto a tale società, l’esecuzione immediata della [OSCURATO:PERSONA] potrebbe certamente spingerla ad adattare i servizi da essa proposti, cioè la consulenza e il subappalto, alla clientela. La separazione del software [OSCURATO:PERSONA] dal sistema operativo [OSCURATO:PERSONA] potrebbe in tal modo condurla a tener conto di tale evoluzione e ad adattare conseguentemente le sue prestazioni di servizi. Tuttavia, l’adattamento delle prestazioni di servizi di cui trattasi non può essere considerato quale conseguenza diretta dell’esecuzione della [OSCURATO:PERSONA], bensì dev’essere considerato come dipendente, in primo luogo, dalla scelta dei clienti di optare per un sistema operativo [OSCURATO:PERSONA] che non contenga il software [OSCURATO:PERSONA], richiedendo quindi prestazioni dipendenti da tale scelta. Così, l’interesse di questa società, in base alle informazioni fornite nell’istanza di intervento, non può essere considerato diretto ed attuale ai sensi della giurisprudenza citata.
134. La società Exor deve invece essere ammessa ad intervenire a sostegno della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, emerge dall’istanza di intervento che la società Exor crea pagine web e sviluppa applicazioni a livelli rilevanti, considerato che tra i suoi clienti vi è l’agenzia di assunzioni svedese più importante dopo l’Agenzia svedese per l’impiego, e che le tecnologie da esse utilizzate per la creazione di tali pagine web sono attualmente concepite per funzionare esclusivamente con la piattaforma del sistema operativo [OSCURATO:PERSONA] contenente il software [OSCURATO:PERSONA]. L’esecuzione della [OSCURATO:PERSONA] rischia pertanto di incidere significativamente sulle sue attività, non solo rendendo necessario un adattamento a tale cambiamento di circostanze mediante la modifica delle tecnologie utilizzate, ma anche facendole inizialmente sostenere i costi di tale modifica. Il suo interesse diretto ed attuale deve pertanto essere considerato sufficientemente dimostrato in questa fase.
135. Quanto alle altre richiedenti, il loro interesse alla soluzione del procedimento sommario non può essere ritenuto sufficientemente dimostrato in base alle informazioni contenute nell’istanza.
136. Poiché, infatti, le affermazioni contenute nell’istanza d’intervento non risultano provate, non è possibile concludere che le attività di tali richiedenti subirebbero ripercussioni di sufficiente rilievo in caso di rigetto della domanda di provvedimenti provvisori. Per quanto concerne, in particolare, i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Valasek e Nati, nell’istanza non è in alcun modo precisata la quota delle loro attività dedicata allo sviluppo di software.
137. Si deve inoltre aggiungere che l’adattamento dei servizi di sostegno informatico (sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), di formazione informatica (sig. [OSCURATO:PERSONA]) e di consulenza (sig. [OSCURATO:PERSONA]) non può essere considerato come conseguenza diretta dell’esecuzione della [OSCURATO:PERSONA], bensì dev’essere considerato dipendente, innanzitutto, dalla scelta effettuata dai clienti, di optare per un sistema operativo [OSCURATO:PERSONA] che non contenga il software [OSCURATO:PERSONA] e di chiedere prestazioni conseguenti a tale scelta (v. precedente punto 133).
138. Quanto all’interesse fatto valere dal sig. [OSCURATO:PERSONA], esso non può ritenersi diretto, in quanto il rigetto della domanda di provvedimenti provvisori potrebbe interessarlo solamente in quanto partecipe dei risultati della società nella quale egli è membro del comitato amministrativo e vicepresidente del ramo d’attività relativo alle nuove tecnologie.
139. Alla luce di quanto sopra, si deve concludere che l’istanza d’intervento presentata dalla IDE Nätverkskonsulterna e altri dev’essere accolta per quanto riguarda la Exor AB, ma dev’essere respinta per quanto concerne le altre richiedenti.
Sull’istanza di trattamento riservato
140. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che la versione riservata della [OSCURATO:PERSONA] non sia portata a conoscenza dei soggetti che chiedono l’intervento.
141. Poiché gli interventi devono essere ammessi alle condizioni previste dall’art. 116, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti dev’essere limitata, in questa fase, alla versione non riservata prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Sarà successivamente assunta una decisione relativa alla fondatezza dell’istanza di trattamento riservato, se del caso, alla luce delle obiezioni eventualmente presentate in proposito.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA]
ordina:
1) [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] è ammessa ad intervenire nel procedimento T‑201/04 R a sostegno delle conclusioni della resistente.
2) [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] è ammessa ad intervenire nel procedimento T‑201/04 R a sostegno delle conclusioni della resistente.
3) [OSCURATO:PERSONA] Inc. è ammessa ad intervenire nel procedimento T‑201/04 R a sostegno delle conclusioni della richiedente.
4) [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] è ammessa ad intervenire nel procedimento T‑201/04 R a sostegno delle conclusioni della richiedente.
5) [OSCURATO:PERSONA]. è ammessa ad intervenire nel procedimento T‑201/04 R a sostegno delle conclusioni della resistente.
6) La RealNetworks Inc. è ammessa ad intervenire nel procedimento T‑201/04 R a sostegno delle conclusioni della resistente.
7) La [OSCURATO:SOCIETA] e la Mamut ASA sono ammesse ad intervenire nel procedimento T‑201/04 R a sostegno delle conclusioni della richiedente.
8) E’ respinta l’istanza presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla CODA [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento T‑201/04 R a sostegno delle conclusioni della richiedente.
9) La DMDsecure.com BV, la MPS Broadband AB, la [OSCURATO:PERSONA] plc, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono ammesse ad intervenire nel procedimento T‑201/04 R a sostegno delle conclusioni della richiedente.
10) E’ respinta l’istanza presentata dalla IDE Nätverkskonsulterna AB, dal sig. T. [OSCURATO:PERSONA], dal sig. P. [OSCURATO:PERSONA], dal sig. D. [OSCURATO:PERSONA], dal sig. M. Valasek, dal sig. R. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. B. Nati nel procedimento T‑201/04 R a sostegno delle conclusioni della richiedente.
11) E’accolta l’istanza presentata dalla Exor AB nel procedimento T‑201/04 R a sostegno delle conclusioni della richiedente.
12) Il cancelliere comunicherà agli intervenienti la versione non riservata degli atti processuali.
13) Sarà stabilito un termine entro cui gli intervenienti potranno presentare le loro eventuali osservazioni in merito alla domanda di trattamento riservato. La decisione sulla fondatezza di tale domanda è riservata.
14) Sarà stabilito un termine entro cui gli intervenienti potranno presentare una memoria di intervento, fatta salva la possibilità di integrare successivamente tale memoria, eventualmente, a seguito di una decisione relativa alla fondatezza della domanda di trattamento riservato.