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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 20902/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 21/6/2022 dalla Corte di appello di Brescia; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 388, comma sesto, cod. pen., per il quale, all'esito di giudizio abbreviato, gli era stata irrogata la pena di mesi 1 ed €40,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale formulando un unico motivo con il quale deduce l'omessa motivazione relativamente al motivo di appello concernente la determinazione della pena.

Il ricorrente, infatti, aveva impugnato la sentenza di primo grado rappresentando che la pena pecuniaria non poteva essere inferiore al minimo legale fissato dall'art.24 cod. pen. in €50,00.

La Corte di appello, pur riportando il motivo di impugnazione formulato dalla parte pubblica, ometteva di decidere sullo stesso, limitandosi a rigettare l'appello dell'imputato, confermando la condanna disposta in primo grado.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Nel caso di specie, la pena nel giudizio di primo grado era stata determinata in mesi 3 di reclusione ed €90,00 di multa, ridotta per le attenuanti generiche a mesi 2 di reclusione ed €60,00 di multa, ulteriormente ridotta per la diminuente per il rito abbreviato a mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed €40,00 di multa.

Deduce il ricorrente che la pena pecuniaria era stata determinata in misura illegale, in quanto, per effetto della riduzione per le attenuanti generiche e per il rito, la stessa era fissata in un importo inferiore a limite minimo di €50,00 previsto dall'art. 24 cod. pen. per la multa.

La determinazione della pena, così come effettuata dal giudice di merito, è illegale, dovendosi applicare il consolidato principio secondo cui il limite minimo di C 50,00, stabilito per la multa dall'art. 24 cod. pen., è inderogabile anche quando il giudice applica le riduzioni di pena per le attenuanti e per il rito speciale (Sez.5, n. 7453 del 16/10/2013, dep.2014, Rv. 259530; Sez.6, n. 25588 del 5/2/2013, Rv. 256807).

3. All'accoglimento del ricorso può conseguire la rideterminazione della pena nella misura di €50,00, non occorrendo alcuna valutazione di merito e dovendosi unicamente ricondurre la pena pecuniaria entro i limiti di legalità.

La sentenza, pertanto, va annullata senza rinvio con rideterminazione della pena.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena pecuniaria che ridetermina in euro 50 di multa.

Così deciso il 21 marzo 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 21/6/2022 dalla Corte di appello di Brescia; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 388, comma sesto, cod. pen., per il quale, all'esito di giudizio abbreviato, gli era stata irrogata la pena di mesi 1 ed €40,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale formulando un unico motivo con il quale deduce l'omessa motivazione relativamente al motivo di appello concernente la determinazione della pena. Il ricorrente, infatti, aveva impugnato la sentenza di primo grado rappresentando che la pena pecuniaria non poteva essere inferiore al minimo legale fissato dall'art.24 cod. pen. in €50,00. La Corte di appello, pur riportando il motivo di impugnazione formulato dalla parte pubblica, ometteva di decidere sullo stesso, limitandosi a rigettare l'appello dell'imputato, confermando la condanna disposta in primo grado. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nel caso di specie, la pena nel giudizio di primo grado era stata determinata in mesi 3 di reclusione ed €90,00 di multa, ridotta per le attenuanti generiche a mesi 2 di reclusione ed €60,00 di multa, ulteriormente ridotta per la diminuente per il rito abbreviato a mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed €40,00 di multa. Deduce il ricorrente che la pena pecuniaria era stata determinata in misura illegale, in quanto, per effetto della riduzione per le attenuanti generiche e per il rito, la stessa era fissata in un importo inferiore a limite minimo di €50,00 previsto dall'art. 24 cod. pen. per la multa. La determinazione della pena, così come effettuata dal giudice di merito, è illegale, dovendosi applicare il consolidato principio secondo cui il limite minimo di C 50,00, stabilito per la multa dall'art. 24 cod. pen., è inderogabile anche quando il giudice applica le riduzioni di pena per le attenuanti e per il rito speciale (Sez.5, n. 7453 del 16/10/2013, dep.2014, Rv. 259530; Sez.6, n. 25588 del 5/2/2013, Rv. 256807). 3. All'accoglimento del ricorso può conseguire la rideterminazione della pena nella misura di €50,00, non occorrendo alcuna valutazione di merito e dovendosi unicamente ricondurre la pena pecuniaria entro i limiti di legalità. La sentenza, pertanto, va annullata senza rinvio con rideterminazione della pena. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena pecuniaria che ridetermina in euro 50 di multa. Così deciso il 21 marzo 2023 Il Consigliere