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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 17388/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI POTENZAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio. udito il difensore Il difensore presente conclude per l'inammissibilità del ricorso; in subordine, ne chiede il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] Il tribunale del riesame di Potenza, con provvedimento in data 8 settembre 2022, ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato anche di autoriciclaggio, con riguardo al profitto ottenuto attraverso il reato di truffa posta in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la tesi accusatoria, sarebbero state indotte in errore circa la piena conformità urbanistica edilizia degli immobili oggetto di contratto di compravendita che non avrebbero concluso se fossero state a conoscenza delle circostanze taciute e dissimulate, nonché di diverse altre problematiche conosciute una volta avuto la disponibilità dell'immobile, con conseguente ingiusto profitto della società di [OSCURATO:PERSONA] pari ad euro 243.360,00 prezzo della compravendita comprensivo di Iva.

Il tribunale del riesame riteneva insussistente il fumus del reato di autoriciclaggio considerato che i pagamenti indicati nei relativi capi di imputazione erano tutti giustificati e tracciabili, relativi ad acquisti di beni utilizzati nello svolgimento dell'attività edilizia propria dell'impresa o al pagamento di attività ad essa collegate.

Riteneva insussistente anche l'elemento psicologico e assente qualsiasi motivazione in ordine al requisito del periculum in mora.

Avverso detto provvedimento ricorre il pubblico ministero di Potenza lamentando violazione di legge con riguardo all'assenza del fumus dei reati di autoriciclaggio.

Sostiene che il reinvestimento di somme provento di reato nel circuito economico legale circostanza accertata nel caso in esame, è l'essenza stessa dell'ipotizzato delitto di autoriciclaggio e non può essere considerata condotta non penalmente rilevante.

Lamenta anche che la motivazione relativa al periculum in mora era apparente rilevando come fosse evidente che il riferimento ad ulteriori futuri trasferimenti di denaro e sostanze rendesse evidente il pericolo di utilizzazione nel corso del procedimento penale e dunque la futura inefficacia del provvedimento di confisca al momento della pronuncia.

Il ricorso è inammissibile perché tardivo.

Il tribunale del riesame si è pronunciato 1'8 settembre 2022 con motivazione depositata il 4 ottobre 2022 e notificata al pubblico ministero il 12/10/2022.

Il pubblico ministero depositava il ricorso in data 04/11/2022, quindi oltre il termine di 10 giorni previsto dal combinato disposto degli articoli 324 325 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI POTENZAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio. udito il difensore Il difensore presente conclude per l'inammissibilità del ricorso; in subordine, ne chiede il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] Il tribunale del riesame di Potenza, con provvedimento in data 8 settembre 2022, ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato anche di autoriciclaggio, con riguardo al profitto ottenuto attraverso il reato di truffa posta in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la tesi accusatoria, sarebbero state indotte in errore circa la piena conformità urbanistica edilizia degli immobili oggetto di contratto di compravendita che non avrebbero concluso se fossero state a conoscenza delle circostanze taciute e dissimulate, nonché di diverse altre problematiche conosciute una volta avuto la disponibilità dell'immobile, con conseguente ingiusto profitto della società di [OSCURATO:PERSONA] pari ad euro 243.360,00 prezzo della compravendita comprensivo di Iva. Il tribunale del riesame riteneva insussistente il fumus del reato di autoriciclaggio considerato che i pagamenti indicati nei relativi capi di imputazione erano tutti giustificati e tracciabili, relativi ad acquisti di beni utilizzati nello svolgimento dell'attività edilizia propria dell'impresa o al pagamento di attività ad essa collegate. Riteneva insussistente anche l'elemento psicologico e assente qualsiasi motivazione in ordine al requisito del periculum in mora. Avverso detto provvedimento ricorre il pubblico ministero di Potenza lamentando violazione di legge con riguardo all'assenza del fumus dei reati di autoriciclaggio. Sostiene che il reinvestimento di somme provento di reato nel circuito economico legale circostanza accertata nel caso in esame, è l'essenza stessa dell'ipotizzato delitto di autoriciclaggio e non può essere considerata condotta non penalmente rilevante. Lamenta anche che la motivazione relativa al periculum in mora era apparente rilevando come fosse evidente che il riferimento ad ulteriori futuri trasferimenti di denaro e sostanze rendesse evidente il pericolo di utilizzazione nel corso del procedimento penale e dunque la futura inefficacia del provvedimento di confisca al momento della pronuncia. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. Il tribunale del riesame si è pronunciato 1'8 settembre 2022 con motivazione depositata il 4 ottobre 2022 e notificata al pubblico ministero il 12/10/2022. Il pubblico ministero depositava il ricorso in data 04/11/2022, quindi oltre il termine di 10 giorni previsto dal combinato disposto degli articoli 324 325 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il
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