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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 11061/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso 18082-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18082/2017 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Numero sezionale 538/2022Numero di raccolta generale 11061/2022 elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. D'AREZZO n. 32, presso Data pubblicazione 05/04/2022 lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 885/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte depositate dal P.G., nella persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto, tanto del ricorso principale che di quello incidentale [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 3.5.2002 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Crotone, invocandone la condanna al rilascio di un terreno sito in agro del Comune di Crotone.

Con successivo atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] conveniva a sua volta [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti innanzi il medesimo ufficio giudiziario per sentir dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione, a suo favore, del terreno di cui anzidetto.

I due giudizi venivano riuniti e decisi con sentenza n. 759/2005, che rigettava la domanda di rilascio, accogliendo quella di usucapione.

Interponeva appello avverso detta decisione la Morrone, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invocando la declaratoria della nullità della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio promosso dal Turturo, per mancanza, agli atti del giudizio, della prova dell’osservanza delle formalità di cui agli artt. 143 e ss. c.p.c.

F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18082/2017 Numero sezionale 538/2022 Eccepivano dunque la nullità dell’intero giudizio e chiedevano la Numero di raccolta generale 11061/2022Data pubblicazione 05/04/2022 remissione della causa al Tribunale.

Con la sentenza impugnata, n. 885/2017, resa nella resistenza del Turtoro, la Corte di Appello di Catanzaro riteneva che la notifica dell’atto di citazione introduttivo del secondo giudizio, con il quale era stata formulata la domanda di accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione del fondo oggetto di causa, si fosse validamente perfezionata nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettando, quindi, l’appello dai medesimi soggetti proposto.

Dichiarava invece nulla la notificazione della predetta citazione eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ravvisata la natura inscindibile della causa, la Corte calabrese dichiarava nulla la sentenza impugnata, rimetteva gli atti al Tribunale di Crotone e compensava le spese del doppio grado di giudizio.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 347, 348, 165 e 149 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso l’improcedibilità dell’impugnazione.

Quest’ultima infatti sarebbe stata proposta con atto notificato il 5.6.2013 e la causa sarebbe stata iscritta al ruolo soltanto il 19.6.2013, e dunque tardivamente.

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18082/2017 La censura è inammissibile.

Numero sezionale 538/2022Numero di raccolta generale 11061/2022 La Corte di Appello da atto che nei confronti del ricorrente la Data pubblicazione 05/04/2022 notifica dell’atto di appello si era perfezionata in data 12.6.2013, come da avviso di ricevimento depositato all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e che da tale data l’iscrizione al ruolo generale era stata tempestiva, perché eseguita il successivo 19.6.2013 (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

La sentenza impugnata richiama, a ragione, il principio secondo cui “Il termine per la costituzione dell'appellante, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., in relazione all'art. 165 c.p.c., decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all'ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1662 del 29/01/2016, Rv. 638352; conf.

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4020 del 15/02/2017, Rv. 644440).

In coerenza con tale principio, dunque, l’appello risulta tempestivamente iscritto al ruolo generale.

Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare comunque la tardività del gravame, posto che la sentenza impugnata risale al 2005 e che gli appellanti avevano solo dedotto, ma non dimostrato, di averne avuto conoscenza soltanto nel 2013.

Ad avviso del ricorrente, dovrebbe comunque applicarsi, dalla conoscenza, il termine di 30 giorni di cui all’art. 325 c.p.c., e non quello, più ampio, di cui all’art. 327 c.p.c.; inoltre, gli appellanti avrebbero avuto conoscenza della sentenza a fine settembre / inizio ottobre del 2012 e da tale data i termini sarebbero comunque decorsi.

La censura è inammissibile in entrambe le sue articolazioni.

La prima parte della censura propone la tesi secondo cui nel caso in cui sussista un vizio della notificazione dell’atto introduttivo F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18082/2017 del giudizio di primo grado si dovrebbe applicare, dal momento Numero sezionale 538/2022Numero di raccolta generale 11061/2022 della conoscenza della sentenza oggetto di appello, il termine bData pubblicazione 05/04/2022reve di trenta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c., e non quello lungo di cui all’art. 327 c.p.c.

Detta tesi è smentita dal principio, che viene richiamato dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 7) e merita senz’altro di essere ribadito, secondo cui “Il convenuto contumace decade dal diritto di impugnazione per l'inutile decorso del termine annuale di cui al primo comma dell'art. 327 codice procedura civile, qualora si accerti (anche d'ufficio, in considerazione della natura pubblicistica della decadenza) che, nonostante la nullità della citazione o della sua notificazione, egli abbia avuto comunque conoscenza del processo, ed il termine sia decorso con inizio non già dalla data di pubblicazione della sentenza, bensì dal giorno della detta presa di conoscenza, se successiva alla sentenza stessa” (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4196 del 15/05/1990, Rv. 467179; principio confermato in seguito da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8622 del 29/05/2003, Rv. 563733 e, relativamente al giudizio tributario, da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17236 del 12/07/2013, Rv. 627273).

Con la seconda parte della censura, invece, la parte ricorrente deduce che i controricorrenti avrebbero avuto conoscenza della sentenza di primo grado a fine settembre / inizio ottobre 2012, e dunque prima di quanto da loro dichiarato (febbraio 2013).

Sul punto, la sentenza da atto di tale eccezione, la esamina e la ritiene infondata, in ragione della genericità della sua formulazione (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).

La censura non supera tale statuizione, poiché il ricorrente non allega, nè tantomeno dimostra, di aver, al contrario, proposto l’eccezione in modo specifico; si limita a sostenere che su tale circostanza sarebbe stata articolata una prova orale, alla quale il giudice di merito non avrebbe dato ingresso, senza tuttavia precisare quando tale istanza sarebbe stata proposta, né riportare il testo del capitolato di prova, non consentendo, in tal modo, al collegio la doverosa verifica della F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18082/2017 Numero sezionale 538/2022 decisività del vizio denunziato.

Numero di raccolta generale 11061/2022Data pubblicazione 05/04/2022 Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 325, 326 e 327 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe comunque dovuto ravvisare la tardività del gravame, considerate che gli appellanti non avevano dimostrato di non aver avuto tempestivamente conoscenza della decisione impugnata.

La Corte di merito avrebbe errato nel pretendere dal ricorrente la prova della tempestiva consapevolezza dell’esistenza della sentenza in capo agli appellanti, poiché sarebbe stato onere di questi ultimi provare la mancata conoscenza tempestiva della decisione predetta.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il contumace che proponga impugnazione tardiva è tenuto a dimostrare che l’invalidità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado gli ha impedito di venire a conoscenza della pendenza del giudizio, e deduce che la prova della mancata conoscenza sarebbe spettata agli appellanti, i quali non la avrebbero fornita.

In realtà, il ricorrente non si avvede che la Corte di Appello ha ritenuto che gli appellanti avessero eccepito l’invalido ricorso alla procedura notificatoria prevista per i soggetti irreperibili, in assenza di qualsiasi precedente indagine circa l’effettiva residenza, dimora o domicilio dei destinatari dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. pag. 11).

L’accoglimento dell’impugnazione, dunque, è fondato sull’erronea applicazione della procedura predetta, in assenza di uno dei requisiti previsti dalla legge (in particolare, l’infruttuoso esperimento delle ricerche sulla residenza, domicilio o dimora dei destinatari dell’atto) e questo profilo non è in alcun modo attinto dalla doglianza in esame, la quale, di conseguenza, non coglie la ratio della decisione.

Peraltro, quest’ultima è coerente con i F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18082/2017 precedenti di questa Corte, dovendosi, sul punto, ribadire il Numero sezionale 538/2022Numero di raccolta generale 11061/2022 principio secondo cui “Il ricorso alle formalità di notificazione Data pubblicazione 05/04/2022 previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 40467 del 16/12/2021, Rv. 663335; conf.

Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24107 del 28/11/2016, Rv. 642274).

Con il quarto motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto ravvisare l’intervenuto perfezionamento delle notificazioni della citazione introduttiva del giudizio di prime cure, in presenza degli adempimenti previsti dall’art. 143 c.p.c.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello non avrebbe ravvisato lo svolgimento di tutti gli adempimenti di cui all’art. 143 c.p.c., ma non si confronta con la ratio della decisione, individuabile, come già visto in relazione allo scrutinio del terzo motivo, nel mancato svolgimento, da parte del notificante e dell’ufficiale giudiziario, delle preventive ricerche finalizzate all’individuazione della residenza, domicilio o dimora dei destinatari dell’atto notificato, necessarie per poter legittimamente ricorrere al cd.

“rito degli irreperibili”.

Sotto questo profilo, la deduzione relativa alla regolare esecuzione delle formalità previste dall’art.143 c.p.c. non appare in alcun modo decisiva, poiché in tanto si sarebbe potuto seguire l’iter notificatorio previsto da detta norma per i soggetti irreperibili, in quanto si fosse preventivamente verificata la loro condizione di irreperibilità; cosa, questa, che nella specie è invece mancata, con conseguente nullità dell’intero procedimento notificatorio.

Esso, infatti, non poteva essere svolto F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18082/2017 Numero sezionale 538/2022 nelle forme di cui all’art. 143 c.p.c., ma avrebbe dovuto seguire le Numero di raccolta generale 11061/2022Data pubblicazione 05/04/2022 regole generali di cui agli artt. 139 e ss. c.p.c.

Passando all’esame dei motivi del ricorso incidentale, con il primo di essi si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.143 e ss. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare non soltanto la nullità, ma l’inesistenza, delle notifiche eseguite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nei confronti di detti soggetti, infatti, non sarebbe stata neppure tentata la notificazione presso le rispettive residenze, dimore o domicili, né sarebbero state eseguite ricerche anagrafiche di alcun genere e tipo. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, risultava –a differenza degli altri destinatari della notificazione, nati tutti a Crotone– addirittura [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], per cui nei suoi riguardi si sarebbe dovuto procedere ad una ricerca anagrafica partendo dal Comune di nascita.

Con il secondo motivo, invece, i ricorrenti incidentali lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 138 e 139 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare non soltanto la nullità, ma l’inesistenza, delle notifiche eseguite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Detti soggetti, infatti, avrebbero trasferito la loro residenza altrove anni prima della notificazione contestata: in particolare, [OSCURATO:PERSONA] a Milano, sin dal 1999; [OSCURATO:PERSONA] a Roma, sin dal 1990; [OSCURATO:PERSONA] nello stesso Comune ove la notificazione era stata tentata, ma in diverso indirizzo.

La notificazione eseguita nella residenza del padre dei tre predetti soggetti, a mani dello stesso, e sull’erroneo presupposto che esso fosse convivente con i destinatari dell’atto, sarebbe stata dunque eseguita in luogo non avente alcun riferimento concreto con i predetti.

F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Data pubblicazione 05/04/2022 Per effetto della ritenuta nullità di alcune delle notificazioni dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado eseguite dal Turtoro, la Corte di Appello, considerata la natura inscindibile del giudizio, ha dichiarato nulla la sentenza impugnata e rimesso gli atti al giudice di prime cure per la ripetizione del giudizio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 354 c.p.c.

La conclusione del giudizio di appello sarebbe stata identica qualora le notificazioni ritenute nulle fossero state invece considerate inesistenti, come sostengono i ricorrenti incidentali.

Questi ultimi, dunque, non hanno alcun interesse concreto all’impugnazione incidentale, dovendosi, sul punto, ribadire il principio secondo cui “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28405 del 28/11/2008, Rv. 605612; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010, Rv. 613874; Cass. Sez.6-L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011, Rv. 616029; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 6749 del 04/05/2012, Rv. 622515).

Infatti “... il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009, Rv. 611498).

In definitiva, tanto il ricorso principale che quello incidentale F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18082/2017 vanno dichiarati inammissibili.

Numero sezionale 538/2022Numero di raccolta generale 11061/2022 In ragione della reciproca soccombenza, le spese del Data pubblicazione 05/04/2022presente giudizio di legittimità sono compensate per intero tra le parti.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente principale che di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 10 marzo 2022.

Il Presidente (L.G.

Lombardo) Il Consigliere relatore (S.

Oliva) F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 18082-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18082/2017 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Numero sezionale 538/2022Numero di raccolta generale 11061/2022 elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. D'AREZZO n. 32, presso Data pubblicazione 05/04/2022 lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 885/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte depositate dal P.G., nella persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto, tanto del ricorso principale che di quello incidentale [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 3.5.2002 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Crotone, invocandone la condanna al rilascio di un terreno sito in agro del Comune di Crotone. Con successivo atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] conveniva a sua volta [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti innanzi il medesimo ufficio giudiziario per sentir dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione, a suo favore, del terreno di cui anzidetto. I due giudizi venivano riuniti e decisi con sentenza n. 759/2005, che rigettava la domanda di rilascio, accogliendo quella di usucapione. Interponeva appello avverso detta decisione la Morrone, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invocando la declaratoria della nullità della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio promosso dal Turturo, per mancanza, agli atti del giudizio, della prova dell’osservanza delle formalità di cui agli artt. 143 e ss. c.p.c. F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18082/2017 Numero sezionale 538/2022 Eccepivano dunque la nullità dell’intero giudizio e chiedevano la Numero di raccolta generale 11061/2022Data pubblicazione 05/04/2022 remissione della causa al Tribunale. Con la sentenza impugnata, n. 885/2017, resa nella resistenza del Turtoro, la Corte di Appello di Catanzaro riteneva che la notifica dell’atto di citazione introduttivo del secondo giudizio, con il quale era stata formulata la domanda di accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione del fondo oggetto di causa, si fosse validamente perfezionata nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettando, quindi, l’appello dai medesimi soggetti proposto. Dichiarava invece nulla la notificazione della predetta citazione eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ravvisata la natura inscindibile della causa, la Corte calabrese dichiarava nulla la sentenza impugnata, rimetteva gli atti al Tribunale di Crotone e compensava le spese del doppio grado di giudizio. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 347, 348, 165 e 149 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso l’improcedibilità dell’impugnazione. Quest’ultima infatti sarebbe stata proposta con atto notificato il 5.6.2013 e la causa sarebbe stata iscritta al ruolo soltanto il 19.6.2013, e dunque tardivamente. F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18082/2017 La censura è inammissibile. Numero sezionale 538/2022Numero di raccolta generale 11061/2022 La Corte di Appello da atto che nei confronti del ricorrente la Data pubblicazione 05/04/2022 notifica dell’atto di appello si era perfezionata in data 12.6.2013, come da avviso di ricevimento depositato all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e che da tale data l’iscrizione al ruolo generale era stata tempestiva, perché eseguita il successivo 19.6.2013 (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). La sentenza impugnata richiama, a ragione, il principio secondo cui “Il termine per la costituzione dell'appellante, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., in relazione all'art. 165 c.p.c., decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all'ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1662 del 29/01/2016, Rv. 638352; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4020 del 15/02/2017, Rv. 644440). In coerenza con tale principio, dunque, l’appello risulta tempestivamente iscritto al ruolo generale. Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare comunque la tardività del gravame, posto che la sentenza impugnata risale al 2005 e che gli appellanti avevano solo dedotto, ma non dimostrato, di averne avuto conoscenza soltanto nel 2013. Ad avviso del ricorrente, dovrebbe comunque applicarsi, dalla conoscenza, il termine di 30 giorni di cui all’art. 325 c.p.c., e non quello, più ampio, di cui all’art. 327 c.p.c.; inoltre, gli appellanti avrebbero avuto conoscenza della sentenza a fine settembre / inizio ottobre del 2012 e da tale data i termini sarebbero comunque decorsi. La censura è inammissibile in entrambe le sue articolazioni. La prima parte della censura propone la tesi secondo cui nel caso in cui sussista un vizio della notificazione dell’atto introduttivo F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18082/2017 del giudizio di primo grado si dovrebbe applicare, dal momento Numero sezionale 538/2022Numero di raccolta generale 11061/2022 della conoscenza della sentenza oggetto di appello, il termine bData pubblicazione 05/04/2022reve di trenta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c., e non quello lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Detta tesi è smentita dal principio, che viene richiamato dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 7) e merita senz’altro di essere ribadito, secondo cui “Il convenuto contumace decade dal diritto di impugnazione per l'inutile decorso del termine annuale di cui al primo comma dell'art. 327 codice procedura civile, qualora si accerti (anche d'ufficio, in considerazione della natura pubblicistica della decadenza) che, nonostante la nullità della citazione o della sua notificazione, egli abbia avuto comunque conoscenza del processo, ed il termine sia decorso con inizio non già dalla data di pubblicazione della sentenza, bensì dal giorno della detta presa di conoscenza, se successiva alla sentenza stessa” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4196 del 15/05/1990, Rv. 467179; principio confermato in seguito da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8622 del 29/05/2003, Rv. 563733 e, relativamente al giudizio tributario, da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17236 del 12/07/2013, Rv. 627273). Con la seconda parte della censura, invece, la parte ricorrente deduce che i controricorrenti avrebbero avuto conoscenza della sentenza di primo grado a fine settembre / inizio ottobre 2012, e dunque prima di quanto da loro dichiarato (febbraio 2013). Sul punto, la sentenza da atto di tale eccezione, la esamina e la ritiene infondata, in ragione della genericità della sua formulazione (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). La censura non supera tale statuizione, poiché il ricorrente non allega, nè tantomeno dimostra, di aver, al contrario, proposto l’eccezione in modo specifico; si limita a sostenere che su tale circostanza sarebbe stata articolata una prova orale, alla quale il giudice di merito non avrebbe dato ingresso, senza tuttavia precisare quando tale istanza sarebbe stata proposta, né riportare il testo del capitolato di prova, non consentendo, in tal modo, al collegio la doverosa verifica della F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18082/2017 Numero sezionale 538/2022 decisività del vizio denunziato. Numero di raccolta generale 11061/2022Data pubblicazione 05/04/2022 Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 325, 326 e 327 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe comunque dovuto ravvisare la tardività del gravame, considerate che gli appellanti non avevano dimostrato di non aver avuto tempestivamente conoscenza della decisione impugnata. La Corte di merito avrebbe errato nel pretendere dal ricorrente la prova della tempestiva consapevolezza dell’esistenza della sentenza in capo agli appellanti, poiché sarebbe stato onere di questi ultimi provare la mancata conoscenza tempestiva della decisione predetta. La censura è inammissibile. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il contumace che proponga impugnazione tardiva è tenuto a dimostrare che l’invalidità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado gli ha impedito di venire a conoscenza della pendenza del giudizio, e deduce che la prova della mancata conoscenza sarebbe spettata agli appellanti, i quali non la avrebbero fornita. In realtà, il ricorrente non si avvede che la Corte di Appello ha ritenuto che gli appellanti avessero eccepito l’invalido ricorso alla procedura notificatoria prevista per i soggetti irreperibili, in assenza di qualsiasi precedente indagine circa l’effettiva residenza, dimora o domicilio dei destinatari dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. pag. 11). L’accoglimento dell’impugnazione, dunque, è fondato sull’erronea applicazione della procedura predetta, in assenza di uno dei requisiti previsti dalla legge (in particolare, l’infruttuoso esperimento delle ricerche sulla residenza, domicilio o dimora dei destinatari dell’atto) e questo profilo non è in alcun modo attinto dalla doglianza in esame, la quale, di conseguenza, non coglie la ratio della decisione. Peraltro, quest’ultima è coerente con i F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18082/2017 precedenti di questa Corte, dovendosi, sul punto, ribadire il Numero sezionale 538/2022Numero di raccolta generale 11061/2022 principio secondo cui “Il ricorso alle formalità di notificazione Data pubblicazione 05/04/2022 previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 40467 del 16/12/2021, Rv. 663335; conf. Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24107 del 28/11/2016, Rv. 642274). Con il quarto motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto ravvisare l’intervenuto perfezionamento delle notificazioni della citazione introduttiva del giudizio di prime cure, in presenza degli adempimenti previsti dall’art. 143 c.p.c. La censura è inammissibile. Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello non avrebbe ravvisato lo svolgimento di tutti gli adempimenti di cui all’art. 143 c.p.c., ma non si confronta con la ratio della decisione, individuabile, come già visto in relazione allo scrutinio del terzo motivo, nel mancato svolgimento, da parte del notificante e dell’ufficiale giudiziario, delle preventive ricerche finalizzate all’individuazione della residenza, domicilio o dimora dei destinatari dell’atto notificato, necessarie per poter legittimamente ricorrere al cd. “rito degli irreperibili”. Sotto questo profilo, la deduzione relativa alla regolare esecuzione delle formalità previste dall’art.143 c.p.c. non appare in alcun modo decisiva, poiché in tanto si sarebbe potuto seguire l’iter notificatorio previsto da detta norma per i soggetti irreperibili, in quanto si fosse preventivamente verificata la loro condizione di irreperibilità; cosa, questa, che nella specie è invece mancata, con conseguente nullità dell’intero procedimento notificatorio. Esso, infatti, non poteva essere svolto F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18082/2017 Numero sezionale 538/2022 nelle forme di cui all’art. 143 c.p.c., ma avrebbe dovuto seguire le Numero di raccolta generale 11061/2022Data pubblicazione 05/04/2022 regole generali di cui agli artt. 139 e ss. c.p.c. Passando all’esame dei motivi del ricorso incidentale, con il primo di essi si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.143 e ss. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare non soltanto la nullità, ma l’inesistenza, delle notifiche eseguite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nei confronti di detti soggetti, infatti, non sarebbe stata neppure tentata la notificazione presso le rispettive residenze, dimore o domicili, né sarebbero state eseguite ricerche anagrafiche di alcun genere e tipo. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, risultava –a differenza degli altri destinatari della notificazione, nati tutti a Crotone– addirittura [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], per cui nei suoi riguardi si sarebbe dovuto procedere ad una ricerca anagrafica partendo dal Comune di nascita. Con il secondo motivo, invece, i ricorrenti incidentali lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 138 e 139 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare non soltanto la nullità, ma l’inesistenza, delle notifiche eseguite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Detti soggetti, infatti, avrebbero trasferito la loro residenza altrove anni prima della notificazione contestata: in particolare, [OSCURATO:PERSONA] a Milano, sin dal 1999; [OSCURATO:PERSONA] a Roma, sin dal 1990; [OSCURATO:PERSONA] nello stesso Comune ove la notificazione era stata tentata, ma in diverso indirizzo. La notificazione eseguita nella residenza del padre dei tre predetti soggetti, a mani dello stesso, e sull’erroneo presupposto che esso fosse convivente con i destinatari dell’atto, sarebbe stata dunque eseguita in luogo non avente alcun riferimento concreto con i predetti. F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18082/2017 Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono Numero sezionale 538/2022Numero di raccolta generale 11061/2022 inammissibili per carenza di interesse. Data pubblicazione 05/04/2022 Per effetto della ritenuta nullità di alcune delle notificazioni dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado eseguite dal Turtoro, la Corte di Appello, considerata la natura inscindibile del giudizio, ha dichiarato nulla la sentenza impugnata e rimesso gli atti al giudice di prime cure per la ripetizione del giudizio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 354 c.p.c. La conclusione del giudizio di appello sarebbe stata identica qualora le notificazioni ritenute nulle fossero state invece considerate inesistenti, come sostengono i ricorrenti incidentali. Questi ultimi, dunque, non hanno alcun interesse concreto all’impugnazione incidentale, dovendosi, sul punto, ribadire il principio secondo cui “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28405 del 28/11/2008, Rv. 605612; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010, Rv. 613874; Cass. Sez.6-L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011, Rv. 616029; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6749 del 04/05/2012, Rv. 622515). Infatti “... il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009, Rv. 611498). In definitiva, tanto il ricorso principale che quello incidentale F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18082/2017 vanno dichiarati inammissibili. Numero sezionale 538/2022Numero di raccolta generale 11061/2022 In ragione della reciproca soccombenza, le spese del Data pubblicazione 05/04/2022presente giudizio di legittimità sono compensate per intero tra le parti. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente principale che di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 10 marzo 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) Il Consigliere relatore (S. Oliva) F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a
Sentenza Cassazione n. 11061/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris