CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 15064/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto in tema di applicazione dell'art. 442, comma 2-bis c.p.p., è manifestamente infondato, perché detta disposizione non trova applicazione nel caso di rinuncia all'appello ma unicamente se l'appello non sia stato proposto (Sez. 1, n. 51180 del 12 ottobre 2023, non mass.), senza considerare che nel caso di specie la Corte di appello aveva dato atto che vi era stato già un precedente rinvio dell'udienza in epoca successiva all'entrata in vigore della riforma Cartabia, così da rendere del tutto ingiustificata la pretesa difensiva; ritenuto che le altre deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso/ concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Ancona, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato e del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare ugualmente inammissibile,avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del 'fatto in ragione della distanza e del tempo dell'allontanamento: di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e non sono perciò suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannaila ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 Il C gliere estensore