CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: H01Y
Titolo CCNL: CCNL per i lavoratori del settore Commercio, Terziario e Servizi
Titolo accordo: CCNL per i lavoratori del settore Commercio, Terziario, Turismo e Servizi
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: terziario, distribuzione e servizi
Parti datoriali: ALIM; CESAC; FENAILP; CONFIAP
Parti sindacali: FISMIC CONFSAL; CONFSAL; FENADIL; FILCOM FISMIC CONFSAL
Decorrenza: 2024-06-01
Scadenza: 2025-12-31
Stipula: 2024-05-29
Stato: Acquisito
Identificativo: 20352
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=190877
--- Testo contratto ---
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
CONTRATIO COLLETIIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DEL COMMERCIO,
TERZIARIO, TURISMO E SERVIZI
TRA LA FISMIC CONFSAL, LA FILCOM FISMIC CONFSAL, assistite dalla CONFSAL, e FENADIL
E
ALIM, CESAC, CONFIAP e FENAILP
SI CONVIENE CHE È STATO SIGLATO IL SEGUENTE RINNOVO DI CONTRATIO COLLETIIVO
NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE CHE OPERANO NEL SETIORE DEL
COMMERCIO, TERZIARIO, TURISMO E SERVIZI E CHE QUESTO HA PIENA VALIDITÀ A FAR DATA DAL
01/06/2024.
FIS ALIM
FILCOM FISMIC CONFSAL
Assistiti dalla CONFSAL
~e-A~~~
Roma, 29/05/2024
1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
SOMMARIO
PREMESSA .................................................................................................................................................................... 6
Campo d'applicazione ............................................................................................................................................... 8
TITOLO I: CONTRATTAZIONE ............................................................................................................................ 15
Art. 1 - Lavoratori provenienti da altri CCCNL .......................................................................................... 15
Art. 2 - Contratto nazionale ................................................................................................................................ 15
Art. 3 - Contrattazione aziendale ...................................................................................................................... 16
Art. 4 - Cambio di appalto .................................................................................................................................... 17
TITOLO Il: RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVOR0 ..................................................................................... 19
Art. 5 - Assunzione ..................................................................................................................................................... 19
Art. 6 - Periodo di prova ....................................................................................................................................... 20
Art. 7 - Documenti, residenza e domicilio ..................................................................................................... 21
Art. 8 - Contratto di lavoro a tempo determinato ...................................................................................... 21
Art. 9 - Part-time ....................................................................................................................................................... 28
Art. 10 - Lavoratori studenti ............................................................................................................................... 29
Art. 11- Lavoratori di primo ingresso ................................................................................................................ 29
Art. 12 - Contratto di lavoro in somministrazione ..................................................................................... 30
Art. 13 - Contratto di lavoro intermittente .................................................................................................... 32
Art. 14 - Telelavoro .................................................................................................................................................. 33
Art. 16 - Viaggiatori e piazzisti. .......................................................................................................................... 38
Art. 17 - Mansioni promiscue - mutamento di mansioni - jolly ........................................................... 39
Art. 18 - Contratto di apprendistato ................................................................................................................ 39
Art. 19 - Preawiso di licenziamento e di dimissioni ................................................................................ 40
Art. 20 - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro,,J .................................. 40
Art. 21 - Indennità in caso di morte ................................................................................................................. 41
Art. 22 - Trattamento di fine rapporto ........................................................................................................... 41
TITOLO III: DIRITTI SINDACALI E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORl.. ......................................... 43
Art. 23-Assemblea .................................................................................................................................................. 43
Art. 24- Permessi sindacali. ............................................................................................................................... 43
Art. 25 - Costituzione e tutela della Rappresentanza sindacale aziendale ................................... .44
Art. 26 - RSU ............................................................................................................................................................... 45
Art. 27 - Referendum .............................................................................................................................................. 45
Art. 28 - Istituto di patronato e di assistenza fiscale ................................................................................ 45
Art. 29 - Versamento dei contributi sindacali ............................................................................................ 46
CONTRATTO COLLETT1VO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 30 - Procedura di raffreddamento per prevenire e risolvere i conflitti collettivi... ......... 46
Art. 31- Procedure di conciliazione e arbitrato per le controversie individuali o plurime.47
Art. 32 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali ........................................................................... 47
TITOLO IV: STRUMENTI PARITETICI NAZIONALl... ................................................................................... 48
Art. 33 - Ente Bilaterale Italia (E.B.I.) ............................................................................................................. 48
Art. 34 - Finanziamento dell'Ente Bilaterale (E.B.1.) ................................................................................ 51
Art. 35 - Diffusione e sviluppo della bilateralità. ....................................................................................... 52
WELFARE INTEGRATIVO ...................................................................................................................................... 52
Art. 36 - Fondo di previdenza sanitaria integrativa ................................................................................. 52
TITOLO V: COMMISSIONI PARITETICHE ........................................................................................................ 53
Art. 37 - Collegio Arbitrale .................................................................................................................................. 53
Art. 38 - Commissione paritetica nazionale di studio sull'utilizzo dei sistemi. ......................... 54
Art. 39 - Commissione Paritetica di Conciliazione a livello nazionale .............................................. 55
Art.40 - Commissione Pari opportunità ......................................................................................................... 55
Art. 41 - Osservatorio Nazionale ....................................................................................................................... 56
TITOLO VI: AMBIENTE DI LAVORO IGIENE E SICUREZZA. ...................................................................... 57
Art. 42 - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza ....................................................................................... 57
Art. 43 - RLS nelle Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti. ....................................... 60
Art. 44 - RLS nelle Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti. ................................................ 61
Art. 45 - Organismi paritetici per la Sicurezza sul Lavoro ..................................................................... 63
TITOLO VII: RAPPORTI IN AZIENDA ....................................................................................................................... 64
Art. 46 - Indumenti di lavoro .............................................................................................................................. 64
Art. 4 7 - Rapporti in azienda ............................................................................................................................... 64
Art. 48 - Divieti. .......................................................................................................................................................... 65
Art. 49 - Vendita di libri e riviste ...................................................................................................................... 65
Art. SO - Visite di inventario e di controllo ................................................................................................. 66
Art. 51 - Norme speciali. ....................................................................................................................................... 66
Art. 52 - Reclami e controversie ....................................................................................................................... 66
Art. 53 - Prowedimenti disciplinari. ............................................................................................................. 66
Art. 54 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni. ................................................................................ 67
Art. 55 - Licenziamenti per mancanze ......................................................................................................... 69
Art. 56 - Sospensione cautelare non disciplinare ...................................................................................... 71
Art. 57- Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali. ................................................ 71
Art. 58 - Clausola Compromissoria .................................................................................................................. 71
TITOLO VIII: CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI ................................................................................... 72
Art. 59 - Classificazione del personale ..................................................... .... ....................................................... 72
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 60 - Mansioni del lavoratore ...................................................................................................................... 94
TITOLO IX: ORARIO DI LAVOR0 ........................................................................................................................ 96
Art. 61 - Entrata e uscita in azienda .................................................................................................................. 96
Art. 62 - Contrazione temporanea dell'orario di lavoro ......................................................................... 96
Art. 63 - Recuperi produttivi. ............................................................................................................................. 96
Art. 64 - Orario di lavoro ..................................................................................................................................... 96
Art. 65 - Orario di lavoro dei minori.. ............................................................................................................. 97
Art. 66 - Permessi annui retribuiti .................................................................................................................. 97
Art. 6 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo .................................................................................... 97
Art. 68 - Lavoro domenicale ................................................................................................................................ 99
Art. 69 - Flessibilità dell'orario di lavoro ...................................................................................................... 99
Art. 70 - Ferie .......................................................................................................................................................... 100
Art. 71 - Cessione solidale di ferie/P.A.R .................................................................................................... 101
Art. 72 - Festività .................................................................................................................................................. 102
Art. 73 - Trasferte ................................................................................................................................................... 104
Art.74-Trasferimenti. ........................................................................................................................................... 104
TITOLO X: MALATTIA ED INFORTUNI. ......................................................................................................... 105
Art. 75 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali. .......................................................................... 105
Art. 76 -Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro ........................................... 106
Art. 77 - Assenteismo . ............................................................................................................................................ 111
Art. 78 - Giustificazione delle assenze ......................................................................................................... 112
Art. 79 -Trattamento in caso di gravidanza e puerperio .................................................................... 112
Art. 80 - Conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi terapeutici e di
riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza .................................................................. 113
TITOLO XI: ASPETTATIVA E CONGEDI PER CAUSE PARTICOLARI ................................................... 114
Art. 81- Aspettativa e congedi per eventi e cause particolari... ......................................................... 114
Art. 82 - Part-time dopo la gravidanza ........................................................................................................ 115
Art. 83 - Congedi parentali. .............................................................................................................................. 115
Art. 84 - Congedo matrimoniale ...................................................................................................................... 116
Art. 85 - Congedi per le donne vittime di violenza di genere .................................................................... 117
Art. 86 - Diritto allo studio, formazione professionale, lavoratori studenti e congedi per la
formazione ............................................................................................................................................................... 117
Art. 87 - Permessi per eventi e cause particolari... .................................................................................. 117
TITOLO XII: RETRIBUZIONE ............................................................................................................................. 119
Art. 88 - Forme di retribuzione ........................................................................................................................ 119
Art. 89 - Mensilizzazione ..................................................................................................................................... 119
Art. 90 - Corresponsione della retribuzion e ................................................................................................. 119
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 91 - Minimi tabellari.. .......................................................................................................................................... 120
Art. 92 - Aumenti periodici di anzianità .................... ........................................................................................ 120
Art. 93 - Tredicesima mensilità ...... ........................................................................................................................ 121
Art. 94 - Quattordicesima mensilità ................................................................................................................. 122
Art. 95 - Mense aziendali e indennità di mensa ............................................................................................ 122
Art. 96 - Indennità maneggio denaro. Cauzione ............................................................................................ 122
Art. 97 - Reclami sulla retribuzione ....................................................................................................... .............. 122
Art. 98 - Formazione professionale ............................................................... ....................................................... 122
Art. 99 - Decorrenza e durata .............................................................................................................................. 123
Art. 100 - Clausola di responsabilità .................................................................................................................... 124
DISPOSIZIONI FINALI .................................................................................................................................................. 124
Appendice per i lavoratori dei pubblici esercizi e del turismo ...................................................................... 125
Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile ............................................................................................. 130
Regolamentazione dell'apprendistato ................................................................................................................ 139
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PREMESSA
Le Parti stipulanti condividono il valore della contrattazione collettiva e convengono che la
stessa possa ritenersi il principale strumento di gestione nella continua evoluzione a cui l'intero
settore è sottoposto.
Pertanto, il presente CCNL costituisce, a giudizio delle parti, un elemento importante perché
rappresenta un esempio in positivo di come un sistema di relazioni industriali moderno ed efficace
elargisca un contributo allo sviluppo delle Aziende e della buona occupazione superando i retaggi
della contrapposizione di classe del novecento: vanno sottolineate in questa direzione la clausola di
responsabilità, le commissioni, la bilateralità, il welfare a favore dei lavoratori, la continua e costante
attenzione alla salute e alla sicurezza nell'ambiente di lavoro ed al reskilling e upskilling dei
lavoratori.
Le parti si riconoscono interlocutori stabili in un corretto sistema di relazioni industriali teso a
valorizzare le risorse umane, ampliare i momenti di dialogo e a ridurre le occasioni conflittuali, al
fine di affrontare i problemi di comune interesse in modo costruttivo e partecipativo: il fine di
entrambe le parti firmatarie è il bene dell'Azienda e del lavoro e del sistema economico e produttivo
nazionale, che sono la premessa affinché si accrescano le condizioni di reddito e di occupazione dei
lavoratori e dei disoccupati.
Individuano il metodo partecipativo quale strumento efficace per trovare soluzioni coerenti con
gli obiettivi condivisi di tutela e coinvolgimento dei lavoratori, miglioramento delle loro condizioni
durante le ore di lavoro e tutela della competitività dell'Azienda.
Di conseguenza le parti assumono la prevenzione del conflitto come un reciproco impegno su
cui si fonda il sistema partecipativo. In tale ambito si identificano nella Parte datoriale e sindacale
dei lavoratori, quei soggetti che hanno questo compito e che lo realizzano incontrandosi per
valutare, ai fini della prevenzione, l'attività e i risultati del sistema partecipativo.
A questo scopo definiscono criteri e contenuti del sistema di partecipazione da adottare, che si
articola in vari Organismi congiunti (Commissioni) composti da rappresentanti della Parte datoriale
e della Organizzazione sindacale firmataria del presente contratto collettivo.
Con cadenza annuale si svolgerà un apposito incontro tra le Parti firmatarie del presente
Contratto avente ad oggetto l'illustrazione dei risultati economici del settore; tali dati potranno
costituire anche la base di appositi convegni al fine di individuare legislazione a sostegno della
attività settoriali, anche con il supporto dell'Ente Bilaterale - E.B.I. Italia.
Su richiesta delle Organizzazioni Sindacale firmatarie del presente contratto collettivo, al
verificarsi di significative variazioni degli andamenti di mercato ed economici, nel corso di apposito
incontro la parte datoriale firmataria fornirà alla suddetta Organizzazione Sindacale informazioni
sulla situazione delle Aziende del settore con particolare riferimento all'andamento economico,
produttivo e occupazionale.
Il presente CCNL rappresenta un insieme di regole tra loro inscindibili ed efficaci per rendere il
sistema di relazioni industriali un fattore di sviluppo e non di freno per l'economia nazionale e per
l'occupazione.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Le parti, infine, intendono favorire l'adesione di altre parti datoriali e sindacali, con parità di
diritti e doveri rispetto ai primi sottoscrittori, Fismic Confsal, Confsal, Filcom Fismic Confsal, Fenadil,
Alim, Confiap, Fenailp E Cesac, con l'obiettivo di estendere al massimo le articolazioni di
rappresentanza contrattuale.
Resta inteso che la richiesta di sottoscrizione del presente contratto dovrà essere presentata per
iscritto ai primi sottoscrittori e da loro approvata all'unanimità.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Campo d'applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto
il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le
disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e interinale, tra tutte le aziende del
commercio, terziario, turismo e servizi che svolgono la propria attività con qualsiasi modalità, ivi
comprese la vendita per corrispondenza e il commercio elettronico, appartenenti ai settori
merceologici e categorie qui di seguito specificati e il relativo personale dipendente. Le disposizioni
del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la parziale
applicazione, salvo per le eventuali deroghe attuate dalla contrattazione di secondo livello,
esclusivamente nei casi consentiti.
o Alimentazione:
commercio all'ingrosso di generi alimentari;
supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount, dark stare;
commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e
pasta alimentari annesse ai forni;
salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
importatori e torrefattori di caffè;
commercio all'ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe
e torrefazioni);
commercio all'ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;
commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di
carni fresca e congelata;
commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;
rivendite di pollame e selvaggina;
commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
commercio all'ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al
dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati;
commercio all'ingrosso e in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati;
commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori,
birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di
vini, si precisa che s'intendono comprese:
le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici e la loro vendita;
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la
successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
le aziende che esercitano attività di imbottigliamento e infiascamento;
commercio all'ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);
aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari.
o Fiori, piante e affini:
commercio all'ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;
produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.
o Merci d'uso e prodotti industriali:
grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria e in
tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte;
camicerie e affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e
materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie e articoli da viaggio;
ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotteria e affini; trecce di paglia e cappelli
di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio
dei sacchi; corderie e affini;
lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta,
ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;
pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e
caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole,
tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere,
cuoio per sellerie;
articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane,
stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della
ceramica;
articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento, eccettuate le aziende installatrici di impianti;
giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e
dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli per regalo, articoli per fumatori;
oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
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CONTRATTO COLLETT IVO NAZ IONALE D I LAVORO
l ib ra i (comp rese l e l ib re r ie de l le c a s e ed i t r ic i e i r ivend i to r i d i l ib r i u sa t i ) ; r ivend i to r i d i ed i z ion i
mu s i ca l i ; ca r to la i (de t tag l ian t i d i a r t ico l i d i ca r to le r ia , can ce l le r ia e d a d i segno ) ; g ro s s i s t i d i
ca r to le r ia e can ce l le r ia ; comme rc ian t i d i ca r ta d a ma ce ro ; d is t r ibu to r i d i l ib r i g io rna l i e r i v i s te ,
b ib l io teche c i rco lan t i ;
f rancobo l l i pe r co l le z ione ;
mob i l i , mob i l i e ma c ch ine pe r u f f ic io ;
ma c ch ine pe r cu c i re ;
fe r ro e a c c ia i , me ta l l i non fe r ro s i , ro t tam i , fe r ramen ta e co l te l l ine r ie ; ma c ch ine in gene re ; a rm i
e mun iz ion i ; a r t ico l i d i fe r ro e me ta l l i ; appa re c ch i TV , rad io fon ic i , e le t t rodomes t ic i ; imp ian t i d i
s i cu re z za ; s t rumen t i mu s i ca l i ; o t t ica e fo tog ra f ia ; ma te r ia le ch i ru rg ico e san i ta r io ; appa re c ch i
sc ien t i f ic i ; pe s i e m i su re ; p ie t re co t i , pe r mo l ino , p ie t ra pom ice e p ie t re l i tog ra f iche ; a r t ico l i
tecn ic i (c ingh ie d i t ra sm i s s ione , f ib ra vu l can i z za ta , ca rbon i e le t t r ic i , e c c . ) ;
au tove ico l i ( comm i s s iona r i e con ce s s iona r i d i vend i ta , impo r ta to r i , an che s e e se r c i tano i l
po s tegg io o i l no legg io con o s e n z a o f f ic ine d i a s s i s ten za e pe r r ipa ra z ion i ) ; c i c l i o mo toc ic l i (an che
s e ese rc i tano i l po s tegg io o i l no legg io con o s e n z a o f f ic ine o labo ra to r i d i a s s i s ten za e pe r
r ipa raz ion i ) ; pa r t i d i r icamb io e a c ce s so r i pe r au tomo toc ic l i ; pneuma t ic i ; c l i i lub r i f ican t i , p rodo t t i
pe t ro l i fe r i in gene re ( comp re so i l pe t ro l io ag r i co lo ) ;
ges to r i d i imp ian t i d i d is t r ibuz ione d i ca rbu ran te ;
a z iende d is t r ibu t r ic i d i ca rbu ran te me tano comp re s so pe r au to t raz ione ;
ca rbon i fo s s i l i , ca rbon i vege ta l i ; combus t ib i l i so l id i , l iqu id i e l ique fa t t i ;
imp rese d i r i s ca ldamen to ;
la te r i z i , cemen to , ca l ce e ge s so , manu fa t t i d i cemen to , ma te r ia l i re f ra t ta r i , tub i g re s e a f f in i ,
ma rm i g re z z i e p ie t re d a tag l io in gene re , gh ia ia , sabb ia , po z zo lana , p ie t re d a mu ra re in gene re ,
p ie t r isco s t rada le , ca t rame , b i tum i , a s fa l t i ; ma te r ia le d a pav imen taz ione , d a r ives t imen to ,
iso lan te e impe rmeab i l izzan te (ma rme t te , ma t tone l le , ma io l i che , p ias t re l le d i cemen to e d i
g re s ) ; a l t r i ma te r ia l i d a co s t ru z ione ;
tappezze r ie in s to f fa e i n ca r ta , s tu c ch i ;
p rodo t t i ch im i c i , p rodo t t i ch im i c i pe r l ' indus t r ia , co lo r i e ve rn i c i ;
a z iende d is t r ibu t r ic i d i spe c ia l i tà med ic ina l i e p rodo t t i ch im ico - fa rmaceu t ic i ; comme rc io d i
p rodo t t i d i pa ra fa rma c ia ne l l 'amb i to de l la d is t r ibuz ione o rgan i z za ta ;
legnam i e a f f in i , sughe ro , g iun ch i , sagg ine e c c . ;
r ivend i te d i gene r i d i monopo l io , maga z z in i d i gene r i d i monopo l io ;
p rodo t t i pe r l 'ag r ico l tu ra ( fe r t i l izzan t i , an t ic r i t togam ic i , inse t t ic id i ; ma te r ia le eno log i co ; semen t i
d a ce rea l i , d a p ra to , d a o r to e d a g ia rd ino ; mang im i e pane l l i ; ma c ch ine e a t t re z z i ag r i co l i ; p ian te
non o rnamen ta l i , a l t r i p rodo t t i d i u so ag r i co lo ) ;
~~
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
commercio all'ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto.
o Ausiliari del commercio e commercio con l'estero:
agenti e rappresentanti di commercio;
mediatori pubblici e privati;
commissionari;
stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali
nell'interno e al servizio delle proprie aziende);
fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo,
ecc.);
compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale
(importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore
distributivo di prodotti petroliferi e accessori;
imprese portuali di controllo ;
aziende importatrici di prodotti ortofrutticoli.
o Servizi alle Imprese/alle Organizzazioni, Servizi di rete, Servizi alle persone:
imprese di leasing;
recupero crediti, factoring;
servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e manutenzione di
hardware e creazione, produzione, gestion e manutenzione di software informatici, nonché
noleggio e vendita di audiovisivi e di prodotti software e hardware ;
servizi generali amministrativi presso le università telematiche private;
servizi di revisione contabile, auditing e centri assistenza fiscale;
servizi di gestione e amministrazione del personale;
servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing ;
telemarketing , televendite, call center;
consulenza di direzione e organizzazione aziendale, ivi compresa la progettazione e consulenza
professionale e/o organizzativa ;
agenzie di relazioni pubbliche;
R~ ~t ~
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
agenzie di informazioni commerciali;
servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e vetrine;
servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
agenzie pubblicitarie;
concessionarie di pubblicità;
aziende di pubblicità;
agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e vetrine;
servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
promozione vendite;
agenzie pubblicitarie;
concessionarie di pubblicità;
aziende di pubblicità;
agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
agenzie fotografiche;
uffici Residences;
società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
intermediazione merceologica;
recupero e risanamento ambiente;
altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e
tecnologici, gestione parcheggi;
autorimesse e autoriparatori non artigianali;
società di carte di credito;
uffici cambi extrabancari;
servizi fiduciari;
buying office;
agenzie di brokeraggio;
attività di garanzia collettiva fidi;
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
aziende e agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione
e gestione beni immobili;
agenzie di operazioni doganali;
servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia, imputazione dati e fotocopiatura;
servizi di traduzioni e interpretariato;
agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
vendita di multiproprietà;
agenzie pratiche auto;
autoscuole;
agenzie di servizi matrimoniali;
agenzie investigative;
agenzie di scommesse;
servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle
Organizzazioni firmatarie il presente CCNL;
agenzie di somministrazione di lavoro;
agenzie di intermediazione;
agenzie di ricerca e selezione del personale;
agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
attività di animazione di feste, intrattenimento bambini;
aziende servizi marketing operativo;
altri servizi alle persone.
AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI e TURISMO
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con
cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
- piccole pensioni locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove
camere per alloggio;
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
b) caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio similare
ove si somministrano bevande contemplate nell'articolo 23 del d.m. 8 maggio 1976;
- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
- gelaterie, cremerie;
- negozi di pasticceria e confetteria, reparti annessi a pubblici esercizi;
c) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo;
d) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
e) posti di ristoro sulle autostrade;
- posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeree, marittime, fluviali, lacuali e
piscinali; servizi di ristorazione sui treni;
- ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere ;
-aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
-aziende per la ristorazione collettiva (mense aziendali e simili); -spacci aziendali di bevande (bar
aziendali e simili);
f) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini fluviali, lacuali e piscinali ad
alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
TITOLO I: CONTRATTAZIONE
Art. 1 - Lavoratori provenienti da altri CCCNL
In caso di prima applicazione del presente CCNL, ai dipendenti precedentemente assunti con
altri CCNL del settore commercio e terziario, si dovranno rispettare i seguenti criteri di allineamento,
ferma restando la possibilità di riconoscere eventuali trattamenti migliorativi:
Inquadramento contrattuale: il Lavoratore sarà nuovamente inquadrato in base all'effettiva
mansione svolta in Azienda, con riferimento alle previsioni della Classificazione del Personale
prevista dal presente CCNL; quanto precede potrà anche determinare non corrispondenza con
il preesistente livello di inquadramento.
Inquadramento retributivo: rispettando il principio di incomprimibilità della retribuzione, il
cambio di CCNL non dovrà determinare, per i lavoratori già in forza, un trattamento
peggiorativo complessivo rispetto a quello precedentemente riconosciuto. Pertanto, la
retribuzione lorda annuale complessivamente spettante al Lavoratore all'atto del passaggio di
CCNL dovrà rimanere invariata, salvo eventuali previsioni migliorative.
Inquadramento normativo: eventuali differenze a sfavore del lavoratore su ferie, permessi e
ROL, potranno continuare ad essere riconosciute ad personam.
Art. 2 - Contratto nazionale
Il Contratto collettivo nazionale ha durata triennale tanto per la parte economica che per la
parte normativa.
Il presente CCNL garantisce la certezza e l'uniformità dei trattamenti economici e normativi
comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale.
Il contratto individua, per il livello aziendale, le materie, i soggetti abilitati e la tempistica,
previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quelli
propri del livello nazionale.
Le proposte per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro saranno presentate in
tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
La Parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni
decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e, comunque
per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma
di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
A condizione che siano stati rispettati tempi e procedure di cui ai commi precedenti, in caso di
ritardato rinnovo del CCNL rispetto alla scadenza, le Parti definiranno una copertura economica a
favore dei lavoratori in forza alla data del rinnovo contrattuale.
Art. 3 - Contrattazione aziendale
La contrattazione a livello aziendale riguarda materie ed istituti che sono oggetto di specifico
rinvio dal presente CCNL, nonché quelle espressamente previste dal D. Lgs. 81/2015 e successive
modifiche .
La contrattazione aziendale ha la funzione di negoziare anche in via sperimentale erogazioni
economiche correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordat i tra le Parti
e/o in alternativa percorsi formativi individuali a carico dell'azienda (all'atto della costituzione del
rapporto e/o a rapporto in corso)aventi come obiettivo incrementi di produttività, miglioramento
della competitività delle imprese, nonché maggiore innovazione e competenza individuale dei
lavoratori, efficienza organizzativa, efficacia, qualità e redditività, nonché ai risultati legati
all'andamento economico dell'impresa.
Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale congiuntamente le strutture territoriali delle
Organizzazioni Sindacali stipulanti e le RSU/RSA costituite ai sensi della Legge 300/70 e seguenti. Le
aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o
conferiscono mandato.
Gli accordi aziendali hanno di norma durata quadriennale.
La contrattazione aziendale si svolge secondo il principio della non sovrapponibilità nell'anno
dei cicli negoziali , ivi comprese le relative erogazioni iniziali, della contrattazione aziendale.
Fermo restando quanto sopra, le richieste di rinnovo degli accordi aziendali dovranno essere
sottoscritte congiuntamente dai soggetti individuati al precedente comma 3 e presentate
all'azienda e contestualmente all'Associazione industriale territoriale cui l'azienda è iscritta o ha
conferito mandato, in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della
scadenza degli accordi stessi.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni
decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese successivo alla
scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di
presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né
procederanno ad azioni dirette.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il
personale in forza e vincolano le Associazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL.
Trattamento contributivo/fiscale
Le parti provvederanno a far sì che l'accordo raggiunto per le somme da erogare a titolo di premi
aziendali concordati nel rispetto dei principi fissati dalla normativa contrattuale possa beneficiare
delle agevolazioni contributive e fiscali previste dalle norme di legge in materia.
Premi esistenti
I premi di produzione o istituti retributivi analoghi esistenti a livello aziendale non correlati ad
elementi obiettivi rimangono fissati nelle quantità concordate e non saranno più oggetto di
rinnovo.
Eventuali premi variabili, o parti variabili di premi di produzione o istituti analoghi, all'atto
dell'istituzione dei premi di risultato saranno ricondotti nel nuovo istituto senza oneri aggiuntivi per
le imprese, né svantaggi per i lavoratori.
Art. 4 - Cambio di appalto
In tutti i casi di cessazione di appalto che riguardino un numero di addetti superiore alle 15 unità
full -time, l'impresa cessante ne darà comunicazione, anche per il tramite dell'Associazione a cui è
iscritta o conferisce mandato, ove possibile, nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali
aziendali, ove esistenti, e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza
numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati
nell'appalto in questione da almeno 4 mesi; l'impresa subentrante, anche per il tramite
dell'Associazione a cui è iscritta o conferisce mandato, con la massima tempestività,
preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente non sia possibile, in tempi
utili e comunque su richiesta delle 00.SS. territoriali firmatarie del C.C.N.L., darà comunicazione a
queste ultime del subentro nell'appalto. Tutto ciò al fine di attivare su richiesta di una delle 2 parti
apposito incontro tra le 00.AA. e le 00.SS . al fine di esaminare le eventuali problematiche connesse
alla cessazione di appalto e per assicurare la corretta applicazione delle condizioni del passaggio dei
lavoratori.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relativamente al numero di addetti
superiore alle 15 unità full-time dell'impresa cedente, non si applicano ai consorzi e alle associazioni
temporanee di impresa cedenti e subentranti.
Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva
facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio. Al
socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello
previsto dal presente CCNL.
Tali assunzioni non costituiscono occupazione aggiuntiva.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque
comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda
cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la
causa sospensiva.
I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge n. 300/1970 saranno assunti dall'azienda
subentrante con passaggio diretto e immediato.
Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla
scadenza del rapporto originariamente determinato.
In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi del presente articolo, il periodo
di apprendistato già svolto, rispetto al quale l'azienda cessante è tenuta a fornire idonea
documentazione a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dell'anzianità di
servizio.
L'impresa cessante, appena ne ha l'ufficialità e comunque entro il tempo utile all'applicazione delle
procedure come sopra individuate, consegna all'impresa subentrante la documentazione, relativa a
ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione.
Responsabilità solidale
Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un
trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo
nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione
sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto [art . 29, comma 2, lett. A del DL PNRR)].
È prevista inoltre l'estensione della responsabilità solidale del committente anche nelle ipotesi in
cui l'utilizzatore ricorra alla somministrazione di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, nonché
ai casi di appalto e distacco [art. 29, comma 2, lett. B del DL PNRR)].
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio
diretto e immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che
prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di
lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966 e la costituzione ex novo del rapporto di lavoro con
l'impresa subentrante.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
TITOLO Il: RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO
Art. 5 - Assunzione
All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:
1) La tipologia del contratto di assunzione;
2) La data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a
tempo determinato;
3) luogo di lavoro, se manca un luogo fisso o predominante, informazione sulla circostanza che
il lavoratore è occupato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
4) inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche
o la descrizione sommaria del lavoro assegnato;
5) L'indicazione dell'applicazione del presente Contratto collettivo di lavoro;
6) La durata del periodo di prova;
7) Le condizioni connesse alla tipologia del contratto di assunzione e tutte le altre eventuali
condizioni concordate.
8) identità delle parti, compresa quella dei ca-datori in caso di codatorialità;
9) sede o domicilio del datore di lavoro;
10) identità delle imprese utilizzatrici , quando e non appena nota (per i lavoratori dipendenti da
agenzie di somministrazione di lavoro);
11) importo iniziale della retribuzione o comunque del compenso, relativi elementi costitutivi ,
con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento ;
12) programmazione dell'orario normale di lavoro;
13) contratto collettivo, anche aziendale, con indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
eventuali regolamenti e/o policy, applicati al rapporto di lavoro;
14) utilizzo di sistemi di videosorveglianza aziendale, con indicazione degli espremi del relativo
accordo e/o autorizzazione.
Al lavoratore sarà consegnata una copia anche telematicamente del presente Contratto
Collettivo di Lavoro, i moduli per l'autorizzazione al trattamento dei dati personali , ed ogni altra
modulistica prevista dagli obblighi di legge e di CCNL.
Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione
e protezione adottate in conformità con le disposizioni di Legge.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 6 - Periodo di prova
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
Livelli Durata Ordinaria
6° e 7° Livello 60 giorni
4° e 5° Livello 75 giorni
2° e 3° Livello 75 giorni
Quadri e 1 ° Livello Massimo 6 mesi
Il periodo indicato per Quadri e Primo livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni
indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo.
Comunque per quanto concerne l'obbligo e la durata del periodo di prova se migliorativo per il
lavoratore fa testo soltanto la lettera di assunzione, fermi restando i limiti massimi previsti dal primo
comma del presente articolo.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il
lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere
il servizio entro tre mesi.
Trascorso almeno il 70% del periodo di prova così come indicato nella tabella, la risoluzione del
rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti, e
non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né della relativa indennità sostitutiva.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore
diviene definitiva e l'azienda di servizio decorrerà a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente
Contratto.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per licenziamento
durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, l'azienda è tenuta a retribuire il solo
periodo di servizio prestato integrando tale trattamento, in caso di lavorazione a cottimo, con il
guadagno spettante per il lavoro eseguito.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 7 - Documenti, residenza e domicilio
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti e le seguenti
informazioni:
- carta di identità o documento equipollente;
- autocertificazione di residenza (l'interessato dovrà comunicare anche l'eventuale domicilio,
ove questo sia diverso dalla residenza);
- numero di cellulare;
- indirizzo e-mail e/o pec.
Ai sensi dell'art.659 del codice di procedura penale e nei limiti di cui all'art.8 della legge n.300
del 20 maggio 1970, il datore di lavoro potrà richiedere il certificato penale del lavoratore.
All'atto dell'assunzione il lavoratore esibirà, ove ne sia in possesso, la sezione del libretto
personale sanitario e di rischio da compilarsi a cura dell'azienda.
Il datore di lavoro dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore dovrà comunicare immediatamente gli eventuali successivi mutamenti di
residenza e domicilio.
Art. 8 - Contratto di lavoro a tempo determinato
L'assunzione a tempo determinato dovrà risultare (direttamente o indirettamente) da atto
scritto (Contratto di assunzione), una copia del quale, sottoscritta dall'Azienda, dovrà essere
consegnata al Lavoratore normalmente prima o, al massimo, contestualmente all'inizio della
prestazione di lavoro. Il Contratto di assunzione potrà prevedere il Patto di prova, che avrà forma
scritta "ad substantiam" e dovrà avere i contenuti richiesti per la generalità dei Lavoratori, integrati
dalle seguenti indicazioni:
1) la durata prevista del rapporto di lavoro con termine, "a tempo" o "a condizione", nel
rispetto dei limiti temporali legalmente previsti;
2) l'espressa indicazione che, il Lavoratore ha il diritto di precedenza in caso di future
assunzioni che fossero effettuate dall'Azienda per le medesime attività già svolte;
3) l'eventuale previsione di contabilizzazione mensile della tredicesima mensilità, che sarà
erogata a dicembre, o l'erogazione mensile del rateo di tredicesima maturato;
4) in caso di rinnovo oltre i 12 mesi, la specificazione delle esigenze di cui all'art. 1, D.L.
87 /2018, convertito dalla Legge 96/2018 e s.m.i., in base alle quali il contratto è rinnovato; in caso
di proroga dello stesso rapporto tale indicazione sarà necessaria solo quando il termine complessivo
ecceda i termini legali (attualmente, 12 mesi). La Lettera di assunzione deve indicare anche il
cognome e nome e/o ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale e la partita iva aziendale, nonché
tutti quei dati o notizie previsti dalla Legge e dal presente CCNL. Il Lavoratore sottoscriverà la Lettera
di assunzione " per accordo e integrale accettazione", apponendo la data.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Divieti
Non è ammesso stipulare Contratti a tempo determinato nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, salvo che quando
necessario per l'integrità e la sicurezza degli impianti, dei patrimoni, dell'esercizio e/o delle persone
e quando la mancata copertura sia potenzialmente idonea a compromissioni gravi e/o irreversibili;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei 6 (sei) mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi (artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991), che abbiano riguardato lavoratori adibiti
alle stesse mansioni cui si riferisce il Contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il Contratto
sia concluso per sostituire lavoratori temporaneamente assenti, o per assumere lavoratori iscritti
nelle liste di mobilità, o abbia una durata non superiore a 3 (tre) mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione del lavoro o una riduzione
dell'orario in regime di Cassa Integrazione Guadagni, che interessino lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il Contratto a tempo determinato;
d) da parte di Datori di lavoro che non abbiano effettuato la Valutazione dei Rischi in
applicazione della normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della salubrità degli
ambienti di lavoro.
In caso di violazione dei divieti sopra elencati, fatte salve le sanzioni di Legge, il Contratto si
trasforma a tempo indeterminato sin dal suo inizio.
Tempo Determinato: Durata massima del Contratto a termine per la generalità dei
lavoratori
Secondo quanto stabilito dalla Legge (ora L. 96/2018), ad esclusione delle attività stagionali
previste al successivo punto 9), è ammessa l'apposizione di un termine di durata non superiore a 12
mesi al Contratto di lavoro subordinato, per lo svolgimento di qualsiasi mansione, senza motivazione
(c.d. "acausale") e per lo stesso lavoratore. Solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni,
richiamate come causale nel Contratto di Assunzione, il Contratto potrà avere una durata anche
superiore ma, comunque, non oltre i 24 mesi:
• esigenze temporanee e oggettive, che dovranno essere provate a richiesta dei Servizi
Ispettivi pubblici (ITL, INPS, INAIL ecc.), come estranee all'ordinaria attività;
• esigenze sostitutive di altri lavoratori. In tali casi, è possibile un periodo di affiancamento
con il lavoratore da sostituire sia prima dell'inizio della sua assenza sia dopo il suo rientro; tutto ciò
al fine di garantire un corretto passaggio di consegne. Tale periodo sarà conforme al paragrafo 4)
del punto A. della Tabella 1) dell'art. 60;
• esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività
ordinaria, che dovranno anch'esse essere provate a richiesta dei Servizi Ispettivi pubblici. Secondo
le norme legali vigenti, il termine del contratto a tempo eterminato potrà essere prorogato, con il
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto fosse inferiore a ventiquattro
mesi e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal
numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe fosse superiore, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga . Nel caso di
legislazione più estensiva, e cioè più favorevole alla stipula di contratti a tempo determinato, per il
favore contrattuale verso il predetto istituto, si assumerà, quale condizione normativa, la predetta
disciplina legale. Ai fini del computo dei 24 mesi del termine massimo di durata, si tiene altresì conto
di eventuali periodi aventi ad oggetto mansioni di pari Livello e Categoria legale, svolti tra i medesimi
soggetti nell'ambito di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mentre sono esclusi i
periodi di lavoro stagionale, i tempi determinati occasionali e il lavoro di surroga. In ogni caso,
qualora il limite di 24 mesi consecutivi, indipendentemente dai periodi d'interruzione intercorsi, sia
superato per effetto di un unico Contratto o di una successione di contratti o il numero delle
proroghe sia superiore a 4 (quattro), il Contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di
tale superamento.
Tempo determinato: causali inserite dal presente CCNL
Il Decreto Lavoro (art. 24, D.L. 4 maggio 2023 n. 48, conv. L. n. 85/2023) modifica i criteri di
individuazione delle causali legittimanti l'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato
per un arco di tempo superiore a 12 mesi. A partire dal 5 maggio 2023, le causali che possono essere
indicate nei Contratti Individuali di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i
rinnovi), sono così definite: o fattispecie previste dai Contratti Collettivi; o esigenze di natura tecnica,
organizzativa o produttiva, individuate dalle Parti (nella Contrattazione Aziendale e/o con Accordo
Assistito), in caso di mancato esercizio da parte della Contrattazione Collettiva; o esigenze
sostitutive di altri lavoratori. Rilevato quindi che la suddetta norma ha introdotto la possibilità per
la Contrattazione Collettiva di inserire e prevedere specifiche causali per la stipula di Contratti a
tempo determinato, al fine di promuovere l'occupazione anche durante il periodo emergenziale, le
Parti introducono le seguenti specifiche causali:
a) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e
predeterminati nel tempo;
b) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio aventi
carattere straordinario od occasionale;
c) quando l'assunzione avvenga per Lavoratori con competenze specifiche, per
specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od
integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda, che sia richiesta una
durata contrattuale superiore ai 12 mesi;
d) quando l'assunzione avvenga in fase di avvio di nuova attività operativamente autonoma
(nuovo cantiere, negozio, punto vendita ecc.) nei primi 36 mesi;
e) quando l'assunzione avvenga in caso di ap alto o proroga di appalto;
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
f) quando l'assunzione si riferisca a giovani fino a 29 anni o di lavoratori con più di 45 anni;
g) quando l'assunzione si riferisca a lavoratori in cassaintegrazione;
h) quando l'assunzione si riferisca a disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi o soggetti
percettori di Naspi ;
i) quando l'assunzione si riferisca a donne di qualunque età, senza impiego retribuito da
almeno sei mesi e/o residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore
almeno del 20% di quello maschile;
j) quando l'assunzione si riferisca a Laureati da meno di tre anni per favorire l'inserimento
nel mondo lavorativo;
k) quando l'assunzione si riferisca a soggetti che abbiano frequentato nei tre anni precedenti
corsi di formazione a carattere specialistico;
I) quando l'assunzione si riferisca a soggetti in aree depresse del Paese, ed in particolare nelle
regioni del mezzogiorno.
Premesso quanto sopra, tenuto conto delle particolarità che possono contraddistinguere gli
ambiti di applicazione del presente CCNL, le Parti confermano in sede aziendale, mediante apposito
Accordo di Secondo Livello, che si potranno definire le specifiche ed ulteriori causali
contemperando, per quanto possibile, le esigenze del settore con la promozione dell'occupazione e
la stabilizzazione del personale dipendente.
Tempo Determinato: Estinzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro a tempo determinato si estingue con lo scadere del termine previsto,
senza che sia necessaria alcuna particolare manifestazione delle Parti. Solo se la cessazione avviene
in data diversa da quella fissata all'atto dell'assunzione, la stessa dovrà essere comunicata agli Enti
Competenti. Lo scadere del termine dà luogo alla cessazione, anche qualora essa intervenga nel
periodo di conservazione del posto per gravidanza, puerperio, malattia o infortunio. Il rapporto a
tempo determinato potrà cessare prima della scadenza del termine per risoluzione consensuale in
caso di comune volontà delle Parti, per giusta causa o per anticipata fine dell'attività prevista
quando essa configuri il termine.
Tempo Determinato: Diritto di precedenza
La Legge prevede che il Lavoratore a termine che abbia prestato attività lavorativa per
almeno 6 (sei) mesi presso la stessa Impresa con uno o più contratti, comprensivi di proroghe, ha
diritto di precedenza nelle successive assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento alle
mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine intervenuti, semplicemente
manifestandone l'interesse per scritto entro i primi 6 (sei) mesi dalla data di cessazione. Tale diritto
si estingue trascorso un anno dalla cessazione del rapporto. Le Parti, consapevoli dell'importanza
della tutela del diritto di precedenza, così come della grande variabilità delle situazioni aziendali,
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
concordano di delegare alla Contrattazione Aziendale di Secondo Livello un'eventuale diversa
definizione dei termini predetti legali.
Tempo Determinato: tredicesima mensilità
Nei rapporti di lavoro a tempo determinato di durata prevista fino a 12 (dodici) mesi, quando
previsto nella lettera di assunzione, la tredicesima mensilità, sarà corrisposta frazionata, mediante
il riconoscimento dell'8,33% della Retribuzione Mensile Normale o, nei casi di retribuzione mensile
garantita da un'integrazione variabile (punto i., lettera A), art. 45), 1'8,33% di tale importo garantito,
spettante per ciascun mese lavorato, o frazione di mese superiore a 14 (quattordici) giorni. Nel mese
di dicembre o al termine del rapporto di lavoro intervenuto in corso d'anno, vi sarà l'erogazione
dell'eventuale saldo a conguaglio della tredicesima dovuta (ciò si verifica quando nel corso dell'anno
è intervenuto un aumento della Retribuzione Mensile Normale).
Tempo Determinato: Lavoro a tempo determinato per le Attività stagionali
Come previsto dalla Legge (art. 21 del D.Lgs. 81/2015, così come modificato dalla L.
96/2018), i Contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per attività stagionali ex decreto del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché per le altre ipotesi individuate dai
Contratti Collettivi, potranno essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui
all'articolo 19, comma 1 del medesimo Decreto (durata massima e condizioni per la proroga del
Contratto). Pertanto, la Contrattazione Aziendale di Secondo livello potrà individuare le attività con
carattere stagionale per le quali sarà applicata la seguente particolare disciplina in materia di lavoro
a tempo determinato:
• Durata: dovrà essere contenuta al tempo necessario al lavoro da effettuarsi e a quello
eventualmente richiesto per la formazione, addestramento, attività preparatorie e/o
aggiornamento e per le chiusure e/o consegne finali. Salvo diverso Accordo di Secondo livello,
nell'arco dello stesso ciclo d'attività stagionale, non è normalmente consentito per ogni singolo
lavoratore superare nell'anno solare 8 (otto) mesi di durata massima complessiva del rapporto di
lavoro, comprese le eventuali proroghe e i periodi di formazione, addestramento, chiusure e/o
consegne e ferie godute.
Contratto di lavoro: le mansioni principali, l'inizio anticipato e la possibilità dell'eventuale
proroga, oltre che essere previsti dalla Contrattazione Aziendale di Secondo Livello, dovranno essere
espressamente richiamati nella Lettera di assunzione sottoscritta tra Azienda e Lavoratore.
• Esclusioni: nei contratti stagionali non trova applicazione la disciplina relativa alla durata
massima della successione di contratti a tempo determinato, né quella relativa ai periodi interruttivi
tra contratti.
• Ambiti generali e deroghe: la Contrattazione Aziendale di Secondo livello, nelle assunzioni
per lavoro stagionale, potrà eccezionalmente prevedere una disciplina diversa rispetto alla
presente, in funzione delle situazioni particolari, fermi restando i limiti inderogabili di legge e, in
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
caso di condizioni peggiorative, la necessità di preventiva approvazione dei Lavoratori con
Referendum Aziendale .
Lavoratori stagionali
Le parti, preso atto che in determinate località e attività a prevalente vocazione turistica le aziende
che applicano il presente CCNL, pur non esercitando attività a carattere stagionale necessitano di
gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno, concordano che i contratti a
tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragione di
stagionalità; pertanto, esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell'art. 23, co. 2, lett. c, del D. Lgs.
81/2015, nonché da limitazioni di durata del rapporto (art. 19 c0.2), da limitazioni sugli interventi
temporali previsti (art . 21 co.2) e dalla necessità di dover apporre le causali per proroghe e rinnovi
(art. 21 co 1).
Le parti concordano che l'individuazione delle località e delle attività a prevalente vocazione
turistica con le connesse attività e relativi periodi ove si collocano le suddette assunzioni a tempo
determinato, siano definite dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente
CCNL, con apposito accordo o in assenza di questa, dalle Organizzazioni Nazionali in ambito delle
attività dell'Ente Bilaterale Italia {EBI).
Tempo Determinato: proroga oltre 24 mesi con Contratto Assistito
Al raggiungimento dei 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, solo presso l'Ispettorato
Territoriale del Lavoro {I.T.L.) competente, potrà essere stipulato fra gli stessi soggetti un ulteriore
Contratto a tempo determinato della durata massima di 12 (dodici) mesi. In caso di mancato rispetto
di tale procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel Contratto Assistito, lo stesso si
trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione presso l'I.T.L.
Tempo Determinato: Contrattazione di Secondo livello
La disciplina del presente Titolo è cedevole rispetto alla Contrattazione Aziendale di Secondo
Livello per ragioni adeguatamente motivate e per durate al massimo triennali. A titolo di sintesi, si
riportano gli ambiti in cui la Contrattazione di Secondo livello può derogare/aggiornare/ampliare la
disciplina del CCNL in materia di Contratto a Tempo Determinato: a) limiti quantitativi, temporali e
causali di instaurazione, proroga o rinnovo di contratti a tempo determinato; b) individuazione di
periodi, attività e/o mansioni che presentino significative rarefazioni o intensificazioni del lavoro; c)
individuazione delle attività stagionali; d) definizione delle deroghe legalmente ammesse, al fine di
migliorare la competitività e la qualità dei servizi aziendali; e) casi motivati di eccezionale riduzione
dei periodi d'interruzione tra Contratti a termine; f) definizione aziendale di eventuali trattamenti
particolari correlati al Contratto a tempo determinato quali, ad esempio , la contabilizzazione della
gratifica natalizia o tredicesima mensilità in ratei mensili, partico lari indennità di mansione e/o la
definizione delle prestazioni rese a tali lavoratori dagli Organismi Bilaterali o tramite i sistemi di
Welfare.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Ferme restando le disposizioni legislative in materia, ai lavoratori con contratto a tempo
determinato spettano tutti i trattamenti previsti dal presente contratto collettivo ed ogni altro
trattamento in atto in azienda, che siano compatibili con la natura del contratto a termine, in
proporzione al periodo lavorativo prestato.
Fatto salvo il limite massimo dei 2 anni compiuti, le parti possono stipulare presso la direzione
territoriale del lavoro competente per territorio, un ulteriore contratto di 12 mesi. In assenza di tale
accordo, il contratto si trasforma a tempo indeterminato, qualora il rapporto continui oltre il
termine massimo stabilito per legge.
I lavoratori con contratto a tempo determinato saranno formati in modo sufficiente e adeguato
in maniera di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle
proprie mansioni, anche attraverso l'ausilio dell'Ente Bilaterale Italia (EBI).
Le imprese informano i lavoratori operanti a tempo determinato dei posti vacanti a tempo
indeterminato che si rendessero disponibili nell'ambito dell'unità produttiva di appartenenza
tramite le RSA.
Tali informazioni possono essere fornite anche mediante affissione in luogo accessibile a tutti i
lavoratori.
L'assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità
paternità o parentale può essere anticipata fino a quattro mesi prima dell'inizio del congedo.
Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo indeterminato di
lavoratore, anche già impiegato precedentemente con contratto a termine presso la stessa
azienda, si terrà conto solo del periodo di lavoro effettuato dal lavoratore dopo l'assunzione o la
trasformazione a tempo indeterminato, ai fini dell'applicazione delle discipline di riconoscimento
degli scatti per l'anzianità di servizio. Salvo che la trasformazione a tempo indeterminato avvenga
in continuità di rapporto di lavoro.
Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine nella stessa Azienda, abbia
prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle
assunzioni a tempo indeterminato che verranno effettuate nei 12 mesi successivi.
Oltre a quanto previsto dalla Legislazione in materia, le parti concordano che sono attività
stagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell'attività
lavorativa in determinati e limitati periodi dell'anno saranno concordate dalla Direzione aziendale
con la Rappresentanza sindacale Aziendale.
Tempo Determinato: esclusioni e discipline specifiche
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Titolo, in quanto già disciplinati da
specifiche normative, i rapporti instaurati ai sensi dell'art. 8, comma 2, L. n. 223/1991 (Lavoratori in
mobilità) e le ulteriori ipotesi legalmente previste dall'art. 29 del D. Lgs. 81/2015.
I 1-- ~ ~27
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 9 - Part-time
Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale può costituire uno
strumento funzionale alla flessibilità ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto
applicato in rapporto alle esigenze dell'impresa ed all'interesse del lavoratore. li lavoratore a tempo
parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile e di un
trattamento riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa .
Il rapporto di lavoro ad orario ridotto potrà essere di tipo orizzontale, verticale o misto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è di tipo orizzontale quando la riduzione di orario rispetto
al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro; è di tipo verticale
quando l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel
corso della settimana, del mese, o dell'anno; è di tipo misto quando, attraverso una combinazione
delle precedenti modalità, sono previste giornate ad orario ridotto limitatamente a periodi
predeterminati nel corso della settima, del mese o dell'anno.
Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell'orario normale giornaliero ma inferiore
a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore
utilizzazione degli impianti; in tale ultimo caso e nel caso in cui il part-time verticale comprenda i
giorni del fine settimana, l'attivazione sarà oggetto di esame congiunto con la Rappresentanza
sindacale aziendale.
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere
indicati la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario di lavoro con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno così come previsto dalle norme vigenti,
nonché le altre eventuali condizion i concordate.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei
confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parità di mansioni, fatte salve le esigenze
tecnico-organizzative.
Tutte le volte che l'orario concordato sia inferiore all'orario normale settimanale, è consentita
la prestazione di lavoro supplementare in riferimento a specifiche esigenze tecniche o organizzative
o produttive o amministrative, alle Rappresentanze sindacali unitarie e salvo comprovati
impedimenti individuali.
li lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una
quantità annua non superiore al 50% della normale prestazione annua a tempo parziale ed è
compensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare sugli elementi utili al
calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo .
Qualora si presentino esigenze richiedenti clausole elastiche, queste possono essere pattuite
per iscritto dalle parti in sede di certificazione con facoltà del lavoratore di farsi assistere
dall'organizzazione sindacale.
28
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 10 - Lavoratori studenti
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, i
datori di lavoro concederanno ai lavoratori non in prova, che intendono frequentare corsi di studi
diversi dalla formazione e dall'aggiornamento professionale, in scuole d'istruzione dell'obbligo o
superiori statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali
di studio, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria
superiore e dei diplomi universitari o di laurea, i seguenti benefici:
1. un orario di lavoro, concordato compatibilmente con le esigenze della struttura lavorativa, che
agevoli la frequenza ai corsi per la preparazione agli esami;
2. considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria;
3. considerare come permessi retribuiti i giorni documentati delle prove di esame.
Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai
permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di 1 (uno). Non competono permessi
retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di una volta nello stesso anno accademico. I
lavoratori con almeno cinque anni di servizio presso lo stesso datore potranno richiedere un
congedo non retribuito, sempre compatibilmente con l'organizzazione del lavoro, al fine di:
4. completare la scuola dell'obbligo;
5. conseguire un titolo di studio di secondo grado o diploma universitario o di laurea;
6. partecipare ad attività formative diverse. Il congedo non potrà eccedere gli 11 mesi nell'arco
dell'intera vita lavorativa, non è cumulabile con le ferie, malattia od altri congedi, può essere
frazionato solo se compatibile con i carichi di lavoro o con eventuali sostituzioni e deve essere
richiesto con preavviso pari al triplo della sua durata, con il limite di mesi tre. Il datore di lavoro
riconoscerà il diritto al congedo compatibilmente con le inderogabili esigenze del lavoro.
Art. 11 - Lavoratori di primo ingresso
La qualifica di lavoratori di primo ingresso può essere attribuita ai lavoratori con età superiore ai 29
anni, assunti per la prima volta con contratto a tempo indeterminato, inquadrati all'ultimo livello . A
tali lavoratori in ingresso, in via sperimentale, potrà essere riconosciuta la retribuzione secondo le
percentuali di seguito indicate, ove l'azienda provveda a fornire corsi di formazione anche durante
l'orario di lavoro e con costi a totale carico del datore di lavoro . In tali ipotesi ai lavoratori potrà
essere applicata la retribuzione nella misura pari a:
• 80% rispetto al livello ordinario di inquadramento nel primo anno;
I
• 85% a partire dal secondo anno;
I
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
• 90% a partire dal terzo anno;
• dal quarto anno dovrà loro essere riconosciuta la retribuzione ordinaria prevista per il livello
attribuito dal CCNL.
In ogni caso, nessun dipendente può essere retribuito con salario d'ingresso per più di 36 mesi.
Il requisito dell'età non si applica qualora il lavoratore neoassunto sia in possesso di qualifica
corrispondente all'inquadramento previsto, deve essere collocato nel livello adeguato. Resta inteso
che le agevolazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni o
trattamenti migliorativi previsti dal presente CCNL o dalla legge.
Art. 12 - Contratto di lavoro in somministrazione
Definizione
Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o
determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo
n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali,
per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il
controllo dell'utilizzatore.
Somministrazione a tempo indeterminato e determinato
Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato
in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un
arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso
di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro
a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i
lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi
individuati dal decreto 87 /2018 .
La percentuale di cui al primo comma può essere modificata con accordo di secondo livello .
I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso
quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore .
Divieti
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
30
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo
che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata
iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una
riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in
applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Forma del contratto di somministrazione
Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti
elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di
prevenzione adottate ;
d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro ;
e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
f) il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.
Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare
al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti
che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al
somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei
lavoratori.
Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile della
missione, devono essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte del somministratore all'atto
della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio in missione presso l'utilizzatore .
Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto,
a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative e previdenziali complessivamente
non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.
L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e
protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle
dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore
consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di
informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al
lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante
dall'assegnazione a mansioni inferiori.
Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l'utilizzatore
comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi
dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970.
L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello
svolgimento delle sue mansioni.
È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di
assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l'ipotesi in cui al lavoratore sia
corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al
somministratore.
Art. 13 - Contratto di lavoro intermittente
Per prestazioni lavorative di carattere discontinuo od intermittente e per i casi di
svolgimento del lavoro straordinario, è consentita la stipula del contratto di lavoro intermittente. Il
lavoro intermittente è rivolto a lavoratori con più di 55 anni di età (a partire dal 55mo anno
compiuto), e con soggetti con meno di 24 anni di età (23 anni e 364 giorni), fermo restando che in
tale ultimo caso, le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il giorno antecedente il
compimento del 25mo anno di età. Il ricorso al lavoro intermittente è consentito nei seguenti casi:
a)per prestazioni da rendersi nel fine settimana, nel periodo delle ferie estive, natalizie e pasquali;
b) per le attività indicate nell'Allegato al RD n. 2657 /1923;
c) per le attività stagionali definite dal D.P.R. n. 1525/1963 e s.m.i. ed inoltre per le stagionalità
legate alla disponibilità delle materie prime e/o di consumo, fortemente condizionate dalla
domanda dei consumatori, nonché per le attività connesse ad esigenze ben definite
dell'organizzazione tecnico produttiva ed a caratteristiche del tutto peculiari del settore di
appartenenza dell'azienda, quali le attività concentrate in periodi dell'anno e/o finalizzate a
rispondere ad un'intensificazione della domanda o perché obiettivamente connesse con le
tradizionali e consolidate ricorrenze e festività.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
d) limitatamente al periodo dei saldi di fine stagione, secondo quanto stabilito dalla regione ove è
ubicata la sede lavorativa dell'azienda. Ai fini di una maggiore chiarezza, per la stipula dei contratti
di lavoro di cui alla lettera a) del presente articolo, s'intende: per "Fine Settimana" il periodo che va
dal venerdì dopo le ore 13:00, fino alle ore 6:00 del lunedì; per "Ferie Estive" il periodo che va dal
1 ° giugno al 30 settembre; per "Vacanze Natalizie" il periodo che va dal 1 ° dicembre al 10 gennaio;
per "Vacanze Pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì
dell'Angelo. Ai fini di una maggiore chiarezza, per la stipula dei contratti di lavoro di cui alla lettera
c) del presente articolo a titolo esemplificativo s'intende per stagionalità: unità produttive il cui
periodo di apertura al pubblico in località anche diverse da quella della sede della ditta, coincide
temporalmente con flussi turistici stagionali e che abbia periodi di inattività non inferiori a 120 giorni
o 150 giorni non continuativi; ricorrenze di eventi e festività ovvero occasioni civili, religiose e della
tradizione popolare .
Le Parti rimettono alla contrattazione aziendale la possibilità ,di prevedere una diversa
regolamentazione del rapporto di lavoro intermittente nonché diverse e ulteriori ipotesi di ricorso
allo stesso.
Trattamento economico
Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati ed a parità di mansioni
svolte, un trattamento economico complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari
livello. Oltre alla normale retribuzione ha diritto pro-quota alle prestazioni erogate dall'ente
bilaterale EBI.
Malattia professionale e infortunio
In caso di malattia professionale e infortunio sul lavoro che si verificano in ragione del rapporto
di lavoro (durante la chiamata) il lavoratore ha diritto delle condizioni previste dal presente CCNL.
Art . 14 - Telelavoro
Il telelavoro è una forma d'organizzazione del lavoro a distanza, resa possibile dall'utilizzo di
sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore (Lavoratore
dipendente) e l'Azienda, che le Parti reputano particolarmente utile alle lavoratrici al fine di
conciliare i tempi di lavoro con le esigenze familiari.
Il telelavoratore ha gli stessi diritti dei Lavoratori dipendenti che svolgono l'identica attività
nei locali aziendali.
In quanto compatibile, il telelavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di
controllo del Datore di lavoro.
Il Telelavoro può essere di tre tipi:
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
a. domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavoratore;
b. mobile: attraverso l'utilizzo d'apparecchiature portatili;
c. remotizzato od a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali
non coincidono né con l'abitazione del telelavoratore, né con gli uffici aziendali;
d. misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all'interno
dell'Azienda .
Disciplina del telelavoro
I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1. volontarietà delle parti;
2. possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di
trasformazione, ferma restando la volontarietà delle Parti;
3. pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che
si determinano in azienda;
4. definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali
la predeterminazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge
e di contratto;
5. garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia di analoghi livelli
qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nell'azienda , da parte del singolo lavoratore;
6. esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto
a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali.
Il Telelavoro si applica ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL
che si intende integralmente richiamato in quanto compatibile con le norme speciali contenute nel
presente capo.
Il Telelavoro, può svolgersi a tempo pieno ed anche con contratto a tempo parziale o a tempo
determinato .
Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell'abitazione del telelavoratore non
configurano un'unità produttiva autonoma dell'Azienda.
Le Parti, nel concordare circa la necessità di garantire l'integrale parità di trattamento in
materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a
salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
L'Azienda adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i
software atti a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal Lavoratore dipendente per
fini professionali; essa provvederà ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge
e le regole applicabili, relative alla protezione dei dati.
La responsabilità del rispetto di tali norme e regole sarà in capo al telelavoratore
È demandata alla contrattazione tra Azienda e Lavoratore ogni eventuale restrizione
riguardante l'uso d'apparecchiature, strumenti, programmi informatici. All'atto della costituzione
del rapporto, l'Azienda informerà il telelavoratore sulle sanzioni applicabili in caso di violazione.
Il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro.
E' fatto obbligo a ciascun telelavoratore, salvo patto contrario espresso, di rendersi
disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale
o aziendale per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell'azienda. In caso di motivata
impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all'azienda anche per via telematica.
Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e
sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda con le medesime mansioni e/o qualifica,
nonché ha diritto alle medesime opportunità d'accesso alla formazione ed allo sviluppo della
carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe.
Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di
professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni precedentemente
acquisite .
Al telelavoratore si applicano le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
luogo di lavoro.
L'Azienda, previo accordo sindacale, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto
sia del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy e delle leggi vigenti in materia, fermo restando che
nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all'insaputa dei
telelavoratori.
Art. 15 - Lavoro a domicilio
DEFINIZIONE DEL LAVORANTE A DOMICILIO
E' da considerarsi lavorante a domicilio chi, nella propria abitazione o in locali non
appartenenti al datore di lavoro ne' sottoposti alla sua sorveglianza, esegue lavoro retribuito per
conto di uno o più datori di lavoro, ricevendo dagli stessi le materie prime e gli accessori. Inoltre,
il lavorante a domicilio, per essere considerato tale, sarà impegnato a non eseguire, per conto
proprio o per conto di privati o di committenti non propriamente datori di lavoro, lavori che
determinino una condizione di concorrenza nei confronti dei datori di lavoro, come non potrà
assumere o comunque valersi di personale salariato o in altra forma retribuito.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
LIBRETTO PERSONALE DI CONTROLLO
Tutti i lavoratori a domicilio dovranno essere muniti, a cura dei rispettivi datori di lavoro,
di uno speciale libretto personale di controllo o documento equipollente, a madre e figlia, su cui,
a cura del datore di lavoro, dovranno essere annotati i seguenti dati:
Parte ll! Consegna del lavoro.
1) Data e ora dell'ordinazione;
2) qualità e quantità dei materiali consegnati al lavorante a domicilio ;
3) specificazione e quantità del lavoro da eseguire;
4) misura della retribuzione ;
5) ammontare delle eventuali anticipazioni;
6) giorno e ora entro cui il lavoro dovrà essere riconsegnato;
7) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavoratore a domicilio.
Parte 2!! - Riconsegna del lavoro .
1) Giorno ed ora dell'avvenuta riconsegna del lavoro eseguito;
2) specie e quantità del lavoro eseguito;
3) qualità e quantità dei materiali eventualmente restituiti dal lavorante a domicilio;
4) conteggio della retribuzione da corrispondere al lavorante a domicilio;
5) indicazioni delle eventuali ritenute;
6) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavorante a domicilio.
RESPONSABILITA' DEL LAVORANTE A DOMICILIO
Con la sottoscrizione della parte ll! (consegna del lavoro di cui all'art . 2), il lavorante a
domicilio assume nei confronti del datore di lavoro, la responsabilità di tutto il materiale che riceve
in consegna, nonché' quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in
conformità alle istruzioni ricevute.
RETRIBUZIONE
a) I lavoranti a domicilio dovranno godere del trattamento economico salariale, previsto dal
presente contratto e dai successivi, per gli operai interni, ciascuno in ragione della categoria
o della qualifica prevista dai contratti stessi;
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
b) il trattamento di cui sopra si concreterà in una tariffa di cottimo pieno e costituita dai medesimi
elementi che compongono la retribuzione degli operai interni e cioè: paga base, percentuale di
maggiorazione per il lavoro a cottimo, indennità di contingenza, nella misura fissata per i lavoranti
di età superiore a venti anni, eventuali terzi elementi e indennità accessorie. Indennità di
contingenza, eventuali terzi elementi ed indennità accessorie dovranno essere tradotti in quote
orarie sulla base di otto ore giornaliere;
c) base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di cui sopra sarà la
misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un lavorante di normale capacità
per eseguire l'operazione od il gruppo di operazioni ad esso richieste. L'anzidetta tariffa di
cottimo risulterà così dalla moltiplicazione delle quote orarie di cui al punto b) per i tempi
accertati nel modo dinanzi indicato;
d) tutti gli aggiornamenti determinati, in aumento o diminuzione, dal variare della paga base, delle
eventuali indennità accessorie e della indennità di contingenza, faranno luogo automaticamente e
con la stessa decorrenza all'aggiornamento delle tariffe di cottimo di
cui al capoverso c);
e) la compilazione e l'approvazione delle tariffe di cottimo ed il loro aggiornamento, in
esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori
di lavoro e dei prestatori d'opera, tenendo presenti i particolari caratteri delle varie produzioni.
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE
a) Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con la festività natalizia, sarà
corrisposta al lavorante a domicilio - a titolo di indennità sostitutiva della gratifica natalizia,
delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali - una maggiorazione del 19%
da computarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavorante
stesso nel corso del periodo considerato.
b) con le stesse modalità ed in coincidenza con le ferie annuali oppure con la gratifica natalizia,
sarà corrisposta al lavorante a domicilio che presti la sua opera ad un solo datore di lavoro una
indennità sostitutiva, dell'indennità di licenziamento, nella misura del 2% dell'ammontare
complessivo della retribuzione globale percepita.
LAVORO NOTTURNO O FESTIVO
I lavori consegnati al lavorante a domicilio la sera della vigilia di una festività e da
riconsegnarsi al mattino seguente alla festività stessa, nonché' i lavori consegnati la sera e
da riconsegnarsi al mattino successivo e che impegnino l'attività lavorativa del lavorante a
domicilio anche nelle ore comprese tra le 22 e le 6 o in giorno festivo, saranno retribuiti,
limitatamente alle ore per cui si rende indispensabile una prestazione in periodi notturni o
festivi, con le corrispondenti maggiorazioni previste per i lavoranti interni.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
Il pagamento della retribuzione sarà effettuato all'atto della riconsegna del lavoro o
secondo le consuetudini in vigore presso le singole aziende e non contrastanti con le norme del
contratto per gli operai interni.
FORNITURA MATERIALE
Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste,
deve essere fornito dal datore di lavoro. E' tuttavia riconosciuta alle parti la facoltà di concordare,
in base ai prezzi correnti, la misura del rimborso spettante al lavorante per quella parte del
materiale accessorio che, in deroga alle disposizioni di cui sopra, egli dovesse impiegare senza
averlo ricevuto dal datore di lavoro.
NORME GENERALI
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a
domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni
della categoria, in quanto compatibili con la specialità del rapporto. Si richiamano in particolare
le disposizioni relative alle assicurazioni sociali ed alla assistenza di malattia .
Art. 16 - Viaggiatori e piazzisti
Fermo restando i livelli di qualifica e le retribuzioni di cui agli artt. 56 e 85 del presente CCNL,
le aziende accenderanno una polizza per gli infortuni sul lavoro a favore degli operatori di vendita
Se il dipendente dovesse subire un infortunio sul lavoro il posto sarà conservato fino a cessazione
dell'indennità temporanea da parte dell'INAIL. Per gli infortuni riconosciuti dall'INAIL, avvenuti
dall'entrata in vigore del presente CCNL a seguire, le aziende si impegnano a garantire con polizze
assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:
Provvigioni
Qualora l'operatore di vendita sia retribuito anche con provvigione sugli affari, questa gli sarà
corrisposta solo sugli affari andati a buon fine . Nel caso di fallimento o di provata insolvenza del
cliente, non sarà dovuta all'operatore di vendita alcuna provvigione sulla percentuale di reparto o
di concordato, se questa sia inferiore al 65% (sessantacinque per cento). All'operatore di vendita
spetterà però integralmente la provvigione nel caso di contratti che, essendo stati già approvati,
siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per
colpa di essa. Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior
favore, ogni mese successivo a quello in cui l'affare è andato a buon fine, esibendo ove occorra copia
delle fatture. La liquidazione dovrà farsi in base all'importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti
fiscali, eventuali porti ed imballi. Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi
derivanti tutti da colpa della ditta; non sono altresì deducibili sconti extra o abbuoni concordati dalla
38
Il
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
ditta dopo la conclusione dell'affare, all'atto o dopo l'emissione della fattura e che siano dovuti ad
iniziativa esclusiva della ditta medesima . All'operatore di vendita retribuito anche con provvigione,
spetterà la provvigione anche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la
clientela da esso regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli oppure, ove non esista
una zona determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitata. La provvigione
è dovuta anche sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del rapporto e la cui
esecuzione deve avvenire dopo la fine del rapporto stesso. Eventuali deroghe dovranno essere
preventivamente concordate fra la ditta e il dipendente operatore di vendita .
Rischio Macchina
Con decorrenza 1° aprile 2017, resta !'accolto all'operatore di vendita: 1. della franchigia di
Euro130,00 per ogni sinistro; 2. delle spese di riparazione dell 'automezzo per incidenti passivi
provocati, senza dolo, dall'operatore di vendita durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
Le spese di riparazione saranno sostenute dalla ditta nella misura dell'ottanta per cento (80%) e
comunque con un massimale di Euro 3.000,00 anche con forme assicurative o altre equivalenti
convenzionalmente pattuite tra le parti interessate, fermo il diritto di controllo sulla effettività del
danno e sulla corrispondenza della fattura. L'uso dell'automezzo deve essere comunque
preventivamente autorizzato dall'azienda.
Art. 17 - Mansioni promiscue - mutamento di mansioni - jolly
Il lavoratore dipendente che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a
diverse qualifiche, sarà inquadrato nella qualifica di categoria superiore e ne percepirà la
retribuzione, quando le mansioni relative alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile e
prevalente, sul complesso delle attività dallo stesso svolte.
Al lavoratore dipendente che viene normalmente adibito, per oltre due mesi, a mansioni per
le quali è prevista una retribuzione superiore a quella che percepisce, deve essere corrisposta la
retribuzione propria della mansione superiore. Qualora l'esercizio delle mansioni si prolunghi oltre
quattro mesi consecutivi, il dipendente deve essere inquadrato nella categoria superiore salvo che
la temporanea assegnazione a mansioni superiori non abbia avuto luogo per sostituzione di altro
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Vengono considerati Jolly quei lavoratori dipendenti cui l'azienda non assegna una specifica
mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo
di produzione presente nell'azienda stessa. L'inquadramento dei jolly sarà al livello
immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte.
Art. 18 - Contratto di apprendistato
Si rinvia ad apposito allegato : "Disciplina dell'apprendistato
11
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 19 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due
parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della
categoria professionale cui appartiene il lavoratore.
Anni di servizio Quadri e 10 2°e 3° Livello 4° e 5° Livello 6° e 7° Livello
Livello
Fino a 5 anni 60 giorni 30 giorni 20 giorni 15 giorni
Oltre 5 e fino a 10 90 giorni 45 giorni 30 giorni 20 giorni
Oltre i 10 anni 120 giorni 60 giorni 45 giorni 20 giorni
I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di dimissioni o di
licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 2118 del Codice civile in caso di mancato preavviso la parte che
non avrà rispettato il suddetto termine, corrisponderà all'altra una indennità equivalente
all'importo della retribuzione di fatto di cui al titolo Xli, corrispondente al periodo di cui alla tabella
precedente, comprensiva dei ratei di 13!! e 14!! mensilità.
Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'azienda concederà al
lavoratore dei permessi di ROL previsti dal presente CCNL per la ricerca di nuova occupazione; la
distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto all'esigenza
dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto.
Art. 20 - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro
Entro cinque giorni dall'effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda consegnerà al
lavoratore i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, ed il lavoratore rilascerà regolare
ricevuta.
Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali indipendenti dalla
volontà dell'imprenditore, questi non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare al
lavoratore una dichiarazione scritta che serva di giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i
documenti necessari per instaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro .
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Entro lo stesso termine di cinque giorni, il lavoratore dovrà restituire all'azienda i beni e/o gli
strumenti che ha avuto in dotazione per lo svolgimento dell'attività lavorativa .
Art. 21 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del lavoratore, l'indennità sostitutiva del preavviso ed il trattamento di fine
rapporto saranno corrisposte secondo le disposizioni previste nell'art . 2122 del Codice civile, così
come modificato dalla sentenza n. 8 del 19 gennaio 1972 della Corte costituzionale.
Art. 22 - Trattamento di fine rapporto
All'atto della risoluzione del rapporto, l'azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di
fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 2120 del Codice civile e dalla legge 29
maggio 1982, n. 297, dal Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche ; il
pagamento del trattamento di fine rapporto avverrà non oltre i 60 giorni dalla data di cessazione
del rapporto di lavoro .
Gli istituti da prendere a base per la determinazione annua del trattamento di fine rapporto
sono di seguito tassativamente elencati, purché effettivamente riconosciuti al lavoratore:
a. minimo tabellare;
b. superminimi e aumenti di merito corrisposti in modo continuativo e non occasionale;
c. indennità di turno corrisposta in modo continuativo e non occasionale;
d. indennità di maneggio denaro corrisposta in modo continuativo e non occasionale;
e. tredicesima;
f. quattordicesima .
Ai sensi dell'art.2120 del Codice Civile e dalla Legge n.53/2000, la richiesta di anticipazione di
un importo non superiore al 70% del TFR maturato, da parte dei lavoratori con almeno 8 anni di
servizio in azienda, deve essere giustificata dalla necessità di:
a. eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche;
b. acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con
atto notarile;
c. spese per il matrimonio per sé o per i figli, documentato con atto pubblico;
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
d. spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7 c.1 della
Legge
n.1204/1971 e s.m.i..
Quale condizione di miglior favore, di cui all'art.4 della Legge n.297/1982, l'anticipazione potrà
essere accordata, nei limiti di cui sopra, anche per:
a. significative ristrutturazioni apportate alla prima casa di abitazione del lavoratore, purché
idoneamente documentate;
b. spese per l'acquisto della prima auto familiare;
c. spese per sostenere corsi di formazione professionale e/o percorsi di studi per sé e per i
figli.
Le Parti convengono sulla possibilità per il dipendente di poter decidere se:
a. mantenere il t.f.r. in azienda;
b. destinare una parte o l'intero importo ad un fondo di previdenza complementare .
Il datore di lavoro che anticipa quote di TFR al dipendente è tenuto al versamento dei
contributi se non ricorrono le condizioni individuate dall'art. 2120 e.e. o quelle di miglior favore
previste dalla contrattazione collettiva o da patti individual i.
DICHIARAZIONE VERBALE
Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice civile,
convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni
di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del trattamento
di fine rapporto .
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
TITOLO lii: DIRITTI SINDACALI E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 23 - Assemblea
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300 avrà corso
nel rispetto delle seguenti regole:
• le assemblee possono essere indette nel limite complessivo di 10 ore annue
• la convocazione dell 'assemblea sarà comunicata in forma scritta alla Direzione aziendale con
preavviso di almeno 2 giorni lavorativi e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno,
che potrà riguardare esclusivamente materie di interesse sindacale e del lavoro;
• le assemblee saranno convocate di norma alla fine o all'inizio di ciascun turno di lavoro o
collegata alla pausa refezione;
• per ragioni di carattere tecnico organizzativo, al fine di non compromettere la competitività
e l'efficienza aziendale, le assemblee dovranno essere indette per la generalità dei
lavoratori;
• lo svolgimento dell'assemblea dovrà aver luogo, comunque, con modalità che tengano
conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Nella stessa comunicazione di convocazione dell'assemblea dovranno essere indicati i
nominativi dei dirigenti esterni della Organizzazione sindacale territoriale e nazionale firmataria del
presente contratto collettivo .
L'eventuale richiesta di avvalersi di materiali audiovisivi deve essere inoltrata all'azienda nella
stessa comunicazione di convocazione dell'assemblea ed a riportare i mezzi audiovisivi utilizzati
fuori dall'azienda al termine dell'assemblea.
Art. 24 - Permessi sindacali
I dirigenti delle Rappresentanze sindacal i aziendali potranno fruire di permessi sindacali
retribuiti interni ed esterni nella misura di 8 ore al mese previsti dall'art . 23 della legge 20 Maggio
1970 n° 300.
Potranno inoltre accedere a permessi sindacali nella misura di 8 ore retribuite al mese previsti
dall'art. 30 della legge 20 maggio 1097 n. 300 i componenti degli organi dei direttivi provinciali e
nazionali della Organizzazione Sindacale firmataria il presente contratto collettivo.
I nominativi dei componenti dei direttivi provinciali e nazionali di cui al comma precedente,
titolari dei permessi di cui sopra, dovranno essere comunicati con apposito elenco alla Direzione
aziendale all'inizio di ogni anno; eventuali variazioni all'elenco dovranno essere comunicate
tempestivamente .
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43
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
I dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali, salvo comprovati casi di urgenza, dovranno
chiedere il permesso sindacale retribuito con un preavviso minimo di 24 ore, se interno, e di 48 ore
se esterno.
La richiesta di permessi retribuiti esterni a favore dei componenti degli organi direttivi di cui al
secondo comma del presente articolo, dovrà essere presentata dalla relativa Organizzazione
sindacale alla Direzione aziendale in forma scritta con preavviso di almeno 48 ore.
Prima di concedere il permesso la Direzione aziendale verificherà la compatibilità dell'assenza
con le ragioni tecniche e organizzative e produttive del reparto di appartenenza.
Potranno essere utilizzati permessi sindacali non retribuiti, in particolare nel caso di
partecipazioni a riunioni con la Direzione aziendale qualora fosse esaurito l'intero monte ore.
Art. 25 - Costituzione e tutela della Rappresentanza sindacale aziendale
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20
maggio 1970 n. 300, dall'Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto
collettivo.
I dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto, per l'espletamento del loro
mandato, a permessi sindacali retribuiti interni ed esterni come sopra indicate.
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20
maggio 1970 n. 300, dall'Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto
collettivo.
I dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto, per l'espletamento del loro
mandato, a permessi sindacali retribuiti interni ed esterni come sopra indicate.
I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, come definito dall'art. 22, hanno diritto, per
l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto nel comma precedente
spetta:
a) ad un dirigente per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano fino a
200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) ad un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale
nelle unità che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) ad un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la
Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità di maggiori dimensioni in aggiunta al numero
minimo di cui alla lettera b).
I lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di
lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità
aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 26 - RSU
Le organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, potranno indire le elezioni delle RSU.
Altre organizzazioni potranno viceversa esercitare solamente il potere di iniziativa a presentare liste
a condizione che raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto e accettino
espressamente e formalmente il contenuto del Protocollo 27/7/1994 . Le procedure dovranno
essere comunicate ai lavoratori e alla direzione aziendale e dovranno contenere la dichiarazione
formale di intenti delle suddette organizzazioni sindacali per la elezione delle RSU e la data in cui
verrà insediata la commissione elettorale (comunque non oltre i 10 giorni lavorativi). Il comitato
elettorale in stretto raccordo con le 00.SS. territoriali avrà il compito di fissare la data delle elezioni
oltre a quanto previsto dall'art. 5 del suddetto accordo interconfederale.
Il mandato delle RSU ha durata triennale.
Le 00.SS, firmatarie del presente CCNL, partecipando alla procedura di elezione delle RSU,
rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA e dichiarano automaticamente
decadute le RSA precedentemente in carica al momento della costituzione delle RSU.
Il numero dei componenti delle RSU è così determinato:
a) 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 ogni 300 o frazione di 300 nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
c) 3 ogni 500 in aggiunta del numero precedente o frazione di 500 rappresentanti nelle unità
produttive che occupano oltre 3000 dipendenti.
Art. 27 - Referendum
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di
lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale,
indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di
tutti i lavoratori appartenenti all'unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.
Art. 28 - Istituto di patronato e di assistenza fiscale
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale e fiscale indicati dall'Organizzazione Sindacale
stipulante il presente Contratto hanno diritto di promuovere lo svolgimento delle loro attività presso
le aziende, all'esterno o all'interno dei locali aziendali e comunque senza recare pregiudizio
all'attività lavorativa .
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 29 - Versamento dei contributi sindacali
L'azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali, a favore della Organizzazione
sindacale firmataria il presente contratto collettivo, ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante
delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all'azienda.
Le deleghe avranno validità permanente salvo revoca in forma scritta, che può intervenire in
qualsiasi momento ed ha effetto dal mese successivo alla comunicazione da parte del lavoratore
all'azienda.
Gli importi dei contributi sindacali sono commisurati fino alla percentuale dell'1% della paga
base e comunicati annualmente entro il mese di ottobre per iscritto alla Direzione aziendale
dall'Organizzazione sindacale firmataria il presente contratto collettivo , per il tramite della
Segreteria territoriale, in misura uniforme secondo i gruppi professionali di appartenenza dei
lavoratori. Tali importi potranno essere derogati in casi particolari.
Gli importi trattenuti ai lavoratori interessati saranno versati da parte aziendale
all'Organizzazione sindacale firmataria il presente contratto collettivo, entro il mese successivo a
quello di effettuazione della trattenuta, sul conto corrente bancario indicato dall'Organizzazione
sindacale. Le eventuali variazioni degli estremi del conto corrente saranno tempestivamente
comunicate per iscritto alla Direzione aziendale. Entro il mese di marzo di ogni anno l'azienda fornirà
all'Organizzazione sindacale firmataria il presente contratto collettivo l'elenco nominativo (distinto
tra operai e impiegati) dei lavoratori che, al mese di gennaio, risultino ad esse iscritti, con
l'indicazione della mansione.
Art. 30 - Procedura di raffreddamento per prevenire e risolvere i conflitti collettivi
Nell'ambito e in coerenza con il sistema di relazioni industriali partecipative di cui alla premessa,
al fine di prevenire, esaminare e risolvere eventuali motivi di potenziale conflitto collettivo, che non
abbiano trovato una naturale soluzione all'interno delle Commissioni previste dal presente
Contratto, si conviene di adottare le seguenti procedure in caso di eventuali motivi di potenziale
conflitto da parte sindacale:
1. la Direzione aziendale e la RSA e RSU, su richiesta anche di una sola delle parti, si
incontreranno entro 3 giorni da tale richiesta , o comunque entro un diverso termine concordato, al
fine di esaminare congiuntamente la situazione e individuarne la soluzione; qualora le ragioni del
potenziale conflitto siano inerenti a tematiche connesse alla salute e alla sicurezza sul lavoro, tale
incontro avrà luogo nel più breve tempo possibile e, comunque, nell'arco di 48 ore;
2. qualora permanessero i motivi di conflitto, su richiesta anche di una sola delle parti, sarà
effettuato un ulteriore incontro tra la Direzione aziendale e la RSA con l'intervento delle strutture
territoriali della Organizzazione sindacale firmataria del presente Contratto;
3. ove, decorso il termine di 10 giorni dall'incontro di cui al punto 1 o quello più ampio
eventualmente concordato, non si fossero ancora composti i motivi del conflitto, su richiesta anche
di una sola delle parti, la questione sarà esaminata dalla Commissione Paritetica di Conciliazione,
,)
1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
che sarà convocata e si esprimerà secondo le tempistiche e le modalità già previste dal presente
Contratto per la stessa;
Durante lo svolgimento e sino al termine delle suddette procedure le parti non assumeranno
iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Le eventuali successive azioni dirette da parte sindacale in caso di mancata risoluzione della
controversia dovranno essere precedute da comunicazione alla Direzione aziendale, allo scopo di
non pregiudicare l'articolazione del processo produttivo e organizzativo aziendale.
Art. 31 - Procedure di conciliazione e arbitrato per le controversie individuali o plurime
Nell'ambito di quanto definito dalle disposizioni legislative vigenti con particolare riferimento
a quanto previsto dalla Legge 4 novembre 2010 n. 183 c.d. "Collegato al lavoro", in caso di
controversie di lavoro individuali/ o plurime, qualora non vi sia stato accordo diretto tra l'azienda e
il/i lavoratore/i interessato/i, tali controversie potrebbero essere in via prioritaria esaminate e
possibilmente risolte in sede sindacale tra la Direzione aziendale e la Rappresentanza sindacale
aziendale anche, ove necessario, al fine di formalizzare con il lavoratore il verbale di conciliazione in
sede sindacale ai sensi dell'art . 411, comma 3, c.p.c.
Qualora le parti non addivenissero alla soluzione della controversia in sede sindacale, prima di adire
l'Autorità Giudiziaria potranno far ricorso all'arbitrato nelle forme previste dalla sopra citata Legge
4 novembre 2010 n. 183.
Art. 32 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Le disposizioni del presente Contratto collettivo integrano la regolazione dei contratti
individuali di lavoro al cui interno sono da considerarsi correlate e inscindibili, sicché la violazione
da parte del singolo lavoratore di una di esse costituisce infrazione disciplinare di cui agli elenchi,
secondo gradualità, degli articoli contrattuali relativi ai provvedimenti disciplinari conservativi e ai
licenziamenti per mancanza e comporta il venir meno dell' efficacia nei suoi confronti delle altre
clausole .
47
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
TITOLO IV: STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI
Art. 33 - Ente Bilaterale Italia (E.B.I.)
Al fine di portare avanti con efficacia i compiti contenuti nel presente CCNL in materia di formazione,
formazione continua, welfare integrativo e di diffondere sempre più le buone pratiche partecipative
le parti convengono di fare riferimento ad un ente bilaterale denominato Ente Bilaterale Italia, di
seguito E.B.I., che ha per finalità quella di portare avanti quanto disposto nel CCNL e di
rappresentare a livello nazionale tutti gli enti bilaterali territoriali e le iniziative congiunte per la
formazione professionale e per la prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Alle aziende che applicano il presente contratto è fatto obbligo di aderire all'E.B.I. in quanto esso
eroga ai lavoratori servizi che sono parte integrante della retribuzione di fatto; in assenza di tale
automatica adesione le aziende sono tenute a corrispondere al lavoratore un importo pari a 30 euro
per ogni mensilità.
Inoltre, l'E.B.I. assolve ai compiti sottoelencati:
a) sostenere l'attività delle parti sociali per lo sviluppo, la diffusione e la promozione della bilateralità
nei settori e nelle categorie rappresentante dalle 00.SS. e dai CCCNL sottoscritti;
b) promuovere studi e ricerche sui settori, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di
formazione, alla legislazione nazionale, regionale ed europea, allo sviluppo della formazione
professionale;
c) monitorare le tipologie dei rapporti di lavoro nei settori, nell'ambito delle norme stabilite dalla
legislazione;
d) realizzare il monitoraggio dell'andamento delle imprese dei settori e gli opportuni raccordi con
sistemi nazionali e regionali di Formazione Professionale;
e) promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e
recepire quanto emerge in materia dalla contrattazione collettiva anche a livello aziendale e/o
territoriale, al fine di diffondere nei luoghi di lavoro le migliori pratiche in materia di sicurezza ed
ambiente di lavoro;
f) recensire e diffondere esperienze formative di eccellenza e buone pratiche;
g) organizzare seminari, work team, esperienze anche transazionali per diffondere la cultura della
prevenzione;
h) attuare quanto previsto dai CCCNL in materia di Welfare Integrativo a favore dei lavoratori, con
l'obiettivo di ridurre l'impatto negativo sulla loro qualità della vita dovuto alla continua contrazione
dell'assistenza e della previdenza pubblica e di migliorare, di conseguenza, la disponibilità alla
48
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
partecipazione alla vita dell'impresa da parte del lavoratore, in modo di cooperare alla crescita di
produttività e di competitività del sistema produttivo nazionale;
i) monitorare lo stato dell'occupazione, con particolare riguardo a quella femminile, giovanile e delle
fasce di età che necessitano di maggiore protezione sociale, anche allo scopo di incrociare la
domanda con l'offerta di lavoro soprattutto per i giovani e di recuperare al lavoro attivo gli
ultraquarantenni che il lavoro lo hanno perso per effetto della crisi economica;
j) attuare gli altri compiti che le Parti, nella contrattazione collettiva nazionale, decideranno di
attribuire all'Ente Bilaterale Italia;
k) seguire costantemente l'evolversi della Contrattazione Collettiva, anche al fine di offrire alle Parti
contraenti soluzioni originali per una sempre più efficace evoluzione partecipativa del sistema di
relazioni sindacali;
I) fornire assistenza tecnica alle Parti per l'attivazione e la sottoscrizione di convenzioni nazionali, al
fine di ottimizzare la riscossione contributiva del sistema bilaterale;
m) individuare le opportune soluzioni previste dai CCCNL volte a diffondere la bilateralità sul
territorio nazionale, anche utilizzando in forma mutualistica i diritti sindacali previsti dalla Legge e
regolamentate dai CCCNL;
n) promuovere la costituzione e l'avviamento degli eventuali Enti Territoriali, proponendo ed
offrendo metodologie e servizi;
o) coordinare le attività degli eventuali Enti Territoriali;
p) presiedere sull'attività degli eventuali Enti Territoriali e decidere lo scioglimento in caso di attività
in contrasto con il presente Statuto;
q) fornire alle aziende aderenti ed ai lavoratori servizio di certificazione dei contratti di appalto e di
lavoro, conciliazione, e tutti gli altri servizi che può fornire un ente bilaterale.
r) verificare la coerenza degli statuti e dei regolamenti degli eventuali Enti Territoriali, dando i relativi
visti di congruità;
s) predisporre uno schema unico di bilancio tecnico e sociale, e relative strumentazioni tecniche,
redatto secondo le regole individuate dal Consiglio direttivo è valido per tutti gli Enti Territoriali che
provvederanno a trasmetterlo annualmente all'E.B.I. insieme con la relazione annuale;
t) predisporre una relazione annuale, che illustri le buone prassi e le gestioni di eccellenza ed
evidenzi eventuali criticità del sistema dell'Ente, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed
effettuare un periodico monitoraggio sulla regolarità contributiva;
u) promuovere, progettare e/o gestire, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di
formazione continua, formazione e riqualificazio e professionale, anche in collaborazione con il
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Fondo lnterprofessionale previsto per la formazione continua, le istituzioni nazionali, europee,
internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi, il tutto in coerente
applicazione della legislazione nazionale e sovranazionale di settore;
v) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari
ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e
gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione:
w) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta
di lavoro andando a ricercare la previa verifica della qualificazione lavorativa ed in assenza fornire
un adeguato supporto formativo;
x) rilasciare il parere di conformità per l'apprendistato sulla base delle Leggi vigenti;
y) raccogliere e analizzare gli accordi, sulla base delle vigenti e future disposizioni legislative e di
contrattazione nazionale in materia di ammortizzatori sociali, sottoscritti tra le parti sociali in
materia di sostegno al reddito nonché gli esiti degli stessi;
z) seguire lo sviluppo della somministrazione di lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla
legislazione e delle intese tra le parti sociali;
aa) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale
curandone l'analisi e la registrazione;
bb) ricevere la notizia della elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie all'atto della loro
costituzione, nonché notizia della nomina degli RLS o degli RLST nonché attivare processi atti alla
designazione, alla formazione e al coordinamento dei RLST;
cc) costituire commissioni di certificazione contratti ai sensi del D.Lgs. 276/2003 e commissioni di
asseverazione dei sistemi SGLS ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
dd) predisporre uno schema di Regolamento per gli eventuali Enti Territoriali;
ee) Valutare le proposte normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni
da proporre agli organismi europei, al governo, al parlamento e alle altre amministrazioni nazionali
competenti;
ff) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno
congiuntamente di attribuire ad EBI;
gg) collaborare ed elaborare programmi di formazione per le figure dei lavoratori, dirigenti, preposti
e datori di lavoro, da svolgere in collaborazione con l'organismo paritetico sulla base degli accordi
Stato-Regioni ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
hh) Svolgere e promuovere attività di formazione, in conformità agli artt. 32, 36, 37, 73, 73-bis del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. inclusi gli accordi in Confere za Unificata Stato-Regioni e relative norme ad
50
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
esse correlate, in riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione professionale del
lavoratore e ai contratti di apprendistato, mediante anche i fondi interprofessionali di cui all'articolo
118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo
12 del D.Lgs. 276/2003 e ogni altra forma di finanziamento pubblico.
ii) effettuare le attività formative e di aggiornamento, direttamente o avvalendosi di strutture
formative di diretta emanazione.
jj) consentire alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere ali' obbligo di collaborazione con gli
organismi paritetici.
kk) valorizzare l'attività dell'INAIL di garanzia della tutela del lavoratore attivando interventi di tutela
essenziali quali la prevenzione, l'indennizzo, la riabilitazione e il reinserimento lavorativo e sociale.
Il) costituire l'Osservatorio Unico e Nazionale per il monitoraggio delle iniziative in materia di:
occupazione mercato del lavoro, modelli contrattuali, formazione e asseverazione qualificazione
professionalizzante, assistenza e verifica della contrattazione di Il livello, assistenza verifica delle
vertenze sindacali, conciliazioni e controversie.
mm) svolgere ogni altra funzione affidata dalla legge italiana o europea.
L'ente bilaterale agisce quindi su mandato della contrattazione collettiva ed in particolare del
presente CCNL, è formato dalle parti contraenti è sede comune di elaborazione anche di proposte
originali di cui può alimentarsi lo stesso futuro del contratto collettivo . In particolare, quanto
disposto dal presente articolo al punto 10 e 11 trova nell'ente bilaterale E.B.I. il naturale
prolungamento affinché le parti possano sviluppare efficacemente sempre nuove occasioni di
partecipazione dei lavoratori alla vita dell'impresa in modo partecipativo e cooperativo.
Art. 34 - Finanziamento dell'Ente Bilaterale (E.B.I.)
Il contributo da destinare in favore dell'ente bilaterale è stabilito nella misura di €10 a carico
dell'azienda per ogni lavoratore in forze, compreso apprendisti e lavoratori a domicilio e da remoto,
per 13 mensilità.
Le parti riconoscono al welfare integrativo una rilevanza centrale nel futuro della contrattazione
affinché sia meglio tutelato il reddito complessivo dei lavoratori e ci sia possibilità di una maggiore
copertura sociale in un momento storico nel quale lo stato diminuisce la possibilità di intervento in
tutti i campi, con particolare riguardo all'assistenza sanitaria integrativa e al welfare aziendale.
Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in
busta paga un elemento retributivo aggiuntivo per 13 mensilità, nella misura di 30€. che non rientra
nella retribuzione globale di fatto. ;,
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 35 - Diffusione e sviluppo della bilateralità
Le Parti, al fine di sviluppare le buone pratiche contrattuali partecipative e cooperative, individuano
che l'Ente Bilaterale Italia (E.B.1.) e le sue articolazioni territoriali e regionali siano lo strumento
efficace per diffonderle sul territorio.
A tal fine le Parti si incontreranno entro il corrente anno per definire la possibilità di mutualizzare le
risorse e di destinarle a favore dell'Ente Bilaterale per permettere la creazione di delegati territoriali
sia di parte sindacale che di parte datoriale che abbiano come compito quello di aiutare le Imprese
ed i lavoratori nella tutela dei loro interessi e per facilitare la diffusione sul territorio di una sempre
maggiore applicazione del CCNL e dei suoi contenuti, anche al fine di accrescere la rispettiva
rappresentatività .
Al delegato territoriale sia di parte sindacale che aziendale spettano compiti analoghi a quelli
individuati dal presente CCNL.
WELFARE INTEGRATIVO
Art. 36 - Fondo di previdenza sanitaria integrativa
Le Parti concordano sulla opportunità di attivare l'assistenza sanitaria integrativa del SSN, in
conformità alle norme vigenti previste all'art.51 c.2 lett. A del TUIR e s.m.i., in tutti i settori a cui si
rivolgono i CCNL stipulati dalle stesse, tramite l'E.B.I. che, a tal fine, stabilisce le opportune intese
con una Società di mutuo soccorso, MBA, già attiva ed operante.
La Società di mutuo soccorso, con la quale E.B.I. stabilisce le suddette intese, viene individuata dalle
Parti a seguito di una adeguata analisi costi-benefici, condotta considerando le proposte di varie
Società e Fondi sanitari integrativi presenti sul mercato.
Per il finanziamento di detto istituto è previsto il solo contributo a carico dei datori di lavoro, il cui
importo sarà di euro 150,00 annuali per ciascun lavoratore da versare in rate mensili ovvero nei
modi e tempi definiti dalle intese tra l'E.B.I. e la Società di mutuo soccorso. Nessun altro costo
diretto ed indiretto per l'attivazione e gestione dell'istituto, può essere previsto a carico del datore
di lavoro.
Nella parte normativa/economica del presente CCNL, si è tenuto conto dell'incidenza delle quote
(euro 150,00 all'anno per lavoratore) per il finanziamento della mutualità. Pertanto, l'azienda che
ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti alla Mutua
della perdita delle relative prestazioni, con il conseguente, eventuale risarcimento danni.
Sono fatti salvi i contratti o accordi collettivi in essere, aventi lo stesso scopo, fino alla prima
scadenza utile, dopo di che si dovrà procedere alla iscrizione di tutti i lavoratori alla Mutua indicata
dall'E.B.I., seguendo le istruzioni dell'E.B.I. stesso.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
TITOLO V: COMMISSIONI PARITETICHE
Art. 37 - Collegio Arbitrale
Ai sensi dell'art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite,
affidando al Collegio Arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia.
A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Sindacali ed Imprenditoriali Territoriali, aderenti
alle organizzazioni stipulanti, un Collegio di Arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste
al precedente primo comma. Il Collegio di Arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova
l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore.
L'istanza della parte sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa aderisce
e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di Arbitrato e contemporaneamente all'altra
parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o
raccomandata a mano oppure e-mail certificata. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria
eventuale adesione al Collegio Arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza,
con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo .
Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura
arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno
antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dall'organizzazione
imprenditoriale territorialmente competente, un altro designato dall'Organizzazione Sindacale
territoriale a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente,
nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con
coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà
sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei,
preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe
le organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è
rinnovabile.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di
convocazione del Collegio, il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità
che potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori
di queste;
53
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione , dandone
tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una
proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento
della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa dall'Ente Bilaterale EBI. La Segreteria
del Collegio è istituita presso l'Ente Bilaterale.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per
gli effetti della legge 4/11/2010 n. 183, e svolge le proprie funzion i sulla base di apposito
Regolamento .
Al lodo arbitrale si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 412 c.p.c.
relative all'efficacia ed all'impugnabilità del lodo stesso.
In via transitoria e comunque non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo di
rinnovo, il Collegio Arbitrale, attivato in virtù di clausole compromissorie pattuite ai sensi art. 38 bis,
opererà secondo le modalità di cui all'art. 412 quater c.p.c.
Conseguentemente in tale periodo, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni
contenute nell'art. 31, comma 10, della legge n. 183/2010, le Parti concordano di avviare specifici
approfondimenti per assicurarne la piena operatività.
- Dichiarazione a verbale -
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far
data dalla sottoscr izione del presente accordo, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Art. 38 - Commissione paritetica nazionale di studio sull'utilizzo dei sistemi
Informatici aziendali e tutela della privacy
Le parti stipulanti convengono di costituire un Gruppo di lavoro paritetico con il compito di
studiare le problematiche sollevate dall'introduzione e dall'uso di tecnologie informatiche con
riferimento a quanto previsto dall'art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 e nel rispetto della privacy
dei lavoratori.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 39 - Commissione Paritetica di Conciliazione a livello nazionale
Competenze
La Commissione Paritetica di Conciliazione è la sede preferenziale e privilegiata per
esaminare le eventuali specifiche situazioni che concretizzino il mancato rispetto degli impegni
assunti dalla Organizzazione Sindacale firmataria il presente contratto collettivo, nonché per
esaminare l'operatività delle conseguenze che lo stesso prevede nei confronti dell'Organizzazione
Sindacale, fermo restando che, in assenza di una valutazione congiunta delle parti, l'Azienda
procederà secondo quanto previsto dalla clausola di responsabilità inclusa nel presente CCNL.
Al verificarsi di tali specifiche situazioni, anche su richiesta di una sola delle Parti, la
Commissione Paritetica di Conciliazione sarà convocata dal segretario della stessa. La Commissione
si riunirà, anche mediante videoconferenza, entro 48 ore dalla richiesta di convocazione ed
esprimerà la propria valutazione congiunta sulle vicende sottoposte al suo esame al fine delle
conseguenze previste dal presente CCNL, entro e non oltre quattro giorni dalla data di convocazione.
Nel corso della procedura suddetta, le Organizzazioni Sindacali non faranno ricorso all'azione
diretta e da parte aziendale non si procederà in via unilaterale. Al termine della procedura, in
assenza di una valutazione congiunta delle parti, o in caso di mancata riunione della commissione
alla data di convocazione, l'Azienda sarà libera di procedere secondo quanto previsto dalla clausola
di responsabilità inclusa nel presente CCNL, lo stesso dicasi per l'Organizzazione Sindacale.
Composizione
La Commissione Paritetica di Conciliazione sarà composta per parte sindacale da due
componenti per l'Organizzazione Sindacale firmataria il presente CCNL, individuato nella struttura
nazionale e da essa designato, e per parte datoriale da un numero di rappresentanti pari al numero
dei componenti sindacali.
Un componente di parte datoriale avrà il compito di Segretario della Commissione.
Art.40 - Commissione Pari opportunità
Nell'affermare la volontà comune di promuovere pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle
condizioni di impiego e nella formazione professionale, evitando ogni forma di discriminazione,
come definita dalle vigenti normative italiane è istituita una Commissione Pari Opportunità con il
compito di:
0
esaminare il Rapporto biennale sulla situazione dell'occupazione maschile e femminile di cui
all'Art. 9, L. 125/1991, ferma restando la presentazione dello stesso alla Rappresentanza sindacale
aziendale dei lavoratori, in occasione di apposito incontro;
0
studiare la fattibilità di proposte di azioni positive e di interventi atti a diffondere
comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità, nonché a promuoverne la realizzazione;
0
proporre iniziative per facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità:
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
0
prevenire forme di molestie o di comportamento indesiderato, come quelli connessi alla razza,
sesso o ad altre caratteristiche personali dei dipendenti, che abbiano lo scopo e l'effetto di violare
la dignità della persona a cui tali molestie o comportamenti sono rivolti;
0
esaminare le eventuali controversie di carattere collettivo circa l'applicazione in azienda dei
principi di parità, di cui alle leggi vigenti, con l'obiettivo di promuovere una loro pacifica
composizione, al fine di evitare il ricorso ad altre forme di tutela.
In relazione a quest'ultimo punto, si affronteranno in questa sede, anche su segnalazione della
Rappresentanza sindacale aziendale dei lavoratori, eventuali problemi con l'obiettivo di esaminare
la questione tempestivamente e ricercare una proposta di soluzione entro 15 giorni.
Composizione
La Commissione è composta da due componenti per l'Organizzazione Sindacale firmataria del
presente contratto collettivo, designato dalle rispettive Segreteria Nazionali nell'ambito delle
strutture sindacali di categoria e della Rappresentanza sindacale aziendale dei lavoratori e da
componenti designati da parte aziendale.
Art. 41 - Osservatorio Nazionale
L'Osservatorio Nazionale è lo strumento delle Parti che si riunisce presso l'Ente Bilaterale EBI per lo
studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti
sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le
relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando
indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto
tecnico necessario alla realizzazione degli incontri;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a
disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti
competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica
realizzazione a livello territoriale;
e) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Provinciali (ove costituiti)
sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti d'inserimento ed
apprendistato nonché dei contratti a termine;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale
curandone l'analisi e la registrazione;
e) svolge le funzioni previste in materia di contratti a tempo determinato ed apprendistato.
56
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
TITOLO VI: AMBIENTE DI LAVORO IGIENE E SICUREZZA
Art. 42 - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza
La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce un obiettivo condiviso
dalle parti firmatarie, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
Coerentemente con questo obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico
competente (ove previsto), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) collaborano, nell'ambito delle rispettive funzioni e
responsabilità per eliminare o ridurre i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro,
ergonomiche ed organizzative.
Il datore di lavoro all'interno dell'azienda, oltre ad osservare le misure generali di tutela per la
protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto
consultando gli R.L.S. o gli R.L.S.T. ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e
protezione, ad effettuare la valutazione di rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi
specifici cui sono esposti.
In particolare, provvede che i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza siano
adeguatamente formati consultando in merito all'organizzazione della formazione il
rappresentante per la sicurezza.
In relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
Provvede che ciascun lavoratore, in occasione dell'assunzione, del trasferimento o
cambiamento di mansioni e dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi
e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente
ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di
lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in
relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
Informa periodicamente i lavoratori, di norma semestralmente, previa consultazione con
gli R.L.S. o con gli R.L.S.T. attraverso gli strumenti interni utilizzati (mail, comunicazioni
cartacee, etc.) circa i temi della salute e sicurezza con particolare riferimento alle tipologie
di infortunio eventualmente ricorrenti, alle misure di prevenzione nonché alle
problematiche emerse negli incontri periodici con gli stessi R.L.S. o con gli R.L.S.T.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
I lavoratori devono:
osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione
collettiva e individuale;
sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti in relazione ai fattori di rischio cui
sono esposti;
utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, le sostanze e i mezzi di trasporto
nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall' impresa in dotazione
personale, curandone la perfetta conservazione;
segnalare immediatamente ai superiori le deficienze dei macchinari, apparecchiature,
utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza - prevenzione, adoperandosi
direttamente in caso di urgenza nell'ambito delle loro competenze e possibilità per eliminare
o ridurre tali pericoli, informando il R.L.S. o il R.L.S.T.
I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:
eleggere i propri R.L.S.
verificare, mediante il R.L.S. o gli R.L.S.T. l'applicazione delle misure di prevenzione e
protezione;
ricevere un'adeguata formazione ed informazione in materia di salute e sicurezza con
particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni;
ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti
sanitari cui sono sottoposti;
non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evitare le conseguenze
di un pericolo grave ed immediato, anche allontanandosi dal posto di lavoro, essendo
nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico;
C) In ogni unità produttiva sono istituiti:
- Il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione e protezione
adottate e quelle programmate per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di
sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e
di innovazioni tecnologiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- Il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni
che comportano l'assenza del lavoratore di almeno un giorno . Nel registro sono annotati i
dati del lavoratore, la mansione e le cause - circostanze dell'infortunio oltre alla data di
abbandono e ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvato
con Decreto del Ministero del Lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione
dell'organo di vigilanza .
58
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
- La cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore tenuta ed aggiornata a cura del
medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto
professionale. Nella cartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di
assunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie professionali.
Copia della cartella è consegnata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di
lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta. E' inoltre istituito secondo quanto
previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e
mutageni nel quale è riportata l'attività svolta dai lavoratori, l'agente cancerogeno utilizzato
e, ove nota, l'esposizione ed il grado della stessa.
D) In tutte le aziende, o unità produttive, viene eletto il R.L.S.; ove questo non sia possibile, data la
dimensione dell'Azienda, l'Organizzazione Sindacale firmataria il presente CCNL fornirà alla parte
datoriale un elenco di nominativi che si renderanno disponibili a partecipare un corso di formazione,
organizzato dall'Ente Bilaterale E.B.I., per assumere il ruolo di Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza a livello territoriale, di seguito denominati R.L.S.T. come previsto dalla legislazione in
materia
-Agli R.L.S. o agli R.L.S.T. sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione,
informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le
modalità vigenti.
- Il datore di lavoro è tenuto a consegnare agli R.L.S. o agli R.L.S.T. su richiesta scritta degli
stessi, copia del documento di valutazione dei rischi e del registro di infortuni sul lavoro,
previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna. Gli R.L.S. o gli R.L.S.T. ne faranno un
uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti rispettando il segreto
industriale e il dovere di privacy relativi ai dati sanitari dei lavorator i.
Il R.L.S. o R.L.S.T. può richiedere la convocazione di apposita riunione oltre che per casi gravi e
motivate situazioni di rischio, anche qualora ritenga che le misure di prevenzione o protezione dai
rischi adottate dal datore di lavoro non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il
lavoro . In tale occasione, le parti qualora siano d'accordo sulla necessità di procedere a verifiche
potranno valutare di affidare ad Istituti od Enti qualificati, scelti di comune accordo, le indagini che
si ritenessero necessarie. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono ad esclusivo carico delle aziende.
I permessi retribuiti ad ogni R.L.S. sono di 50 ore annue nelle unità produttive fino a 100
dipendenti e a 70 ore annue nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti.
Le parti concorderanno progetti formativi per gli R.L.S. e per gli R.L.S.T. quantitativamente più
ampi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente utilizzando lo strumento formativo messo
a disposizione nell'Ente Bilaterale (E.B.I.}.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 43 - RLS nelle Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti
Il rappresentante per la sicurezza è individuato tra i componenti le RSA/RSU laddove
costituite.
In caso di assenza di RSA/RSU o in presenza di un numero di rappresentanti inferiore al
numero previsto, per la individuazione del rappresentante per la sicurezza si procede su base
elettiva tra i lavoratori occupati nell'azienda su istanza degli stessi, ovvero su iniziativa delle 00.SS.
dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
In caso di costituzione delle RSA/RSU successiva alla elezione del rappresentante per la
sicurezza, questi rimane comunque in carica ed esercita le sue funzioni fino alla scadenza del
mandato.
Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori si procede mediante elezione diretta da
parte dei lavoratori, con votazione a scrutinio segreto.
Le RSU ovvero le RSA, ove presenti in azienda, indicheranno come candidati uno o più dei loro
componenti, che saranno inseriti in una o più liste separate presentate dalle 00.SS. dei lavoratori
stipulanti il presente accordo .
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola che prestino la loro attività
nelle sedi aziendali.
Ogni lavoratore potrà esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo del numero dei
rappresentanti da eleggere, con un minimo di una preferenza.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad
eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di
formazione e lavoro.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia
partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
Prima dell'elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il segretario del seggio
elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale della elezione.
Copia del verbale sarà consegnata dal segretario del seggio alla direzione aziendale e da
questa tempestivamente inviata all'Organismo paritetico regionale, che provvederà ad iscrivere il
nominativo in un'apposita lista.
L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori a cura del segretario del seggio e
del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.
La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza durerà in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Scaduto tale periodo, essa manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all'entrata
in carica della nuova rappresentanza e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza.
Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà
sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimarrà in c rica fino a nuove elezioni e comunque
60
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
non oltre sessanta giorni dalle dimissioni. In tal caso al dimissionario competono le sole ore di
permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione
stessa.
In relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei settori di cui al presente CCNL, per il tempo
necessario allo svolgimento dell'attività propria della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza,
ogni componente avrà a disposizione un massimo di:
30 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 30 dipendenti;
40 ore annue nelle aziende o unità produttive oltre i 30 dipendenti.
Laddove il rappresentante per svolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la
propria attività lavorativa, dovrà darne preventivo avviso all'impresa, almeno 2 giorni lavorativi
prima, firmando una apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.
Per le aziende stagionali il monte ore di cui sopra è riproporzionato in relazione alla durata del
periodo di apertura e comunque con un minimo di 9 ore annue nelle aziende o unità produttive da
16 a 30 dipendenti e di 12 ore annue nelle aziende o unità produttive oltre i 30 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti da punti b), c), d), g), i) ed I) dell'art. SO d.lgs.
81/2008 non viene utilizzato il già menzionato monte ore.
Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai
contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.
Art. 44 - RLS nelle Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti
Il rappresentante per la sicurezza è eletto con elezione diretta a scrutinio segreto, anche per
candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola che prestino la loro attività
nelle sedi aziendali.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad
eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di
formazione e lavoro.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia
partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
Prima dell'elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il segretario del seggio
elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale dell'elezione.
Copia del verbale sarà consegnata dal segretario del seggio alla direzione aziendale e da
questa tempestivamente inviata all'Organismo paritetico regionale che provvederà ad iscrivere il
nominativo in un'apposita lista.
61
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
È prevista la facoltà per i Dipendenti di Aziende sino a 15 Lavoratori di demandare le funzioni
del RLS ad un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel
Territorio (RLST).
L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori, a cura del segretario del seggio e
del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il rappresentante per la sicurezza durerà in carica 3 anni ed è rieleggibile. Scaduto tale periodo,
lo stesso manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all'entrata in carica del
nuovo rappresentante e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza.
I rappresentanti territoriali per la sicurezza saranno designati congiuntamente dalle 00.SS . dei
lavoratori stipulanti il presente accordo e formalmente comunicati all'organismo paritetico
regionale.
Gli aspiranti devono essere in possesso di adeguate conoscenze o comprovate esperienze nel
settore.
L'Organismo paritetico regionale ratificherà con propria delibera la designazione del
rappresentante per la sicurezza e gli assegnerà gli ambiti di competenza .
Successivamente l'Organismo paritetico regionale comunicherà al datore di lavoro, che a sua
volta lo comunicherà ai lavoratori, il nominativo del rappresentante per la sicurezza designato.
I rappresentanti della sicurezza designati dovranno partecipare obbligatoriamente ad
iniziative formative gestite o indicate dall'Organismo paritetico regionale.
Il rappresentante della sicurezza designato durerà in carica tre anni ed è nuovamente
candidabile.
In relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei settori di cui al presente CCNL, per il tempo
necessario allo svolgimento delle attività propria di rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, il
rappresentante eletto dai lavoratori avrà a disposizione:
12 ore annue in aziende fino a 5 dipendenti;
16 ore annue in aziende da 6 a 10 dipendenti;
24 ore annue in aziende da 11 a 15 dipendenti.
Laddove il rappresentante per svolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la
propria attività lavorativa, dovrà darne preventivo avviso all'impresa, almeno 2 giorni lavorativi
prima, firmando una apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti da punti b), c), d), g), i), ed I) dell'art. 50 d.lgs.
81/2008 non viene utilizzato il predetto monte ore.
Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti
o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.
62
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 45 - Organismi paritetici per la Sicurezza sul Lavoro
La parti si impegnano a costituire all'interno dell'Ente Bilaterali EBI, un Organismo Paritetico
Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro un numero di membri pari nominati in parti uguali dalle
organizzazioni sindacali e datoriali fino ad un massimo di 6 ciascuno.
Il suddetto Organismo Paritetico Nazionale opererà in piena autonomia funzionale rispetto
agli Enti Bilaterali.
L'O.P.N. per la Sicurezza sul Lavoro ha i seguenti compiti:
promuovere formazione diretta, tramite seminari e altre attività complementari per
componenti degli O.P.R.;
promuovere la costituzione degli Organismi Paritetici Regionali e coordinarne l'attività;
verificare l'avvenuta costituzione degli Organism i Paritetici Regionali;
elaborare le linee guida ed i criteri per la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti per la
sicurezza, tenendo conto di quanto previsto dai Ministri del Lavoro e della Sanità;
promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito all'applicazione della normativa;
promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel campo della salute e della
sicurezza sul lavoro, reperendo finanziamenti dalla U.E. e di Enti pubblici e privati nazionali;
favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili ed innovativi che rispondano alle
specifiche esigenze delle imprese, e destinati ai soggetti di cui al presente accordo, anche sulla
base delle fonti pubbliche dell'U.E. e nazionali;
valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni
comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento e ad altre
amministrazioni nazionali competenti;
ricevere dagli organismi paritetici regionali l'elenco dei nominativi dei rappresentanti per la
sicurezza.
63
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
TITOLO VII: RAPPORTI IN AZIENDA
Art. 46 - Indumenti di lavoro
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto
all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o
indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il
ricambio, durante il lavoro e per la custodia del proprio abito. Qualora l'azienda richieda che taluni
lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti, autisti, etc.) indossino abiti speciali o divise,
dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura ed alla sostituzione degli stessi a seguito della
normale usura o di danneggiamento durante l'attività lavorativa.
Gli indumenti consegnati devono essere utilizzati dal lavoratore esclusivamente per finalità
lavorative e non per attività personali. Il lavoratore ha l'obbligo di conservare con cura e garantire
la pulizia degli indumenti forniti.
Art. 47 - Rapporti in azienda
Nell'ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori.
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno
improntati a reciproca correttezza ed educazione .
In armonia con la dignità del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti a
sensi di collaborazione ed urbanità.
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi ed insistenti deliberatamente riferiti alla
condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio
della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali
comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le iniziative proposte
dalla Commissione nazionale per le pari opportunità.
L'azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le
persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle
quali è tenuto a osservare le disposizioni.
L'azienda deve inoltre comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche
del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa.
Il lavoratore deve osservare l'orario di lavoro indicato nel contratto di assunzione o
successivamente comunicato dal datore di lavoro o da suo preposto e adempiere alle formalità
prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze, con espresso divieto di fare variazioni o
cancellature sulla scheda o manomettere badge elettronici forniti in dotazione, di ritirare quella di
un altro lavoratore o di tentare in qualsiasi modo di alterare le indicazioni dell'orologio controllo,
nonché di compiere volontariamente movimenti irregolari delle medaglie o manomettere
qualsivoglia sistema elettronico di controllo presenza adottati in azienda.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Il lavoratore che non avrà fatto il regolare movimento della scheda o della medaglia sarà
considerato ritardatario e quando non possa far contestare in modo sicuro la sua presenza nel luogo
di lavoro sarà considerato assente.
Egli inoltre deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservare le
disposizioni del presente Contratto, di eventuali contrattazioni di secondo livello applicate in
azienda, di eventuali regolamenti aziendali, comunicazioni effettuate alla generalità dei lavoratori,
nonché quelle impartite dai superiori, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili,
attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che
siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli
oggetti in questione.
La valutazione dell'eventuale danno deve essere fatta obiettivamente e l'ammontare del danno
deve essere preventivamente contestato al lavoratore. L'ammontare delle perdite e dei danni di cui
al comma precedente potrà essere trattenuto ratealmente sulla retribuzione con quote non
superiori al 10 per cento della retribuzione stessa. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la
trattenuta verrà effettuata sull'ammontare di quanto spettante al lavoratore, fatta salva la
possibilità dell'azienda di rinunziarvi; inoltre non dovrà trarre profitto, con danno dell'imprenditore,
da quanto forma oggetto delle sue mansioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli interessi
della produzione aziendale, né abusare, dopo risolto il rapporto di lavoro ed in forma di concorrenza
sleale, delle notizie attinte durante il servizio.
Eventuali patti di limitazione dell'attività professionale del lavoratore per il tempo successivo
alla risoluzione del rapporto sono regolati a norma dell'art. 2125 del Codice civile.
Le infrazioni a tali disposizioni come previsto nei successivi art. 49, 50 e 51 daranno luogo a
provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino al licenziamento per mancanze ai sensi
dell'art. 52.
Art. 48 - Divieti
Il lavoratore non potrà prestare la propria opera presso aziende diverse da quella in cui è
regolarmente assunto.
Non sono consentite in azienda le collette, le raccolte di firme e la vendita di biglietti e di
oggetti, oltre i limiti previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 e dal successivo art. 48.
Art. 49 - Vendita di libri e riviste
Negli stabilimenti con oltre cento dipendenti la Rappresentanza sindacale unitaria potrà
effettuare la diffusione anche attraverso vendita, rivolta esclusivamente ai dipendenti, di libri e
riviste la cui edizione sia stata debitamente autorizzata nelle norme di legge.
65
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Le operazioni relative saranno svolte direttamente dai componenti della Rappresentanza
sindacale unitaria sotto la propria esclusiva responsabilità anche in ordine al contenuto delle
pubblicazioni e si effettueranno, fuori dell'orario di lavoro, nel locale della Rappresentanza sindacale
unitaria e/o, nei giorni preventivamente concordati con la Direzione, in altro locale di ritrovo o di
riunione messo a disposizione dall'Azienda .
Dalle forme di pagamento dei libri e riviste è esclusa ogni trattenuta anche rateale sulla
retribuzione.
Art. 50 - Visite di inventario e di controllo
li lavoratore non può rifiutare la visita di inventario degli oggetti, strumenti o utensili affidatigli.
Le visite personali di controllo sul lavoratore potranno essere effettuate ai sensi dell'art. 6 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 51 - Norme speciali
Oltre che al presente contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi, nell'ambito del
rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzioni purché tali
norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente
Contratto e dagli altri accordi vigenti.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.
Art. 52 - Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami
nell'applicazione del presente Contratto, le controversie individuali e collettive tra azienda e
lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la Rappresentanza
sindacale aziendale e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
Le controversie collettive sull'applicazione del presente contratto saranno esaminate dalla
competente Organizzazione sindacale territoriale aderente alla Associazione sindacale stipulante ed
alla Associazione dei datori di lavoro - per i suoi associati - e, in caso di mancato accordo, a livello
nazionale della Associazione sindacale stipulante e Associazione dei datori di lavoro - per i suoi
associati.
Art. 53 - Provvedimenti disciplinari
L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente Contratto può
dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicaz) ne dei seguenti provvedimenti:
66
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
e) multa non superiore a quattro ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo
tabellare;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di quattro giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi dell'art . 53;
Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del
lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto e i
provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel
corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
Se il provvedimento non verrà comminato entro i 10 giorni successivi al termine previsto per le
giustificazioni, queste si riterranno accolte. In caso di difficile valutazione e verifica delle circostanze
addotte in difesa, il provvedimento per emettere il provvedimento disciplinare può essere
prolungato fino ad un massimo di 20 giorni.
Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, richiedendo
all'azienda un'audizione personale, con l'eventuale assistenza di un rappresentante
dell'Associazione sindacale, ovvero, di un componente della Rappresentanza sindacale aziendale.
La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.
I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lettere b), c) e d) potranno essere impugnati dal
lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.
li licenziamento per mancanze potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art.
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 confermate dall'art . 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e
successive integrazioni e modifiche.
Non si terrà conto di nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro
comminazione.
Art. 54 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
li lavoratore potrà ricevere una ammonizione scritta, una multa o la sospensione dal lavoro
nei seguenti casi.
Ammonizione scritta
Il provvedimento dell'ammonizione scritta si applica in caso di recidiva, da parte del Lavoratore,
nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero verbale (c.d. "recidiva specifica"), e nelle
~r
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CONTRATTO COLLETT IVO NAZ IONALE D I LAVORO
in f ra z ion i d isc ip l ina r i p iù l ie v i o che , pu r non a vendo de te rm ina to u n danno e f fe t t ivo a l l ' Imp re sa ,
s iano po tenz ia lmen te danno se . A t i to lo e semp l i f i ca t i vo , quando i l La vo ra to re :
a } non r ispe t ta l a d i s c ip l ina de l la vo ro ;
b } in qua l s ia s i modo , non r i spe t ta l e d i spo s i z ion i con t ra t tua l i o a z ienda l i fo rma lmen te r i ce vu te ;
c } s e n z a g ius t i f ica to mo t ivo , r i ta rd i l ' in iz io de l la vo ro o lo so spenda o ne an t i c ip i l a ce s sa z ione ,
documen tando pe rò co r re t tamen te l 'o ra r io d i la vo ro s vo l to ;
d } man ch i d i d i l igen za ne l l 'e se cu z ione de l p rop r io la vo ro o ne l le p rop r ie man s ion i , s e n z a a ve r
cau sa to danno app re z zab i le ;
e } s i a rec id ivo in compo r tamen t i g i à cen su ra t i c o n r i ch iamo ve rba le .
Mu l ta
I l p rovved imen to de l la mu l ta s i app l i ca , ne i l im i t i p re v i s t i da l la L e g g e (ma s s imo qua t t ro o re de l la
R .O .N . } , ne i con f ron t i de l La vo ra to re re c id i vo ne l le man can ze che hanno g i à de te rm ina to r imp rove r i
sc r i t t i o che abb ia comme s so in f ra z ion i san z ionab i l i con l a mu l ta pe r a ve r man ca to a g l i obb l igh i d i
subo rd ina z ione o d i l igen za o de te rm ina to u n danno invo lon ta r io a l l 'A z ienda , no rma lmen te , d a
man ca ta d i l igen za . A t i to lo e semp l i f i ca t i vo , quando i l La vo ra to re :
a } comp ia l ie ve in subo rd ina z ione ne i con f ron t i de i supe r io r i ;
b } s i a rec id ivo ne l man ca to r ispe t to d i semp l i c i d i spo s i z ion i d i la vo ro ;
c } s e n z a g iu s t i f i ca z ione , s i a re c id i vo ne l r i ta rda re l ' in iz io de l la vo ro o lo so spenda o n e an t i c ip i
l a ce s sa z ione ;
d } e segua con neg l igen za o vo lu ta len te z za i l la vo ro a f f ida tog l i ;
e } s i r i f iu t i d i o s se r va re l a d i s c ip l ina v igen te su l luogo d i la vo ro e d i ademp ie re a i comp i t i
r ien t ran t i ne l p ro f i lo p ro fe s s iona le de l p rop r io l i ve l lo ;
f } s e n z a comp rova ta g iu s t i f i ca z ione o pe rme s so , s i a s sen t i da l la vo ro o n e so spenda
l 'e se cu z ione , o l t re 15 e f ino a t ren ta m inu t i ;
g } non d ia immed ia ta no t i z ia a l l 'A z ienda d i ogn i mu tamen to de l p rop r io dom ic i l io e re s iden za o
d i ogn i mu tamen to de l la p rop r ia d imo ra du ran te i conged i o l a ma la t t ia ;
h } s i r i f iu t i d i r i ce ve re comun i ca z ion i fo rma l i de l l ' Imp resa ;
i } non d ia immed ia ta no t i z ia a l l 'A z ienda d i un in fo r tun io o c co r so con , o an che s e n z a , danno
app re z zab i le pe r l ' in fo r tuna to , co l legh i o te r ze pe r sone ;
j } s i p resen t i a l la vo ro in s ta to d i l ie ve a l te ra z ione e t i l i ca o d a so s tan ze ps ico t rope o s tupe fa cen t i .
k } comme t ta re c id i va in qua l s ia s i in f ra z ione che abb ia g i à da to o r ig ine a r imp rove ro s c r i t to .
L ' impo r to de r ivan te da l le mu l te s a r à des t ina to a l la C ro ce R o s s a I ta l iana , fe rmo re s tando che ,
ne l c a s o de i pun t i c } e d f } , è imp reg iud ica to i l d i r i t to a ienda le d i t ra t tene re i l co r r ispe t t ivo de l tempo
R~ ~ ~
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
non lavorato. Parimenti, è impregiudicato il distinto e autonomo diritto aziendale al risarcimento
degli eventuali danni causati dal Lavoratore per mancata diligenza.
Sospensione
Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione si applica, nei termini
previsti dalla Legge (massimo dieci giorni, graduati secondo la gravità dei fatti commessi), nei
confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a) arrechi danno alle cose ricevute in uso o in dotazione, con comprovata responsabilità;
b) si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza etilica o da sostanze psicotrope o
stupefacenti;
c) descriva in modo non veritiero l'infortunio occorso sul lavoro, senza determinare danno
apprezzabile ali' Azienda;
d) si assenti dal lavoro o ne sospenda l'esecuzione per più di trenta minuti, senza comprovata
giustificazione;
e) sia assente ingiustificato al lavoro per uno o due giorni. Oltre 2 giorni, vi sarà il massimo della
sospensione {10 giorni);
f) fumi dove ciò sia vietato, senza provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla
sicurezza delle cose;
g) risulti per la prima volta assente ingiustificato alla visita di controllo di malattia/infortunio;
h) manchi o sia gravemente carente nella collaborazione dovuta all'Azienda;
i) presti lavoro retribuito presso altro Datore, senza le condizioni che lo autorizzano;
j) senza giustificazione, non risponda alle chiamate in reperibilità o non effettui gli interventi
richiesti;
k) commetta recidiva specifica nelle infrazioni che abbiano già dato origine a multa e/o a
rimprovero scritto.
Oltre alla sanzione disciplinare della sospensione, è impregiudicato il distinto diritto aziendale
al risarcimento degli eventuali danni causati dal Lavoratore per mancata diligenza. Inoltre, nei casi
b), d) ed e) che precedono, l'Azienda, indipendentemente dall'azione disciplinare, ha il diritto di
trattenere il corrispettivo del tempo non lavorato.
Art. 55 - Licenziamenti per mancanze
A) Licenziamento con preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla
diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art.53, non
siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
69
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di
lavorazione;
e) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve
entità senza impiego di materiale dell'azienda;
d) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da parte della persona a cui siano specificatamente
affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e)
della seguente lettera B);
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre
volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;
g) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in
giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto
di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art .51, quando siano stati
comminati due provvedimenti di sospensione di cui nell'art.51, salvo quanto disposto
dall'ultimo comma nell'art .SO.
B} Licenziamento senza preavviso .
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o
materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che
costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
b) furto all'azienda;
c) trafugamento di schizzi o di disegni di macchine e di utensili o di altri oggetti, o documenti
dell'Azienda;
d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al mater iale di lavorazione;
70
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle
persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino
gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza
degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda, per conto proprio o di terzi, di non lieve
entità e/o con l'impiego del materiale dell'Azienda;
h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.
Art. 56 - Sospensione cautelare non disciplinare
In caso di licenziamento per mancanze di cui al punto A) e B) nell'art.54 (senza preavviso),
l'azienda potrà disporre all'atto della contestazione dell'addebito la sospensione cautelare non
disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 10 giorni.
Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento
e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà
effetto dal momento della disposta sospensione.
Art. 57-Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15/7/1966, n. 604,
ed alla legge 20/5/1970, n. 300, come modificate dalla Legge 11/5/1990, n. 108, non derivanti da
provvedimento disciplinare, possono ugualmente essere esperiti i tentativi di composizione di cui ai
precedenti articoli.
Art. 58 - Clausola Compromissoria
Ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 183/2010, le parti concordano la possibilità di
pattuire nell'ambito dei contratti individuali di lavoro clausole compromissorie per la devoluzione
in via preventiva al Collegio arbitrale, di cui l'art. 34, delle possibili controversie derivanti dal
rapporto di lavoro, con esclusione dei licenziamenti, degli infortuni e delle malattie professionali,
del mobbing, delle molestie sessuali.
La clausola di cui al primo comma non può essere pattuita e sottoscritta prima della
conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla
data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi, nonché dalle lavoratrici dall'inizio
del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
La clausola compromissoria sarà valida solo se preventivarne te certificata.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
TITOLO VIII: CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 59 - Classificazione del personale
I livello
A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con
responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione
organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad
essi delegate , e cioè:
1) capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), marketing
legale; capo centro EDP;
2) gestore o gerente di negozio, di filiale , o di supermercato alimentare anche se integrato in un
grande magazzino o magazzino a prezzo unico;
3) responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all'ingrosso
di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;
4) analista sistemista;
5) gerente o capo di officina o di sede assistenziale con la completa responsabilità sia tecnica che
amministrativa;
6) responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
7) responsabile marketing nelle aziende di pubblicità;
8) responsab ile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità;
9) responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità;
10) responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità;
11) responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di promozione,
coordinamento, supporto e controlli produttori;
12) copywriter nelle agenzie di pubblicità;
13) art director nelle agenzie di pubblicità;
14) producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità;
15) account executive nelle agenzie di pubblicità;
16) media planner nelle agenzie di pubblicità;
17) pubblic relation executive nelle agenzie di pubblicità;
18) research executive nelle agenzie di pubblicità;
19) tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di pubblicità;
20) product manager;
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
21) coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato;
22) esperto di sviluppo organizzativo;
23) capo dei processi formativi;
24) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
li livello
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente
autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria
attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica,
e cioè:
1) ispettore;
2) cassiere principale che sovraintenda a più casse;
3) propagandista scientifico;
4) corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;
5) addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;
6) capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
7) contabile con mansioni di concetto;
8) segretario di direzione con mansioni di concetto;
9) consegnatario responsabile di magazzino;
10) agente acquisitore nelle aziende di legname;
11) agente esterno consegnatario delle merci;
12) determinatore di costi;
13) estimatore nelle aziende di arte e antichità;
14) spedizioniere patentato;
15) enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;
16) chimico di laboratorio;
17) capitano di rimorchiatore;
18) tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico;
19) interprete o traduttore simultaneo;
20) creatore di bozzetti, creatore-redattore di testi pubblicitari;
21) collaudatore e/o accettatore: il lavoratore che in piena autonomia provvede ad effettuare la
prova e la diagnosi dell'autoveicolo, predispone il piano di lavorazione, effettua il controllo di
73
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
accettazione e quello di delibera, provvede a valutare il costo della riparazione e ad intrattenere con
la clientela rapporti rappresentativi nell'ambito della sua specifica funzione ;
22) impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di impaginazione del
giornale o strumento equivalente, in contatto o collegamento con la redazione dell'editore anche
tramite sua tipografia;
23} segretario di produzione di concessionarie di pubblicità con mansioni di concetto e funzioni di
coordinamento e controllo;
24} programmatore di pubblicità cinema nelle concessionarie di pubblicità;
25} art-buyer nelle agenzie di pubblicità;
26} organizzatore traffic (progress} nelle agenzie di pubblicità;
27} visualizer nelle agenzie di pubblicità;
28} assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità;
29} assistente art director nelle agenzie di pubblicità;
30} assistente account executive nelle agenzie di pubblicità;
31} assistente media planner nelle agenzie di pubblicità;
32} tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità;
33} capo piazzale: coordina su specifico incarico del gestore il personale e le vendite in quegli
impianti che per struttura ed importanza richiedono tale funzione; svolge inoltre le normali
mansioni di pompista specializzato;
34} programmatore analista;
35} programmatore di officina: il lavoratore che svolge congiuntamente i seguenti compiti: coordina
l'attività di più linee di accettazione e, sulla base di piani di lavorazione sulle singole commesse
predisposte dai vari accettatori, pianifica, in piena autonomia operativa, l'attività dell'officina, ne
predispone il piano di lavoro stabilendo la sequenza degli interventi sui singoli autoveicoli,
determina autonomamente i relativi tempi di consegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei
costi per la contabilità di officina;
36} supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
37} supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerche di mercato;
38} assistente del product manager;
39} internal auditor;
40} EDP auditor;
41} specialista di controllo di qualità;
42} revisore contabile;
~ ~~ ~
74
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
43) analista di procedure organizzative;
44) optometrista laureato in Ottica e Optometria con abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria
sanitaria di Ottico ai sensi dell'art. 6 decreto del Ministero della Sanità del 23 aprile 1992 o dell'art.
140 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
45)farmacista di parafarmacia;
46) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
lii livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali
che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati
provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono
lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante
approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:
1) steno-dattilografo in lingue estere;
2) disegnatore tecnico;
3) figurinista;
4) vetrinista;
5) creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali, con discrezionalità di
valutazione dei dati informativi;
6) commesso stimatore di gioielleria;
7) ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 140, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; ottico
patentato a norma degli artt. 30, 31, 32, R.D. 31 maggio 1928, n. 1334;
8) meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge;
9) commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda
o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e
che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;
10) addetto a pratiche doganali e valutarie;
11) operaio specializzato provetto;
12) addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato;
13} operaio specializzato provetto nel settore automobilistico: il meccanico riparatore di gruppo/i
(elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o alimentazione), nonché l'addetto alla carrozzeria
(lattoniere, verniciatore) che svolgono le mansioni in autonomia operativa sulla base di cognizioni
teoriche e pratiche approfondite anche mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni
individuando, dal punto di vista tecnico-economico, nell'ambito di specifiche direttive aziendali, le
opportunità e le modalità di esecuzione, di intervento e di definizione delle cause dei difetti e ne
effettuano la delibera funzionale;
75
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
14) operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità: tecnico cine-TV; tecnico
proiezione;
15) sportellista nelle concessionarie di pubblicità;
16) commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di
concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è
riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere
congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento
dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle
merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei
prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni
promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e
della formazione professionale degli altri lavoratori;
17) operatore di elaboratore con controllo di flusso;
18) schedulatore flussista;
19) contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di
adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e
applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo
adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente
i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare
situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi,
evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
20) programmatore minutatore di programmi;
21) addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo stoccaggio dei prodotti e
le attività dei preparatori di commissioni, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli
non ferrosi e rottami;
22) operaio specializzato provetto, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non
ferrosi e rottami;
23) il manutentore meccanico, il manutentore elettrico, l'aggiustatore, il riparatore che, in
condizioni di autonomia operativa, con l'interpretazione critica del disegno o dello schema,
individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi
intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o
impianti, curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale;
24) il primo operatore di linea di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel
settore, incaricato, oltre che dei compiti propri della mansione, di svolgere congiuntamente, in
condizioni di autonomia operativa, i seguenti compiti: operare, scegliendo il lavoro da compiere,
interventi su organi, apparati e/o impianti con la relativa prova di avviamento, effettuare
eventualmente su qualsiasi tipo di apparecchiatura operazioni consistenti in sostanziali riparazioni,
messe a punto, verifiche e manutenzioni, contribuire con la sua esperienza all'addestramento e alla
formazione professionale degli altri operatori;
76
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
25) addetto alla distribuzione dei fascettari, nell'ambito dei reparti di lavorazione con controllo delle
spedizioni, nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
26) conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti che, in condizioni di autonomia operativa,
svolge anche funzioni di manutenzione e riparazione dell'automezzo in dotazione;
27) operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
28) rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato;
29) tecnico riparatore del settore elettrodomestici: l'aggiustatore ed il riparatore che, in condizione
di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i
guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato
grado di difficoltà per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di apparecchiature complesse
curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del
cliente; compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed
incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell'azienda;
30) tecnico riparatore del settore macchine per ufficio: l'aggiustatore ed il riparatore che, in
condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua
e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento
di elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine ed
apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuando la delibera funzionale,
anche presso il domicilio del cliente; compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla
prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell'azienda;
31) macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità
professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in
autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi
di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina,
presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco;
32) organizzatore didattico dei processi formativi di gestione economica, analisi e definizione dei
fabbisogni;
33) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Dichiarazione a verbale
Nelle aziende a integrale libero servizio, in contesti organizzativi per i quali l'orario di servizio al
pubblico non consenta la presenza continuativa di figure che svolgono funzioni di coordinamento e
controllo, sono ricompresi nell'ambito della declaratoria del terzo livello quei lavoratori che,
limitatamente al reparto di loro competenza, svolgono anche compiti accessori di raccordo
organizzativo per l'applicazione e la verifica delle disposizioni ricevute dalle suddette figure di
coordinamento e controllo.
IV livello
77
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Al IV livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative
operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze
tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1) contabile d'ordine; addetto all'amministrazione; addetto all'amministrazione personale;
2) cassiere comune;
3) traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4) astatore;
5) controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle
telecomunicazioni;
6) operatore meccanografico;
7) commesso alla vendita al pubblico;
8) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi
magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle
operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio delle funzioni di incasso e relativa
registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello
scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci;
9) addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o
depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico,
supermercati ed esercizi similari);
10) commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla
preparazione e confezione;
11) magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;
12) indossatrice;
13) estetista, anche con funzioni di vendita;
14) stenodattilografo; addetto a mansioni d'ordine di segreteria;
15) propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di carattere scientifico;
16) esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere l'importo della merce all'atto
della consegna;
17) pittore o disegnatore esecutivo;
18) allestitore esecutivo di vetrine e display;
19) addetto al ricevimento ed esecuzione delle mansioni di bordo;
20) autotrenista conducente di automezzi pesanti;
21) banconiere di spacci di carne;
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
22) operaio specializzato;
23) addetto di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con
funzioni di vendita;
24) allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità
farmaceutiche;
25) telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle
specialità farmaceutiche anche con utilizzo del sistema digitale e informatico;
26) addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di
distribuzione di libri e stampe periodiche;
27) addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove sull'autoveicolo ed operazioni di semplice
collaudo sempre su istruzioni del capo officina o del collaudatore senza compiti di diagnosi;
28) pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti
esitati dal punto di vendita; attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi
nei confronti dell'utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla
pulizia del proprio posto di lavoro; fornisce informazioni ed assistenza;
29) operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e
rottami:
a) il primo operatore alle linee di spia natura e taglio trasversale e/o longitudinale, il primo operatore
su cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, l'operatore di
macchina ossitaglio a pantografo automatica, il primo operatore di linea di taglio e foratura travi, il
primo operatore di linea a bandellare o di profilatura, i quali tutti con comprovata professionalità
derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su
istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità
di esecuzione, compiono lavori di preparazione, di avviamento e di conduzione dell'impianto,
affidato eventualmente anche ad altro personale, con la predisposizione di strumenti di misura ed
intervento durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie;
b) addetto ai mezzi di trasporto e movimento: il manovratore di autogru che effettua manovre di
precisione per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali; il conduttore di carrello
elevatore appositamente attrezzato per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali
alloggiati su cantilever; il conduttore di locomotore (anche in collegamento con le FF.SS.) per il
trasporto di materiali su vagoni che effettua anche semplici interventi di registrazioni e
manutenzione con i mezzi disponibili a bordo; il manovratore di gru a carroponte o a cavalletto, per
la movimentazione di materiali, attrezzato con mezzi speciali che richiedono grande precisione ed
elevata complessità per il sollevamento, trasporto, ribaltamento, posizionamento dei materiali
(ragni per rottame, grandi elettromagneti, pinze ribalta coils, pinze graffa coils, oppure con altre
attrezzature, quando ciò avvenga con equivalente capacità professionale tale da conseguire gli
stessi risultati consentiti dall'uso dei mezzi speciali di cui sopra);
/
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
c) il montatore di coltelli per linea di taglio longitudinale che scegliendo la successione delle
operazioni - sulla scorta delle disposizioni ricevute - provvede al montaggio dei coltelli circolari
formando e predisponendo la testata per il taglio dei coils;
d) il demolitore alla fiamma nel settore dei rottami che, con comprovata professionalità derivante
da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di
massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di
esecuzione, effettua la demolizione dei capannoni industriali o di altre strutture complesse che
richiedano interventi di analogo contenuto professionale;
e) operatore alla presso-cesoia nel settore dei rottami;
f) operatore al frantoio nel settore dei rottami;
g) il qualificatore di prodotti metalsiderurgici che, con comprovata professionalità derivante da
esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di
massima ricevute, esegue oltre alle rilevazioni dimensionali, prove di normale difficoltà per il
controllo delle caratteristiche fisiche dei materiali, scegliendo i mezzi e le modalità di esecuzione e
con l'ausilio di apparecchiature mobili, da predisporre se del caso, e provvede alla registrazione dei
dati;
h) il manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con cognizioni tecnico-pratiche
comunque acquisite, individuando guasti di normale rilevazione, esegue lavori di media complessità
per la riparazione, la manutenzione elettrico e/o meccanica, la messa a punto di macchine o di
impianti;
30) addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di distribuzione di libri e stampe
periodiche;
31) addetto vendita a distanza; addetto e-commerce che gestisce, verifica gli ordini e predispone gli
articoli e i prodotti per la spesa online;
32) addetto ai processi formativi di gestione economica, analisi e definizione dei fabbisogni;
33) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
V livello
A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono
richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite e cioè:
1) fatturista, anche con utilizzo di schemi o programmi già predisposti e con utilizzo di programmi di
videoscrittura;
2) preparatore di commissioni;
3) informatore negli istituti di informazioni commerciali;
4) addetto di biblioteca circolante;
5) addetto al controllo delle vendite; A
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
6) addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
7) addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e
giornali e le agenzie giornalistiche;
8) pratico di laboratorio chimico;
9) dattilografo con utilizzo dei programmi di videoscrittura, calcolo presentazioni e simili;
10) archivista, protocollista; data entry agent: cura l'inserimento di dati ed il caricamento di flussi
dati all'interno del sistema informativo aziendale;
11) schedarista;
12) codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);
13) operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
14) campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);
15) addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le
aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;
16) addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;
17) addetto al controllo e alla verifica delle merci;
18) addetto al centralino telefonico e/o contact center;
19) aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria,
pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della
pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati);
20) aiuto banconiere di spacci di carne;
21) aiutante commesso;
22) conducente di autovetture e/o di autoveicoli fino a 3,5 tonnellate;
23) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi
magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati, dark store ed esercizi similari); addetto
all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle
funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di
marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di
movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
24) addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o
depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico,
supermercati, dark store ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;
25) operaio qualificato;
26) operaio qualificato nelle aziende commerciali dei set ori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e
rottami :
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
a) il secondo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il secondo
operatore alla cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, il
secondo operatore alla linea di taglio e foratura travi, il secondo operatore alla linea a bandellare o
profilare, i quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di
preparazione, avviamento e conduzione coadiuvando il primo operatore;
b) l'operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità professionali, che provvede,
sulla base di dettagliate istruzioni, ad effettuare manovre di normale difficoltà per la realizzazione
del ciclo di lavorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con avanzamento automatico, il
tagliatore con ossitaglio manuale o semi-automatico, l'addetto alle presse, il sagomatore di tondo
per cemento armato, l'addetto alla piegatrice e l'addetto alla cesoia a ghigliottina; il tagliatore alla
fiamma;
c) l'operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;
d) il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento,
trasporto, carico e scarico di materiali;
e) l'addetto alla manovra vagoni;
f) il conduttore di carrelli elevatori;
g) il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative
registrazioni di peso;
h) il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici
riparazioni di guasti ripetitivi;
27) addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri
e stampe periodiche;
28) addetto vendita a distanza e addetto e-commerce, per i primi 18 mesi;
29) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella già menzionata
elencazione.
VI livello
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici
conoscenze pratiche, e di produzione e cioè:
1) dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);
2) usciere;
3) imballatore;
4) impaccatore;
5) conducente di motofurgone;
82
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
6) conducente di motobarca;
7) guardiano di deposito;
8) fattorino;
9) portapacchi con o senza facoltà di esazione;
10) custode ;
11) avvolgitore;
12) fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;
13) portiere;
14) ascensorista;
15) addetto al carico e scarico;
16) operaio comune;
17) pompista comune senza responsabilità di cassa; lavatore; asciugatore;
18) operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e
rottami:
a) l'imbragatore che esegue l'imbragaggio di merci e/o materiali guidandone il sollevamento, il
trasporto, il deposito;
b) il legatore che provvede alla legatura del materiale anche con apparecchiature manuali;
19) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Nota a verbale
per gli addetti al carico e scarico manuale dei colli pesanti si applica la deroga di cui all'art. 27 comma
IV del D. Lgs. n. 198/2006.
VII livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti e cioè:
1) addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
2) garzone.
Nell'ambito della classificazione del personale le parti, anche in coerenza con la suddivisione
operata nell'ambito della sfera di applicazione, concordano di istituire una Commissione tecnica che
definisca entro la vigenza del presente CCNL, le esemplificazioni delle figure professionali
distinguendole in base al settore di attività in cui il lavoratore è chiamato ad operare, ferma restando
in ogni caso l'unicità dei livelli e delle declaratorie contr ttuali.
83
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
A tal fine, le parti concordano che le figure professionali dovranno essere suddivise e definite
all'interno delle tre macroaree commercio, turismo e servizi e che sarà compito della Commissione
stessa valutare la coerenza fra le declaratorie, le relative esemplificazioni e le aree professionali.
Classificazione settore distribuzione del farmaco - nuovo profilo professionale
fermo restando l'inquadramento dei lavoratori dipendenti dalle aziende di cui all'articolo
precedente, le Parti concordano di inserire il seguente profilo professionale nel V livello della vigente
classificazione.
allestitore di commissioni nei magazzini d'ingrosso medicinali con l'ausilio di supporti informatici: il
suddetto inquadramento e la sua permanenza al quinto livello della classificazione sarà oggetto di
approfondimento ed apposito accordo da parte di specifica Commissione, entro il 31/12/2025, con
il coinvolgimento delle associazioni di categoria facenti capo alle organizzazioni firmatarie il
presente CCNL che si attiverà su richiesta delle 0055 firmatarie del presente CCNI.
AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI e TURISMO
DECLARATORIE
I lavoratori sono inquadrati nella classificazione unica articolata su dieci livelli professionali, di cui
due relativi alla categoria quadri, ed altrettanti livelli retributivi ai quali corrispondono le seguenti
declaratorie.
Conseguentemente rientrano, per la corrispondenza delle declaratorie, le qualifiche riportate di
seguito ovvero nelle parti speciali del presente Contratto.
AREA QUADRI
Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni, sono considerati quadri, in
base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di
cui agli articoli 6 e 34 del regio decreto 1 luglio 1926 n. 1130, siano in possesso di idoneo titolo di
studio o di adeguata formazione e preparazione professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano in quest'area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni
di legge, le qualifiche riportate di seguito ovvero nelle parti speciali del presente Contratto.
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto
livello di responsabilità gestionale ed organizzativa lor attributo, forniscano contributi qualificati
84
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di
rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre,
è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il
coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
- capo area (compreso capo area di catena di esercizi);
- direttore;
- capo servizi amministrativi catering.
Quadro B
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per
l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito,
abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia
complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia
decisionale ed operativa.
- Vicedirettore;
- responsabile area mense;
- capo del personale;
- economo responsabile del settore acquisti intendendosi per tale colui che abbia autonomia tecnica
ed amministrativa di gestione;
- responsabile punto vendita (esercizi minori) intendendosi per tale colui al quale sia affidata la
direzione esecutiva di un esercizio minore;
- capo zona manutenzione.
LIVELLO PRIMO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale,
caratterizzato da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle
responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore
organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
- soprintendente catering;
- capo servizio catering;
- ispettore amministrativo (compreso ispettore amministrativo catena d'esercizi);
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
- assistente senior di direzione intendendosi per tale colui che abbia già maturato significativa
esperienza di gestione esecutiva in almeno tre distinti settori commerciali (ristorante, market, bar-
snack, servizi, ecc.) di un pubblico esercizio;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione;
LIVELLO SECONDO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che
autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di
coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le quali è richiesta una
particolare competenza professionale e cioè:
- direttore servizio mensa o capo impianto mensa;
- capo laboratorio gelateria (ex capo gelatiere);
- capo laboratorio (compreso capo laboratorio pasticceria) intendendosi per tale colui al quale
vengono attribuite la soprintendenza e la disciplina sul personale, la vigilanza sull'impiego delle
materie prime, degli utensili e dei macchinari e che abbia alle sue dipendenze almeno tre operai,
escludendo dal computo gli apprendisti;
- responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda diplomato con mansioni di concetto);
- primo ma'ìtre o capo servizio sala;
- ispettore mensa;
- responsabile impianti tecnici;
- capo cuoco p.e. e ristorazione collettiva;
- capo contabile;
- operatore o procuratore doganale catering;
- capo ufficio catering;
- supervisore catering;
- primo barman p.e.;
- capo barista, intendendosi per tale il responsabile dei servizi di banco - bar;
- capo banconiere di pasticceria, intendendosi per tale l'addetto alla vendita il quale sovraintenda
ai servizi del relativo negozio o reparto annesso a P , bblico esercizio, in quanto il proprietario non
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
attenda continuamente alla vendita, e che abbia alle sue dipendenze dipendenti qualificati delle
categorie inferiori;
- magazziniere consegnatario o economo, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità
tecnico amministrativa del magazzino coordinando l'attività di altri magazzinieri comuni;
- cassiere centrale catering;
- capo c.e.d.;
- analista - programmatore c.e.d.;
- assistente di direzione, intendendosi per tale colui che sovraintenda alla gestione esecutiva di un
settore commerciale di un pubblico esercizio;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO TERZO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali
che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati
provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono
lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante
approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle
caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di
coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:
- controllo amministrativo;
- barman unico;
- sottocapo cuoco;
- cuoco unico;
- primo pasticcere;
- capo operaio;
- capo mensa surgelati e/o precotti;
- capo reparto catering;
- assistente o vice o aiuto supervisore catering;
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
- operaio specializzato provetto, intendendosi per tale il lavoratore in possesso di conoscenze
tecnico - specialistiche tali da consentirgli di interpretare schemi e/o disegni, di individuare e
valutare i guasti, scegliere la successione e le modalità di intervento, i mezzi di esecuzione, nonché
di operare interventi di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione e manutenzione di
impianti ed attrezzature complesse;
- ma'ìtre (nella nuova qualifica di ma'ìtre confluiscono quei lavoratori che svolgono mansioni di
secondo ma'ìtre in subordine ad un capo-servizio e quelli che in posizione unica, direttamente
interessati alla fase lavorativa, operano in sala secondo istruzioni specifiche ricevute da personale
di inquadramento superiore o direttamente dal gerente);
- dietologo;
- sommelier, intendendosi per tale colui che abbia precisa e completa conoscenza di tutte le
tipologie di vini nazionali ed esteri;
- programmatore e.e.ci.;
- responsabile del servizio ristorazione commerciale a catena (caratterizzata da pluralità di locali con
identità di logo e standardizzazione di prodotto e di processi operativi) intendendosi per tale colui
che in subordine alla direzione del punto vendita, direttamente interessato alla fase lavorativa,
opera secondo istruzioni specifiche, in condizioni di autonomia operativa e di coordinamento
tecnico funzionale di altri lavoratori;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione .
LIVELLO QUARTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti
a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di
vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche
comunque acquisite e cioè:
- segretario, intendendosi per tale quel lavoratore che sulla base di precise e dettagliate istruzioni
nel rispetto delle procedure stabilite, svolga operazioni di rilevazione, elaborazione e attività di
corrispondenza;
- cuoco capo partita;
- cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla
circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina;
- gastronomo;
- cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
- barman;
- chef de rang di ristorante;
- cameriere di ristorante;
- secondo pasticcere;
- capo gruppo mensa;
- gelatiere;
- pizzaiolo;
- stenodattilografo con funzioni di segreteria;
- altri impiegati d'ordine;
- centralinista lingue estere, intendendosi per tale quel lavoratore che, avendo buona e specifica
conoscenza delle lingue estere, sia in grado di eseguire prestazioni specializzate oltre che per le
comunicazioni interne anche per quelle internazionali, determinandone anche le tariffe;
- conducenti automezzi pesanti, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti
previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi di peso complessivo a pieno carico
superiore a tremilacinquecento chilogrammi;
- operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o
disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e
riparazione di macchine, impianti ed attrezzature;
- operaio specializzato addetto alla riparazione di macchine distributrici di cibi e bevande,
intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti,
esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di
macchine per la distribuzione di cibi e bevande;
- operatore e.e.ci. - consollista;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO QUINTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità
tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
- tablottista e marchiere;
- cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
- cassiere mensa aziendale con funzioni di esazione;
- telescriventista;
- magazziniere comune;
- centralinista;
- cellista surgelati o precotti;
- terzo pasticcere;
- dattilografo;
- altri impiegati d'ordine;
- dispensiere;
- cantiniere;
- banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente
operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario
non attenda normalmente alla vendita;
- banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;
- operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni
esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed
attrezzature;
- carrellista di stazione e/o addetto alla vendita di generi vari alle banchine;
- sfoglina, intendendosi per tale coloro che approntano pasta fresca, tortellini, ravioli, etc.;
- addetto al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e bevande;
- addetto al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e bevande nonché alla piccola
riparazione e manutenzione;
- controllo merci;
- cameriere bar, tavola calda, self-service;
- demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
- barista;
- guardarobiere non consegnatario;
l
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
- allestitore catering;
- autista di pista catering;
- secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in
sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto;
- operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
- guardia giurata;
- conducente di automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei
requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso
speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a tremilacinquecento
chilogrammi, autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri,
motoveicoli con peso a vuoto superiore a quattrocento chilogrammi;
- operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle
quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi
adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere
l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche
fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla
somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative
attrezzature;
- addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e attività
similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera
per la tutela dei beni dell'azienda;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SESTO SUPER
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche,
comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità e cioè:
- commis di cucina, sala e bar diplomato o che abbia, comunque, acquisito pluriennale esperienza o
pratica di lavoro nella esecuzione delle relative mansioni;
- addetto servizi mensa intendendosi per tale il lavoratore con mansioni promiscue e fungibili, che
partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina, alla loro distribuzione e
provvede alle operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature
della mensa, che abbia compiuto un anno di anzianità nel settore;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
LIVELLO SESTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale
addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:
- addetto al confezionamento di buffet stazione e pasticceria;
- secondo banconiere pasticceria, intendendosi per tale colui le cui prestazioni promiscue,
svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del personale
qualificato di categoria superiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione,
consegna della merce, riordino del banco;
- commis di cucina, sala, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in genere p.e.);
- commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei
riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti
all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o
superalcoliche;
- addetto alla stiratura;
- addetto di lavanderia;
- guardiano notturno;
- addetto ai servizi di mensa con meno di un anno di anzianità nel settore;
- caffettiere non barista;
- caricatore catering;
- aiutante pista catering;
- preparatore catering;
- addetto alle consegne con o senza mezzi di locomozione con ritiro di buoni;
- guardarobiere clienti (vestiarista);
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SETIIMO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già
attrezzate e cioè:
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
- personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni
(compresi gli interni di cucina bar e ristoranti);
- lavatore catering;
- conducente di motocicli;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
MOBILITA' PROFESSIONALE
Il sistema della classificazione dei lavoratori è basato sul riconoscimento e la valorizzazione
delle capacità professionali e sulla certificazione delle competenze . In questo quadro le Parti
intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori
nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato
evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni del lavoro, della produttività.
Le Parti convengono quanto segue:
QUADRI
i lavoratori, anche se in possesso di laurea inerente all'attività lavorativa svolta, in fase
di inserimento nell'Azienda, verranno valutati, e quindi inquadrati, in base alle
conoscenze e applicazione delle metodologie tecniche e pratiche, e quindi non solo
teoriche, per almeno i primi 24 mesi.
i lavoratori, anche se in possesso di diploma di scuole medie superiori inerente
all'attività lavorativa svolta, in fase di inserimento in Azienda, verranno valutati, e
quindi inquadrati, in base alle conoscenze e applicazione delle metodologie tecniche e
pratiche, e quindi non solo teoriche, per almeno i primi 24 mesi.
Appartengono alla categoria dei quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13
maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere
continuativo, funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione
degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni
di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi:
- abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e
nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa;
ovvero
- siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di
tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e
azione degli obiettivi dell'impresa, verificandone, la fattibilità economico-tecnica, garantendo
93
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione,
controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.
Indennità Funzioni Direttive
Ai lavoratori con la qualifica professionale di Quadro Aziendale, l'azienda riconosce una
indennità di Funzioni Direttive (IFD) anche per le prestazioni effettuate oltre la durata normale
dell'orario di lavoro, nonostante le mansioni assegnate e viene corrisposta, anche ai sensi ed agli
effetti del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per 13 mensilità. Tale importo forfetario è
assegnato anche a compenso di ogni prestazione eccedente la durata normale dell'orario di lavoro
(fatta eccezione per il lavoro festivo, per il quale viene riconosciuto il trattamento specifico), ed
esclude pertanto ogni altro compenso erogato per tali prestazioni di lavoro straordinario .
Gli importi corrisposti a titolo di IFD sono di seguito riportati.
A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di quadro da parte dell'Azienda verrà
mensilmente corrisposta, ai lavoratori interessati, un'indennità di funzione pari a euro 180,00
(centoottanta/00) lorde per 13 mensilità.
Responsabilità civile o penale connessa alla prestazione lavorativa
Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi per colpa dai lavoratori cui è attribuita
la qualifica legale di Quadro nell'esercizio delle proprie funzioni è a carico dell'Azienda.
L'Azienda si assumerà, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, le spese connesse
all'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali nei confronti del
Quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli,
salvo dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.
Le garanzie e le tutele si applicano al Quadro anche successivamente all'estinzione del rapporto
di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
Diritti di pubblicazione
Previa autor izzazione aziendale, ai Quadri Aziendali è riconosciuta la possibilità di pubblicazione
nominativa, di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle
informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima.
Art. 60 - Mansioni del lavoratore
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso
di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente
all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo
per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non
superiore a tre mesi.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Il passaggio di categoria sarà notificato per iscritto all'interessato con indicazione del nuovo
gruppo o livello retributivo a cui viene assegnato.
Nel caso di passaggio di qualifica, l'anzianità trascorsa nella qualifica di provenienza deve valere
agli effetti del preavviso, delle ferie e del trattamento di malattia.
Per quanto concerne invece gli scatti di anzianità, gli scatti già maturati nella qualifica di
provenienza vengono considerati utili ai fini del computo degli scatti complessivi secondo la
normativa ed entro i limiti contemplati.
Art. 61 - Entrata e uscita in azienda
L'entrata e l'uscita dei lavoratori dall'azienda, è regolata dalle disposizioni aziendali in atto che
dovranno definire l'orario di accesso alla sede di lavoro e quello di inizio del lavoro. Resta fermo che
all'inizio dell'orario di lavoro, il lavoratore dovrà trovarsi al suo posto per iniziare il lavoro e solo da
quel momento decorre il relativo trattamento retributivo. Al ritardatario il conteggio delle ore di
lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che
avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15 minuti o oltre i 15 e
fino ai 30.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
TITOLO IX: ORARIO DI LAVORO
Art. 62 - Contrazione temporanea dell'orario di lavoro
In caso di sospensione dell'attività lavorativa, in via prioritaria rispetto al trattamento di
integrazione salariale, potranno essere utilizzati in modo collettivo, previo esame con i
Rappresentanti Sindacali Aziendali, ferie, permessi annui retribuiti e ROL.
Art. 63 - Recuperi produttivi
Le perdite della produzione non effettuata per causa di forza maggiore o a seguito di
interruzione delle forniture potranno essere recuperate collettivamente, a regime ordinario entro i
sei mesi successivi previo esame con la Rappresentanza Sindacale Aziendale.
Art. 64 - Orario di lavoro
La durata settimanale del lavoro ordinario rimane confermata in 40 ore. Essa può essere
computata anche come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi nei casi previsti nel
successivo paragrafo relativo all'orario plurisettimanale, salvi gli accordi aziendali in materia.
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella, da affiggere in luogo accessibile
a tutti i lavoratori. Le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto o
eventuale strumentazione data in dotazione al lavoratore per lo svolgimento della prestazione a
domicilio o in smart working.
I lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve
prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per
determinati reparti.
Tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di mezz'ora retribuita per la refezione
nelle ore di presenza in azienda. Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali
già usufruiscono nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non
inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state
esplicitamente concesse ad altro titolo. Laddove se ne ravvisi l'esigenza, le parti in sede aziendale
potranno concordare diverse modalità di regolazione della mezz'ora retribuita per la refezione . Nel
caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno
cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire
entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia
possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua
assenza possa derivare pregiudizio alla produzione o al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui
potrà essere in via eccezionale prolungato per tutta la durata del turno così iniziato. Queste
prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l'orario giornaliero saranno considerate
straordinarie e come tali retribuite. Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua
prestazione per le 8 ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi
successivi alcuna prestazione straordinaria.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo scopo di evitare che
una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne .
.i/ A ~96
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 65 - Orario di lavoro dei minori
Per l'orario di lavoro dei minori di età si applicano le norme di legge vigenti. L'orario di lavoro dei
già menzionati minori non può durare senza interruzione più di 4,30 ore (quattro ore e trenta
minuti). Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4,30 ore (quattro ore e trenta minuti), deve
essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno 30 (trenta) minuti ai sensi della
legge n. 977 /1967 e successive modificazioni ed integrazioni. L'interruzione dell'orario giornaliero
di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni sopra previste. L'interruzione
di maggior durata assorbe quella di minor durata . L'orario e la durata delle interruzioni suddette
dovranno essere esposti insieme agli altri orari.
Art. 66 - Permessi annui retribuiti
Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono
riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per
le frazioni di esso, 6 permessi retribuiti di 8 ore per anno solare (pari a complessive 48 ore). A questi
permessi individuali vanno aggiunti 4 permessi individuali di 8 ore l'anno in sostituzione delle
festività soppresse .
La fruizione individuale dei permessi annui retribuiti potrà essere effettuata, con esclusione
del personale addetto a turni avvicendati e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative
e produttive, anche per gruppi di 2 ore; per il personale addetto a turni avvicendati la fruizione potrà
essere anche a gruppi di 4 ore, sempre compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e con
un preavviso di almeno 2 giorni.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze Sindacali
Aziendali, diverse modalità di fruizione delle ore di permesso annuo retribuito di cui al presente
articolo compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali. I permessi eventualmente non fruiti
entro l'anno di maturazione confluiscono in un apposito pacchetto individuale di spettanze da fruire
entro il 30 giugno dell'anno successivo. Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero
ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della scadenza.
Art. 67 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre il normale orario di lavoro settimanale,
come sopra disciplinato. Il limite massimo annuo è fissato in 250 ore per ciascun lavoratore.
Per far fronte ad esigenze lavorative come punte di più intensa attività, nonché di messa in
funzione di impianti, nella fase di start up e/o di commesse in scadenza, l'Azienda può fare ricorso,
senza consultazione sindacale, a 136 ore annue pro capite di lavoro straordinario da effettuare a
turni interi. In tal caso l'Azienda comunicherà ai lavoratori, ed alle rappresentanze sindacali di norma
con 4 giorni di anticipo, la necessità di ricorso al suddetto lavoro straordinario e terrà conto di
esigenze personali entro il limite del 15% anche con sostituzione tramite personale volontario.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a richiedere il pagamento delle differenze di
indennità di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovute nel termine perentorio di tre
mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti.
Il lavoro notturno, ai soli fini retributivi, decorre dalle 22.00 e termina alle ore 6.00 e le
percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo da corrispondersi oltre
alla normale retribuzione e da calcolare sulla retribuzione oraria come definita allo specifico articolo,
sono definite dalla successiva tabella.
TABELLA MAGGIORAZIONI non turnisti
turnisti
straordina prime due ore 22% 22%
rio
straordina ore successive 28% 28%
rio
lavoro notturno 28% 15%
lavoro festivo 50% 50%
lavoro festivo con riposo compensativo 10% 10%
straordina festivo oltre le 8 ore 55% 55%
rio
straordina festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore 30% 30%
rio
straordina notturno prime due ore 40% 35%
rio
straordina notturno ore successive 45% 40%
rio
lavoro notturno festivo 60% 55%
lavoro notturno festivo con riposo compensativo 30% 25%
straordina notturno festivo oltre le 8 ore 65% 60%
rio
straordina notturno festivo con riposo compensativo oltre le 8 40% 30%
rio ore
98
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Per i lavoratori normalmente a cottimo e con cottimo le percentuali di maggiorazione sono
quelle della tabella, aumentate della percentuale minima contrattuale di cottimo e con cottimo .
Nessun lavoratore può rifiutarsi di prestare lavoro straordinario o notturno o festivo, salvo
giustificato motivo .
Art. 68 - Lavoro domenicale
Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di
migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore,
potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art . 9, comma 3
del D.Lgs. 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità
idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto
il personale.
Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal CCNL e dalle norme
di legge vigenti, le Parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello.
In tale ambito, territoriale o aziendale, le parti dovranno disporre del calendario delle
aperture previsto dalle disposizioni normative in materia per l'anno di riferimento, ferma restando
l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, le aziende - al fine di garantire lo
svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per
ciascun lavoratore a tempo pieno, che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la
domenica, degli orari di lavoro che ne comprendano l'utilizzo.
Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma lavoratori
rientranti nei casi sottoelencati:
- le madri, o i padri affidatari , di bambini di età fino a 3 anni;
- i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di
assegno di accompagnamento conviventi.
Altre ipotesi di esclusione potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione.
Art. 69 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Al fine di affrontare eventuali congiunture negative del settore, le parti convengono che uno
degli strumenti più importanti riguarda l'articolazione degli orari di lavoro, rendendoli più flessibili
al fine di massimizzare il lavoro nei momenti di punta di lavoro e di abbassarlo nei momenti di scarico
di commesse.
Si conviene quindi che l'orario di lavoro normale resta fissato a 40 ore settimanali, ma che
queste sono la risultante di una media plurisettimanale, con compensazione all'interno dei dodici
mesi successivi all'evento che ha prodotto la necessità di rimodulare l'orario di lavoro.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale è competenza esclusiva della
Direzione Aziendale che potrà stabilire anche in modo non uniforme, previo esame congiunto con
la Rappresentanza Sindacale Aziendale, che dovrà concludersi trascorsi 5 giorni lavorativi dopo il
primo incontro .
L'orario plurisettimanale, di cui al comma due del presente articolo, potrà essere attivato per
ragioni produttive dalla Direzione Aziendale senza limiti di utilizzo degli orari, purché compatibili
con la capienza della compensazione prevista per i dodici mesi successivi e con un orario massimo
effettivo di 48 ore settimanali e per non oltre sei mesi consecutivi e nell'arco dell'anno solare.
Le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione e di recupero dell'orario
settimanale di cui al comma precedente sono stabilite dalla Direzione Aziendale previo esame con
la Rappresentanza Sindacale Aziendale che si intenderà esaurito entro 5 giorni dalla data del primo
incontro. Nel corso dell'esame congiunto la Direzione Aziendale fornirà tutte le indicazioni
riguardanti i gruppi di lavoratori interessati, le ore necessarie e la loro collocazione temporale, i
periodi previsti di supero e recupero settimanale. Le modalità di attivazione saranno comunicate ai
lavoratori interessati con almeno 10 giorni di preavviso rispetto all'attivazione dell'orario
plurisettimanale. Nei casi di necessità improvvise e che riguardino un arco di tempo non superiore
ai tre mesi di picco produttivo e relativo recupero la comunicazione ai lavoratori viene ridotta a 5
giorni lavorativi, fermo restando l'esame congiunto che si dovrà esaurire in 2 giorni lavorativi.
La comunicazione ai lavoratori verrà data attraverso affissione in luoghi accessibili a tutti i
lavoratori interessati e tramite la scala gerarchica aziendale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale
normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale settimanale se prestate di sabato sarà riconosciuta
una maggiorazione della retribuzione onnicomprensiva del 15% per compensare il disagio derivante
dalla diminuzione della copertura dei mezzi di trasporti pubblici durante il week end.
L'attuazione dell'orario plurisettimanale è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, essendo
comparabile a normale orario di lavoro e non straordinario.
Diverse modalità di articolazione dell'orario plurisettimanale potranno essere definite in sede
aziendale.
Art. 70 - Ferie
I lavoratori maturano per ogni anno di servizio, dal l 0 gennaio al 31 dicembre, un periodo di
ferie retribuito pari a 4 settimane.
I lavoratori che maturano un'anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 20 anni compiuti hanno
diritto ad un giorno in più rispetto alla misura di cui al comma precedente ed i lavoratori che
maturano un'anzianità di servizio oltre i 20 anni compiuti hanno diritto ad una settimana in più,
sempre rispetto alla misura di cui al comma precedente.
)>/ A ~00
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che
la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.
Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccetto gli eventuali compensi che
abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di
luogo, ambiente e tempo.
I giorni festivi che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come
ferie.
L
1
epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione aziendale, previo esame congiunto in
sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del
lavoro deWazienda .
Al lavoratore che aWepoca delle ferie non ha maturato il diritto aWintero periodo di ferie
spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo
comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese
intero.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per
cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro deWazienda ed in via del tutto eccezionale, il
lavoratore non fruisca di giornate di ferie di cui al primo comma non è ammessa la sostituzione del
godimento delle ferie medesime con un
1
indennità retributiva; di conseguenza, la relativa fruizione
avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative.
L
1
indennità dovuta al lavoratore per le giornate di ferie non godute, in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, è costituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto ..
In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà
corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio.
Art. 71 - Cessione solidale di ferie/P.A.R.
Al fine di consentire ai lavoratori dipendenti che si trovino nella necessità di assistere:
- figli che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti ai sensi deWart. 24 del
decreto legislativo n. 151/2015;
- componenti della propria famiglia anagrafica con handicap in situazione di gravità riconosciuto ai
sensi deWart. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
1
1
Azienda istituirà a livello di unità produttiva/organizzativa, neWambito della singola società, un
conto ore solidale che permetta loro di utilizzare ferie e/o P.A.R. ceduti da altri lavoratori
appartenent i alla medesima unità produttiva/organizzativa secondo quanto di seguito definito.
A seguito di istanza scritta di uno o più lavoratori (ivi compreso 11interessato} o dirigenti delle RSA,
l'Azienda richiede al potenziale beneficiario di esprimere per iscritto il proprio consenso alla
J-/ /4 ~ 101
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
creazione di un conto ore solidale in suo favore e al conseguente trattamento dei dati personali suoi
e dei suoi familiari necessari a questo fine.
L'Azienda, a seguito del consenso del lavoratore beneficiario, provvede tempestivamente a
predisporre le misure necessarie a consentire ai lavoratori di cedere ferie e/o P.A.R. al lavoratore in
situazione di necessità comunicando, anche mediante affissione sulla bacheca aziendale, la
creazione del conto ore solidale.
La suddetta cessione è volontaria e a titolo gratuito e può avere ad oggetto:
- ferie residue non fruite, nella misura minima di un giorno, fermi restando i diritti indisponibili di
cui al decreto legislativo n. 66/2003, a condizione che tali spettanze non siano già state assoggettate
a contribuzione previdenziale come per legge;
- P.A.R. di spettanza individuale già maturati, nella misura minima di due ore.
Ciascun lavoratore può cedere ferie e P.A.R. come sopra definiti entro i 60 giorni successivi alla
comunicazione da parte aziendale dell'avvenuta attivazione del conto ore solidale.
li lavoratore beneficiario potrà utilizzare gli istituti cedutigli previa accettazione degli stessi espressa
in forma scritta e solo una volta esaurita la propria spettanza individuale di ferie/P.A.R ..
In ogni caso, le spettanze disponibili sul conto ore solidale non potranno essere utilizzate dal
beneficiario a copertura di ore/giornate di CIG.
Le spettanze di ferie e P.A.R. oggetto di cessione sono valorizzate con riferimento alla retribuzione
del lavoratore beneficiario e saranno assoggettate a imposizione previdenziale e fiscale al momento
della fruizione da parte di questi.
La fruizione degli istituti da parte del beneficiario potrà avvenire entro i 12 mesi successivi alla
chiusura dei termini per la cessione. Decorso tale periodo i suddetti istituti rientreranno nella
disponibilità del lavoratore cedente, che dovrà utilizzarli con priorità rispetto alle altre spettanze
maturate.
Art. 72 - Festività
Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sono considerati giorni festivi le domeniche o i
giorni di riposo settimanale compensati della domenica.
Agli effetti delle disposizioni legislative vigenti e subordinatamente all'evoluzione normativa in
materia, sono altresì considerati giorni festivi:
a) Le festività del:
25 aprile (Anniversario della Liberazione),
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
1 ° maggio (Festa del Lavoro),
2 giugno (festa nazionale della Repubblica) ;
b) Le festività di:
Capodanno (1° gennaio),
Epifania del Signore (6 gennaio),
Ss. Pietro e Paolo, per il comune di Roma (giorno del Santo Patrono - 29 giugno),
Assunzione di M.V. (15 agosto),
Ognissanti (1° novembre),
Immacolata Concezione (8 dicembre),
Natale (25 dicembre);
c) Le festività del "Lunedì di Pasqua", di S. Stefano e del giorno del S. Patrono del luogo ove è
ubicata la sede del lavoro, le cui date sono stabilite annualmente con le modalità previste
dalle disposizioni legislative vigenti
La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale
retribuzione mensile. Qualora, invece, una delle festività cade di domenica, ai lavoratori è dovuto,
in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione
al fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa.
Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività,
anche a coloro che lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno
della settimana.
Al trattamento in parola si aggiungono inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il
compenso previsto dall'art.28 per tali prestazioni.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in
aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della
maggiorazione per il lavoro festivo.
Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo d'assenza dovuta a malattia,
gravidanza e puerperio, o ad infortunio compensati con retribuzione ridotta, l'azienda integrerà tale
trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione globale .
103
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Per quanto riguarda le festività (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica
di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con le
domeniche.
DICHIARAZIONE VERBALE
Le parti dichiarano che il trattamento retributivo per le festività sopra previsto per i periodi
di sospensione della prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, è a
carico dell'azienda esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di
disposizioni legislative .
Art. 73 - Trasferte
Al lavoratore inviato per esigenze di servizio dall'Azienda fuori dal suo normale ambito
territoriale di lavoro, saranno rimborsate le spese di viaggio effettive corrispondenti all'utilizzo dei
normali mezzi di trasporto qualora non si possa utilizzare di servizi aziendali ed anche il consumo di
due o più pasti e/o di pernottare fuori dall'abituale residenza, ovvero sarà corrisposta un'indennità
di trasferta o diaria da stabilirsi a livello aziendale.
Le indennità riconosciute al personale in trasferta sono escluse dal calcolo della retribuzione
spettante per tutti gli istituti di legge e di contratto.
Art. 74 -Trasferimenti
I trasferimenti individuali potranno essere disposti per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive come disposto nel successivo comma 3.
In tali occasioni si terrà conto di obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse
addurre contro il trasferimento, con particolare attenzione a quelle addotte da lavoratori
ultracinquantenni.
Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e la comunicazione sarà
preceduta da un preavviso di almeno 20 giorni.
I trasferimenti collettivi formeranno di preventiva comunicazione all'Organizzazione sindacale
firmataria del presente CCNL e di un esame congiunto.
La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti nell'ambito di un
territorio non superiore ai 50 chilometri.
104
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
TITOLO X: MALATTIA ED INFORTUNI
Art. 75 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e
soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere
denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere
prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva
delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il
proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al
più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni
previste dal successivo paragrafo "Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro" del
presente articolo.
Al lavoratore sarà conservato il posto:
• in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca
l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge
• in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato
medico definitivo da parte dell'Istituto Assicuratore.
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente
lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
Il lavoratore infortunato ha diritto all'intera retribuzione per la prima giornata nella quale
abbandona il lavoro.
Inoltre le aziende corrispondono al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale
una integrazione di quanto egli percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o altre norme, fino
al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe
percepito se avesse lavorato secondo quanto previsto dai soli commi 27 e 28 paragrafo
"Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro" del presente articolo e ad esclusione
di quanto previsto ai commi 29, 30 e 31, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo
di trattamento contrattuale.
Per l'eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedente la scadenza di cui
sopra, il lavoratore percepirà il normale trattamento assicurativo.
Ove richiesti verranno erogati proporzionali acconti.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Per gli infortuni sul lavoro verificatisi in azienda, fatto salvo quanto previsto dalla Nota a verbale
e secondo le procedure previste dall'Ente assicurativo competente, sarà garantita al lavoratore
assente l'erogazione delle spettanze come avviene per il trattamento economico di malattia. A
compensazione delle anticipazioni così effettuate, gli importi delle prestazioni di competenza
dell'Ente assicurativo vengono liquidate direttamente all'azienda.
Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza e convalescenza per
malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato
impedimento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro .
Qualora la prosecuzione dell'infermità oltre i termini di conservazione del posto di cui ai punti
a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro
con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva
la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
L'infortunio sul lavoro sospende il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed
agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al
presente articolo.
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso
nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo
nell'unità produttiva.
L'assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi fissati dal presente
articolo per la conservazione del posto, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non
interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima mensilità,
quattordicesima mensilità, ecc.).
NOTA A VERBALE
In caso di infortunio e di malattia professionale non si farà luogo al cumulo fra il trattamento
previsto dal presente Contratto e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso al lavoratore il
trattamento globale più favorevole.
Art. 76 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza.
Per le assenze verificatesi nei primi 90 giorni di svolgimento del rapporto di lavoro, i nuovi
assunti, entro 48 ore dall'inizio dell'assenza, devono comunicare all'azienda il numero di protocollo
identificativo del certificato di malattia.
In tutti i casi di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia e in particolare nel
caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato ( come, ad esempio, nell'ipotesi di
impossibilità di invio telematico o di certificati e attestati rilasciati dalle strutture ospedalieri in sede
di pronto soccorso/ricovero ), il lavoratore è tenuto a richiedere al medico di base o alla struttura
sanitaria l'attestazione con la prognosi in forma cartacea e a recapitarla all'azienda, entro 2 giorni
106
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
dall'inizio dell'assenza, fermo restando l'avviso all'azienda di cui al primo comma entro il primo
giorno di assenza.
L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda
entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata
da successivi certificati medici secondo le modalità di cui ai tre precedenti commi.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette (avviso all'azienda e, ove previsti, della
comunicazione del protocollo identificativo o del recapito del certificato), salvo il caso di giustificato
impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata .
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore nel rispetto dell'art . 5 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore assente per malattia
è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, e per tutta la durata della malattia, a trovarsi a
disposizione nel domicilio comunicato al datore di lavoro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore
17.00 alle ore 19.00, ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative o
amministrative locali o nazionali, di tutti i giorni compresi i domenicali o festivi, per consentire
l'accertamento del suo stato di salute.
Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la
malattia o per gravi, eccezionali motivi familiari comunicati preventivamente, salvo i casi di forza
maggiore, all'azienda e successivamente documentati.
Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore ha l'obbligo di comunicare all'azienda
contestualmente i mutamenti di domicilio o dimora , anche se temporanei.
Le assenze e le inosservanze di cui ai commi precedenti comporteranno l'irrogazione a carico
del lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 7, ultimo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, con proporzionalità relativa
all'infrazione riscontrata e alla sua gravità.
In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore
non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito breve, di:
• 180 giorni per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
• 270 giorni per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a i 6 anni compiuti;
• 365 giorni per anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Nel caso di più malattie o infortuni non sul lavoro, i suddetti periodi di conservazione del posto
si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo
ultimo episodio morboso.
)../ ~ ~ ~107
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Nell'ipotesi in cui il superamento dei sopra indicati periodi di conservazione del posto fosse
determinato da un evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica
ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, il lavoratore ha diritto alla conservazione
del posto per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti al comma precedente, pari alla metà dei
periodi stessi. Di conseguenza il periodo complessivo del posto, definito comporto prolungato, sarà:
• Per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9;
• Per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: mesi 9 + 4,5 = 13,5;
• Per anzianità di servizio oltre i 6 anni: 12 + 6 = 18.
Il periodo complessivo di conservazione del posto di cui al comma precedente si applica anche
nel caso in cui si siano verificate, nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso,
almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a tre mesi.
Il suddetto periodo di comporto prolungato viene riconosciuto automaticamente al lavoratore
che alla scadenza del periodo di comporto breve abbia in corso una malattia con prognosi pari o
superiore a tre mesi.
Resta salvo quanto previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 419, per la conservazione del posto
dei lavoratori affetti da TBC.
La malattia ovvero l'infortunio non sul lavoro sospendono il decorso del preavviso nel caso di
licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul
trattamento economico di cui al presente articolo.
La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive, ne sospende la fruizione nelle
seguenti ipotesi:
• Malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;
• Malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di
comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della
visita di controllo dello stato d'infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni
contrattuali.
Superato il periodo di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro,
corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente Contratto per il caso di
licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di
riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine
rapporto.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso salvo
la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
Resta espressamente convenuto che, superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra, il
lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di 4 mesi,
durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto.
A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di malattia grave e continuativa, periodicamente
documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di
aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata che consenta al lavoratore di
assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi 24 mesi
continuativi.
Le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comportano
una discontinuità nella prestazione lavorativa, che comunque non fanno venir meno la capacità di
prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore all'atto del
superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro di poter fruire dell'aspettativa
prolungata, anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. Ai fini di
cui sopra il lavoratore fornirà all'azienda le dovute informazioni che l'azienda medesima tratterà nel
rispetto della D. Lgs. 196/2003, sulla tutela della privacy.
Decorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'azienda
potrà procedere alla risoluzione del rapporto.
Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori valgono le norme
di legge regolanti la materia.
Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul
lavoro, nell'ambito della conservazione del posto, una integrazione di quanto il lavoratore
percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale
trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato, operando a al
fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.
A tal fine il lavoratore avrà diritto al seguente trattamento:
• Per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti, l'intera retribuzione globale per i primi 2
mesi e al livello dell'80% della retribuzione globale netta per i 4 mesi successivi:
• Per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a i 6 anni compiuti, l'intera retribuzione
globale per i primi 3 mesi e al livello dell'80% della retribuzione globale netta per i 6
mesi successivi,
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
• Per anzianità di servizio oltre i 6 anni, l'intera retribuzione globale per i primi 4 mesi e al
livello dell'80% della retribuzione globale netta per gli 8 mesi successivi.
Nell'ipotesi di applicazione del comporto prolungato il trattamento sarà il seguente:
• Per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9 di cui 3 mesi ad intera
retribuzione globale e mesi 6 al livello dell'80% della retribuzione globale netta:
• Per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti: 9 + 4.5 = 13.5 di cui 4,5
mesi ad intera retribuzione globale e mesi 9 al livello dell'80% della retribuzione globale
netta;
• Per anzianità di servizio oltre i 6 anni: mesi 12 + 6 = 18 di cui 6 mesi ad intera retribuzione
globale e mesi 12 al livello dell'80% della retribuzione globale netta.
Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini dei suddetti trattamenti
economici si deve tener conto dei periodi di assenza complessivamente verificatesi nei tre anni
precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
Nel caso in cui durante il suddetto triennio si siano verificate assenze per malattia di durata non
superiore a 5 giorni per un numero di eventi pari o superiore a 7, l'ottava e le successive assenze di
durata non superiore a 5 giorni verranno computate in misura doppia ai fine del calcolo dei limiti di
trattamento economico; a tali effetti non verranno considerate le assenze dovute a ricovero
ospedaliero compreso il day hospital ed a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle fattispecie
di cui alla prima nota a verbale del presente paragrafo, fruiti presso enti ospedalieri e risultanti da
apposita certificazione.
Fatti salvi i periodi di conservazione del posto sopra definiti, nel computo dei limiti di
trattamento economico non saranno conteggiati e quindi saranno retribuiti ad intera retribuzione
globale:
a) I periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi, fino ad un
massimo di:
60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
75 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 compiuti;
90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;
b) I periodi di malattia di durata superiore a 21 giorni continuativi, fino ad un massimo di:
60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
75 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 compiuti;
90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;
E comunque fino ad un tetto massimo di 120 giorni complessivi per gli eventi di cui al punto a)
e b) unitariamente considerati.
Ove richiesti verranno erogati acconti.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o locali o,
comunque, derivanti da norme generali in atto o future, con conseguente assorbimento fino a
concorrenza.
Su richiesta del lavoratore, l'azienda, per un massimo di due volte nell'anno solare, fornisce
entro 20 giorni dalla richiesta, informazioni necessarie alla esatta conoscenza della situazione del
cumulo di eventuali assenze per malattia, in relazione alla conservazione del posto di lavoro ed al
trattamento economico dei periodi di assenza per malattia e/o infortunio non sul lavoro.
Salvo quanto previsto per i periodi di aspettativa sopra indicato, l'assenza per malattia, nei limiti
dei periodi fissati per la conservazione del posto, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e
non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima,
mensilità, ecc.).
Agli effetti del presente paragrafo è considerata malattia anche l'infermità derivante da
infortunio sul lavoro.
NOTE A VERBALE
La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o affetti da morbo di Cooley
nonché dei lavoratori affetti da neoplasie, da epatite B e C ovvero da gravi malattie
cardiocircolatorie, sarà considerata dalle aziende con la massima attenzione, anche nell'ambito
della Commissione verifica assenteismo, facendo riferimento alle disposizioni assistenziali vigenti.
Art. 77 - Assenteismo
Le parti riconoscono la necessità di evitare utilizzi impropri della normativa per il trattamento
in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro.
A tal fine per prevenire situazioni di elevato assenteismo collegati ad eventi giustificati come
malattia che si dovessero verificare le parti concordano di applicare la regolamentazione di seguito
indicata.
Il trattamento di miglior favore per i lavoratori operai rispetto alla Legge previsto dal presente
Contratto per il periodo di cosiddetta carenza (primi tre giorni di ogni evento di malattia) trova
applicazione soltanto in due eventi di malattia all'anno solare per ciascun lavoratore; a partire dal
terzo evento di malattia per anno solare per ciascun lavoratore il trattamento di miglior favore
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
previsto dal presente Contratto per il periodo di cosiddetta carenza (primi tre giorni di malattia) non
verrà erogato.
Questa specifica regolamentazione non troverà applicazione in caso di ricoveri ospedalieri, a
prescindere dal numero di essi durante ciascun anno solare, e nei seguenti casi:
• Lavoratori sottoposti a dialisi o affetti dal morbo di Cooley, da neoplasie, da epatite B e C,
ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie, diabete;
• Lavoratori affetti da TBC o da gravi patologie, che richiedono terapie salvavita, con
conseguente discontinuità lavorativa;
• Ogni altra patologia che richieda frequenti e ricorrenti ricoveri ospedalieri, anche in day
hospital, è equiparata a quelle del comma precedente .
Le Aziende che applicano il presente CCNL, inoltre, esamineranno e valuteranno con particolare
attenzione i casi di superamento del periodo di comporto in caso di malattie terminali, andando
anche oltre i limiti previsti dall'articolo precedente.
Art. 78 - Giustificazione delle assenze
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della
prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le
assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 24 ore, per gli eventuali
accertamenti.
In relazione alla giustificazione delle assenze in caso di malattia, e ferme restando l'obbligo di dare
immediata notizia dell'assenza del datore di lavoro, quanto previsto dal presente articolo si realizza
anche mediante la comunicazione scritta da consegnare a mano oppure a mezzo raccomandata
oppure a mezzo e-mail certificata trascrivendo il numero di protocollo identificativo del certificato
medico inviato per via telematica dal medico all'INPS.
Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della
retribuzione di fatto.
Art. 79 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, il periodo di astensione obbligatoria relativo a 5 mesi, alla
lavoratrice sarà corrisposta l'intera retribuzione globale; quindi, l'azienda si impegna
all'integrazione fino al raggiungimento del 100% della retribuzione.
In caso di estensione, a norma di legge, oltre i termini, del periodo di assenza obbligatoria, si
applicherà il trattamento complessivamente più favorevole tra quello previsto dal presente
Contratto previsto dalla legge.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio intervenga
malattia, si applicheranno, rispettivamente, le disposizioni di cui al paragrafo "Trattamento in caso
112
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
di malattia e di infortunio sul lavoro", a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e
sempreché dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice interessata.
Art. 80 - Conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi terapeutici e di
riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza
Ai sensi e per gli effetti di Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza(D.P.R.
9 ottobre 1990, n.309), il lavoratore del quale viene accertato lo stato di tossicodipendenza e che
intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità
sanitarie locali o di altre strutture terapeutico - riabilitative e socio assistenziali, se assunto a tempo
indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione
della prestazione lavorativa è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per
un periodo non superiore a tre anni, secondo le specifiche modalità di seguito definite.
Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è tenuto a presentare alla
Direzione dell'azienda la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza
rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze ed il relativo programma di riabilitazione ai
sensi dell'art 122 del citato Testo unico. Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con
periodicità mensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta eseguendo il
programma terapeutico attestante l'effettiva prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenderà servizio entro sette
giorni dal completamento della terapia di riabilitazione o dalla scadenza del periodo massimo di
aspettativa, ovvero dalla data dell'eventuale volontaria interruzione anticipata del programma
terapeutico.
Previa richiesta scritta, l'azienda concederà ai lavoratori che ne facciano richiesta per la
necessità, attestata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, di concorrere al programma
terapeutico e socioriabilitativo seguito da un familiare tossicodipendente, un periodo di aspettativa-
compatibile con le esigenze tecnico-produttive -non superiore a quattro mesi, anche frazionabile
per periodi non inferiori ad un mese.
Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di
anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o Contratto.
Nell'attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà posta particolare
attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti interessati.
113
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
TITOLO Xl: ASPETIATIVA E CONGEDI PER CAUSE PARTICOLARI
Art. 81 - Aspettativa e congedi per eventi e cause particolari
A) I lavoratori con oltre 10 anni di anzianità di servizio potranno richiedere, per una sola volta
in costanza del rapporto di lavoro, un periodo di aspettativa della durata minima di 1 mese
e massima di 6 mesi non frazionabili.
Nel caso di richiesta motivata dall' esigenza di svolgere attività di volontariato la suddetta
anzianità di servizio è ridotta a sette anni.
I lavoratori dovranno avanzare richiesta scritta del periodo di aspettativa al datore di lavoro
specificandone le motivazioni. La Direzione potrà concedere il beneficio, tenendo conto delle
necessità tecnico-organizzative dell'azienda e comunque per un numero di dipendenti
contemporaneamente non eccedere l'uno per cento del totale della forza dell'unità
produttiva di cui il richiedente fa parte. Gli eventuali valori frazionari risultanti
dall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all'unità superiore.
B) Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art . .4, secondo comma, della legge n.53 del
2000, n.287, il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari
espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione
personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all' art. 433 Codice civile
anche se non conviventi, non che dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo
grado, anche se non conviventi.
Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore ai due
anni nell' arco dell'intera vita lavorativa.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di
congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, anche attraverso
dichiarazione sostitutiva nei casi conseguenti, il legame di parentela, affinità o famiglia anagrafica
con i soggetti sopra indicati.
li lavoratore deve altresì assolvere gli obblighi di documentazione previsti. li datore di lavoro è
tenuto, entro 5 giorni dalla richiesta del congedo riferita ai periodi non superiori a sette giorni entro
dieci giorni dalla richiesta del congedo riferita a periodi superiori, ad esprimersi sulla stessa e a
comunicare l'esito al dipendente.
L' eventuale diniego, la proposta di rinnovo ad un periodo successivo e determinato, la
concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la
richiesta del congedo ed alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione
del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi
venti giorni.
Il datore di lavoro assicura l' uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla
situazione organizzativa e produttiva dell'impresa .
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può essere in ogni
caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo
114
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
richiesto, ovvero quando i congedi già concessi abbiano superato i tre giorni nel corso del rapporto
di lavoro a termine non che, quando il rapporto sia stato instaurato in ragione della sostituzione di
altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma .
Il congedo di cui al presente articolo, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di
utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni
previste dalla contrattazione collettiva.
Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a
tre giorni, il datore di lavoro è tenuto a esprimersi entro 24 ore dalla stessa ed a motivare l'eventuale
diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, non che ad assicurare che il congedo venga
fruito entro i successivi sette giorni.
Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha
diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima dei periodi di congedo previo preavviso non
inferiore a sette giorni.
Durante il periodo di aspettativa e di congedo di cui al presente articolo, il lavoratore conserva
il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell'anzianità per nessun istituto
che non può svolgere nessun tipo di attività lavorativa.
Art. 82 - Part-time dopo la gravidanza
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino
fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell'ambito del 5 per cento della
forza occupata nell'unità produttiva arrotondata sempre all'unità superiore, in funzione della
fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in
funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica
della presentazione delle domande. La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata
con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione
lavorativa.
Art. 83 - Congedi parentali
Ai fini e per gli effetti dell'art . 32 del Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutele e sostegno della maternità e della paternità, il padre
lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei suoi primi otto anni di età, hanno diritto di
astenersi dal lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi elevato a undici
mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo
o frazionato non inferiore a tre mesi.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro comprende:
115
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
• Alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi,
• Al padre lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del parto, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il
diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre
mesi,
• Qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10
mesi.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia
diritto. Ai fini dell'esercizio di tale diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 15 giorn i prima,
richiesta scritta dal datore di lavoro indicando la durata del periodo del congedo richiesto, di norma,
con la prescrizione della durata minima dello stesso e allegando certificato di nascita ovvero la
dichiaraz ione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare
tali termini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza e a presentare la
richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni
dall'inizio dell'assenza dal lavoro .
Art. 84 - Congedo matrimoniale
In caso di matrimoni compete ai lavoratori ed alle lavoratrici non in prova un periodo di
congedo di 15 giorni consecutivi durante il quale detti lavoratori sono considerati a tutti gli effetti
in attività di servizio .
Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali né potrà essere considerato
quale periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un preavviso di almeno
sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.
Durante il periodo di congedo matrimoniale le aziende riconosceranno una integrazione di
quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al
raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe
percepito se avesse lavorato .
Il trattamento economico sopra previsto spetta ai lavoratori occupati, quando gli stessi
fruiscano effettivamente del congedo. Tuttavia, si fa luogo egualmente alla corresponsione
dell'indennità per congedo matrimoniale, quando il lavoratore , ferma restando l'esistenza del
rapporto di lavoro, si trovi, per giustificato motivo, sospeso od assente.
li congedo matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre
matrimonio.
Il congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altro ne abbiano diritto.
116
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Il detto congedo matrimoniale spetta anche alle coppie come da normativa prevista inerente
alle unioni civili.
Art. 85 - Congedi per le donne vittime di violenza di genere
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ai sensi e per gli effetti
dell'art . 24 D.lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, debitamente certificati dai servizi sociali
del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per
motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, così come previsto
dalla citata norma di legge.
Art. 86 - Diritto allo studio, formazione professionale, lavoratori studenti e congedi per la
formazione
Le parti firmatarie del presente contratto e la Organizzazione sindacale firmataria
determineranno modalità di esercizio del diritto allo studio in un'apposita Commissione Paritetica
che si riunirà prima della firma del prossimo CCNL, con particolare riferimento ai lavoratori studenti,
e della formazione professionale definendone quantità e modalità di fruizione compatibilmente con
le esigenze tecniche, organizzative e produttive così come definito dall'art. 9.
I lavoratori studenti comunque potranno fruire di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame
e per due giorni precedenti, se lavorativi, l'esame nel caso di esami universitari ovvero la sessione
di esami negli altri casi.
Art. 87 - Permessi per eventi e cause particolari
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e degli art.
1 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la
lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in
caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un
parente entro il secondo grado, anche non convivente, anche di un soggetto componente la famiglia
anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dall'evento che
dà titolo al permesso medesimo e dei giorni nei quali sarà utilizzato.
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve
presentare, entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa, idonea
documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di
ricovero o intervento chirurgico .
Nel caso di richiesta del permesso per decesso di uno dei soggetti indicati al primo comma, il
lavoratore è tenuto a documentare detto evento, con la relativa certificazione, ovvero nei casi
consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
117
(l
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento
dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici
interventi terapeutici.
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore e il datore di lavoro
possono concordare, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di
espletamento dell'attività lavorativa comportanti una riduzione dell'orario di lavoro
complessivamente non inferiore a giorni di permesso che vengono sostituiti.
L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore
ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e
la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a
documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga accertato il venire
meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere l'attività lavorativa secondo le
modalità ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri
eventi. che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste dalle presenti
disposizioni.
' La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere
inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di
provvedere agli interventi terapeutici.
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle
persone portatrici di handicap dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
TITOLO Xli: RETRIBUZIONE
Art. 88 - Forme di retribuzione
I lavoratori sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti altre forme di retribuzione: a
cottimo individuale, a cottimo collettivo, con altre forme di incentivo determinato in relazione alle
possibilità tecniche e all'incremento della produzione.
Art. 89 - Mensilizzazione
La retribuzione dei lavoratori è determinata in misura fissa mensile. La retribuzione oraria dei
lavoratori ai fini dei vari istituti contrattuali, si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della
classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e gli altri compensi
eventualmente fissati a mese. A tale importo si aggiungeranno gli eventuali elementi orari della
retribuzione quali, ad esempio: incentivi, indennità, varie, etc.
Inoltre, per gli addetti lavoranti a cottimo e per i con-cottimisti si aggiungerà rispettivamente il
rendimento di cottimo e di con-cottimo.
Art. 90 - Corresponsione della retribuzione
La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore non oltre la fine di ogni mese. Sono fatte
salve le prassi aziendali esistenti comprese quelle riguardanti il pagamento della retribuzione delle
ferie (collettive e/o continuative) all'inizio del godimento delle stesse. All'atto del pagamento della
retribuzione verrà consegnato al lavoratore un prospetto retributivo in cui dovranno essere
diversamente specificate: la ragione sociale aziendale, il nome del lavoratore, il mese cui la
retribuzione si riferisce, le singole voci e rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e
l'elencazione delle trattenute. Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso in
caso di contestazione di uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto
corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro il rilascio da parte del
lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.
/
_)
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 91 - Minimi tabellari
I minimi tabellari mensili della classificazione unica dei lavoratori pari agli importi della seguente
tabella:
Livello di inquadramento Paga base nazionale
01/05/2024 01/05/2025 conglobata
Quadri 2.699,85 2699,85 2699,85
1 ° Livello 2.248,08 2248,08 2248,08
2° Livello 2.012,45 2145,67 2186,26
3° Livello 1.793,12 1906,68 1941,37
4° Livello 1.618,75 1716,68 1746,68
5° Livello 1.511,02 1599,29 1626,39
6° Livello 1.407,94 1486,98 1511,31
7° Livello 1.283,38 1345,59 1366,42
Tali importi sono in vigore dal 01/05/2024.
Art. 92 - Aumenti periodici di anzianità
li lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda o gruppo
aziendale {intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) avrà
diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, indipendentemente da qualsiasi aumento di
merito ad una maggiorazione della retribuzione mensile in cifra fissa, fatto salvo quanto
specificamente previsto nelle successive norme transitorie, pari agli importi di cui alla seguente
tabella:
Livello di inquadramento Aumenti periodici di anzianità
Quadri 25,46
1 ° Livello 24,84
2° Livello 22,83
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
3° Livello 21,95
4° Livello 20,66
5° Livello 20,30
6° Livello 19,73
7° Livello 19,47
Ai fini del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di 5 bienni. Gli aumenti
periodici non debbono essere considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e di
tutti gli istituti che non facciano espresso riferimento alla retribuzione globale di fatto. Gli aumenti
periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né
gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a
quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Norma Transitoria: Per i dipendenti di Aziende che provengono dall'applicazione di altri CCNL,
gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono fino a concorrenza gli aumenti
eventualmente già concessi per lo stesso titolo.
Art. 93 - Tredicesima mensilità
L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza
natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto. Per i
lavoratori retribuiti a cottimo si farà riferimento al guadagno medio orario del mese precedente
ragguagliato a 173 ore.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, entro e non oltre il mese di dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore
ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di
anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a
questi effetti come mese intero.
Il periodo di prova è utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art, 2120 Codice civile, convengono
che a decorre dal 1° gennaio 1998 e fino al 31 dicembre 1999 la tredicesima mensilità è esclusa dalla
base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
121
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 94 - Quattordicesima mensilità
La corresponsione della quattordicesima mensilità sarà erogata mensilmente nella quota di un
dodicesimo della retribuzione. Tale rateo sarà corrisposto mensilmente unitamente alla
retribuzione ordinaria; la corresponsione potrà avvenire in un'unica soluzione di norma con la
retribuzione del mese di luglio.
Art. 95 - Mense aziendali e indennità di mensa
Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una
regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti, salva la facoltà
di accordi locali o aziendali sulla materia .
L'equivalente del costo della mensa sostenuto dal datore di lavoro non è computabile agli
effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile, né degli
altri istituti contrattuali e di legge.
Art. 96 - Indennità maneggio denaro. Cauzione
Il lavoratore, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e
pagamenti, con responsabilità per errore anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennità
mensile pari al 6% del minimo tabellare della categoria di appartenenza. Le somme eventualmente
richieste a detto lavoratore a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del
garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi
matureranno a favore di detto lavoratore .
Art. 97 - Reclami sulla retribuzione
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o
documento equipollente, dovrà essere fatto all'atto della consegna della busta paga.
Art. 98 - Formazione professionale
Nella prospettiva del processo di integrazione europea e al fine di favorire lo sviluppo
occupazionale sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, le parti convengono sull'importanza
della formazione professionale quale strumento fondamentale per l'auspicata valorizzazione
professionale delle risorse umane e per l'indispensabile incremento della competitività
internazionale delle imprese.
Le parti sono altresì d'accordo nell'attribuirne rilevanza alla formazione professionale, in
quanto fattore necessario per fronteggiare i problemi introdotti dai seguenti cambiamenti:
le trasformazioni dei sistemi di produzione professionale che richiedono spesso contenuti
di sapere più elevati a causa dell'introduzione di nuove tecnologie e di nuove forme
organizzative;
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
il mutamento di quadro nell'ambito istituzionale scolastico con particolare riferimento
all'ampliamento dell'obbligatoriamente alla formazione professionale;
l'evoluzione del processo di decentramento territoriale determinato dalla legge 15 marzo
1997, N.59 e successive normative, e la necessità di coglierne tempestivamente tutte le
opportunità che, nelle sedi istituzionali competenti, potranno configurarsi.
Le parti concordano altresì sull' opportunità che tutti i lavoratori possano accedere durante
l'arco della propria vita lavorativa a programmi di formazione ed aggiornamento professionale su
contenuti attinenti alla realtà produttiva aziendale.
Tutto ciò premesso, le parti stipulanti, consapevoli che per rispondere ai problemi sopra
delineati, occorre arricchire il ruolo delle parti sviluppando ulteriori forme partecipative e di
collaborazione, esprimono la volontà di realizzare congiuntamente, in coerenza con gli schemi
confederali, iniziative che si configurino come efficaci ed efficienti modalità di accesso di tipo
settoriale, alle opportunità offerte dal sistema formativo .
In particolare, le Parti assegnano all'Ente Bilaterale Italia (E.B.1.) una fondamentale funzione per
erogare formazione professionale ai lavoratori ed auspicano che si possa realizzare un incrocio
positivo con il sistema contrattuale e formativo.
Art. 99 - Decorrenza e durata
Il presente Contratto decorre dal 01/06/2024 e avrà vigore fino al 31/12/2025.
Il Contratto si intenderà rinnovato se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con
raccomandata a.r .. In caso di disdetta il presente Contratto resterà in vigore fino a che non ne sia
stato sottoscritto uno nuovo.
Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro saranno presentate in tempo utile
per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza Contratto.
La Parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni
decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Al rispetto dei tempi e delle procedure sopra dette è condizionata l'applicazione del
meccanismo che, della data di scadenza del contratto precedente, riconosce una copertura
economica denominata "elemento provvisorio rinnovo contratto" a favore dei lavoratori in servizio
alla data di raggiungimento dell'accordo di rinnovo.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto collettivo di
lavoro e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di
presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né
procederanno ad azioni dirette.
123
o-/~ k-~
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 100 - Clausola di responsabilità
Il presente Contratto collettivo costituisce un insieme integrato, sicché tutte le sue clausole
sono correlate ed inscindibili tra loro, con la conseguenza che il mancato rispetto degli impegni ivi
assunti dalla Organizzazione Sindacale firmataria e/o dalle Rappresentanze sindacali aziendali,
ovvero comportamenti idonei a rendere inesigibili le condizioni stabilite con il presente Contratto
collettivo e i conseguenti diritti o l'esercizio dei poteri riconosciuti all'Azienda dal presente contratto
collettivo, posti in essere dalla Organizzazione Sindacale firmataria e/o dalle Rappresentanze
sindacali aziendali, anche a livello di singoli dirigenti, libera l'Azienda dagli obblighi derivanti dal
presente Contratto collettivo in maniera di:
• Contributi sindacali
• Permessi sindacali retribuiti per i componenti degli organi direttivi nazionale e
provinciali della Organizzazione sindacale firmataria il presente Contratto collettivo ed
esonera le Aziende dal riconoscimento e conseguente applicazione delle norme di legge
in materia di permessi sindacali aggiuntivi.
Le parti si danno altresì atto che comportamenti, individuali e/o collettivi, dei lavoratori idonei
a violare, in tutti o in parte e in misura significativa, le clausole del presente Contratto collettivo
ovvero a rendere inesigibili i diritti o l'esercizio dei poteri riconosciuti da esso alla parte Datoriale,
facendo venir meno l'interesse alla permanenza dello scambio contrattuale ed inficiando lo spirito
che lo anima e producono per la Parte datoriale gli stessi effetti liberatori di quanto indicato alla
precedente parte del presente articolo.
DISPOSIZIONI FINALI
Le Parti convengono sulla natura del presente Contratto come del tutto idoneo a fornire
un'esaustiva disciplina normativa ed economica per sostituire, per le Aziende e Società che
volessero aderivi, il CCNL della categoria di provenienza.
L'adesione al presente CCNL da parte di terzi è comunque condizionata dal consenso unanime
delle Parti firmatarie.
Per eventuali istituti normativi che non sono stati oggetto del presente Contratto Collettivo si
farà riferimento alle leggi vigenti.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Appendice al "CCNL per i lavoratori del settore commercio, terziario, turismo e servizi" valida
per i lavoratori dei pubblici esercizi e del turismo
ORARIO DI LAVORO
Articolo 1- Distribuzione dell'orario di lavoro settimanale
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate da 8 ore e una da 4 ore.
Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in cinque giornate da 8 ore e una da 4 ore,
diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle
esigenze delle aziende e dei lavoratori.
Articolo 2 - Distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero
L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni,
la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i
turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti
dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata
massima e le disposizioni del presente Contratto in materia di orario di lavoro.
Articolo 3 - Maggiorazione per lavoro notturno
Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore ventitré alle ore sei verranno retribuite con la retribuzione
oraria maggiorata del 25 per cento fatte salve le condizioni di miglior favore.
Articolo 4 - Lavoratori notturni
Il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23:00 e le ore 6:00 del mattino.
Articolo 5 - Maggiorazione per lavoro straordinario
li lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30 per
cento se diurno e del 60 per cento se notturno.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il
lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.
Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da
parte del personale adibito a servizi notturni.
Articolo 6 - Maggiorazione per festività
Al personale che presta la propria opera nelle festività è dovuta oltre alla normale retribuzione
anche quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20 per cento
per lavoro festivo.
TABELLE RETRIBUTIVE
DECLARATORIA
L'applicazione delle tabelle retributive di lii e IV Categoria riguarda gli Hotels a 1 o 2 stelle, ma talora
anche gli Hotels 3 stelle. Si segue il seguente criterio: se le mansioni disimpegnate nell'attività di
albergo sono quelle normalmente in uso, se non ci sono particolari servizi aggiuntivi rispetto al
minimo del servizio alberghiero (l'assenza del Ristorante è rilevante per classificare come minore
l'Albergo), allora lì le norme per i Pubblici Esercizi minori sono applicabili.
Aprile 2024
PUBBLICI ESERCIZI
Personale qualificato
Livello Paga base Contingenza Totale
A 1.616,04 542,70 2.158,74
B 1.459,31 537,59 1.996,90
1 1.322,08 536,71 1.858,79
2 1.165,37 531,59 1.696,96
3 1.070,88 528,26 1.599,14
4 982,75 524,94 1.507,69
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126
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
5 890,14 522,37 1.412,51
6s 836,68 520,64 1.357,32
6 817,23 520,51 1.337,74
7 733,64 518,45 1.252,09
Indennità speciale
Livello Paga base quadri Contingenza Totale
A 1.536,36 75,00 542,19 2.153,55
B 1.387,33 70,00 537,12 1.994,45
1 1.256,38 536,24 1.792,62
2 1.107,61 531,20 1.638,81
3 1.017,98 527,91 1.545,89
4 934,39 524,64 1.459,03
5 846,28 522,09 1.368,37
6s 795,53 520,38 1.315,91
6 776,97 520,25 1.297,22
7 697,47 518,22 1.215,69
J
127
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Aprile 2025
PUBBLICI ESERCIZI
Personale qualificato
Livello Paga base Contingenza Totale
A 1.648,93 542,70 2.191,63
B 1.489,01 537,59 2.026,60
1 1.348,99 536,71 1.885,70
2 1.189,09 531,59 1.720,68
3 1.092,67 528,26 1.620,93
4 1.002,75 524,94 1.527,69
5 908,26 522,37 1.430,63
6s 853,71 520,64 1.374,35
6 833,86 520,51 1.354,37
7 748,57 518,45 1.267,02
128
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PUBBLICI ESERCIZI lii e IV CATEGORIA
lii e IV CATEGORIA
Livello Paga base Paga base Contingenza Totale Riduzione
ridotta
A 1.648,93 1.643,25 542,19 2.185,44 5,68
B 1.489,01 1.483,85 537,12 2.020,97 5,16
1 1.348,99 1.343,83 536,24 1.880,07 5,16
2 1.189,09 1.184,70 531,20 1.715,90 4,39
3 1.092,67 1.088,80 527,91 1.616,71 3,87
4 1.002,75 999,39 524,64 1.524,03 3,36
5 908,26 905,16 522,09 1.427,25 3,10
6s 853,71 850,87 520,38 1.371,25 2,84
6 833,86 831,02 520,25 1.351,27 2,84
7 748,57 745,99 518,22 1.264,21 2,58
I
129
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PROTOCOLLO NAZIONALE SUL LAVORO IN MODALITÀ AGILE
Oggi, 7 dicembre 2021, è stato sottoscritto - all'esito di un approfondito confronto con le Parti
sociali promosso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - il presente "Protocollo nazionale
sul lavoro in modalità agile".
Premessa
Nell'attuale fase storica sono in corso grandi trasformazioni che hanno un significativo impatto
sull'organizzazione del lavoro.
In questo contesto evolutivo è emersa una crescente attenzione alle esigenze di conciliazione dei
tempi di vita e lavoro, di impiego di risorse rispettose della sostenibilità ambientale e del benessere
collettivo, attraverso la riduzione degli spostamenti casa-lavoro e, conseguentemente, dell'utilizzo
dei mezzi pubblici e di quelli personali, anche per ridurre le emissioni di agenti inquinanti e
migliorare, nel contempo, la vivibilità dei centri urbani.
Più in generale, vi è la necessità di procedere a un più ampio rinnovamento di prospettiva,
ridefinendo il lavoro in un quadro di fiducia, autonomia e responsabilità condivise.
Questi bisogni si sono resi ancor più evidenti con l'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha
innescato l'accelerazione dei percorsi di innovazione.
Il processo di diffusione del lavoro agile dà impulso al cambiamento organizzativo e di processo, con
l'utilizzo di strumenti tecnologici idonei e comporta anche la promozione di specifici percorsi
formativi utili a consentire a tutti i lavoratori lo svolgimento del lavoro secondo tali modalità.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di un Gruppo di studio denominato "Lavoro
agile" (istituito con i decreti nn. 87 del 13 aprile 2021 e 99 del 21 aprile 2021), ha esaminato gli
effetti dello svolgimento dell'attività di lavoro in modalità di agile, con l'obiettivo di individuare e
proporre alle Parti sociali possibili soluzioni e nuovi obiettivi che tengano conto della straordinaria
esperienza che si è realizzata nel lungo periodo di lavoro da remoto imposto dalla pandemia.
Lo studio ha esaminato gli impatti che l'emergenza sanitaria ha avuto sull'organizzazione del lavoro,
verificando se i vantaggi associati dalla letteratura scientifica al lavoro agile abbiano trovato un reale
riscontro nella specifica realtà nazionale e rilevando quali criticità i lavoratori abbiano trovato sul
piano operativo e personale nella sua applicazione.
Un primo dato emerso dall'indagine è che il ricorso al lavoro agile è più che raddoppiato rispetto al
periodo pre-pandemico.
La consultazione delle Parti sociali e l'analisi dei contratti collettivi che hanno regolato lo
svolgimento del lavoro in modalità agile, sia nella fase pre-pandemica sia nella fase emergenziale,
oltre a evidenziare
il ruolo centrale della fonte contrattuale, hanno confermato che il lavoro agile, dopo una prima fase
di adattamento, è diventato un tassello sempre più strutturale dell'organizzazione del lavoro
(almeno di quelle in cui il lavoro in modalità agile è maggiormente compatibile con le attività proprie
del settore produttivo) e come, attraverso di esso, sia tato possibile migliorare il benessere della
persona e l'organizzazione aziendale.
130
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
L'indagine ha anche rilevato che il lavoro agile può favorire il bilanciamento tra sfera personale e
lavorativa, ma anche dell'autonomia e della responsabilità individuale verso il raggiungimento degli
obiettivi, favorendo altresì un risparmio in termini di costi e un positivo riflesso sulla produttività.
Allo stesso modo, l'analisi condotta dal Gruppo di studio ha consentito di rilevare anche alcune
criticità, fra le quali, quelle legate alle dimensioni del coordinamento del lavoratore agile con la
complessiva organizzazione del lavoro, alla condivisione di informazioni e alla riduzione dei tempi di
risposta alle richieste, al bilanciamento corretto delle pause.
Le Parti sociali vedono nel lavoro agile un grande impulso al raggiungimento di obiettivi personali e
organizzativi, funzionale, in modo efficace e moderno, a una nuova concezione dell'organizzazione
del lavoro, meno piramidale e più orientata a obiettivi e fasi di lavoro, tale da consentire sia una
migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nell'interesse del lavoratore, sia una
organizzazione più produttiva e snella, nell'interesse del datore di lavoro.
Allo stesso tempo, però, vi è la necessità di una migliore definizione del lavoro agile e di un maggior
supporto ai lavoratori e ai datori di lavoro nel suo utilizzo, anche in considerazione del ricorso
massivo che esso consente alle tecnologie digitali, con tutte le implicazioni sul piano di un corretto
utilizzo di tali tecnologie e della necessità di idonee garanzie della sicurezza dei dati aziendali e della
tutela dei dati personali dei lavoratori.
È necessario, altresì, ferme restando le previsioni di legge, valorizzare la contrattazione collettiva
quale fonte privilegiata di regolamentazione dello svolgimento della prestazione di lavoro in
modalità agile.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono sulla necessità di realizzare azioni condivise per fornire
risposte concrete ai grandi cambiamenti che l'innovazione tecnologica produce nei modelli
organizzativi aziendali e, di conseguenza, nei modi di pensare il lavoro, favorendo così, allo stesso
tempo, lo sviluppo di un moderno sistema di relazioni industriali.
Con il presente Protocollo si intendono così porre le basi per creare un clima di fiducia,
coinvolgimento e partecipazione, quale premessa fondamentale per la corretta applicazione del
lavoro agile nel settore privato, fornendo delle linee di indirizzo che possano rappresentare un
efficace quadro di riferimento per la futura contrattazione collettiva, nazionale e aziendale e/o
territoriale, fermi restando gli accordi in essere anche individuali.
Art.1
Principi generali
1. Il Protocollo fissa il quadro di riferimento, condiviso tra le Parti sociali, per la definizione dello
svolgimento del lavoro in modalità agile esprimendo pertanto linee di indirizzo per la contrattazione
collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale nel rispetto della disciplina legale di cui alla legge 22
maggio 2017, n. 81 e degli accordi collettivi in essere, tutto ciò affidando alla contrattazione
collettiva quanto necessario all'attuazione nei diversi e specifici contesti produttivi.
2. L'adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un
accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
3. L'eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in
modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né
rileva sul piano disciplinare.
4. L'istituto del lavoro agile differisce dal telelavoro cui continua ad applicarsi la vigente disciplina
normativa e contrattuale, ove prevista.
Art. 2
Accordo individuale
1. L'avvio del lavoro agile richiede la stipulazione per iscritto dell'accordo individuale, come definito
dagli artt. 19 e 21, I. n. 81/2017 e secondo quanto stabilito dai contratti collettivi, ove regolato.
2. L'accordo individuale di lavoro agile sottoscritto tra il datore di lavoro e il lavoratore si adegua ai
contenuti della eventuale contrattazione collettiva di riferimento e comunque deve essere coerente
con
la disciplina di legge e con le linee di indirizzo definite nel presente Protocollo, avendo cura che siano
previste :
a) la durata dell'accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
b) l'alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali;
c) i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali
aziendali;
d) gli aspetti relativi all'esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali,
anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte
che possono dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista
nei contratti collettivi;
e) gli strumenti di lavoro;
f) i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la
disconnessione;
g) le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nel
rispetto di quanto previsto sia dall'art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 (Stat. Lav.) e s.m.i. sia dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali;
h) l'attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in
modalità agile;
i) le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
3. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza
del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo
indeterminato.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
4. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di adempiere agli obblighi informativi di cui agli artt.
6, comma 1 e 13, comma 6, del presente Protocollo.
Art. 3
Organizzazione del lavoro agile e regolazione della disconnessione
1. Ferme restando le previsioni di legge e di contratto collettivo, la giornata lavorativa svolta in
modalità agile si caratterizza per l'assenza di un preciso orario di lavoro e per l'autonomia nello
svolgimento della prestazione nell'ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto
dell'organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell'operatività dell'azienda
e dell'interconnessione tra le varie funzioni aziendali.
2. La prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in fasce orarie, individuando, in
ogni caso, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, la fascia di
disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Vanno adottate
specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione.
3. li lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari
previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per
particolari motivi personali o familiari, di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali, durante le
giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma
previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.
5. Nei casi di assenze c.d. legittime (es. malattia, infortunio, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il
lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni
aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell'attività
lavorativa.
6. Compatibilmente con l'organizzazione aziendale, le esigenze produttive e l'attività svolta dal
lavoratore, al lavoro agile possono accedere, previo accordo individuale ex art. 19, I. n. 81/2017, i
lavoratori inseriti nelle aree organizzative in cui lo stesso viene utilizzato.
Art. 4
Luogo di lavoro
1. li lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo
stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni
di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle
informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali.
2. La contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in
modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.
Art. 5
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Strumenti di lavoro
1. Fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e
informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, al fine di
assicurare al lavoratore la disponibilità di strumenti che siano idonei all'esecuzione della prestazione
lavorativa e sicuri per l'accesso ai sistemi aziendali.
2. Laddove le parti concordino l'utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore,
provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare e possono
concordare eventuali forme di indennizzo per le spese.
3. Le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita dal datore di lavoro,
necessaria per l'attività prestata dal dipendente in modalità agile, sono a carico del datore di lavoro
stesso, che ne resta proprietario.
4. In caso di guasto, furto o smarrimento delle attrezzature e in ogni caso di impossibilità
sopravvenuta a svolgere l'attività lavorativa, il dipendente è tenuto ad avvisare tempestivamente il
proprio responsabile e, se del caso, attivare la procedura aziendale per la gestione del data breach.
Laddove venga accertato un comportamento negligente da parte del lavoratore cui conseguano
danni alle attrezzature fornite, quest'ultimo ne risponde. Qualora persista l'impossibilità a
riprendere l'attività lavorativa in modalità agile in tempi ragionevoli, il dipendente e il datore di
lavoro devono concordare le modalità di completamento della prestazione lavorativa, ivi compreso
il rientro presso i locali aziendali.
5. Tutta la strumentazione tecnologica e informatica fornita dal datore di lavoro deve essere
conforme
alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Art. 6
Salute e sicurezza sul lavoro
1. Ai lavoratori agili si applica la disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23, I. n. 81/2017. Inoltre, si
applicano gli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. alle prestazioni
rese all'esterno dei locali aziendali, ossia quelli relativi agli obblighi comportamentali, anche in
merito alle dotazioni tecnologiche informatiche, laddove fornite dal datore di lavoro ai sensi del
precedente art. 5, per i quali è prevista la consegna dell'informativa scritta di cui al comma 2 del
presente articolo.
2. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in
modalità di lavoro agile e fornisce tempestivamente a tale lavoratore e al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale, in occasione delle modifiche delle modalità
inerenti allo svolgimento del lavoro agile rilevanti ai fini di salute e sicurezza e, comunque, con
cadenza almeno annuale, l'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi
specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Rimane fermo
l'obbligo per i lavoratori di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per
fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione di lavoro agile.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
3. La prestazione effettuata in modalità di lavoro agile deve essere svolta esclusivamente in ambienti
idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e per ragione dell'esigenza di
riservatezza dei dati trattati.
4. Si fa rinvio alla contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello, ai sensi dell'art. 51 del
d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, per quanto riguarda le modalità applicative del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
in materia di lavoro agile.
Art. 7
Infortuni e malattie professionali
1. Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.
2. Il datore di lavoro garantisce, ai sensi dell'art. 23, I. n. 81/2017, la copertura assicurativa INAIL
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall'uso dei videoterminali,
nonché la tutela contro l'infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge.
Art. 8
Diritti sindacali
1. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica il sistema dei diritti e
delle libertà sindacali individuali e collettive definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Le Parti sociali si impegnano a individuare le modalità di fruizione di tali diritti, quali, per esempio,
l'esercizio da remoto dei medesimi diritti e delle libertà sindacali spettanti ai dipendenti che
prestano la loro attività nelle sedi aziendali, fermo restando la possibilità, per il lavoratore agile, di
esercitare tali diritti anche in presenza.
Art. 9
Parità di trattamento e pari opportunità
1. Come stabilito dall'art. 20, I. n. 81/2017, lo svolgimento della prestazione in modalità agile non
deve incidere sugli elementi contrattuali in essere quali livello, mansioni, inquadramento
professionale e retribuzione del lavoratore. Ciascun lavoratore agile ha infatti diritto, rispetto ai
lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dei locali aziendali, allo
stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato, anche con riferimento ai
premi di risultato riconosciuti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, e alle stesse
opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunità di
specializzazione e progressione della propria professionalità, nonché alle stesse forme di welfare
aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità.
2. Le Parti sociali, fatte salve la volontarietà e l'alternanza tra lavoro all'interno e all'esterno dei
locali aziendali, promuovono lo svolgimento del lavoro in modalità agile, garantendo la parità tra i
generi, anche nella logica di favorire l'effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali e
accrescere in termini più generali la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro. A tal fine si
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
impegnano a rafforzare i servizi e le misure di equilibrio tra attività professionale e vita familiare per
i genitori e i 6 prestatori di assistenza.
Art.10
Lavoratori fragili e disabili
1. Salvo quanto previsto dalla legge, le Parti sociali si impegnano a facilitare l'accesso al lavoro agile
per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale
modalità di lavoro come misura di accomodamento ragionevole .
Art. 11
Welfare e inclusività
1. Le Parti sociali, a fronte dei cambiamenti che l'estensione del lavoro agile può determinare nelle
dinamiche personali di ciascun dipendente, si impegnano a sviluppare nell'ambito degli strumenti
di welfare aziendale e di bilateralità, un più ampio e concreto supporto anche in ambito di
genitorialità, inclusione e conciliazione vita-lavoro, anche mediante misure di carattere economico
e/o strumenti di welfare che supportino l'attività di lavoro in modalità agile da parte del lavoratore.
Art. 12
Protezione dei dati personali e riservatezza
1. li lavoratore in modalità agile è tenuto a trattare i dati personali cui accede per fini professionali
in conformità alle istruzioni fornite dal datore di lavoro. Il lavoratore è tenuto, altresì, alla
riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in proprio possesso e/o disponibili sul sistema
informativo aziendale.
2. li datore di lavoro adotta tutte le misure tecnico-organizzative adeguate a garantire la protezione
dei dati personali dei lavoratori in modalità agile e dei dati trattati da questi ultimi.
3. Resta ferma la normativa vigente sul trattamento dei dati personali e, in particolare, il
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).
4. Il datore di lavoro informa il lavoratore agile in merito ai trattamenti dei dati personali che lo
riguardano, anche nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 Stat. Lav. e s.m.i. Il datore di lavoro
fornisce al lavoratore agile le istruzioni e l'indicazione delle misure di sicurezza che lo stesso deve
osservare per garantire la protezione, segretezza e riservatezza delle informazioni che egli tratta per
fini professionali. Spetta al datore di lavoro/titolare del trattamento l'aggiornamento del registro
del trattamento dei dati connessi alle attività svolte anche in modalità di lavoro agile. Al fine di
verificare che gli strumenti utilizzati per il lavoro in modalità agile siano conformi ai principi di
privacy by design e by default, è sempre raccomandata l'esecuzione di valutazione d'impatto (OPIA)
dei trattamenti.
5. Il datore di lavoro promuove l'adozione di policy aziendali basate sul concetto di security by
design, che prevedono la gestione dei data breach e l'implementazione di misure di sicurezza
adeguate che comprendono, a titolo meramente esemplificativo, se del caso la crittografia,
l'adozione di sistemi di autenticazione e VPN, la definizione di piani di backup e protezione malware .
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Il datore di lavoro favorisce iniziative di formazione e sensibilizzazione dei lavoratori sia sull'utilizzo,
custodia e protezione degli strumenti impiegati per rendere la prestazione, sia sulle cautele
comportamentali da adottare nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile,
compresa la gestione dei data breach.
6. Le Parti sociali convengono sulla necessità di adottare un codice deontologico e di buona condotta
per il trattamento di dati personali dei lavoratori in modalità agile da sottoporre al previsto giudizio
di conformità da parte dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
Art. 13
Formazione e informazione
1. Per garantire a tutti i fruitori del lavoro agile, pari opportunità nell'utilizzo degli strumenti di lavoro
e nell'arricchimento del proprio bagaglio professionale, nonché al fine di diffondere una cultura
aziendale orientata alla responsabilizzazione e partecipazione dei lavoratori, le Parti sociali
ritengono necessario prevedere percorsi formativi, finalizzati a incrementare specifiche competenze
tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro
forniti in dotazione. I percorsi formativi potranno interessare anche i responsabili aziendali ad ogni
livello, al fine di acquisire migliori competenze per la gestione dei gruppi di lavoro in modalità agile.
2. Le Parti sociali ritengono, altresì, che, a fronte della rapida evoluzione dei sistemi e degli strumenti
tecnologici, l'aggiornamento professionale sia fondamentale per i lavoratori posti,in modalità agile
e pertanto convengono che, al fine di garantire un'adeguata risposta ai loro fabbisogni formativi,
essi devono continuare a essere inseriti anche nei percorsi professionali e di sviluppo professionale
rivolti alla generalità dei dipendenti, come previsto dall'art. 20, comma 2, I. n. 81/2017. Va dunque
favorita, anche con eventuali incentivi, la formazione continua. Difatti, l'aggiornamento
professionale è tanto più necessario per i lavoratori in modalità agile, considerando la rapida
evoluzione dei sistemi e degli strumenti tecnologici.
3. La formazione può costituire per i lavoratori in modalità agile un momento di interazione e di
scambio in presenza, anche per prevenire situazioni di isolamento.
4. Le Parti sociali ritengono necessario gestire lo sviluppo digitale attraverso un utilizzo appropriato
della tecnologia, evitando qualsiasi forma di invasione nella vita privata, nel pieno rispetto della
persona. Pertanto, è necessario promuovere corsi di formazione per tutto il personale per un uso
responsabile delle apparecchiature tecnologiche, evitando abusi dei canali digitali.
5. Resta fermo e impregiudicato il diritto alla formazione c.d. obbligatoria in materia di tutela della
salute dei lavoratori e di protezione dei dati, da erogarsi nelle modalità più coerenti con lo
svolgimento del lavoro agile.
6. Il datore di lavoro deve fornire, per iscritto, al lavoratore in modalità agile tutte le informazioni
adeguate sui controlli che possono essere effettuati sul trattamento dei dati personali, come
previsto dalla normativa vigente.
Art. 14
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Osservatorio bilaterale di monitoraggio
1. Le Parti sociali convengono sulla necessità di istituire un Osservatorio nazionale bilaterale in
materia di lavoro agile con l'obiettivo di monitorare:
- i risultati raggiunti su base nazionale attraverso il lavoro agile, anche al fine di favorire lo scambio
di informazioni e la diffusione e valorizzazione delle migliori pratiche rilevate nei luoghi di lavoro,
oltre a garantire un equilibrato ricorso tra i generi a tale modalità di svolgimento della prestazione;
- lo sviluppo della contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale di regolazione del
lavoro agile;
- l'andamento delle linee di indirizzo contenute nel presente Protocollo e di valutarne possibili
sviluppi e implementazioni con riferimento sia a eventuali novità normative, sia alla crescente
evoluzione tecnologica e digitale in materia .
2. Tale Osservatorio è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali o da un suo
delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle Parti
firmatarie del presente Protocollo.
Art. 15
Incentivo alla contrattazione collettiva
1. Le Parti sociali concordano sulla necessità di incentivare l'utilizzo corretto del lavoro agile anche
tramite un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo
collettivo di secondo livello, in attuazione del presente Protocollo e dell'eventuale contratto di
livello nazionale, stipulati ai sensi dell'art . 51 del d.lgs. n. 81/2015, che ne prevedano un utilizzo
equilibrato tra lavoratrici e lavoratori e favorendo un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale.
2. Le Parti Sociali concordano altresì sulla necessità di incentivare l'utilizzo del lavoro agile e,
pertanto, richiedono urgenti misure di semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie
relative all'invio dell'accordo individuale che seguano le stesse modalità del regime semplificato
attualmente vigente.
Art.16
Disposizioni finali
1. Le Parti firmatarie del presente Protocollo si impegnano a favorire il rispetto delle linee di indirizzo
qui concordate anche da parte delle rispettive organizzazioni di categoria ad esse aderenti e le
rispettive articolazioni a livello territoriale e/o aziendale.
2. Restano in ogni caso fermi gli accordi sindacali nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data di
sottoscrizione del presente Protocollo.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
REGOLAMENTAZIONE DELL'APPRENDISTATO
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Premessa.
Le parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante può costituire un istituto di accesso al
lavoro capace di favorire un'occupazione stabile e di qualità.
Art. 1. - Norme generali. L'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo
indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, ai sensi dell'articolo 44, del
D.Lgs 81/2015, e al conseguimento di una qualificazione professionale a fini contrattuali. Possono
essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante giovani di età non inferiore ai
diciotto anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai ventinove. Le qualifiche
conseguibili sono quelle previste nelle categorie dalla 3a (ad esclusione della 3a Super quale nuovo
livello di inquadramento istituito a decorrere dal 1 ° gennaio 2014) alla 7a, con riferimento, per
quest'ultima, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello
sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. La facoltà di assunzione mediante contratto
di apprendistato professionalizzante è subordinata a quanto previsto dalle disposizioni legislative
vigenti. L'apprendista non potrà essere retribuito a cottimo . Per quanto non è contemplato dalle
disposizioni di legge e dalla presente disciplina, valgono per gli apprendisti le norme del vigente
Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 2. - Durata del contratto . La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante
è di 6 mesi, quella massima è pari a 36 mesi. Per i lavoratori in possesso di titolo di studio (diploma
di istruzione secondaria superiore o terziaria) inerente alla professionalità da conseguire tale durata
sarà ridotta di 6 mesi.
Art. 3. - Valorizzazione di precedenti periodi di apprendistato. I periodi di apprendistato
professionalizzante svolti, per una durata pari almeno a 12 mesi, presso più datori di lavoro, saranno
valorizzati ai fini della durata complessiva del periodo di apprendistato, purché non separati da
interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività. In tal caso la durata del
contratto di apprendistato sarà ridotta di 6 mesi. A tal fine, nel caso di risoluzione del rapporto prima
della scadenza del contratto, il datore di lavoro è tenuto a registrare l'esperienza di apprendistato
nel libretto secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tale documentazione deve essere
presentata dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento della riduzione
della durata del contratto di apprendistato.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 4. - Formazione. La formazione professionalizzante si caratterizza per essere un percorso,
integrato nell'attività lavorativa, personalizzato sulla base delle conoscenze di partenza
dell'apprendista e delle competenze tecnico-professionali e specialistiche da conseguire (standard
professionali di riferimento). Le parti in via esemplificativa individuano le seguenti tematiche
collegate alla realtà aziendale/professionale: conoscenza dei prodotti e servizi di settore e del
contesto aziendale; conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa e ruolo dell'apprendista
nell'impresa; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità;
conoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo degli strumenti
e delle tecnologie di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela
ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto; Piano Formativo
Individuale e ore di formazione Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI, il cui
schema è allegato alla presente disciplina, il percorso formativo del lavoratore in coerenza con gli
standard professionali di riferimento relativi alla qualificazione a fini contrattuali da conseguire e
con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. La formazione professionalizzante sarà non
inferiore a 80 ore medie annue comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio
specifico prevista dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, e potrà essere svolta anche on
the job e in affiancamento. La formazione professionalizzante sarà integrata, laddove esistente,
dall'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, ai
sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 44 del D. Lgs. 81/2015. Il PFI potrà essere
modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell'apprendista, dell'impresa e
del tutor/referente aziendale. La formazione effettuata e la qualificazione professionale ai fini
contrattuali, eventualmente acquisita, saranno registrate nel libretto formativo del cittadino. In
attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono
all'attestazione dell'attività formativa utilizzando il modello allegato alla presente disciplina.
Tutor/Referente aziendale Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza
di un tutor/referente aziendale nominativamente indicato nel PFI, in possesso di adeguata
professionalità ed esperienza. Il tutor/referente aziendale gestisce l'accoglienza nel contesto
lavorativo e favorisce l'inserimento e l'integrazione dell'apprendista in azienda, contribuisce alla
definizione del Piano Formativo Individuale, verifica la progressione dell'apprendimento e attesta,
anche ai fini dell'articolo 47, comma 1, del D.Lgs 81/2015, il percorso formativo compilando la
scheda di rilevazione dell'attività formativa, allegata al presente contratto. Tale scheda sarà firmata
anche dall'apprendista per presa visione. Il tutor può essere lo stesso imprenditore.
Art. 5. - Assunzione. Nella lettera di assunzione oltre alle indicazioni del Contratto collettivo
nazionale, saranno precisate la qualificazione professionale oggetto del contratto di apprendistato,
la categoria di ingresso, la progressione di cui al successivo articolo 8 e la categoria di destinazione.
Alla lettera di assunzione verrà allegato il Piano Formativo Individuale.
Art. 6. - Periodo di prova. Per l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto. La
durata del periodo di prova è pari alla durata ordinaria prevista dal contratto collettivo nazionale
vigente per il livello di inquadramento iniziale. Dura7e periodo ciascuna delle parti contraenti
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
potrà recedere dal contratto senza l'obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e
saranno retribuite le ore o giornate di lavoro effettivamente prestate. Nel caso in cui il periodo di
prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio l'apprendista sarà ammesso a
completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro un numero
di giorni pari alla metà della durata della prova .
Art. 7. - Inquadramento e retribuzione. Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà
inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente a quella
minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo. Nel secondo
periodo, l'inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la
retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello. Nel terzo
periodo, fermo restando l'inquadramento come disciplinato al precedente comma, la retribuzione
sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione. La durata dei singoli periodi è
quella prevista dalla tabella di seguito riportata fatte salve diverse intese fra le parti contraenti. La
retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.
Con riferimento ai contratti di apprendistato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014 finalizzati al
conseguimento della 4a o della Sa categoria, la durata dei singoli periodi è quella prevista dalla
tabella di seguito riportata fatte salve diverse intese fra le parti contraenti.
Qualora la durata del contratto di apprendistato sia inferiore a quelle riportate nelle tabelle, la
durata dei singoli periodi sarà adeguata in misura proporzionale.
Art. 8. - Tredicesima mensilità. L'azienda corrisponderà all'apprendista, in occasione della
ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità ragguagliata a 173 ore della retribuzione globale di
fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'apprendista
ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio
prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti
come mese intero.
Art. 9. - Malattia ed infortunio. Per quanto riguarda il periodo di conservazione del posto e il
trattamento economico per infortunio e malattia dell'apprendista non in prova, si applica quanto
previsto dal presente CCNL.
Art. 10 - Prolungamento del periodo di apprendistato. In caso di assenza per malattia, infortunio,
gravidanza e puerperio superiore a trenta giorni, il contratto sarà prolungato per un periodo pari
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
alla durata dell'assenza . In caso di assenze superiori a trenta giorni per cause diverse da quelle
indicate, le parti del contratto individuale di lavoro definiranno la possibilità di prolungamento.
Art. 11- Previdenza complementare -Assistenza sanitaria -Welfare Ai lavoratori di cui al presente
contratto si applica quanto previsto dal presente CCNL.
Art. 12. - Recesso o attribuzione della qualificazione. Stante la peculiare natura a causa mista del
contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di
apprendistato; le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un
preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile, di 15 giorni decorrente dal
termine del contratto medesimo . Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la
disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il
rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con
attribuzione della qualificazione professionale che ha formato oggetto del contratto di
apprendistato. Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà
computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli
istituti introdotti e disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai fini della maturazione
degli aumenti periodici di anzianità, a decorrere dal 1° ottobre 2017, il periodo di apprendistato sarà
computato nella misura del 65%. Per il lavoratore in possesso di diploma di scuola media superiore
inerente alla qualificazione a fini contrattuali da acquisire, che venga mantenuto in servizio, ai fini
della mobilità professionale, il periodo di apprendistato sarà considerato utile in misura pari a 12
mesi.
Art. 13. - Decorrenza. La presente disciplina è parte integrante del vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro di cui segue le sorti.
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE IL
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE
TECNICA SUPERIORE
Premessa.
Le parti riconoscono che l'apprendistato di cui all'articolo 43 del D. Lgs. n. 81/2015, definito
apprendistato di primo livello, costituisce uno strumento utile all'integrazione tra sistema scolastico
e lavoro e può contribuire ad incrementare l'occupabilit'. dei giovani favorendone l'inserimento nel
142
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
mercato del lavoro. Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina dà
concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull'apprendistato finalizzato
all'acquisizione della qualifica, del diploma professionale, di istruzione secondaria superiore e del
certificato di specializzazione tecnica e superiore dall'articolo 43 del D. Lgs. n. 81/2015.
Art. 1. - Norme generali. Possono essere assunti con il contratto di apprendistato di primo livello, i
giovani che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni. In considerazione del
doppio status di studente e lavoratore dell'apprendista, la disciplina prevista nel presente accordo,
è da riferirsi esclusivamente all'attività, compresa quella formativa, svolta in azienda. Per quanto
non è contemplato dalla presente disciplina, valgono per gli apprendisti le norme del vigente
Contratto collettivo nazionale di lavoro per quanto compatibili.
Art. 2. - Durata. La durata del contratto, fermo restando le normative regionali, è determinata in
considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere inferiore a
sei mesi e superiore a: a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione
professionale; b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione
professionale; c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
d) due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui
all'articolo 15, comma 6, del D. Lgs. n. 226/2005; e) un anno per il conseguimento del diploma di
istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e
formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente; f) un anno per il
conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all'articolo 41, comma 3 del D. Lgs.
81/2015, i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato
dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi per il conseguimento
della qualifica, del diploma professionale, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori
competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato
di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso
annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6, del Decreto legislativo n. 226 del 2005. Il
contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine
dei suddetti percorsi, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di
specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale
integrativo.
Art. 3. - Piano formativo individuale e formazione interna ed esterna. L'organizzazione didattica dei
percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. I
percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del
protocollo da essi stipulato. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del
raggiungimento dei risultati di apprendimento dei ercorsi ordinamentali.
143
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Il piano formativo individuale redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di
lavoro secondo il modello definito dal Decreto Interministeriale sugli standard formativi del 12
ottobre 2015 (allegato alla presente disciplina) stabilisce il contenuto e la durata della formazione
dei percorsi in apprendistato. I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati tenendo
conto delle esigenze formative e professionali dell'impresa e delle competenze tecniche e
professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.
Per i limiti di durata della formazione interna ed esterna e per quanto qui non definito in materia si
fa esplicito rinvio all'articolo 5 del Decreto Interministeriale citato.
Art. 4. - Periodo di prova. Per l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto. La
durata del periodo di prova è pari 160 ore di presenza in azienda. Durante tale periodo ciascuna
delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza l'obbligo di preavviso o della relativa
indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di presenza in azienda.
Art. 5. - Inquadramento e Retribuzione. Ai soli fini della determinazione della retribuzione di
riferimento, all'apprendista assunto con il contratto di cui all'articolo 43 del D. Lgs. n. 81 del 2015,
sarà attribuita convenzionalmente la lii categoria del sistema di inquadramento del CCNL. Per le ore
di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari al 10
per cento del minimo tabellare di cui al comma precedente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo
43, comma 7, del D. Lgs. 81/2015. La retribuzione per le ore di lavoro svolte dall'apprendista, oltre
il c.d. "orario ordinamentale", sarà determinata dall'applicazione delle percentuali di seguito
riportate sul minimo tabellare della lii categoria:
Gli apprendisti di cui al presente articolo potranno fruire, alle medesime condizioni in essere per
tutti i dipendenti, dei servizi eventualmente offerti dall'azienda quali, a titolo esemplificativo, mensa
e trasporti.
Art. 6. - Ferie. All'apprendista sono riconosciute 4 settimane di ferie (30 giorni lavorativi fino a 16
anni compiuti) e 40 ore a titolo di PAR. La retribuzione dei giorni di ferie sarà determinata nella
stessa misura della retribuzione delle ore di lavoro. Le ferie saranno fruite di norma in coincidenza
con il periodo di sospensione dell'attività scolastica secondo il calendario dell'istituto.
Art. 7. - Recesso. Il termine per l'esercizio del recesso sarà quello fissato nel contratto individuale,
coerentemente con quanto definito nella convenzione sottoscritta con la scuola e relativamente alla
notifica dell'esito dell'esame finale. Ferma restando la possibilità di prolungare il contratto di
apprendistato fino ad un anno, secondo quanto pr isto all'articolo 2, le parti del contratto
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 2118 del codice civile, di 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo. Nel
periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. In
caso di mancato esercizio della facoltà di recesso il rapporto prosegue come ordinario rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato. Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di apprendistato verrà computato ai fini
dell'anzianità di servizio, nella misura del 50% per tutti gli istituti contrattuali.
Art. 8. - Trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante. Successivamente al
conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del
2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione
tecnica superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, il
contratto di apprendistato di primo livello può essere trasformato in contratto di apprendistato
professionalizzante. In caso di trasformazione non sarà ammesso il periodo di prova. Ai fini della
determinazione della durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante, le durate
previste all'articolo 2 di tale contratto saranno ridotte di 12 mesi. L'anzianità convenzionale di cui
all'ultimo comma del precedente articolo 7 verrà riconosciuta in caso di mantenimento in servizio
al termine dell'apprendistato professionalizzante.
Art. 9. - Decorrenza. La presente disciplina è parte integrante del vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro di cui segue le sorti.
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA
Premessa.
Le parti riconoscono l'importanza dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca per la
formazione di figure professionali di alto profilo in grado di favorire, a valle di un percorso di
formazione e lavoro, lo sviluppo di idee e progetti innovativi nelle imprese.
Art. 1. - Norme generali. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per il
conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i
diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, i soggetti di età compresa tra i 18
e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondari superiore o di un diploma professionale
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di
specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale
integrativo. In considerazione del doppio status di studente e lavoratore dell'apprendista, la
disciplina prevista nel presente accordo è da riferirsi esclusivamente all'attività, compresa quella
formativa, svolta in azienda, mentre la frequenza della formazione esterna si svolge sotto la
responsabilità dell'istituzione scolastica e formativa. Per quanto non contemplato dalla presente
disciplina, valgono per gli apprendisti le norme del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro
per quanto compatibili.
Art. 2. - Durata. La durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata
dall'articolo 45, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 81 del 2015.
Art. 3. - Piano formativo individuale e formazione interna ed sterna. L'organizzazione didattica dei
percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. I
percorsi sono concordati dall'istituzione formativa o ente di ricerca e dal datore di lavoro e attuati
sulla base del protocollo da essi stipulato. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano
ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali. Il piano
formativo individuale redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro
secondo il modello definito dal Decreto Interministeriale sugli standard formativi del 12 ottobre
2015 stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi in apprendistato. I periodi di
formazione interna ed esterna sono articolati tenendo conto delle esigenze formative e
professionali dell'impresa e delle competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti
ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa. Per quanto qui non definito in materia si fa
esplicito rinvio all'articolo 5 del Decreto Interministeriale citato.
Art. 4. - Periodo di prova. Per l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto. La
durata del periodo di prova è pari alla durata ordinaria prevista dal contratto collettivo nazionale
vigente per il livello di inquadramento iniziale. Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti
potrà recedere dal contratto senza l'obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e
saranno retribuite le ore o giornate di presenza in azienda.
Art. 5. - Inquadramento e Retribuzione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45, comma 3,
del D. Lgs. n. 81 del 2015, l'apprendista assunto con il contratto di apprendistato di alta formazione
e ricerca sarà inquadrato, anche ai fini retributivi ed in coerenza con il percorso formativo, come
segue: A} per i percorsi di durata superiore all'anno: - per la prima , metà del periodo di
apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale; - per la seconda metà del periodo di
apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale. B} per i percorsi di durata non superiore
all'annoi;il per~i app~~ato u7 sotto~~ di d:zio;. ~ 146
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Gli apprendisti di cui al presente articolo potranno fruire, alle medesime condizioni in essere per
tutti i dipendenti, dei servizi eventualmente offerti dall'azienda quali, a titolo esemplificativo, mensa
e trasporti.
Art. 6 - Previdenza complementare - Assistenza sanitaria - Welfare Ai lavoratori di cui al presente
contratto si applica quanto previsto dal presente CCNL.
Art. 7. - Recesso. Il termine per l'esercizio del recesso sarà fissato nel contratto individuale,
coerentemente con quanto definito nella convenzione sottoscritta con l'istituzione formativa o ente
di ricerca e relativamente alla notifica del conseguimento del titolo di studio. Le parti del contratto
individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 2118 del codice civile, di 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo. Nel
periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. In
caso di mancato esercizio della facoltà di recesso il rapporto prosegue come ordinario rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato. Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo
di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla
legge, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai
fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità il periodo di apprendistato sarà
computato nella misura del 65%.
Art. 8. - Decorrenza. La presente disciplina è parte integrante del vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro di cui segue le sorti.
APPRENDISTATO STAGIONALE MINORENNI
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1369 del 7 agosto 2023, ha precisato che è
possibile stipulare l'apprendistato di primo livello con uno studente minorenne per attività
stagionali, purché ci sia una stretta correlazione tra percorso di istruzione e attività lavorativa alla
luce della certificazione finale che dovrà essere rilasciata dall'istituzione formativa di provenienza
dello studente ai sensi dell'art. 46, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015.
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