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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37541/2022

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eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché le note difensive presentate dalla difesa del Condoluci con cui insisteva nell'accoglimento del ricorso rilevando la fondatezza quantomeno dei motivi secondo e terzo in ordine alle circostanze generiche ed al trattamento sanzionatorio; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso sono reiterativi di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608); considerato che, quanto al primo motivo dedotto da entrambi i ricorrenti in ordine al concorso nel delitto contestato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90, corretta e logica risulta la parte della decisione (pag.

XI sentenza impugnata) in cui i Giudici di merito hanno escluso la coerenza e verosimiglianza (mettendo in evidenza le contraddizioni) della versione che vedeva i ricorrenti corrieri inconsapevoli del prezioso carico di oltre dieci chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, fatta arrivare in Sicilia proveniente dalla Calabria; rilevato che, in ordine alle censure afferenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio (motivo 2 di Gangemi e motivi 2 e 3 di Condoluci), la Corte di appello ha reso coerente e logica motivazione prendendo in esame i requisiti previsti dall'art. 133 cod, pen. tanto da giustificare il discostamento dal minimo della pena, oltre che, in ordine alle attenuanti generiche, rilevare l'assenza di elementi positivamente apprezzabili in capo al Condoluce, e l'assenza di deduzione specifica contenuta nei motivi di gravame in capo al Gangemi; che, con riferimento al Gangemi, il Collegio osserva che in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, C, Rv. 268705; Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423), con conseguente inammissibilità originaria, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157); che neppure in sede di ricorso il ricorrente ha esplicitato quale aspetto della personalità del ricorrente o del fatto si sarebbe dovuto apprezzare ai fini dell'invocata applicazione delle attenuanti generiche; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese_ processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché le note difensive presentate dalla difesa del Condoluci con cui insisteva nell'accoglimento del ricorso rilevando la fondatezza quantomeno dei motivi secondo e terzo in ordine alle circostanze generiche ed al trattamento sanzionatorio; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso sono reiterativi di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608); considerato che, quanto al primo motivo dedotto da entrambi i ricorrenti in ordine al concorso nel delitto contestato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90, corretta e logica risulta la parte della decisione (pag. XI sentenza impugnata) in cui i Giudici di merito hanno escluso la coerenza e verosimiglianza (mettendo in evidenza le contraddizioni) della versione che vedeva i ricorrenti corrieri inconsapevoli del prezioso carico di oltre dieci chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, fatta arrivare in Sicilia proveniente dalla Calabria; rilevato che, in ordine alle censure afferenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio (motivo 2 di Gangemi e motivi 2 e 3 di Condoluci), la Corte di appello ha reso coerente e logica motivazione prendendo in esame i requisiti previsti dall'art. 133 cod, pen. tanto da giustificare il discostamento dal minimo della pena, oltre che, in ordine alle attenuanti generiche, rilevare l'assenza di elementi positivamente apprezzabili in capo al Condoluce, e l'assenza di deduzione specifica contenuta nei motivi di gravame in capo al Gangemi; che, con riferimento al Gangemi, il Collegio osserva che in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, C, Rv. 268705; Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423), con conseguente inammissibilità originaria, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157); che neppure in sede di ricorso il ricorrente ha esplicitato quale aspetto della personalità del ricorrente o del fatto si sarebbe dovuto apprezzare ai fini dell'invocata applicazione delle attenuanti generiche; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese_ processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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