CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 15411/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa – parti civiliavverso la sentenza del 30/10/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] ValentiaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre “per saltum” avverso la sentenza del Tribunalemonocratico di [OSCURATO:PERSONA] del 30 ottobre 2025, che l’ha condannata in primo grado alla penadi euro 700 di multa per i reati, unificati in continuazione, di cui agli artt. 595, comma 3, cod.pen. e 81 cpv.,612 cod. pen.L’unico motivo di ricorso deduce inosservanza della legge penale e carenza dimotivazione posta a base della sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) elett. e) cod. proc. pen., con particolare riguardo alla configurabilità di una interazione diretta traimputata e persona offesa, tale da meglio qualificare il comportamento della prima come ingiuria.Giova rammentare che «il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.[...] va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di unacarente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto delvizio di motivazione» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01). Tantopremesso, il motivo confezionato dalla difesa non prospetta, stricto sensu, questione di correttoinquadramento del fatto nel paradigma normativo quanto, piuttosto, di insufficienza oinadeguatezza degli elementi acquisiti ai fini di una corretta ricostruzione della vicenda da partedel giudice di merito; in altri termini, la difesa formalmente contesta la sussistenza degli elementicostitutivi della fattispecie incriminatrice ma, lungi dal delineare un vizio di violazione di legge,censura, in realtà, la logicità del percorso della motivazione, con particolare riferimento allaritenuta “non simultaneità” e “non contestualità” (o all’assenza di prova della simultaneità o dellacontestualità) dell’interlocuzione virtuale tra l’imputata, i destinatari della pubblicazione del poste la persona offesa, dato eventualmente significativo per discriminare tra l’applicazione dellanorma incriminatrice sulla diffamazione e l’illecito civile di ingiuria, da tempo depenalizzato.A mente dell’art. 569 commi 1 e 3 cod. proc. pen., versandosi dunque, esclusivamente, in unaipotesi di impugnazione a norma dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., e trattandosi disentenza di condanna appellabile dall’imputata – v. art. 593 comma 3 cod. proc. pen. - il ricorsoper cassazione deve essere convertito in appello. P.Q.Mconvertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro.Così deciso il 26/02/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]