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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12694/2022

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la seguente or ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25944 del ruolo generale dell'anno 2017 et. proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Sardegna, n. 29, presso lo studio del primo difensore; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 851/8/2017, depositata in data 31 marzo 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] due avvisi di accertamento e successiva cartella di pagamento con i quali, relativamente agli anni 2006 e 2007, aveva contestato, ai fini Iva ed Irperf, la non deducibilità dei costi e la non detraibilità dell'Iva in relazione all'attività di commercio di auto; avverso gli atti impositivi il contribuente aveva proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto a seguito della disposta consulenza tecnica d'ufficio; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che, tenuto conto del fatto che il procedimento penale, instaurato a carico del contribuente per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti, si era concluso con l'archiviazione nonché del fatto che le suddette risultanze erano in sostanziale corrispondenza con i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, doveva escludersi che sussistessero i presupposto per ritenere che il contribuente avesse posto in essere operazioni inesistenti; avverso la suddetta pronuncia l'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a due motivi di censura, cui ha resistito il contribuente depositando controricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 20, d.lgs. n. 74/2000, dell'art. 654, cod. proc. civ., nonché dell'art. 116, cod. proc. civ., per avere confermato la sentenza di primo grado sulla base di una mera acritica adesione al decreto di archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 61, d.

Igs. n. 546/1992, e dell'art. 132, cod. proc. civ., per avere reso una motivazione apparente, non avendo esposto il criterio logico seguito che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, avendo fatto richiamo al contenuto della consulenza tecnica d'ufficio senza alcuna indicazione delle ragioni della condivisione e senza avere in alcun modo tenuto conto delle specifiche contestazioni che erano state prospettate dalla ricorrente; i motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono fondati; va precisato che la controversia in esame aveva a presupposto sia la non deducibilità di costi ritenuti non inerenti e non provati sia la sussistenza di operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito dell'attività di commercio di autoveicoli da parte del ricorrente; la illegittimità della pretesa dell'amministrazione finanziaria è stata risolta dal giudice del gravame mediante un duplice richiamo: da un lato, al contenuto del provvedimento di archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente; dall'altro, agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio; in entrambi i casi, il giudice del gravame si è limitato al mero recepimento del contenuto dei suddetti atti, senza alcuna specifica valutazione critica; invero, va osservato, in primo luogo, che secondo questa Corte, la sopravvenienza di un decreto di archiviazione è insufficiente a fornire la prova della realtà delle operazioni soggette ad IVA.

Infatti, il decreto di archiviazione è soltanto un mero indizio, mentre la contabilità regolare costituisce proprio la modalità che gli imprenditori utilizzano per compiere le operazioni carosello, detrarre l'IVA e dedurre le spese.

Invero, il decreto di impromuovibilità dell'azione penale (adottato ai sensi dell'art. 408 c.p.p. e ss.) non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile (nella specie, del giudice tributario), poichè, a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere (Cass. civ., 21 gennaio 2021, n. 1157); nella fattispecie, il giudice del gravame si è limitato ad attingere all'esito conclusivo del procedimento penale favorevole al contribuente, senza valutare, in modo critico ed autonomo, gli eventuali elementi indiziario in esso contenuti; né può valere il riferimento compiuto alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, poiché lo stesso è stato compiuto mediante il richiamo agli esiti della medesima, senza alcuna autonoma valutazione e risolvendosi, pertanto, in una motivazione meramente apparente; invero, in relazione al secondo motivo di ricorso, il giudice del gravame ha fatto riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio relativa al valore di mercato delle autovetture senza avere esposto il ragionamento logico seguito per ritenere che la stessa fosse corretta e senza avere tenuto conto in alcun modo delle osservazioni prospettate dalla ricorrente, secondo quanto esplicitamente riportato, in assolvimento dell'onere di specificità del motivo, alle pagg. 16 e 20 del ricorso; va precisato, a tal proposito, che secondo questa Corte, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. civ., 6 maggio 2021, n. 11917); d'altro lato, nessun ragionamento logico giuridico è stato specificamente indicato dal giudice del gravame al fine di rendere chiaro quale rilevanza avessero le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio al fine di ritenere non fondata la pretesa dell'amministrazione finanziaria sotto il profilo sia della non deducibilità dei costi in quanto non inerenti o non certi ed in ordine alla non sussistenza di operazioni soggettivamente inesistenti; ne consegue l'accoglimento del ricorso e il rinvio alla Commissione tributaria regionale anche per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, addì 8 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente or ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25944 del ruolo generale dell'anno 2017 et. proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Sardegna, n. 29, presso lo studio del primo difensore; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 851/8/2017, depositata in data 31 marzo 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] due avvisi di accertamento e successiva cartella di pagamento con i quali, relativamente agli anni 2006 e 2007, aveva contestato, ai fini Iva ed Irperf, la non deducibilità dei costi e la non detraibilità dell'Iva in relazione all'attività di commercio di auto; avverso gli atti impositivi il contribuente aveva proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto a seguito della disposta consulenza tecnica d'ufficio; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che, tenuto conto del fatto che il procedimento penale, instaurato a carico del contribuente per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti, si era concluso con l'archiviazione nonché del fatto che le suddette risultanze erano in sostanziale corrispondenza con i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, doveva escludersi che sussistessero i presupposto per ritenere che il contribuente avesse posto in essere operazioni inesistenti; avverso la suddetta pronuncia l'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a due motivi di censura, cui ha resistito il contribuente depositando controricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 20, d.lgs. n. 74/2000, dell'art. 654, cod. proc. civ., nonché dell'art. 116, cod. proc. civ., per avere confermato la sentenza di primo grado sulla base di una mera acritica adesione al decreto di archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 61, d. Igs. n. 546/1992, e dell'art. 132, cod. proc. civ., per avere reso una motivazione apparente, non avendo esposto il criterio logico seguito che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, avendo fatto richiamo al contenuto della consulenza tecnica d'ufficio senza alcuna indicazione delle ragioni della condivisione e senza avere in alcun modo tenuto conto delle specifiche contestazioni che erano state prospettate dalla ricorrente; i motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono fondati; va precisato che la controversia in esame aveva a presupposto sia la non deducibilità di costi ritenuti non inerenti e non provati sia la sussistenza di operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito dell'attività di commercio di autoveicoli da parte del ricorrente; la illegittimità della pretesa dell'amministrazione finanziaria è stata risolta dal giudice del gravame mediante un duplice richiamo: da un lato, al contenuto del provvedimento di archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente; dall'altro, agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio; in entrambi i casi, il giudice del gravame si è limitato al mero recepimento del contenuto dei suddetti atti, senza alcuna specifica valutazione critica; invero, va osservato, in primo luogo, che secondo questa Corte, la sopravvenienza di un decreto di archiviazione è insufficiente a fornire la prova della realtà delle operazioni soggette ad IVA. Infatti, il decreto di archiviazione è soltanto un mero indizio, mentre la contabilità regolare costituisce proprio la modalità che gli imprenditori utilizzano per compiere le operazioni carosello, detrarre l'IVA e dedurre le spese. Invero, il decreto di impromuovibilità dell'azione penale (adottato ai sensi dell'art. 408 c.p.p. e ss.) non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile (nella specie, del giudice tributario), poichè, a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere (Cass. civ., 21 gennaio 2021, n. 1157); nella fattispecie, il giudice del gravame si è limitato ad attingere all'esito conclusivo del procedimento penale favorevole al contribuente, senza valutare, in modo critico ed autonomo, gli eventuali elementi indiziario in esso contenuti; né può valere il riferimento compiuto alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, poiché lo stesso è stato compiuto mediante il richiamo agli esiti della medesima, senza alcuna autonoma valutazione e risolvendosi, pertanto, in una motivazione meramente apparente; invero, in relazione al secondo motivo di ricorso, il giudice del gravame ha fatto riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio relativa al valore di mercato delle autovetture senza avere esposto il ragionamento logico seguito per ritenere che la stessa fosse corretta e senza avere tenuto conto in alcun modo delle osservazioni prospettate dalla ricorrente, secondo quanto esplicitamente riportato, in assolvimento dell'onere di specificità del motivo, alle pagg. 16 e 20 del ricorso; va precisato, a tal proposito, che secondo questa Corte, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. civ., 6 maggio 2021, n. 11917); d'altro lato, nessun ragionamento logico giuridico è stato specificamente indicato dal giudice del gravame al fine di rendere chiaro quale rilevanza avessero le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio al fine di ritenere non fondata la pretesa dell'amministrazione finanziaria sotto il profilo sia della non deducibilità dei costi in quanto non inerenti o non certi ed in ordine alla non sussistenza di operazioni soggettivamente inesistenti; ne consegue l'accoglimento del ricorso e il rinvio alla Commissione tributaria regionale anche per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite. Così deciso in Roma, addì 8 marzo
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