CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37230/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanza del ricorrente volta alla sospensione della esecuzione della pena inflittagli con la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 23 dicembre 2021, irrevocabile il 22 luglio 2022, rispetto alla quale era stata proposta richiesta di rescissione del giudicato. La Corte ha ritenuto l'assenza di ragioni di particolare urgenza per provvedere sulla istanza di sospensione prima della decisione nel merito della richiesta di rescissione del giudicato, tenuto conto sia della prossimità della decisione, sia del fatto che l'ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari il 26 febbraio 2025, concerneva anche la pena concorrente inflitta con altra sentenza irrevocabile (emessa dal Tribunale di Bari il 30 dicembre 2022, irrevocabile il 12 febbraio 2025). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, quale unico motivo: violazione di legge per non avere la Corte di appello, nel valutare l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena, tenuto conto delle ragioni poste a sostegno della richiesta di rescissione del giudicato ed, in particolare, del fatto, colà rappresentato, che il ricorrente non aveva avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico, sfociato nella sentenza emessa dal Tribunale di Bari il 23 dicembre 2021, in quanto il decreto che aveva disposto il giudizio era stato notificato a persona con lui non convivente. Il ricorso ritiene, altresì, irrilevante la circostanza evidenziata dalla Corte di appello con riguardo alla esecuzione di altra pena inflitta con differente sentenza, sottolineando che, rispetto alla sanzione che dovrebbe essere eseguita, il ricorrente non potrebbe beneficiare di nessuna misura alternativa, richiamandosi anche la posizione dei coimputati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto in carenza di interesse e, comunque, con motivo generico ed anche manifestamente infondato. 1. Quanto alla prima argomentazione, il ricorrente si duole del fatto che la Corte non abbia preso in considerazione le ragioni poste a sostegno dell'istanza di rescissione del giudicato. L'assunto è generico poiché, a seguire le censure del ricorrente, ogni richiesta di rescissione del giudicato dovrebbe comportare automaticamente la sospensione della esecuzione della pena, che, al contrario, è rimedio di carattere eccezionale concedibile solo a determinate condizioni. In questo senso, si richiama il principio - applicabile anche alla rescissione del giudicato in forza del richiamo all'art. 635 cod. proc. pen. previsto dall'art. 629-bis, comma 4, cod. proc. pen. - secondo cui, in tema di revisione, la sospensione dell'esecuzione della pena prevista dall'art. 635 cod. proc. pen. è un istituto di carattere eccezionale, poiché deroga al principio di obbligatorietà dell'esecuzione, e presuppone l'esistenza di situazioni in cui appaia verosimile l'accoglimento della domanda e la conseguente revoca della condanna, non essendo a tal fine sufficiente la positiva delibazione sull'ammissibilità dell'istanza. (Sez. 1, n. 35873 del 27/11/2020, Favara, Rv. 280096 - 01). bt 2 2. Nel caso in esame, sebbene la Corte di appello non abbia effettuato alcun giudizio prognostico sulla sorte della richiesta di rescissione del giudicato avanzata dal ricorrente, risulta troncante l'osservazione contenuta nel provvedimento impugnato e censurata in ricorso con argomenti eccentrici, secondo cui l'ordine di esecuzione della pena che avrebbe dovuto essere sospeso, era stato emesso anche in relazione ad altra condanna patita dal ricorrente con una diversa sentenza irrevocabile; condanna ad una pena, qui si aggiunge, di anni quattro e mesi sette di reclusione, che, per la sua entità, non avrebbe potuto beneficiare di alcuna misura alternativa, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Ne consegue che, l'ordine di esecuzione della pena di cui si discute, avrebbe, comunque, dovuto avere corso almeno per la pena di anni quattro e mesi sette di reclusione, indipendentemente dalla eventuale sospensione di parte della sanzione complessiva ivi indicata, circostanza del tutto obliterata in ricorso che fa venir meno anche l'interesse concreto ed attuale del ricorrente a coltivare la stessa istanza di sospensione della esecuzione e l'odierno ricorso avverso il suo diniego. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo