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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 1976

Cassazione n. 44403/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/06/1976 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle partir] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L"' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 24/2/2021, che ha confermato la condanna pronunciata nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Asti in data 5/10/20218 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato con atto personalmente sottoscritto dal ricorrente, in violazione della previsione di cui all'art. 613 cod. proc. pen. 3.

All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Cric2olo e, A ITATA D ePOSCP,SC.El_t_ggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/06/1976 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle partir] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L"' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 24/2/2021, che ha confermato la condanna pronunciata nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Asti in data 5/10/20218 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato con atto personalmente sottoscritto dal ricorrente, in violazione della previsione di cui all'art. 613 cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Cric2olo e, A ITATA D ePOSCP,SC.El_t_ggi
Sentenza Cassazione n. 44403/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris