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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 aprile 2025

Cassazione n. 19370/2025

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t. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 23481/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] + 3,difesi come in atti; contro [OSCURATO:PERSONA] + 1,difesi come in atti ( controricorrent i e ricorrenti incidentali ) ; [OSCURATO:PERSONA] + ALTRI, (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che il ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] , dopo aver presentato, in data 26.04.2025, istanza di decisione ex art. 380 - bis c.p.c., ha successivamentefatto pervenire, in data 13.06.2025 , mediante difensore munito di mandato speciale, dichiarazione di rinuncia al ricorso, del cui deposito è stata data comunicazione alleparti costituite , a cura della cancelleria, in pari data; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della proposta senza che né gli altri ricorrenti principali, né iricorrenti incidental i abbianochiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese processuali possano essere compensate tra le parti , in ragione della reciproca soccombenza; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; spese compensate Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.

Roma, 10/07/2025. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 23481/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] + 3,difesi come in atti; contro [OSCURATO:PERSONA] + 1,difesi come in atti ( controricorrent i e ricorrenti incidentali ) ; [OSCURATO:PERSONA] + ALTRI, (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che il ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] , dopo aver presentato, in data 26.04.2025, istanza di decisione ex art. 380 - bis c.p.c., ha successivamentefatto pervenire, in data 13.06.2025 , mediante difensore munito di mandato speciale, dichiarazione di rinuncia al ricorso, del cui deposito è stata data comunicazione alleparti costituite , a cura della cancelleria, in pari data; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della proposta senza che né gli altri ricorrenti principali, né iricorrenti incidental i abbianochiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese processuali possano essere compensate tra le parti , in ragione della reciproca soccombenza; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; spese compensate Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 10/07/2025. [OSCURATO:PERSONA]
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