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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 22401/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aumento per la recidiva e alla rideterminazione dello stesso ex art.620 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 27 aprile 2021 il Tribunale di Mantova dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di resistenza nei confronti di pubblico ufficiale e, ritenuta la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione (pena base mesi sei di reclusione aumentata per la recidiva).

2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso diretto per cassazione avverso la suddetta sentenza, denunziando la violazione di legge in ordine all'aumento della pena per la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, in misura corrispondente alla metà anziché ai due terzi della pena base, come invece previsto dall'art. 99, comma quarto, cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.

4. L'unico motivo di ricorso si palesa fondato.

Con la sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., ritenendo non applicabili le attenuanti generiche in ragione "dei diversi e gravi precedenti penali" e considerando viceversa sussistente la contestata recidiva, in base alle risultanze del certificato penale e alla valutazione di maggiore capacità delinquenziale espressa con il reato in parola.

La pena base, fissata nel minimo edittale di mesi sei di reclusione, veniva aumenta a mesi nove in ragione della recidiva.

Con detto calcolo il Tribunale non ha considerato che, ex art. 99, comma quarto, cod. pen., l'aumento da apportare in relazione alla tipologia di recidiva ritenuta a carico dell'imputato doveva essere pari a due terzi e quindi a mesi quattro di reclusione, per una pena finale di mesi dieci di reclusione.

5. Orbene, atteso che la pena è stata irrogata dai giudici di merito applicando il minimo edittale, può agevolmente procedersi all'annullamento senza rinvio -sul punto- della sentenza impugnata, rideterminando la pena in mesi dieci di reclusione (partendo dal minimo edittale di mesi sei con aumento di mesi quattro -pari a due terzi della pena base- per la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale).

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'aumento della pena per la recidiva, che stabilisce in mesi quattro di reclusione e per l'effetto ridetermina la pena finale in mesi dieci di reclusione.

Così deciso il 17/05/2022 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aumento per la recidiva e alla rideterminazione dello stesso ex art.620 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 27 aprile 2021 il Tribunale di Mantova dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di resistenza nei confronti di pubblico ufficiale e, ritenuta la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione (pena base mesi sei di reclusione aumentata per la recidiva). 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso diretto per cassazione avverso la suddetta sentenza, denunziando la violazione di legge in ordine all'aumento della pena per la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, in misura corrispondente alla metà anziché ai due terzi della pena base, come invece previsto dall'art. 99, comma quarto, cod. proc. pen. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. 4. L'unico motivo di ricorso si palesa fondato. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., ritenendo non applicabili le attenuanti generiche in ragione "dei diversi e gravi precedenti penali" e considerando viceversa sussistente la contestata recidiva, in base alle risultanze del certificato penale e alla valutazione di maggiore capacità delinquenziale espressa con il reato in parola. La pena base, fissata nel minimo edittale di mesi sei di reclusione, veniva aumenta a mesi nove in ragione della recidiva. Con detto calcolo il Tribunale non ha considerato che, ex art. 99, comma quarto, cod. pen., l'aumento da apportare in relazione alla tipologia di recidiva ritenuta a carico dell'imputato doveva essere pari a due terzi e quindi a mesi quattro di reclusione, per una pena finale di mesi dieci di reclusione. 5. Orbene, atteso che la pena è stata irrogata dai giudici di merito applicando il minimo edittale, può agevolmente procedersi all'annullamento senza rinvio -sul punto- della sentenza impugnata, rideterminando la pena in mesi dieci di reclusione (partendo dal minimo edittale di mesi sei con aumento di mesi quattro -pari a due terzi della pena base- per la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'aumento della pena per la recidiva, che stabilisce in mesi quattro di reclusione e per l'effetto ridetermina la pena finale in mesi dieci di reclusione. Così deciso il 17/05/2022 Il Consigliere e
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