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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10500/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché: - il primo motivo consiste in una richiesta di rivalutazione delle prove necessarie a giungere ad un giudizio di responsabilità per l'assenza dal domicilio che era contestata all'imputato, quale violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione cui era sottoposto, rivalutazione che è preclusa in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); - il secondo motivo è affetto dal vizio di specificità dei motivi di impugnazione, perché non prende posizione sulla motivazione usata dalla pronuncia impugnata per negare la causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., ovvero il giudizio di pericolosità dell'imputato che emerge dalla sua sottoposizione a misura di prevenzione; - il terzo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui contesta il diniego delle attenuanti generiche evidenziando la "quasi incensuratezza" dell'imputato, atteso che per espresso disposto dell'art. 62-bis, comma 3, cod. pen., l'incensuratezza dell'imputato non può di per sé essere motivo di concessione di tale tipologia di attenuanti, pertanto a maggior ragione non può esserlo la "quasi incensuratezza" invocata nel ricorso, mentre l'argomento del buon contegno processuale è proposto in modo assertivo, e la giovane età, al di là delle considerazioni sulla inerenza al caso di specie (imputato del 1994, reato del 2022), di per sé non è ritenuta motivo sufficiente per concedere tale tipologia di attenuanti, se non accompagnata dalla valutazione della non completa maturità dell'imputato e della incapacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile (Sez. 2 , Sentenza n. 11985 del 04/02/2020, PG in proc.

Gismondo, Rv. 278633), mentre, nella parte in cui censura il giudizio di bilanciamento e la dosimetria della pena, il motivo è manifestamente infondato, contestando in modo assertivo giudizi che appartengono alla discrezionalità del giudice del merito, purchè non illogicamente motivati (Sez.

U, sent. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 5, Sentenza n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitatíva, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché: - il primo motivo consiste in una richiesta di rivalutazione delle prove necessarie a giungere ad un giudizio di responsabilità per l'assenza dal domicilio che era contestata all'imputato, quale violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione cui era sottoposto, rivalutazione che è preclusa in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); - il secondo motivo è affetto dal vizio di specificità dei motivi di impugnazione, perché non prende posizione sulla motivazione usata dalla pronuncia impugnata per negare la causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., ovvero il giudizio di pericolosità dell'imputato che emerge dalla sua sottoposizione a misura di prevenzione; - il terzo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui contesta il diniego delle attenuanti generiche evidenziando la "quasi incensuratezza" dell'imputato, atteso che per espresso disposto dell'art. 62-bis, comma 3, cod. pen., l'incensuratezza dell'imputato non può di per sé essere motivo di concessione di tale tipologia di attenuanti, pertanto a maggior ragione non può esserlo la "quasi incensuratezza" invocata nel ricorso, mentre l'argomento del buon contegno processuale è proposto in modo assertivo, e la giovane età, al di là delle considerazioni sulla inerenza al caso di specie (imputato del 1994, reato del 2022), di per sé non è ritenuta motivo sufficiente per concedere tale tipologia di attenuanti, se non accompagnata dalla valutazione della non completa maturità dell'imputato e della incapacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile (Sez. 2 , Sentenza n. 11985 del 04/02/2020, PG in proc. Gismondo, Rv. 278633), mentre, nella parte in cui censura il giudizio di bilanciamento e la dosimetria della pena, il motivo è manifestamente infondato, contestando in modo assertivo giudizi che appartengono alla discrezionalità del giudice del merito, purchè non illogicamente motivati (Sez. U, sent. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 5, Sentenza n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitatíva, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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