CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25198/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA SUL RICORSO rg 22901/2016 proposto da ?49 -/ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] qugli eredi .di [OSCURATO:PERSONA] rappresentati ttair‘o e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]userD Tamberi gagigke i in Roma via BarnabkOriani 85 to Si.-0U0 L, Dì e , presso Ut_Jale è- d-om.rdfigiusta procura in calce al ricorso - ricorrenti - Contro Comune di Arcidosso in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente dom.to presso il suo studio in Roma largo trionfale 7 presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente (oscatna k 02- 20-t6 -avverso la sentenza n. 425 emessa dalla CTR il.N21-61e depositata 1r8-.10.201e non notificata; udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del 24, a.06.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pg che ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 contribuenti impugnavano l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Arcidosso relativo ad una presunta differenza di importi relativi all'anno 2007 dovuti a titolo di ICI, sul rilievo che, in realtà, l'intero importo richiesto pari a 803,88 era stato integralmente versato. L'amministrazione comunale, successivamente all'introduzione del giudizio tributario, provvedeva all'annullamento in autotutela dell'avviso in quanto la somma versata regolarmente non era stata contabilizzata e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. La CTP di Grosseto dichiarava la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Interposto appello da parte dei contribuenti in punto di spese, la CRT della Toscana confermava la prima decisione. Per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe hanno proposto ricorso i contribuenti sulla base di cinque motivi , vv,e vvto ( L'ente comunale replica con controricorso. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la prima censura si deduce l'omessa motivazione su un fatto decisivo ex art. 360 n.5), c.p.c, denunciando l'assenza di motivazione in ordine alle ragioni che hanno fondato la decisione della Regionale in merito alla compensazione delle spese. 2.La medesima critica viene riproposta ai sensi degli artt. 11 comma 5 Cost, dell'art. 132 c.p.c., 2 comma 4 d.lgs. n. 546/92, in relazione all'art. 360, n.3), c.p.c.; nonché con la terza censura ex art. 36 del d.lgs. 546/92, in relazione all'art. 360, n.4) c.p.c. 3. Con la quarta critica si lamenta la violazione degli artt. 15 e 46 d.lgs. 546/92 e 91 e 92 c.p.c., ex art. 360, n.3), c.p.c. per avere il giudicante compensato le spese di lite, ancorchè la cessazione della materia del contendere fosse dipesa dall'annullamento in autotutela dell'avviso da parte dell'ente creditore; sostenendo che in caso di illegittimità originaria dell'atto - come accaduto nella fattispecie - le spese devono essere riconosciute e non possono essere compensate. 4. L'ultimo motivo prospetta erronea motivazione su fatto controverso e decisivo del giudizio in tema di compensazione ex art. 360, n. 5), c.p.c., rilevando che l'avviso prevedeva la proponibilità del ricorso avverso di esso per far valere le proprie ragioni, con la conseguenza che la facoltà offerta al contribuente di richiedere l'annullamento in autotutela - come argomentato dalla Regionale - non poteva legittimare la compensazione delle spese solo per aver optato per il ricorso giurisdizionale avverso l'atto impositivo anzichè per l'istanza di annullamento in autotutela. 5. Osserva la Corte che occorre esaminare in via preliminare il quarto e l'ultimo motivo di ricorso poiché, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre ( Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014). 9.11 quarto ed il quinto motivo sono fondati, ancorché per ragioni diverse da quelle esplicitate dalla ricorrente, con assorbimento degli altri motivi. La sentenza della CTR risale al 29 febbraio 2016; a decorrere dal 10 gennaio 2016 trovava applicazione l'art. 15, c. 2, riformulato [«Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.»; articolo 9, comma 1, lettera f), numero 2), del D.Igs. 24 settembre 2015, n. 156]; - peraltro, già in relazione alla precedente formulazione dell'art. 15 (che rinviava all'art. 92 c.p.c.), si era affermato che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a, della I. n. 263 del 2005), il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25594; Cass., 9 novembre 2015, n. 22793). Detta norma prevedeva che «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»; siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano «gravi ed eccezionali ragioni», costituisce «una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (cfr. Cass. n. 2883/2014; così in motivazione, da ultimo e tra le tante, Cass. Sez. Lav., ord. 7 agosto 2019, n. 21157, Rv. 654806- 01), la cui "attività di precisazione e integrazione è censurabile in sede di legittimità al pari di ogni giudizio fondato su norme giuridiche, atteso che, nell'esprimere il giudizio di valore necessario ad integrare il parametro generale contenuto nella norma elastica, il giudice compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma, dando concretezza a quella parte mobile della stessa" (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 22 febbraio 2012, n. 2572, Rv'. 621247-01). Siffatta "elasticità" di valutazione costituisce un connotato addirittura costituzionalmente necessario del potere/dovere del giudice di regolamentare le spese di lite, visto che l'introduzione di un sistema di rigida predeterminazione delle "altre" ragioni, rispetto alla soccombenza reciproca, idonee a giustificare la compensazione (scelta, per l'esattezza, compiuta dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162) è stata ritenuto in contrasto con la Costituzione; - che, difatti, la Corte costituzionale ha affermato come una rigida "predeterminazione" di ipotesi "tipiche" di compensazione rechi un "minus" agli artt. 24 e 111 della [OSCURATO:PERSONA], visto che "la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti" (Corte cost., sent. 7 marzo 2018, n. 77); - che è, dunque, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni per la compensazione il tratto caratterizzante la disciplina in materia, giacché persino "la stessa ipotesi della soccombenza reciproca", che "parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta" (così, nuovamente, Corte cost., sent. n. 77 del 2018, cit.); - che, pertanto, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice — sebbene debba astenersi da formule stereotipate o di mero stile, del tipo "la peculiarità della vicenda" esaminata (cfr., tra le numerose, Cass. Sez. 6- 5, ord. 25 settembre 2017, n. 22310, Rv. 645998- 01) — è tenuto, essenzialmente, ad evitare che "siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge" (da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, n. 9777; n.21400/2021); - che è, dunque, una verifica "in negativo" — in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che, come visto, caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157) — quella demandata a questa Corte; - che, pertanto, essa è chiamata a stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. siano "non illogiche" o "erronee", e ciò, tra l'altro, pure in conformità con l'avvenuta "riduzione al minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), giusta l'avvenuta "novellazione" — da parte dell'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, 134, applicabile "ratione temporis" al presente giudizio — dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.. In questa "cornice" va iscritto il sindacato da compiersi sulla motivazione con cui la Commissione Tributaria, nel presente caso, ha compensato le spese del primo grado di giudizio e disposto la compensazione delle spese di appello, sul rilievo che, se la cessazione della materia del contendere originava dall'annullamento tardivo in sede di autotutela dell'atto opposto, i ricorrenti avrebbero potuto evitare di ricorrere alla tutela giurisdizionale chiedendo all'ente impositore di annullare l'atto e considerata la riconducibilità dell'errore (omessa contabilizzazione di C 402,00, quale saldo ICI anno 2007) al concessionario.Nel processo tributario il legislatore ha ritenuto di ricomprendere nella disciplina dell'istituto tipicamente processuale dell'estinzione del giudizio, che sia nel processo civile che in quello amministrativo consegue a situazioni di natura prettamente processuali (rinuncia agli atti del giudizio e inattivita' delle parti), oltre alle predette situazioni (artt. 44 e 45 d.lgs. n. 546/92), anche la cessazione della materia del contendere (art. 46, d.lgs. cit.). Occorre chiarire che la giurisprudenza di questa Corte (cfr.Cass n.15371/21 e' n° 21400/21; n. 3950/2017; n. 19947 del 21/09/2010, id. n. 9174 del 21/04/2011) ha costantemente ribadito il principio secondo cui: in tema di processo tributario, nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, primo comma del d.lgs n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato (dovuta all'accoglimento di uno dei motivi preliminari d'invalidità dedotti dal contribuente), può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, primo comma, del medesimo d.lgs., in quanto intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di un'ipotesi diversa dalla compensazione "ope legis" prevista dal terzo comma dell'art. 46 sopra citato, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2003. ( Cass. n.16696/2022, in motiv.) Si rammenta che, con la sentenza n. 274 del 2005 la Corte costituzionale - nel dichiarare costituzionalmente illegittimo, in relazione al principio di ragionevolezza, riconducibile all'art. 3 della Costituzione, l'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge - ha affermato che la compensazione "ope legis" delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, rendendo inoperante il principio di responsabilità delle spese del giudizio, osservato anche nel processo tributario, si traduce in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni e, corrispondentemente, in un ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore; con la conseguenza che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2010, n. 19947; Cass., Sez. 6"-5, 14 febbraio 2017, n. 3950; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2018, n. 33587; Cass., Sez. 5", 26 luglio 2019, nn. 20349 e 20350; Cass., Sez. 6^-5, 19 novembre 2019, nn. 30086 e 30087; Cass. 2019, n. 2653;Cass 2020, n. 14939; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10161; Cass., Sez. 6^-5, 15 settembre 2021, n. 24841; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2021, n. 24878; Cass., Sez. 6^-5, 27 dicembre 2021, n. 41535; Cass. 2022, n. 4832). In altri termini, la cessazione della materia del contendere, in dipendenza dell'annullamento - in via di autotutela - dell'atto impositivo non comporta « necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale», se non quando l'annullamento consegua alla «manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione » (Sez. 5, ordinanza n. 22231 del 26/10/2011); sicché, fuori nella ipotesi de qua, « può essere disposta la compensazione delle spese L.] all'esito della valutazione complessiva della lite » (Sez. 6-5, ordinanza n. 3950 del 14/02/2017). Nella specie, è pacifico tra le parti che l'avviso di accertamento 1Cl per l'annualità di imposta 2007 sia stata annullato integralmente e sia stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all'impugnazione del predetto atto impositivo, in seguito all'annullamento in sede autotutela, da parte dell'ente impositore, dell'avviso opposto. E' indubbio che, nella specie, essendo venuta meno la pretesa impositiva dell'ente comunale successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo deve trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 46, d.lgs. n. 546/1992 che, al comma 1, prevede la estinzione del giudizio «nei casi di definizione delle pendenze tributarie e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere». Questa Corte ha poi chiarito che, nell'ipotesi in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione le ragioni della propria statuizione in punto di compensazione di spese, sia comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere sussistente il vizio di violazione di legge nell'ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (cfr. Cass.n. 2206/2019; nn. 23059/18, 6059/2017, 11222/2016, 12893/2011). La motivazione, sul punto, della sentenza impugnata deve ritenersi illogica ed errata, innanzitutto nella parte in cui ha ritenuto di condividere le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della disposta compensazione delle spese di quel grado, in particolare nel valorizzare sia la mancata contabilizzazione ad opera della concessionaria delle somme versate dal contribuente a titolo di ICI, sia la circostanza relativa al fatto che in teoria i contribuenti avrebbero potuto evitare di adire il giudice invocando l'annullamento in sede di autotutela, annullamento che, tuttavia, non era certo che l'ente locale avrebbe disposto all'epoca. In ogni caso, rientra nei diritti costituzionali del contribuente adire l'autorità giudiziaria anche senza previa presentazione di richiesta di annullamento in sede di autotutela e l'omessa contabilizzazione delle somme effettivamente versate imputabile alla concessionaria non esime da responsabilità l'ente comunale in nome e per conto del quale il primo opera. [OSCURATO:PERSONA] ha dunque trascurato di motivare in alcun altro modo la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni legittimanti ex art.92, secondo comma, c.p.c. - sia pure nella prospettiva di clausola elastica - la deroga al principio di soccombenza (v.Ordinanza n. 3950/2017, in motiv; Cass. 2883 del 10/02/2014; Cass. n. 2572 del 2012). Ne consegue, pertanto, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. Toscana per la regolamentazione delle spese, trattandosi di attività presupponente un accertamento in fatto devoluto al Giudice di merito. P.Q.M. La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa com