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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 20209/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /i(Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati, il primo, alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 395.500,00 di multa e, la seconda, alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 340.500,00 di multa, entrambi per i reati di cui agli artt. 291-bis, comma 1, e 291-ter, comma 2, lett. c), e 293 d.p.r. n. 43 del 1973 e 489 cod. pen. (capo a), e, la seconda, anche per il reato di cui all'art. 43 comma 1, lett. a), e comma 2, d.lgs. 504/95 (capo b), articolando entrambi due motivi di ricorso, deducono: 1) [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla dichiarazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo a) della rubrica, per la non configurabilità di una connessione di esso con un reato in materia di falso, e, con il secondo motivo, vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto; 2) [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza del dolo, e, con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da doglianze riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, posto che la sentenza impugnata spiega correttamente perché il reato di contrabbando, avente ad oggetto 13.500,00 kg. di t.l.e., è aggravato dalla connessione con il reato di uso di atto falso, in quanto l'imputato, con riferimento alla merce, importata da Paese extra-comunitario in regime di esenzione d'IVA siccome destinata ad altro Paese extra-comunitario, per far risultare fittiziamente l'uscita della stessa dal territorio dell'Unione Europea, ha presentato un documento cartaceo di accompagnamento per il transito, corrispondente per numero, ma difforme per oggetto (una lavatrice invece che il t.l.e.), rispetto a quello risultante nel sistema informatico, costituente falsificazione materiale del documento cartaceo rilasciato dalla dogana di ingresso, che deve viaggiare unitamente alla merce, e che ha natura di atto pubblico siccome attestante le operazioni effettuate dal pubblico ufficiale della dogana di partenza e l'esito del controllo della conformità della merce; Rilevato che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] espone censure del tutto prive di specificità, perché si limita a riportare enunciati giurisprudenziali, senza però fornire gli elementi di fatto ai quali tali principi dovrebbero applicarsi, e senza nemmeno indicare i punti della decisione ai quali si riferisce; Considerato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale e congruo perché le condotte dell'imputata, relative a 13.500,00 kg. di t.l.e. (capo a) e 13.680,00 kg. di alcool (capo b), ed ammesse dalla medesima donna nella loro materialità, non possono ritenersi sorrette da buona fede, siccome ella ha dichiarato di essersi prestata a compiere operazioni doganali relativamente alle quali non aveva alcuna dimestichezza e su richiesta di due persone da lei appena conosciute, ha fornito il proprionumero di utenza cellulare alla persona incaricata di effettuare il trasporto di copertura in relazione al capo b (un caricabatterie invece che l'alcool), non ha invece fornito alcun documento di identità allo spedizioniere, ed ha omesso qualunque denuncia o contestazione nei confronti delle due persone che le avevano richiesto di compiere le operazioni doganali; Rilevato che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] espone doglianze non consentite in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto il Giudice di secondo grado ha correttamente rappresentato, a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la presenza di numerosi e significativi precedenti penali, nonché l'irrilevanza delle ammissioni, limitate a finalità autodifensive; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 maggio 2026.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] yrbo i J [OSCURATO:PERSONA] ryLl:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /i(Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati, il primo, alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 395.500,00 di multa e, la seconda, alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 340.500,00 di multa, entrambi per i reati di cui agli artt. 291-bis, comma 1, e 291-ter, comma 2, lett. c), e 293 d.p.r. n. 43 del 1973 e 489 cod. pen. (capo a), e, la seconda, anche per il reato di cui all'art. 43 comma 1, lett. a), e comma 2, d.lgs. 504/95 (capo b), articolando entrambi due motivi di ricorso, deducono: 1) [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla dichiarazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo a) della rubrica, per la non configurabilità di una connessione di esso con un reato in materia di falso, e, con il secondo motivo, vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto; 2) [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza del dolo, e, con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da doglianze riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, posto che la sentenza impugnata spiega correttamente perché il reato di contrabbando, avente ad oggetto 13.500,00 kg. di t.l.e., è aggravato dalla connessione con il reato di uso di atto falso, in quanto l'imputato, con riferimento alla merce, importata da Paese extra-comunitario in regime di esenzione d'IVA siccome destinata ad altro Paese extra-comunitario, per far risultare fittiziamente l'uscita della stessa dal territorio dell'Unione Europea, ha presentato un documento cartaceo di accompagnamento per il transito, corrispondente per numero, ma difforme per oggetto (una lavatrice invece che il t.l.e.), rispetto a quello risultante nel sistema informatico, costituente falsificazione materiale del documento cartaceo rilasciato dalla dogana di ingresso, che deve viaggiare unitamente alla merce, e che ha natura di atto pubblico siccome attestante le operazioni effettuate dal pubblico ufficiale della dogana di partenza e l'esito del controllo della conformità della merce; Rilevato che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] espone censure del tutto prive di specificità, perché si limita a riportare enunciati giurisprudenziali, senza però fornire gli elementi di fatto ai quali tali principi dovrebbero applicarsi, e senza nemmeno indicare i punti della decisione ai quali si riferisce; Considerato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale e congruo perché le condotte dell'imputata, relative a 13.500,00 kg. di t.l.e. (capo a) e 13.680,00 kg. di alcool (capo b), ed ammesse dalla medesima donna nella loro materialità, non possono ritenersi sorrette da buona fede, siccome ella ha dichiarato di essersi prestata a compiere operazioni doganali relativamente alle quali non aveva alcuna dimestichezza e su richiesta di due persone da lei appena conosciute, ha fornito il proprionumero di utenza cellulare alla persona incaricata di effettuare il trasporto di copertura in relazione al capo b (un caricabatterie invece che l'alcool), non ha invece fornito alcun documento di identità allo spedizioniere, ed ha omesso qualunque denuncia o contestazione nei confronti delle due persone che le avevano richiesto di compiere le operazioni doganali; Rilevato che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] espone doglianze non consentite in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto il Giudice di secondo grado ha correttamente rappresentato, a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la presenza di numerosi e significativi precedenti penali, nonché l'irrilevanza delle ammissioni, limitate a finalità autodifensive; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 maggio 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] yrbo i J [OSCURATO:PERSONA] ryLl:
Sentenza Cassazione n. 20209/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris