CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09676/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 724/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA], UMBERTO E BRUNO, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e domiciliati presso il loro domicilio digitale pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] Ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 29, pec: -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in [OSCURATO:PERSONA] 6, pec: -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2347/2022 depositata il 27/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI. Rilevato che: La compagnia [OSCURATO:PERSONA] SpA (poi [OSCURATO:PERSONA] SpA), che aveva rilasciato in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. una polizza assicurativa a garanzia dell’erogazione di un contributo da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA] quale incentivo per investimenti di natura turistica in relazione a lavori di ammodernamento di una struttura ricettiva di sua proprietà denominata [OSCURATO:PERSONA] nel comune di [OSCURATO:PERSONA] nell’isola di Ischia, propose opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Napoli su istanza della Regione [OSCURATO:PERSONA] con cui, a seguito della revoca del contributo, veniva intimata la restituzione della somma erogata. Citò in giudizio la Regione [OSCURATO:PERSONA] e i fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentir pronunciare l’inoperatività della polizza, l’annullamento del decreto ingiuntivo e in subordine l’illegittimità e contrarietà a buona fede dell’escussione della polizza nell’assenza dei presupposti legittimanti; in subordinechiese che la [OSCURATO:PERSONA] fosse condannata a tenerla indenne e manlevarla,ai sensi degli artt. 1203 n. 3 c.c. 1949 e 1950 c.c. e delle condizioni di polizza, d i quanto fosse eventualmente tenuta a corrispondere alla RegioneCampania.[OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi in giudizio , rappresentò che il contributo era stato revocato in quanto l’istruttoria aveva evidenziato alcune criticità. [OSCURATO:PERSONA],nel costituirsi in giudizio, ne chiese la sospensione, in attesa della definizione del procedimento pendente dinanzi al TAR [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l’impugnazione del decreto di revoca dei contributi, contestò l’infondatezza della pretesa restitutoria sostenendo di aver adempiuto alle prescrizioni del bando di gara e chiese, in vi a subordinata, che fosse respinta la domanda di rivalsa formulata dalla Gan. Il Tribunale di Napoli respinse l’opposizionedella Gan, rigettando tutte le domande dell’opponente,dichiarò inammissibili le eccezioni sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] e, qualificato il contratto stipulato tra la Gan e laDi Iorio quale contratto autonomo di garanzia, accolse la domanda della Gan e condannò la società [OSCURATO:PERSONA] ed i soci a manlevarla di tutte le somme dovute alla Regione [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’art. 7 delle condizioni generali del contratto di fideiussione, e stimate in €330.899,637. A seguito di appello principale di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e di appello incidentale di Groupama (e nei confronti anche di [OSCURATO:PERSONA] snc costituitasi aderendo all’appello del [OSCURATO:PERSONA] e a quello incidentale di Groupama), la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato entrambi gli appelli compensando le spese.Rigettati i motivi sulla sospensione necessaria del processo ex art.295 c.p.c. in attesa della pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] sulla revoca del decreto, sulla qualificazione della garanzia come contratto autonomo con clausola a prima richiesta e sull’accoglimento della domanda di manleva, e rigettato altresì l’appello incidentale della Groupama, per quanto ancora di interesse, la corte del merito ha rigettato il motivo di appello con il quale era stata censurata la sentenza di primo grado per avere ritenuto valida ed efficace la concessione di una fideiussione per un importo maggiore rispetto a quello assentito inizialmente nonostante, a detta degli appellanti, non fosse mai stato pagato il premio di tale seconda polizz a , essendo i l pagamento subordinato all’emissione del decreto regionale col quale sarebbe stato autorizzato il saldo del contributo. Sul punto la corte del gravame ha ritenuto che la società assicuratrice aveva riconosciuto l’emissione di una valida polizza fideiussoria in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA] ancorchè non operativa perché relativa all’erogazione del saldo del contributo, e che, il mancato o ritardato pagamento del premio, non rendeva inefficace la polizza fideiussoria. Ha aggiunto che,in caso di escussione della garanzia , la morosità del contraente nel pagamento dei premi neppure sarebbe stataopponibile al beneficiario per lanatura autonoma del contratto di garanzia. Ha infine precisato che una prima polizza era stata sottoscritta dalla società [OSCURATO:PERSONA] il 19 febbraio 2002 con richiamo espresso ai primi due acconti del contributo ed una seconda denominata “appendice di variazione”era stata stipulata in data 30 settembre 2002 con aumento dell’originario importo garantito. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] snc propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] SpA e Regione [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: con un unico motivo di ricorso - Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in relazione alla inesistenza della seconda fideiussione”- i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui la stessa avrebbe omesso di pronunciare su un fatto storico, controverso e decisivo, costituito dalla circostanza che l’appendice di variazione della fideiussione -con la quale l’originario importo garantito per € 122.866,00 era stato aumentato ad € 409.550,32- non sarebbe stato mai sottoscritto né dalla [OSCURATO:PERSONA] snc né da [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che la censura sconta una prima ragione di inammissibilità costituita dalla inidoneità del ricorso ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. avverso una pronuncia cd. “doppia conforme”, il motivo è inammissibile perché privo di autosufficienza e dunque redatto in contrasto con l’art. 366 n. 6 c.p.c. Il ricorrente infatti non individua dove il fatto, che si pretende controverso,sia stato introdotto nel giudizio di merito e con quale atto processuale sì da non porre questa Corte nella condizione di poter scrutinare la censura senza attingere elementi aliunde. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al solidale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 9.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma