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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 2022

Cassazione n. 18373/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C • lette le nclusioni dy Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Novara ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di Novara in regime di cui all'art. 41-bis

I. 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in poi, ord. pen.), di colloqui telefonici con il difensore, atteso che il colloquio può essere fatto soltanto a condizione che il difensore, ai fini di una corretta identificazione, si rechi presso un Istituto penitenziario, non potendo il colloquio svolgersi per mezzo dell'utenza telefonica personale.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge.

La legge dispone che le modalità di esecuzione dei colloqui visivi e telefonici non possono essere quelle dei colloqui visivi e telefonici con i familiari.

Vi è già un precedente della giurisprudenza di legittimità, che ha annullato un provvedimento di mancata autorizzazione allo svolgimento dei colloqui con il difensore fondato sulle stesse ragioni indicate ora dal Tribunale.

È possibile stabilire l'esatta identità del difensore anche per le telefonate presso l'utenza cellulare o al limite presso quella allocata nello studio professionale, i cui numeri risultano sull'Albo degli avvocati

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. La questione posta dal ricorso è stata già affrontata e risolta, con argomenti condivisibili, da Sez.

I, n. 46021 del 21 ottobre 2021, sul punto non massimata, emessa sempre su ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Si è allora rilevato che è pur vero che l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen., nel dettare una disciplina più restrittiva dei colloqui per i detenuti soggetti al regime differenziato - quanto al numero dei colloqui, alla loro frequenza temporale, ai locali nei quali debbono essere effettuati, alle persone con le quali essi possono svolgersi e ai controlli cui sono assoggettati -, specifica che le restrizioni non attengono ai colloqui con i difensori.

È però fatta salva l'eventualità che la normativa secondaria definisca particolari modalità di svolgimento di detti colloqui, sempre che non reiteri i limiti numerici previsti per i colloqui con i familiari, i conviventi e le terze persone.3.

L'art. 16.3 della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria prescrive che il colloquio telefonico debba avvenire presso il più vicino istituto penitenziario al fine di poter stabilite «l'esatta identità dell'interlocutore».

La previsione è conforme al generale canone della ragionevolezza delle restrizioni, posto che l'esigenza di identificare il soggetto ammesso al colloquio ben potrebbe non essere soddisfatta autorizzando lo svolgimento del colloquio dallo studio professionale del difensore, non potendosi escludere il pericolo che, per qualsivoglia ragione, nel corso della telefonata il legale lasci la comunicazione ad un soggetto terzo non avente titolo alla conversazione.

L'applicazione di tale regola comporta un carico aggiuntivo di adempimenti per l'esercizio del diritto di difesa,ma essa è pienamente giustificata dall'esigenza di «impedire i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà», in conformità dei principi affermati dalla Corte costituzionale, secondo cui al decremento di tutela di un diritto fondamentale deve fare necessario riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango (cfr.

Corte cost., sentenza n. 143 del 2013).

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 30 marzo 2022 Il co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C • lette le nclusioni dy Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Novara ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di Novara in regime di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in poi, ord. pen.), di colloqui telefonici con il difensore, atteso che il colloquio può essere fatto soltanto a condizione che il difensore, ai fini di una corretta identificazione, si rechi presso un Istituto penitenziario, non potendo il colloquio svolgersi per mezzo dell'utenza telefonica personale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. La legge dispone che le modalità di esecuzione dei colloqui visivi e telefonici non possono essere quelle dei colloqui visivi e telefonici con i familiari. Vi è già un precedente della giurisprudenza di legittimità, che ha annullato un provvedimento di mancata autorizzazione allo svolgimento dei colloqui con il difensore fondato sulle stesse ragioni indicate ora dal Tribunale. È possibile stabilire l'esatta identità del difensore anche per le telefonate presso l'utenza cellulare o al limite presso quella allocata nello studio professionale, i cui numeri risultano sull'Albo degli avvocati 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. La questione posta dal ricorso è stata già affrontata e risolta, con argomenti condivisibili, da Sez. I, n. 46021 del 21 ottobre 2021, sul punto non massimata, emessa sempre su ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Si è allora rilevato che è pur vero che l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen., nel dettare una disciplina più restrittiva dei colloqui per i detenuti soggetti al regime differenziato - quanto al numero dei colloqui, alla loro frequenza temporale, ai locali nei quali debbono essere effettuati, alle persone con le quali essi possono svolgersi e ai controlli cui sono assoggettati -, specifica che le restrizioni non attengono ai colloqui con i difensori. È però fatta salva l'eventualità che la normativa secondaria definisca particolari modalità di svolgimento di detti colloqui, sempre che non reiteri i limiti numerici previsti per i colloqui con i familiari, i conviventi e le terze persone.3. L'art. 16.3 della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria prescrive che il colloquio telefonico debba avvenire presso il più vicino istituto penitenziario al fine di poter stabilite «l'esatta identità dell'interlocutore». La previsione è conforme al generale canone della ragionevolezza delle restrizioni, posto che l'esigenza di identificare il soggetto ammesso al colloquio ben potrebbe non essere soddisfatta autorizzando lo svolgimento del colloquio dallo studio professionale del difensore, non potendosi escludere il pericolo che, per qualsivoglia ragione, nel corso della telefonata il legale lasci la comunicazione ad un soggetto terzo non avente titolo alla conversazione. L'applicazione di tale regola comporta un carico aggiuntivo di adempimenti per l'esercizio del diritto di difesa,ma essa è pienamente giustificata dall'esigenza di «impedire i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà», in conformità dei principi affermati dalla Corte costituzionale, secondo cui al decremento di tutela di un diritto fondamentale deve fare necessario riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango (cfr. Corte cost., sentenza n. 143 del 2013). 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30 marzo 2022 Il co
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