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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00060/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:CODICE_FISCALE]-, rappresentato e difeso da sé stesso, con studio in Roma via Giulia n. 66 e presso [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], successore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- avverso la sentenza n. 3011 , pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] delLazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] , dep. 14/11/2021 ; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. Con ricorso proposto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il contribuente proponeva opposizione avverso l’intimazione di Oggetto: spese di lite - soccombenza. pagamento 097 2017 9061793581000 , notificata via p.e.c. i l 10 settembre 2017, con riferimento alla cartella 097 2007 0321988264000relativa ad IRPEF 2004, deducendo l’omessa notifica della cartella e rilevando che , in ogni caso, era intervenuta la prescrizione del credito per decorso del quinquennio dall’anno2008.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, dato atto della mancata costituzione dell’Agenzia Entrate [OSCURATO:SOCIETA] regolarmente intimata, accoglieva il ricorso non essendo stata fornita la prova della notifica al contribuente della cartella esattoriale costituente atto presupposto la cui notificazione è condizione di legittimità dell’intimazione.

Il giudice di primo grado, inoltre, compensava le spese per il valore del credito oggetto di giudizio e per le ragioni dell’accoglimento. 2.Il contribuente proponeva appello rilevando l’insussistenza delle ragioni per la disposta compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ.

L’Agenzia Entrate [OSCURATO:SOCIETA] non si costituivanonostante regolare notifica inoltrata via p.e.c. in data 28/12/2021.

3. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l’appello delcontribuente liquidando le spese di lite del primo grado di giudizio in euro 220,00, riducendo del 50% l’importo richiesto di euro 440,00 secondo i parametri medi tabellari, in ragione del valore della lite (pari ad euro 500,00) e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto, in applicazione dei criteri indicati nell’art. 4 del D.M. 55/2014.

Nulla disponeva per le spese del grado di appello, in mancanza di costituzione dellacontroparte.

4. Avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] il contribuente proponericorso per cassazione, affidandosi a d un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] non ha deposita to controricorso, sebbene ritualmente edotta del giudizio, come da notifica via p.e.c. del 28/12/2021: Il contribuente ha depositato memorie nelle quali ha precisatoche le notule depositate contengono un errore materiale, ovvero la omessa indicazione della fase di trattazione per le udienze di ciascun grado.

Motividella decisione 1.Con un unico motivo di ricorso , proposto ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 3,cod. proc. civ., il contribuente deduce la violazione di legge in relazione all’art.91 cod. proc. civ., al D.M. 55/2014 e all’art. 15/2 septiesD.lgs. 546/1992, nonché l’errata diminuzione dell’importo delle spese quantificate per il p rimo grado di giudizio e l ’omessa liquidazione delle spese del secondo grado.

2. il ricorso è parzialmente fondato.

2.1. Il ricorrente, con riferimento alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio,censura la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 17 bis e 15 septies del D.lgs. 546/1992 , sia perché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proceduto, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 55/2014, ad un dimezzamento dell’importo quantificato a titolo di compenso senza motivare in maniera specifica, sia perché avrebbe preso in considerazione una somma non corretta come parametro di riferimento, non applicando l’art. 15, comma 2-septies, del D.lgs. 546/1992, ratione temporis vigente, e cioè la maggiorazione delle spese di lite del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento instaurato ai sensi dell’art. 17 bis del cit ato D.lgs.

2.2. Deve osservarsi che la [OSCURATO:PERSONA] nel quantificare le spese del giudizio di primo grado ha ritenuto di applicare l’art.4 del D.M. 55/2014, provvedendo a ridurre l’importo del 50% «in ragione del valore della lite (euro 500,00) e della semplicità delle questioni di fatto e diritto».

La censura, così come proposta, si risolve in un’inammissibile richiesta volta ad ottenere una rivalutazione di merito, non sussistendo alcuna violazione di legge sindacabile ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nemmeno con riferimento alla dedotta carenza di motivazione,né nella forma della totale mancanza, né avuto riguardo al profilo della mera apparenza della stessa, dal momento che il giudice d’appello ha dato conto delle ragioni del dimezzamento.

Quanto all’ulteriore censura relativa all’erroneità dell’importo preso in considerazione, che lo stesso ricorrente in calce al ricorso di primo grado aveva indicato in euro 440,00, provvedendo poi (nelle memorie depositate in grado di appello) a rideterminare la somma in euro 660,00 (per la maggiorazione di euro 220,00 ai sensi dell’art. 15 comma 2 septies del D.lgs. 546/1992), e da ultimo (nelle memorie depositate nel giudizio di legittimità) aggiungendovi euro 89,00 per la fase di trattazione non considerata, deve rilevarsi che il contribuente proponeva ricorso contenente anche reclamo con proposta di mediazioneai sensi dell’art. 17 bis del D.lgs. 546/1992. [OSCURATO:PERSONA] nel determinare le spese di lite del primo grado avrebbe dovuto valutare l’applicabilità dell’art. 15 comma 2septies del citato D.lgs. che , nel caso di specie , non risulta in alcun modo richiamato.

La censura sotto questo profilo è,dunque, fondata.

2.3. Quanto alle spese del secondo grado, la [OSCURATO:PERSONA], secondo la prospettazione del ricorrente, ha errato nel ritenere che il soccombente contumace potesse essere esentato dalle spese di lite.

2.4. La censura è fondat a , in quanto la [OSCURATO:PERSONA], nulla disponendo per le spese del grado di appello «in mancanza della costituzione della controparte», ha omesso qualsivoglia pronuncia, nonostante il contribuente fosse vittorioso, violando il principio di cui agli artt. 91 e seguenti del cod. proc. civ.

In tema di spese processuali, il criterio della soccombenza risiede nell’aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta evocata in giudizio, non si sia costituita (Cass., sez. 3, 27/2/2023, n.5813). [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l’appello proposto dal contribuente sul capo delle spese ed ha condannato l’Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, per cui avrebbe dovuto provvedere anche sulla regolamentazione delle spese del giudizio di appello considerando la posizione del contribuente quale parte vittoriosa del giudizio.

Il giudice del rinvio dovrà, pertanto , provvedere anche alla regolamentazione delle spese del grado di appello, tenuto conto del principio della soccombenza da intendersi nel senso ch e la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno in minima parte, al pagamento delle stesse.

Il sindacato della Corte di cassazione è, infatti, limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di l ite, sia la relativa quantificazione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass., sez.5, 15/4/2025, n. 9860).

3. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata in relazione al motivo parzialmente accolto sulla base delle argomentazioni innanzi svolte, con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio che dovrà anche provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

La Corte di Cassazione, P.Q.M accoglieil ricorso ne gli indicati limiti di ragione, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di G iustizia T ributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:CODICE_FISCALE]-, rappresentato e difeso da sé stesso, con studio in Roma via Giulia n. 66 e presso [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], successore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- avverso la sentenza n. 3011 , pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] delLazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] , dep. 14/11/2021 ; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. Con ricorso proposto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il contribuente proponeva opposizione avverso l’intimazione di Oggetto: spese di lite - soccombenza. pagamento 097 2017 9061793581000 , notificata via p.e.c. i l 10 settembre 2017, con riferimento alla cartella 097 2007 0321988264000relativa ad IRPEF 2004, deducendo l’omessa notifica della cartella e rilevando che , in ogni caso, era intervenuta la prescrizione del credito per decorso del quinquennio dall’anno2008. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, dato atto della mancata costituzione dell’Agenzia Entrate [OSCURATO:SOCIETA] regolarmente intimata, accoglieva il ricorso non essendo stata fornita la prova della notifica al contribuente della cartella esattoriale costituente atto presupposto la cui notificazione è condizione di legittimità dell’intimazione. Il giudice di primo grado, inoltre, compensava le spese per il valore del credito oggetto di giudizio e per le ragioni dell’accoglimento. 2.Il contribuente proponeva appello rilevando l’insussistenza delle ragioni per la disposta compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. L’Agenzia Entrate [OSCURATO:SOCIETA] non si costituivanonostante regolare notifica inoltrata via p.e.c. in data 28/12/2021. 3. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l’appello delcontribuente liquidando le spese di lite del primo grado di giudizio in euro 220,00, riducendo del 50% l’importo richiesto di euro 440,00 secondo i parametri medi tabellari, in ragione del valore della lite (pari ad euro 500,00) e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto, in applicazione dei criteri indicati nell’art. 4 del D.M. 55/2014. Nulla disponeva per le spese del grado di appello, in mancanza di costituzione dellacontroparte. 4. Avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] il contribuente proponericorso per cassazione, affidandosi a d un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] non ha deposita to controricorso, sebbene ritualmente edotta del giudizio, come da notifica via p.e.c. del 28/12/2021: Il contribuente ha depositato memorie nelle quali ha precisatoche le notule depositate contengono un errore materiale, ovvero la omessa indicazione della fase di trattazione per le udienze di ciascun grado. Motividella decisione 1.Con un unico motivo di ricorso , proposto ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 3,cod. proc. civ., il contribuente deduce la violazione di legge in relazione all’art.91 cod. proc. civ., al D.M. 55/2014 e all’art. 15/2 septiesD.lgs. 546/1992, nonché l’errata diminuzione dell’importo delle spese quantificate per il p rimo grado di giudizio e l ’omessa liquidazione delle spese del secondo grado. 2. il ricorso è parzialmente fondato. 2.1. Il ricorrente, con riferimento alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio,censura la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 17 bis e 15 septies del D.lgs. 546/1992 , sia perché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proceduto, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 55/2014, ad un dimezzamento dell’importo quantificato a titolo di compenso senza motivare in maniera specifica, sia perché avrebbe preso in considerazione una somma non corretta come parametro di riferimento, non applicando l’art. 15, comma 2-septies, del D.lgs. 546/1992, ratione temporis vigente, e cioè la maggiorazione delle spese di lite del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento instaurato ai sensi dell’art. 17 bis del cit ato D.lgs. 2.2. Deve osservarsi che la [OSCURATO:PERSONA] nel quantificare le spese del giudizio di primo grado ha ritenuto di applicare l’art.4 del D.M. 55/2014, provvedendo a ridurre l’importo del 50% «in ragione del valore della lite (euro 500,00) e della semplicità delle questioni di fatto e diritto». La censura, così come proposta, si risolve in un’inammissibile richiesta volta ad ottenere una rivalutazione di merito, non sussistendo alcuna violazione di legge sindacabile ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nemmeno con riferimento alla dedotta carenza di motivazione,né nella forma della totale mancanza, né avuto riguardo al profilo della mera apparenza della stessa, dal momento che il giudice d’appello ha dato conto delle ragioni del dimezzamento. Quanto all’ulteriore censura relativa all’erroneità dell’importo preso in considerazione, che lo stesso ricorrente in calce al ricorso di primo grado aveva indicato in euro 440,00, provvedendo poi (nelle memorie depositate in grado di appello) a rideterminare la somma in euro 660,00 (per la maggiorazione di euro 220,00 ai sensi dell’art. 15 comma 2 septies del D.lgs. 546/1992), e da ultimo (nelle memorie depositate nel giudizio di legittimità) aggiungendovi euro 89,00 per la fase di trattazione non considerata, deve rilevarsi che il contribuente proponeva ricorso contenente anche reclamo con proposta di mediazioneai sensi dell’art. 17 bis del D.lgs. 546/1992. [OSCURATO:PERSONA] nel determinare le spese di lite del primo grado avrebbe dovuto valutare l’applicabilità dell’art. 15 comma 2septies del citato D.lgs. che , nel caso di specie , non risulta in alcun modo richiamato. La censura sotto questo profilo è,dunque, fondata. 2.3. Quanto alle spese del secondo grado, la [OSCURATO:PERSONA], secondo la prospettazione del ricorrente, ha errato nel ritenere che il soccombente contumace potesse essere esentato dalle spese di lite. 2.4. La censura è fondat a , in quanto la [OSCURATO:PERSONA], nulla disponendo per le spese del grado di appello «in mancanza della costituzione della controparte», ha omesso qualsivoglia pronuncia, nonostante il contribuente fosse vittorioso, violando il principio di cui agli artt. 91 e seguenti del cod. proc. civ. In tema di spese processuali, il criterio della soccombenza risiede nell’aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta evocata in giudizio, non si sia costituita (Cass., sez. 3, 27/2/2023, n.5813). [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l’appello proposto dal contribuente sul capo delle spese ed ha condannato l’Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, per cui avrebbe dovuto provvedere anche sulla regolamentazione delle spese del giudizio di appello considerando la posizione del contribuente quale parte vittoriosa del giudizio. Il giudice del rinvio dovrà, pertanto , provvedere anche alla regolamentazione delle spese del grado di appello, tenuto conto del principio della soccombenza da intendersi nel senso ch e la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno in minima parte, al pagamento delle stesse. Il sindacato della Corte di cassazione è, infatti, limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di l ite, sia la relativa quantificazione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass., sez.5, 15/4/2025, n. 9860). 3. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata in relazione al motivo parzialmente accolto sulla base delle argomentazioni innanzi svolte, con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio che dovrà anche provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione, P.Q.M accoglieil ricorso ne gli indicati limiti di ragione, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di G iustizia T ributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la qu