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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 36600/2023

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Consigliere Ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 4195/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con [OSCURATO:PERSONA], , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - econtro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 822/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 4/9/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: Per quanto qui interessa, [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di Genova - per incompetenza territoriale la causa venendo poi riassunta davanti al Tribunale di Massa -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. perché fosse dichiarato nullo, in quanto non autentico, il testamento di suo padre [OSCURATO:PERSONA] -che aveva dichiarato erede universale la seconda moglie, [OSCURATO:PERSONA] -, e fosse dichiarata l’attrice erede legittima per metà del patrimonio paterno; in subordine, accertata l’assenza di valido consenso, perché fosse dichiarato nullo o annullato il testamento; in ogni caso perché fosse dichiarato che il testamento aveva leso la sua legittima e quindi, per l’azione di riduzione, ne fosse determinata l’entità condannando a restituirgliela.

Chiedeva altresì che fosse dichiarato non autentico il testamento di [OSCURATO:PERSONA] e che fossero condannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a restituire i beni di Carrus da loro indebitamente trattenuti, incluso un immobile sito in Montignoso da loro occupato, e fossero condannati altresì a pagare la somma di euro 1000 mensili o una diversa somma per l’occupazione dell’immobile di Montignoso fino al rilascio.

Chiedeva ancora che fosse dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] aveva violato la normativa riguardante il decesso di correntista (Carrus aveva conto corrente presso [OSCURATO:PERSONA]), condannandola a restituire il denaro presente sul conto corrente di Carrus al momento del decesso, che nonera stato più rinvenuto.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA] - la quale era sopravvissuta perbreve tempo al marito - , il quale resisteva alla domanda sul testamento di Carrus, non resistendo però sul riconoscimento della quota di legittima all’attrice, e inoltre chiedeva che fosse dichiarato falso il testamento di [OSCURATO:PERSONA] e fossero condannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a restituirgli i beni dei coniugi defunti e a pagare il canone per l’occupazione dell’immobile di Montignoso, risarcendo altresì i danni da occupazione; chiedeva pure di condannare [OSCURATO:PERSONA] a restituirgli il denaro prelevato sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA]; chiedeva ancora che, dichiarata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di causa, quest’ultima fosse condannata a rimborsargli il denaro sottratto dal conto corrente di [OSCURATO:PERSONA].

Tutti gli ulteriori convenuti si costituivano, resistendo, in seguito chiedendo la sospensione e/o la dichiarazione di estinzione del giudizio essendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parti civili in giudizio penale; il Tribunale, ritenendo non applicabili gli articoli 75 c.p.p. e 295 c.p.c., rigettava l’istanza avviando invece l’istruttoria.

Con sentenza n. 274/2015 il Tribunale accertava la lesione della quota di legittima di [OSCURATO:PERSONA], condannando a corrisponderle reintegrazione monetaria e un terzo del valore dell’immobile di Montignoso; accertava la falsità del testamento di [OSCURATO:PERSONA]; condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] un quinto e ad [OSCURATO:PERSONA] cinque sesti della somma di euro 56.000 per indebita occupazione dell’immobile di Montignoso, e condannavaOrlandi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare loro la somma di euro 93.200 e rifondere le spese legali.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che si costituivano resistendo; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimanevano contumaci.La Corte d’appello di Genova rigettava il gravame con sentenza del 4 settembre 2020. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, composto di quattro motivi; si sono difesi con rispettivo controricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Ogni parte ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Ilprimo motivo – che come ora si vedrà è composto di più censure - denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell’articolo 75 c.p.p., “motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, illogica ed irrazionale”; in subordine, “violazione riscontrata” ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. e dunque “annullamento per difetto motivazionale”. 1.1.1 Viene impugnatala pronuncia d’appello anzitutto laddove rigetta il primo motivo del gravame, in quanto violerebbe l’articolo 75 c.c. perché la costituzione in sede penale degli attuali controricorrenti quando già era stato avviato il processo civile avrebbe dovuto “comportare l’automatica rinuncia agli atti di quest’ultimo”, sicché pure d’ufficio avrebbe dovuto rilevarsi l’estinzione del giudizio civile. 1.1.2 Per meglio comprendere, è opportuno rilevare che il primo motivo d’appello, a pagina 5 della sentenza, viene inteso come denuncia della nullità della sentenza di primo grado “per omesso rilievo dell’estinzione automatica del giudizio civile ex art. 75 c.p.p.”; e nelle successive pagine 8-9 della sentenza la corte territoriale lo rigetta perché l’articolo 75 non avrebbe imposto né la sospensione né l’estinzione,in quanto la condanna era soltanto di [OSCURATO:PERSONA].

Che poi (l’appellante lo sosteneva) il Tribunale avesse erroneamente omesso di valutare la sentenza di assoluzione penale dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di favoreggiamento, in relazione all’appropriazione indebita di [OSCURATO:PERSONA] quanto al prelievo di euro 93.200 dal conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe stato fondato perché non vincolava tale sentenza il giudice civile, il giudizio civile essendo stato instaurato prima del giudizio penale (il primo giudizio civile venne avviato con atto di citazione del 20 ottobre 2008, mentre quello penale nel 2011 - con un lapsus calamiviene indicato come “radicatosi nel gennaio 2001” quando i due coniugi ancora vivevano -, concludendosi in primo grado nell’agosto 2013).

Né vi sarebbe stato indebito arricchimento degli appellati perché la provvisionale penale è stata prevista solo a carico di [OSCURATO:PERSONA] (e quindi non dell’attuale ricorrente, che neppure era nel giudizio penale quale responsabile civile, per quel che risulta dall’illustrazione delle vicende nel ricorso e nella sentenza impugnata): “e dunque al più Poste … avrebbero potuto proporre domanda di manleva” nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], domanda però non proposta “ritualmente” nella comparsa di costituzione in primo grado dell’attuale ricorrente. 1.1.3 Riguardo dunque alla pretesa violazione dell’articolo 75 c.p.p., che può definirsi un submotivo, a parte che qui non vi è critica alla motivazione nella forma desumibile dalla rubrica, bensì alla decisione di diritto di non sospendere né di dichiarare estinzione, sotto quest’ultimo aspetto la censura è manifestamente infondata, se non altro perché il giudizio penale non aveva come imputato o responsabile civile il soggetto che lamenta omessa sospensione/estinzione: l’azione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata esercitata soltanto nel giudizio ab origineavviato in sede civile. 1.2 In secondo luogo, la ricorrente lamenta che il giudice d’appello avrebbe ignorato che gli attuali controricorrenti erano parti civili nel giudizio penale nei confronti dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] e Pascarella, i quali erano stati poiassolti.

Èevidente che anche qui vale quanto osservato per il precedente submotivo. 1.3.1 Ancora, si osse rva che nella sentenza civile è stato liquidato come risarcimento dei danni agli attuali controricorrenti l’importo di euro 93.200, e che nel giudizio penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata disposta una provvisionale di euro 30.000 per ciascuna parte civile nonché un importo pari a circa euro

30.000. La mancata estinzione del giudizio civile non solo avrebbe reso nulla la sentenza sortitane, ma avrebbe pure comportato “un arricchimento … antigiuridico” delle parti civili, duplicando il risarcimento per gli stessi danni. 1.3.2 Si tratta di un ulteriore submotivo, che è inammissibile in quanto non è autosufficientenon solo la doglianza ma neppure l’intero ricorso per dimostrare che la questione era già stata rappresentata con il primo motivo di appello e comunque prima della proposizione delricorso stesso. 1.4.1 Ulteriormente si lamenta la ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe “apparente e incongrua”: la corte territoriale “ha considerato diversamente” la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] della sentenza di assoluzione di Menconi e Pascarella, a quest’ultima non dando rilevanza.

Inoltre “nessuna corresponsabilità” dell’attuale ricorrente “nella commissione dei fatti” sarebbe stata accertata nei due suddetti giudizi penali: pertanto “non si comprende da quali norme e da quali specifiche risultanze istruttorie” sia del giudizio civile, sia del giudizio penale la Corte d’appello ha dedotto “responsabilità risarcitoria solidale” di [OSCURATO:PERSONA]; vi sarebbe quindi una motivazione incongrua, lacunosa e non sorretta “da adeguato ragionamento logico-giuridico”. 1.4.2 Quest’ultimo submotivo scende chiaramente al merito, criticando questo piuttosto che la motivazione in sé nei limiti consentitidalle fattispecie di cui ai nn. 4 e 5 del primo comma dell’articolo 360 c.p.c.È dunque inammissibile.

2. Il secondo motivodenuncia violazione dell’articolo 163, terzo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. 2.1 La ricorrente riporta il passo della sentenza qui impugnata relativo al secondo motivo d’appello - si può già rilevare che a pagina 5 della sentenza la corte territoriale riassume tale motivo come denuncia di nullità della sentenza per nullità non sanata della citazione quanto alla editio actionis per difetto dei requisiti di cui all’articolo 163, terzo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., e poi a pagina 9 lo esamina e disattende , con una motivazione concisa ma completa che rimarca i requisiti come presenti - so stenendo che l’atto di citazione di Carrus non presentava tali requisiti e che la derivata nullità non si sarebbe sanata durante il giudizio di primo grado; nell’atto di citazione vi sarebbe stata “assoluta genericità delle affermazioni … non supportate da alcuna prova”, non si sarebbe indicato “in base a quale fatto e/o norma” l’attuale ricorrente sarebbe responsabile e nulla vi si rinverrebbe sulle “modalità con cui, con la collaborazione del personale di [OSCURATO:PERSONA], le operazioni venivano compiute”. 2.2 Il motivo non è autosufficiente: non riporta alcunché dell’atto di citazione (si veda il ricorsonellepagine 5s.), né nella sintesi offerta della comparsa di risposta di primo grado dell’attuale ricorrente inserisce elementi specifici, rimanendo soltanto adenunciare “assoluta genericità” (ricorso, pagine 6s.).

Anche il riassunto del secondo motivo d’appello (ricorso, pagina 16) ictu oculi non supera il medesimo livello di genericità.

E tutto ciò nonostante la risposta al secondo motivo d’appello presente nella sentenza qui impugnata, come già detto sufficientemente specifica.

La censura dunque patisce inammissibilità. 3.1 Il terzo motivodenuncia violazione dell’articolo 100 c.p.c.

In sintesi, si riporta il passo della sentenza d’appello relativo al terzo motivo del gravame riguardo a quel che la corte territoriale descrive come “relativo al presunto difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire” degli attuali controricorrenti, rigettandolo perché “agivano in qualità di eredi … contestando la genuinità dei testamenti olografi”, per opporvi che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero stati titolari di un diritto a carico di [OSCURATO:PERSONA], non essendo eredi.

Il legittimario pretermesso diverrebbe chiamato all’eredità soltanto da quando la sentenza accolgala sua domanda di riduzione; prima “non è legittimato a succedere al defunto nel rapporto processuale da questi instaurato”, essendo “abilitato a proseguire il processo” ai sensi dell’articolo 110 c.p.c. soltanto il successore universale.

Si invoca giurisprudenza per cui il legittimario pretermesso non sarebbe chiamato alla successione soltanto per la morte, “potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento” o dopo il riconoscimento dei suoi diritti.

Dunque “sussiste il vizio di deficit di legittimazione attiva eccepito con l’atto di appello”, perché quando proposero la domanda “gli attori non avevano ottenuto l’accertamento della invalidità del testamento” di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2 Il motivo è manifestamente eccentrico per [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione di erede o chiamata all’eredità non attiene al testamento di [OSCURATO:PERSONA].

Per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], a tacer d’altro, è privo di fondatezza, perché la domanda nei confronti dell’attuale ricorrente è una conseguenza dell’ulteriore domanda di accertamento della falsità del testamento presentatadal Mazzanti stesso.

4. Il quarto motivolamenta, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omessa motivazione su due punti decisivi. 4.1 Si riporta il passo della sentenza relativo al quarto motivo d’appello (per questo si veda a pagina 6 e poi a pagina 10 della pronuncia, ove il giudice d’appello rileva in sostanza la non incidenza, ritenuta dal primo giudice, del giudicato di condanna perappropriazione indebita subita da [OSCURATO:PERSONA] ex articolo 651 c.p.p., ma osserva che comunque il T ribunale “ha valutato le risultanze istruttorie” del giudizio penale, non ritenendo necessario un ulteriore accertamento in sede civile, argomentando poi in fatto sugli elementi raccolti e sul perché non furono ritenute credibili le dichiarazioni dei due dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di altri dati presenti) per sostenere che la corte territoriale avrebbe errato nel non tenere conto dell’assoluzione ex articolo 530, secondo comma, c.p.p. dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste, assoluzione che avrebbe effetto di giudicato sul giudizio civile di risarcimento dei danni; e alla sua luce si sarebbero dovute valutare le risultanze istruttorie.

Si argomenta successivamente su queste, e anche sulla condanna di [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto che vi sarebbe stato un doppio risarcimento, così da creare un illegittimo indebito.

Si conclude contestando la liquidazione del risarcimento.4.2 Questo motivo è una misc e l a di elementi eterogenei e non è quindi riconducibile all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.

Comunque la questione di un preteso arricchimento per duplicazione dei danni è già stata considerata nel primo motivo; la liquidazione dei danni è una censura generica e direttamente attuale (si veda a pagina 30 del ricorso); il giudicato penalerelativo a [OSCURATO:PERSONA], poi , non vincola alcunché, non avendo [OSCURATO:PERSONA] rivestito la parte di responsabile civile nel giudizio penale (articolo 651, primo comma, c.p.p.); neanche l’assoluzione dei dipendenti vincola, perché l’azione di risarcimento non è nei confronti loro e neppure nel loro giudizio penale l’attuale ricorrente era parte come responsabile civile.

Tutto il resto integra una inammissibilecensura di merito.

Il motivo dunque non gode di alcuna consistenza.

5. In conclusione, il ricorso deve essererigettato, con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese ai due controricorrenti, liquidate come da dispositivo.

La manifesta inconsistenza di tutte le censure,che sono state proposte avverso una sentenza ictu oculi accuratamente e correttamente argomentata e hanno mostratouna minima valenza soprattutto laddove vengono invocati irragionevoli effetti di processi penali in cui la ricorrente non era neppure parte, induce a ritenere che la ricorrente meriti anche la condanna,ex articolo 96, terzo comma, c.p.c., a corrispondere a ciascuno dei controricorrenti la somma, equitativamente determinata,di euro 3500.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condannala ricorrente a corrispondere le spese processuali, liquidate in un totale di €7200, e una somma di € 3500 ai sensi dell'articolo 96, terzo comma,c.p.c. a ciascuno dei controricorrenti .

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere Ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 4195/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con [OSCURATO:PERSONA], , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - econtro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 822/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 4/9/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: Per quanto qui interessa, [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di Genova - per incompetenza territoriale la causa venendo poi riassunta davanti al Tribunale di Massa -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. perché fosse dichiarato nullo, in quanto non autentico, il testamento di suo padre [OSCURATO:PERSONA] -che aveva dichiarato erede universale la seconda moglie, [OSCURATO:PERSONA] -, e fosse dichiarata l’attrice erede legittima per metà del patrimonio paterno; in subordine, accertata l’assenza di valido consenso, perché fosse dichiarato nullo o annullato il testamento; in ogni caso perché fosse dichiarato che il testamento aveva leso la sua legittima e quindi, per l’azione di riduzione, ne fosse determinata l’entità condannando a restituirgliela. Chiedeva altresì che fosse dichiarato non autentico il testamento di [OSCURATO:PERSONA] e che fossero condannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a restituire i beni di Carrus da loro indebitamente trattenuti, incluso un immobile sito in Montignoso da loro occupato, e fossero condannati altresì a pagare la somma di euro 1000 mensili o una diversa somma per l’occupazione dell’immobile di Montignoso fino al rilascio. Chiedeva ancora che fosse dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] aveva violato la normativa riguardante il decesso di correntista (Carrus aveva conto corrente presso [OSCURATO:PERSONA]), condannandola a restituire il denaro presente sul conto corrente di Carrus al momento del decesso, che nonera stato più rinvenuto. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA] - la quale era sopravvissuta perbreve tempo al marito - , il quale resisteva alla domanda sul testamento di Carrus, non resistendo però sul riconoscimento della quota di legittima all’attrice, e inoltre chiedeva che fosse dichiarato falso il testamento di [OSCURATO:PERSONA] e fossero condannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a restituirgli i beni dei coniugi defunti e a pagare il canone per l’occupazione dell’immobile di Montignoso, risarcendo altresì i danni da occupazione; chiedeva pure di condannare [OSCURATO:PERSONA] a restituirgli il denaro prelevato sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA]; chiedeva ancora che, dichiarata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di causa, quest’ultima fosse condannata a rimborsargli il denaro sottratto dal conto corrente di [OSCURATO:PERSONA]. Tutti gli ulteriori convenuti si costituivano, resistendo, in seguito chiedendo la sospensione e/o la dichiarazione di estinzione del giudizio essendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parti civili in giudizio penale; il Tribunale, ritenendo non applicabili gli articoli 75 c.p.p. e 295 c.p.c., rigettava l’istanza avviando invece l’istruttoria. Con sentenza n. 274/2015 il Tribunale accertava la lesione della quota di legittima di [OSCURATO:PERSONA], condannando a corrisponderle reintegrazione monetaria e un terzo del valore dell’immobile di Montignoso; accertava la falsità del testamento di [OSCURATO:PERSONA]; condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] un quinto e ad [OSCURATO:PERSONA] cinque sesti della somma di euro 56.000 per indebita occupazione dell’immobile di Montignoso, e condannavaOrlandi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare loro la somma di euro 93.200 e rifondere le spese legali.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che si costituivano resistendo; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimanevano contumaci.La Corte d’appello di Genova rigettava il gravame con sentenza del 4 settembre 2020. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, composto di quattro motivi; si sono difesi con rispettivo controricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Ogni parte ha depositato memoria. Considerato che: 1. Ilprimo motivo – che come ora si vedrà è composto di più censure - denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell’articolo 75 c.p.p., “motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, illogica ed irrazionale”; in subordine, “violazione riscontrata” ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. e dunque “annullamento per difetto motivazionale”. 1.1.1 Viene impugnatala pronuncia d’appello anzitutto laddove rigetta il primo motivo del gravame, in quanto violerebbe l’articolo 75 c.c. perché la costituzione in sede penale degli attuali controricorrenti quando già era stato avviato il processo civile avrebbe dovuto “comportare l’automatica rinuncia agli atti di quest’ultimo”, sicché pure d’ufficio avrebbe dovuto rilevarsi l’estinzione del giudizio civile. 1.1.2 Per meglio comprendere, è opportuno rilevare che il primo motivo d’appello, a pagina 5 della sentenza, viene inteso come denuncia della nullità della sentenza di primo grado “per omesso rilievo dell’estinzione automatica del giudizio civile ex art. 75 c.p.p.”; e nelle successive pagine 8-9 della sentenza la corte territoriale lo rigetta perché l’articolo 75 non avrebbe imposto né la sospensione né l’estinzione,in quanto la condanna era soltanto di [OSCURATO:PERSONA]. Che poi (l’appellante lo sosteneva) il Tribunale avesse erroneamente omesso di valutare la sentenza di assoluzione penale dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di favoreggiamento, in relazione all’appropriazione indebita di [OSCURATO:PERSONA] quanto al prelievo di euro 93.200 dal conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe stato fondato perché non vincolava tale sentenza il giudice civile, il giudizio civile essendo stato instaurato prima del giudizio penale (il primo giudizio civile venne avviato con atto di citazione del 20 ottobre 2008, mentre quello penale nel 2011 - con un lapsus calamiviene indicato come “radicatosi nel gennaio 2001” quando i due coniugi ancora vivevano -, concludendosi in primo grado nell’agosto 2013). Né vi sarebbe stato indebito arricchimento degli appellati perché la provvisionale penale è stata prevista solo a carico di [OSCURATO:PERSONA] (e quindi non dell’attuale ricorrente, che neppure era nel giudizio penale quale responsabile civile, per quel che risulta dall’illustrazione delle vicende nel ricorso e nella sentenza impugnata): “e dunque al più Poste … avrebbero potuto proporre domanda di manleva” nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], domanda però non proposta “ritualmente” nella comparsa di costituzione in primo grado dell’attuale ricorrente. 1.1.3 Riguardo dunque alla pretesa violazione dell’articolo 75 c.p.p., che può definirsi un submotivo, a parte che qui non vi è critica alla motivazione nella forma desumibile dalla rubrica, bensì alla decisione di diritto di non sospendere né di dichiarare estinzione, sotto quest’ultimo aspetto la censura è manifestamente infondata, se non altro perché il giudizio penale non aveva come imputato o responsabile civile il soggetto che lamenta omessa sospensione/estinzione: l’azione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata esercitata soltanto nel giudizio ab origineavviato in sede civile. 1.2 In secondo luogo, la ricorrente lamenta che il giudice d’appello avrebbe ignorato che gli attuali controricorrenti erano parti civili nel giudizio penale nei confronti dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] e Pascarella, i quali erano stati poiassolti. Èevidente che anche qui vale quanto osservato per il precedente submotivo. 1.3.1 Ancora, si osse rva che nella sentenza civile è stato liquidato come risarcimento dei danni agli attuali controricorrenti l’importo di euro 93.200, e che nel giudizio penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata disposta una provvisionale di euro 30.000 per ciascuna parte civile nonché un importo pari a circa euro 30.000. La mancata estinzione del giudizio civile non solo avrebbe reso nulla la sentenza sortitane, ma avrebbe pure comportato “un arricchimento … antigiuridico” delle parti civili, duplicando il risarcimento per gli stessi danni. 1.3.2 Si tratta di un ulteriore submotivo, che è inammissibile in quanto non è autosufficientenon solo la doglianza ma neppure l’intero ricorso per dimostrare che la questione era già stata rappresentata con il primo motivo di appello e comunque prima della proposizione delricorso stesso. 1.4.1 Ulteriormente si lamenta la ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe “apparente e incongrua”: la corte territoriale “ha considerato diversamente” la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] della sentenza di assoluzione di Menconi e Pascarella, a quest’ultima non dando rilevanza. Inoltre “nessuna corresponsabilità” dell’attuale ricorrente “nella commissione dei fatti” sarebbe stata accertata nei due suddetti giudizi penali: pertanto “non si comprende da quali norme e da quali specifiche risultanze istruttorie” sia del giudizio civile, sia del giudizio penale la Corte d’appello ha dedotto “responsabilità risarcitoria solidale” di [OSCURATO:PERSONA]; vi sarebbe quindi una motivazione incongrua, lacunosa e non sorretta “da adeguato ragionamento logico-giuridico”. 1.4.2 Quest’ultimo submotivo scende chiaramente al merito, criticando questo piuttosto che la motivazione in sé nei limiti consentitidalle fattispecie di cui ai nn. 4 e 5 del primo comma dell’articolo 360 c.p.c.È dunque inammissibile. 2. Il secondo motivodenuncia violazione dell’articolo 163, terzo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. 2.1 La ricorrente riporta il passo della sentenza qui impugnata relativo al secondo motivo d’appello - si può già rilevare che a pagina 5 della sentenza la corte territoriale riassume tale motivo come denuncia di nullità della sentenza per nullità non sanata della citazione quanto alla editio actionis per difetto dei requisiti di cui all’articolo 163, terzo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., e poi a pagina 9 lo esamina e disattende , con una motivazione concisa ma completa che rimarca i requisiti come presenti - so stenendo che l’atto di citazione di Carrus non presentava tali requisiti e che la derivata nullità non si sarebbe sanata durante il giudizio di primo grado; nell’atto di citazione vi sarebbe stata “assoluta genericità delle affermazioni … non supportate da alcuna prova”, non si sarebbe indicato “in base a quale fatto e/o norma” l’attuale ricorrente sarebbe responsabile e nulla vi si rinverrebbe sulle “modalità con cui, con la collaborazione del personale di [OSCURATO:PERSONA], le operazioni venivano compiute”. 2.2 Il motivo non è autosufficiente: non riporta alcunché dell’atto di citazione (si veda il ricorsonellepagine 5s.), né nella sintesi offerta della comparsa di risposta di primo grado dell’attuale ricorrente inserisce elementi specifici, rimanendo soltanto adenunciare “assoluta genericità” (ricorso, pagine 6s.). Anche il riassunto del secondo motivo d’appello (ricorso, pagina 16) ictu oculi non supera il medesimo livello di genericità. E tutto ciò nonostante la risposta al secondo motivo d’appello presente nella sentenza qui impugnata, come già detto sufficientemente specifica. La censura dunque patisce inammissibilità. 3.1 Il terzo motivodenuncia violazione dell’articolo 100 c.p.c. In sintesi, si riporta il passo della sentenza d’appello relativo al terzo motivo del gravame riguardo a quel che la corte territoriale descrive come “relativo al presunto difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire” degli attuali controricorrenti, rigettandolo perché “agivano in qualità di eredi … contestando la genuinità dei testamenti olografi”, per opporvi che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero stati titolari di un diritto a carico di [OSCURATO:PERSONA], non essendo eredi. Il legittimario pretermesso diverrebbe chiamato all’eredità soltanto da quando la sentenza accolgala sua domanda di riduzione; prima “non è legittimato a succedere al defunto nel rapporto processuale da questi instaurato”, essendo “abilitato a proseguire il processo” ai sensi dell’articolo 110 c.p.c. soltanto il successore universale. Si invoca giurisprudenza per cui il legittimario pretermesso non sarebbe chiamato alla successione soltanto per la morte, “potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento” o dopo il riconoscimento dei suoi diritti. Dunque “sussiste il vizio di deficit di legittimazione attiva eccepito con l’atto di appello”, perché quando proposero la domanda “gli attori non avevano ottenuto l’accertamento della invalidità del testamento” di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2 Il motivo è manifestamente eccentrico per [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione di erede o chiamata all’eredità non attiene al testamento di [OSCURATO:PERSONA]. Per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], a tacer d’altro, è privo di fondatezza, perché la domanda nei confronti dell’attuale ricorrente è una conseguenza dell’ulteriore domanda di accertamento della falsità del testamento presentatadal Mazzanti stesso. 4. Il quarto motivolamenta, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omessa motivazione su due punti decisivi. 4.1 Si riporta il passo della sentenza relativo al quarto motivo d’appello (per questo si veda a pagina 6 e poi a pagina 10 della pronuncia, ove il giudice d’appello rileva in sostanza la non incidenza, ritenuta dal primo giudice, del giudicato di condanna perappropriazione indebita subita da [OSCURATO:PERSONA] ex articolo 651 c.p.p., ma osserva che comunque il T ribunale “ha valutato le risultanze istruttorie” del giudizio penale, non ritenendo necessario un ulteriore accertamento in sede civile, argomentando poi in fatto sugli elementi raccolti e sul perché non furono ritenute credibili le dichiarazioni dei due dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di altri dati presenti) per sostenere che la corte territoriale avrebbe errato nel non tenere conto dell’assoluzione ex articolo 530, secondo comma, c.p.p. dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste, assoluzione che avrebbe effetto di giudicato sul giudizio civile di risarcimento dei danni; e alla sua luce si sarebbero dovute valutare le risultanze istruttorie. Si argomenta successivamente su queste, e anche sulla condanna di [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto che vi sarebbe stato un doppio risarcimento, così da creare un illegittimo indebito. Si conclude contestando la liquidazione del risarcimento.4.2 Questo motivo è una misc e l a di elementi eterogenei e non è quindi riconducibile all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. Comunque la questione di un preteso arricchimento per duplicazione dei danni è già stata considerata nel primo motivo; la liquidazione dei danni è una censura generica e direttamente attuale (si veda a pagina 30 del ricorso); il giudicato penalerelativo a [OSCURATO:PERSONA], poi , non vincola alcunché, non avendo [OSCURATO:PERSONA] rivestito la parte di responsabile civile nel giudizio penale (articolo 651, primo comma, c.p.p.); neanche l’assoluzione dei dipendenti vincola, perché l’azione di risarcimento non è nei confronti loro e neppure nel loro giudizio penale l’attuale ricorrente era parte come responsabile civile. Tutto il resto integra una inammissibilecensura di merito. Il motivo dunque non gode di alcuna consistenza. 5. In conclusione, il ricorso deve essererigettato, con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese ai due controricorrenti, liquidate come da dispositivo. La manifesta inconsistenza di tutte le censure,che sono state proposte avverso una sentenza ictu oculi accuratamente e correttamente argomentata e hanno mostratouna minima valenza soprattutto laddove vengono invocati irragionevoli effetti di processi penali in cui la ricorrente non era neppure parte, induce a ritenere che la ricorrente meriti anche la condanna,ex articolo 96, terzo comma, c.p.c., a corrispondere a ciascuno dei controricorrenti la somma, equitativamente determinata,di euro 3500. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condannala ricorrente a corrispondere le spese processuali, liquidate in un totale di €7200, e una somma di € 3500 ai sensi dell'articolo 96, terzo comma,c.p.c. a ciascuno dei controricorrenti . Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussis
Sentenza Cassazione n. 36600/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris