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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 33830/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9361/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat o in Roma , piazza della Libertà, 20 presso lo studio dell’ [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –resistente – CARTELLA PAGAMENTOAvverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

L AZIO n. 5980/2018 depositata il17/09/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del dal consigliereRosanna Angarano.

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], con due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza in epigrafe che ha accolto l’appello d i quest’ultimae rigettato l’apello incidentale del contribuente avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Roma, aveva accolto nel merito il ricorso avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-terd.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 relativamente all’anno di imposta 2009.

2. Il contribuente contestava la detta cartella eccependo in via preliminare la decadenza e contestando nel merito la pretesa dell’Ufficioche aveva disconosciuto la spettanza della detrazione fiscale di cui all’art. 9, comma 2, legge 28 dicembre 2001, n. 448 per l’immobile acquistato nel 2005, assumendo che la stessa spettasse solo laddove l’immobilefosse stato acquistato dalla stessa impresa che aveva eseguito i lavori di ristrutturazione esostenendo che l’Ufficio era decaduto dal potere accertativo non sussistendo i presupposti di cui all’art. 36 ter cit.

3. La C.t.p. accoglieva nel merito il ricorso.

La C.t.r. accoglieva l’appello dell’Ufficio rileva ndo che l’interpretazione letterale della disposizione normativa induceva a ritenere che condizione del rimborso, non sussistente nel caso in esame,fosse che l’impresa che aveva provveduto alla ristrutturazione coincidesse con quella che aveva alienato l’immobile al contribuente.

Rigettava, invece, l’appello incidentale del contribuente avente ad oggetto la decadenza dal potere accertativo.4.

L’avvocatura erariale ha depositato «atto di costituzione» ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ.

5. Il ricorrente depositava memoria.

6. Con ordinanza n. 13881del 2022 la sesta sezione civile di questa Corte disponeva la trasmissione alla sezione ordinaria.

7. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo i l ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 9, comma 2, legge28 dicembre 2001, n. 448, dell’art. 324 cod. proc. civ; dell’art.2909 cod. civ. d.P.R. n. 600 del 1973.

Il motivo si articola in due diverse censure.

Con la prima il contribuente critica la sentenza impugnata nella parte in cui, reiterando l’errore della C.t.p,, h a escluso il diritto alla detrazione in ragione di una interpretazione restrittiva dell’art. 9 cit.

Con la secondail ricorrente critica la sentenza per non aver tenuto conto del giudicato esterno formatosi sulla questione in ragione di quanto statuito dalla medesima C.t.r. con sentenza n. 1211/35/1, prodotta in appello,e con successiva sentenza 8056/2018, entrambe rese in controversie aventi ad oggetto la medesima questione per diversa annualità. 2.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 43 e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 24 Cost.

In particolare, censura la sentenza impugnata nella partein cui ha rigettato l’appello incidentale escludendo che l’Ufficio fosse decaduto dal potere accertativo.

3. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla ricorrente in ragione della sentenza n. 1211/35/15 e della successiva sentenza n. 8056/6/2018, entrambe della C.t.r. del Lazio.

3.1. Quanto alla prima sentenza, deve escludersi la sussistenza del giudicato esterno in quanto la medesima è state resa in controversia relativa ad altro contribuente, mentre l’efficacia soggettiva del giudicato resta circoscritta, ex art. 2909 cod. civ., alle parti, ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo e a coloro che ad essi subentrano per successione o per atto tra vivi.

3.2. Quanto alla seconda sentenza, la parte ha versato in atti copia della sentenza priva dell’attestazione di passaggio in giudicato.

Per giurisprudenza costante di questa Corte, la parte che eccepisce ilgiudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. dalla quale risulti che la stessanon è soggetta ad impugnazione.

Si è, altresì, chiarito che non può nemmeno ritenersi che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio ingiudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Cass. 02/03/2022, n. 6868; Cass. 23/08/2018, n. 20974; Cass.09/03/2017, n. 6024).

4. Il secondo motivo, logicamente preliminare, attenendo alla legittimità della cartella emessa ai sensi dell’art. 36-tercit. è infondato.

Il contribuente assume che,qualora la detrazione venga frazionata in più anni,l’Ufficio non po ssa procedere ex art. 36 - ter per ogni s ingolo anno d’imposta.

Assume, altresì, che il controllo ex art. 36-teravrebbe dovuto riguardare la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2005 e l’Ufficio avrebbe dovuto notificare la cartella ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 entro il 31 dicembre 2010.

L’argomento non è condivisibile.In caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale,non per l'errato computo del singolo rateo dedotto, ma a causa del fatto generatore e del presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio(cfr.Cass., sez.

U, 25/03/2021, n. 8500). 5.Passando al rimo motivo, la prima censura è fondata.

5.1. L’art. 9, comma 3,legge 28 dicembre 2001, n. 441 (legge finanziaria del 2002) prevede che la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ivi richiamati spettino anche nel caso di interventi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano alla successiva alienazione.

Successivamente, l’art. 16-bis t.u.i.r., con disposizione di identico tenore,ha definitivamente introdotto la detrazione già prevista dall’art. 9 cit., applicabile alla fattispecie ratione temporis.

Detta disposizione, pur richiedendo che l’alienante sia impresa di costruzione o ristrutturazione, non prevede come ulteriore condizione che i lavori sino stati eseguiti dalla medesima.

Nulla, infatti, induce a ritenere che il legislatore, facendo riferimento ai lavori «eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie […] che provvedano alla successiva alienazione», abbia inteso richiedere, quale ulteriore requisito, che l’impresa abbia provveduto direttamente alla esecuzione, così escludendo dalla portata della, norma i casi in cui l’impresa abbia eseguito i lavori avvalendosi di imprese terze.Una diversa interpretazione non sarebbe conforme all a ratio normativache è volta ad agevolare il recuper o del patrimonio edilizio ed a favorire la ripresa del mercato immobiliare restando, pertanto, irrilevante che l’alienante, titolare di impresa di costruzione o ristrutturazione, abbia provveduto ai lavori direttamente o mediante appalto ai terzi.

La stessa, inoltre, creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra le imprese che eseguono i lavori di ristrutturazione direttamente e quelle che, pur potendoli astrattamente realizzare, li effettuano tramite imprese appaltatrici.

Infine, va aggiunto che tale interpretazione è quella successivamente seguita dall’Agenzia delle Entrate che, pronunciandosi in merito all’art. 16-bis t.u.i.r. di identico tenore, ha ritenuto che vadano incluse non solo le imprese che eseguono i lavori di costruzione o ristrutturazione direttamente , ma anche quelle che, pur potendoli astrattamente realizzare, li effettuano tramite imprese appaltatrici (Rispostaad interpello 19 luglio 2019, n. 279 richiamata in memoria).

5.2. La C.t.r.non si è attenuta a questi principi.

La stessa, infatti, sebbene fosse incontroverso che la società alienante rivestisse la qualifica di impresa di costruzione e ristrutturazione, ha ritenuto che il riferimento contenuto nell’art. 16-bis cit. all’impresa costruttrice o ristrutturatrice c he successivamente provvede all’alienazione , non potesse che portare ad escludere dall’ambito di applicazione della norma le cessioni effettuate, come nel caso di specie, da imprese diverse da quelle che materialmente hanno costruito e/o ristrutturato il fabbricato di cui è parte l’immobile oggetto di acquisto.

6. Il ricorso va, pertanto, accolto nei limiti di cui in motivazione.

7. Non occorrendo ulteriori accertamenti di merito la causa può essere decisa ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. accogliendo l’originario ricorso del contribuente.Le spese delle fasi del giudizio di merito, avuto riguardo all'andamento del giudizio, possono essere integralmente compensate.

Lespese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese delle fasi del giudizio di merito.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9361/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat o in Roma , piazza della Libertà, 20 presso lo studio dell’ [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –resistente – CARTELLA PAGAMENTOAvverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. L AZIO n. 5980/2018 depositata il17/09/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del dal consigliereRosanna Angarano. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], con due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza in epigrafe che ha accolto l’appello d i quest’ultimae rigettato l’apello incidentale del contribuente avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Roma, aveva accolto nel merito il ricorso avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-terd.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 relativamente all’anno di imposta 2009. 2. Il contribuente contestava la detta cartella eccependo in via preliminare la decadenza e contestando nel merito la pretesa dell’Ufficioche aveva disconosciuto la spettanza della detrazione fiscale di cui all’art. 9, comma 2, legge 28 dicembre 2001, n. 448 per l’immobile acquistato nel 2005, assumendo che la stessa spettasse solo laddove l’immobilefosse stato acquistato dalla stessa impresa che aveva eseguito i lavori di ristrutturazione esostenendo che l’Ufficio era decaduto dal potere accertativo non sussistendo i presupposti di cui all’art. 36 ter cit. 3. La C.t.p. accoglieva nel merito il ricorso. La C.t.r. accoglieva l’appello dell’Ufficio rileva ndo che l’interpretazione letterale della disposizione normativa induceva a ritenere che condizione del rimborso, non sussistente nel caso in esame,fosse che l’impresa che aveva provveduto alla ristrutturazione coincidesse con quella che aveva alienato l’immobile al contribuente. Rigettava, invece, l’appello incidentale del contribuente avente ad oggetto la decadenza dal potere accertativo.4. L’avvocatura erariale ha depositato «atto di costituzione» ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ. 5. Il ricorrente depositava memoria. 6. Con ordinanza n. 13881del 2022 la sesta sezione civile di questa Corte disponeva la trasmissione alla sezione ordinaria. 7. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo i l ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 9, comma 2, legge28 dicembre 2001, n. 448, dell’art. 324 cod. proc. civ; dell’art.2909 cod. civ. d.P.R. n. 600 del 1973. Il motivo si articola in due diverse censure. Con la prima il contribuente critica la sentenza impugnata nella parte in cui, reiterando l’errore della C.t.p,, h a escluso il diritto alla detrazione in ragione di una interpretazione restrittiva dell’art. 9 cit. Con la secondail ricorrente critica la sentenza per non aver tenuto conto del giudicato esterno formatosi sulla questione in ragione di quanto statuito dalla medesima C.t.r. con sentenza n. 1211/35/1, prodotta in appello,e con successiva sentenza 8056/2018, entrambe rese in controversie aventi ad oggetto la medesima questione per diversa annualità. 2.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 43 e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 24 Cost. In particolare, censura la sentenza impugnata nella partein cui ha rigettato l’appello incidentale escludendo che l’Ufficio fosse decaduto dal potere accertativo. 3. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla ricorrente in ragione della sentenza n. 1211/35/15 e della successiva sentenza n. 8056/6/2018, entrambe della C.t.r. del Lazio. 3.1. Quanto alla prima sentenza, deve escludersi la sussistenza del giudicato esterno in quanto la medesima è state resa in controversia relativa ad altro contribuente, mentre l’efficacia soggettiva del giudicato resta circoscritta, ex art. 2909 cod. civ., alle parti, ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo e a coloro che ad essi subentrano per successione o per atto tra vivi. 3.2. Quanto alla seconda sentenza, la parte ha versato in atti copia della sentenza priva dell’attestazione di passaggio in giudicato. Per giurisprudenza costante di questa Corte, la parte che eccepisce ilgiudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. dalla quale risulti che la stessanon è soggetta ad impugnazione. Si è, altresì, chiarito che non può nemmeno ritenersi che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio ingiudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Cass. 02/03/2022, n. 6868; Cass. 23/08/2018, n. 20974; Cass.09/03/2017, n. 6024). 4. Il secondo motivo, logicamente preliminare, attenendo alla legittimità della cartella emessa ai sensi dell’art. 36-tercit. è infondato. Il contribuente assume che,qualora la detrazione venga frazionata in più anni,l’Ufficio non po ssa procedere ex art. 36 - ter per ogni s ingolo anno d’imposta. Assume, altresì, che il controllo ex art. 36-teravrebbe dovuto riguardare la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2005 e l’Ufficio avrebbe dovuto notificare la cartella ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 entro il 31 dicembre 2010. L’argomento non è condivisibile.In caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale,non per l'errato computo del singolo rateo dedotto, ma a causa del fatto generatore e del presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio(cfr.Cass., sez. U, 25/03/2021, n. 8500). 5.Passando al rimo motivo, la prima censura è fondata. 5.1. L’art. 9, comma 3,legge 28 dicembre 2001, n. 441 (legge finanziaria del 2002) prevede che la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ivi richiamati spettino anche nel caso di interventi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano alla successiva alienazione. Successivamente, l’art. 16-bis t.u.i.r., con disposizione di identico tenore,ha definitivamente introdotto la detrazione già prevista dall’art. 9 cit., applicabile alla fattispecie ratione temporis. Detta disposizione, pur richiedendo che l’alienante sia impresa di costruzione o ristrutturazione, non prevede come ulteriore condizione che i lavori sino stati eseguiti dalla medesima. Nulla, infatti, induce a ritenere che il legislatore, facendo riferimento ai lavori «eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie […] che provvedano alla successiva alienazione», abbia inteso richiedere, quale ulteriore requisito, che l’impresa abbia provveduto direttamente alla esecuzione, così escludendo dalla portata della, norma i casi in cui l’impresa abbia eseguito i lavori avvalendosi di imprese terze.Una diversa interpretazione non sarebbe conforme all a ratio normativache è volta ad agevolare il recuper o del patrimonio edilizio ed a favorire la ripresa del mercato immobiliare restando, pertanto, irrilevante che l’alienante, titolare di impresa di costruzione o ristrutturazione, abbia provveduto ai lavori direttamente o mediante appalto ai terzi. La stessa, inoltre, creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra le imprese che eseguono i lavori di ristrutturazione direttamente e quelle che, pur potendoli astrattamente realizzare, li effettuano tramite imprese appaltatrici. Infine, va aggiunto che tale interpretazione è quella successivamente seguita dall’Agenzia delle Entrate che, pronunciandosi in merito all’art. 16-bis t.u.i.r. di identico tenore, ha ritenuto che vadano incluse non solo le imprese che eseguono i lavori di costruzione o ristrutturazione direttamente , ma anche quelle che, pur potendoli astrattamente realizzare, li effettuano tramite imprese appaltatrici (Rispostaad interpello 19 luglio 2019, n. 279 richiamata in memoria). 5.2. La C.t.r.non si è attenuta a questi principi. La stessa, infatti, sebbene fosse incontroverso che la società alienante rivestisse la qualifica di impresa di costruzione e ristrutturazione, ha ritenuto che il riferimento contenuto nell’art. 16-bis cit. all’impresa costruttrice o ristrutturatrice c he successivamente provvede all’alienazione , non potesse che portare ad escludere dall’ambito di applicazione della norma le cessioni effettuate, come nel caso di specie, da imprese diverse da quelle che materialmente hanno costruito e/o ristrutturato il fabbricato di cui è parte l’immobile oggetto di acquisto. 6. Il ricorso va, pertanto, accolto nei limiti di cui in motivazione. 7. Non occorrendo ulteriori accertamenti di merito la causa può essere decisa ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. accogliendo l’originario ricorso del contribuente.Le spese delle fasi del giudizio di merito, avuto riguardo all'andamento del giudizio, possono essere integralmente compensate. Lespese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese delle fasi del giudizio di merito. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida i
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