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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 02958/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuta colpevole di cui agli artt. 99, 110 56 624, 625 n. 5) cod. pen., per avere, in concorso con altri, compiuto atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di quattro trapani ad alta velocità, prelevando gli arnesi dagli scaffali di un esercizio commerciale, dandosi ad una precipitosa fuga, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà, in quanto costretta a lasciare la refurtiva a causa dell'inseguimento della moglie della persona offesa.

Formula due motivi.

Con il primo lamenta che il giudice abbia formulato un giudizio di colpevolezza fondandosi sul mero riconoscimento dell'imputata da parte della teste Gazzotti, che si era posta all'inseguimento dell'autrice del furto, la quale tuttavia, dopo avere effettuato il riconoscimento fotografico, non ne confermava l'esito, in sede processuale, manifestando dubbi sul punto.

L'incertezza della prova, nondimeno, impone l'assoluzione dell'imputata.

Con la seconda doglianza lamenta la violazione del disposto dell'art. 62 bis cod. pen. e del vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, senza dare adeguata motivazione.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto connotato da difetto di pertinenza censoria.

Invero, il giudice di seconda cura dà atto che la teste Gazzotti, nel corso de dibattimento, lungi dall'esprimere dubbi sull'identificazione dell'autrice del delitto, ha nuovamente indicato nell'effige dell'imputata la persona che aveva commesso il furto, semplicemente accompagnando l'indicazione con la frase 'mi sembra questa', sostanzialmente confermando perciò il riconoscimento effettuato nell'immediatezza dei fatti.

Il secondo motivo è inammissibile.

Va ricordato, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen..

Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche, sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339).

In questo caso la ricorrente non tiene in considerazione che le circostanze attenuanti generiche sono state negate sulla base della biografia penale dell'imputata.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuta colpevole di cui agli artt. 99, 110 56 624, 625 n. 5) cod. pen., per avere, in concorso con altri, compiuto atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di quattro trapani ad alta velocità, prelevando gli arnesi dagli scaffali di un esercizio commerciale, dandosi ad una precipitosa fuga, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà, in quanto costretta a lasciare la refurtiva a causa dell'inseguimento della moglie della persona offesa. Formula due motivi. Con il primo lamenta che il giudice abbia formulato un giudizio di colpevolezza fondandosi sul mero riconoscimento dell'imputata da parte della teste Gazzotti, che si era posta all'inseguimento dell'autrice del furto, la quale tuttavia, dopo avere effettuato il riconoscimento fotografico, non ne confermava l'esito, in sede processuale, manifestando dubbi sul punto. L'incertezza della prova, nondimeno, impone l'assoluzione dell'imputata. Con la seconda doglianza lamenta la violazione del disposto dell'art. 62 bis cod. pen. e del vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, senza dare adeguata motivazione. Il primo motivo è inammissibile, in quanto connotato da difetto di pertinenza censoria. Invero, il giudice di seconda cura dà atto che la teste Gazzotti, nel corso de dibattimento, lungi dall'esprimere dubbi sull'identificazione dell'autrice del delitto, ha nuovamente indicato nell'effige dell'imputata la persona che aveva commesso il furto, semplicemente accompagnando l'indicazione con la frase 'mi sembra questa', sostanzialmente confermando perciò il riconoscimento effettuato nell'immediatezza dei fatti. Il secondo motivo è inammissibile. Va ricordato, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche, sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). In questo caso la ricorrente non tiene in considerazione che le circostanze attenuanti generiche sono state negate sulla base della biografia penale dell'imputata. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02958/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris