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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 1967

Cassazione n. 26508/2026

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ALERMO il 10/03/1967 avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];. 41, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.

Il primo motivo di impugnazione, con il quale è stata operata una generica contestazione inerente alla dedotta carenza di prova in relazione alla effettiva responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto, è inammissibile in quanto del tutto aspecifico e comunque manifestamente infondato.

In particolare - in relazione all'argomento già posto alla base del motivo di appello e in forza del quale non sussisterebbe prova adeguata che il ricorrente stesse effettivamente svolgendo un'attività di parcheggiatore abusivo - la Corte ha, con argomentazioni congruenti e logiche, valorizzato plurime circostanze emerse nel corso dell'istruzione dibattimentale, dalle quali è risultato che operatori di p.g. avevano direttamente visto l'imputato, durante un servizio di controllo, nell'attività di indicare agli automobilisti gli spazi liberi.

Il secondo motivo, inerente alla mancata definitività della sanzione amministrativa già irrogata per la medesima condotta, è manifestamente infondato; atteso che i giudici di merito hanno univocamente dato atto del carattere definitivo dell'accertamento operato con verbale della Polizia stradale del 07/10/2017 e che il ricorrente non ha dedotto la sussistenza di alcun elemento di fatto idoneo a comprovare l'avvenuta impugnazione o la richiesta di oblazione della sanzione amministrativa (cfr., in tema di fattispecie di guida senza patente, Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, Anzillotta, Rv. 287732 - 01).

Il terzo motivo, inerente al rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod.pen., è estrinsecamente aspecifico, mancando qualsiasi effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata; che ha giustificato la propria conclusione sulla base del requisito pregiudiziale della abitualità del comportamento connessa alla struttura della fattispecie (cfr., sempre in ambito di guida senza patente, Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 - 01).

Il quarto motivo, riguardante l'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato essendo il reato stato commesso il 28/09/2020; ciò in quanto, per i reati commessi dal 1° gennaio 2020. si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01, secondo un'interpreOzione la cui legittimità è stata avallata dalla sentenza oella Corte Costituzionale n.38 del 23 marzo 2026). 7Il quinto motivo, attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.

A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente); nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsiasi elemento positivo idoneo a giustificare l'applicazione delle relative circostanze attenuanti, anche alla luce della reiterazione della condotta e dei precedenti dell'imputato.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALERMO il 10/03/1967 avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];. 41, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. Il primo motivo di impugnazione, con il quale è stata operata una generica contestazione inerente alla dedotta carenza di prova in relazione alla effettiva responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto, è inammissibile in quanto del tutto aspecifico e comunque manifestamente infondato. In particolare - in relazione all'argomento già posto alla base del motivo di appello e in forza del quale non sussisterebbe prova adeguata che il ricorrente stesse effettivamente svolgendo un'attività di parcheggiatore abusivo - la Corte ha, con argomentazioni congruenti e logiche, valorizzato plurime circostanze emerse nel corso dell'istruzione dibattimentale, dalle quali è risultato che operatori di p.g. avevano direttamente visto l'imputato, durante un servizio di controllo, nell'attività di indicare agli automobilisti gli spazi liberi. Il secondo motivo, inerente alla mancata definitività della sanzione amministrativa già irrogata per la medesima condotta, è manifestamente infondato; atteso che i giudici di merito hanno univocamente dato atto del carattere definitivo dell'accertamento operato con verbale della Polizia stradale del 07/10/2017 e che il ricorrente non ha dedotto la sussistenza di alcun elemento di fatto idoneo a comprovare l'avvenuta impugnazione o la richiesta di oblazione della sanzione amministrativa (cfr., in tema di fattispecie di guida senza patente, Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, Anzillotta, Rv. 287732 - 01). Il terzo motivo, inerente al rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod.pen., è estrinsecamente aspecifico, mancando qualsiasi effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata; che ha giustificato la propria conclusione sulla base del requisito pregiudiziale della abitualità del comportamento connessa alla struttura della fattispecie (cfr., sempre in ambito di guida senza patente, Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 - 01). Il quarto motivo, riguardante l'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato essendo il reato stato commesso il 28/09/2020; ciò in quanto, per i reati commessi dal 1° gennaio 2020. si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01, secondo un'interpreOzione la cui legittimità è stata avallata dalla sentenza oella Corte Costituzionale n.38 del 23 marzo 2026). 7Il quinto motivo, attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente); nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsiasi elemento positivo idoneo a giustificare l'applicazione delle relative circostanze attenuanti, anche alla luce della reiterazione della condotta e dei precedenti dell'imputato. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. D P.Q.M
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